Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 345 del 05/05/2026
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MARTEDÌ 5 MAGGIO 2026
345ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 11,15.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa alle reti digitali, la quale si inserisce nel più ampio quadro delle politiche dell'Unione europea volte a realizzare gli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 e che individuano nella connettività avanzata un presupposto essenziale per la trasformazione digitale, la competitività economica e la coesione sociale.
In tale contesto, la Commissione europea evidenzia come le reti digitali sicure, ad alta capacità e diffuse su tutto il territorio europeo, costituiscano un'infrastruttura abilitante per lo sviluppo di tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale, il cloud e l'edge computing, nonché per la fornitura di servizi pubblici e privati essenziali.
Anche le relazioni Letta e Draghi e la comunicazione della Commissione "Bussola per la competitività dell'Unione europea" avevano sottolineato che un'infrastruttura di rete digitale all'avanguardia gioca un ruolo fondamentale per la competitività futura dell'economia dell'Unione, per la sua sicurezza e il suo benessere sociale.
A fronte di questa situazione, la Commissione europea evidenzia come l'attuale quadro normativo, fondato in larga parte su direttive, abbia determinato un'elevata frammentazione tra gli ordinamenti nazionali, ostacolando lo sviluppo di un autentico mercato unico delle comunicazioni elettroniche, limitando la capacità degli operatori europei di investire, innovare e competere su scala globale.
Alla luce di tali criticità, la proposta mira, quindi, a introdurre un quadro giuridico unico, direttamente applicabile, volto a semplificare e armonizzare la disciplina delle reti digitali. In particolare, persegue l'obiettivo di favorire la diffusione di infrastrutture di nuova generazione, come la fibra ottica, il 5G e le future tecnologie 6G, promuovendo, al contempo, la transizione dalle reti esistenti (legacy) e l'integrazione con le infrastrutture cloud e satellitari. La proposta prevede, inoltre, misure per rafforzare la resilienza e la sicurezza delle reti, per migliorare la gestione dello spettro radio e per facilitare l'operatività transfrontaliera degli operatori, anche attraverso regimi di autorizzazione più uniformi e meno onerosi.
La proposta di regolamento si caratterizza anche per un approccio giuridico sistemico, in quanto coordina e sostituisce diversi strumenti normativi esistenti, contribuendo a una maggiore coerenza del quadro giuridico e a una riduzione degli oneri amministrativi.
La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, applicandolo all'ambito delle comunicazioni elettroniche, che rientra nelle competenze condivise.
La Commissione europea ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di evitare distorsioni e frammentazioni nazionali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, attraverso un coordinamento sovranazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo individualmente. La natura intrinsecamente transfrontaliera delle reti digitali, la gestione di risorse limitate come lo spettro radio e la necessità di garantire condizioni uniformi di accesso e investimento rendono, infatti, inefficaci approcci esclusivamente nazionali. Un'azione coordinata dell'Unione consentirebbe, invece, di creare economie di scala, favorire l'interoperabilità e assicurare uno sviluppo armonizzato delle infrastrutture digitali, evitando la frammentazione normativa che attualmente ostacola il pieno funzionamento del mercato unico.
La Commissione europea ritiene, altresì, rispettato il principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte sono limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, concentrandosi principalmente sull'eliminazione degli ostacoli normativi e sulla semplificazione del quadro esistente.
L'utilizzo dello strumento del regolamento, direttamente applicabile, è inoltre giustificato dall'esigenza di garantire uniformità e rapidità di attuazione, superando le criticità emerse con il recepimento differenziato delle direttive.
Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, è volta alla semplificazione e alla riduzione degli oneri nella disciplina europea in materia di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro, in un contesto di crescente rilevanza strategica, per l'Unione europea, dell'interconnessione tra tutela della salute, competitività industriale e autonomia tecnologica.
La proposta ha, quindi, lo scopo di razionalizzare il quadro normativo vigente, attualmente disciplinato dal regolamento MDR (Medical Device Regulation) sui dispositivi medici (regolamento (UE) 2017/745) e dal regolamento IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation) sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (regolamento (UE) 2017/746), che mirano a una maggiore trasparenza, tracciabilità e rigorosa valutazione clinica dei dispositivi.
Nella precedente seduta era emersa la richiesta di chiarimenti sulla citata consultazione dei portatori di interessi. Si tratta della consultazione svolta dalla Commissione europea nel settembre 2025, in cui sono pervenuti 427 contributi. In termini di gruppi di stakeholder, il maggior numero di contributi è stato presentato dalle imprese (46,6 per cento), seguite dalle associazioni di imprese (14,29 per cento). Gli altri contributi sono stati presentati da organizzazioni non governative (8,43 per cento), istituti accademici e di ricerca (7,26 per cento), autorità pubbliche (3,04 per cento) e sindacati (1,41 per cento). La maggior parte dei contributi è pervenuta dalla Germania (23,42 per cento), dal Belgio (11,24 per cento) e dalla Francia (9,13 per cento).
Sulla proposta è anche pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, in cui si esprime, in linea di principio, un orientamento favorevole in merito all'obiettivo perseguito, e cioè di creare un sistema normativo più semplice, coerente ed efficace sotto il profilo dei costi, capace di sostenere la competitività dell'Unione e favorire lo sviluppo di un mercato europeo dei dispositivi più innovativi, senza compromettere gli elevati standard di sicurezza e tutela della salute.
Tuttavia, il Governo solleva alcuni dubbi sul pieno rispetto del principio di sussidiarietà. In tal senso, pur ritenendo giustificato l'intervento dell'Unione per garantire uniformità e corretto funzionamento del mercato interno dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, viene evidenziato che il ricorso sistematico alla delega di potere alla Commissione europea, mediante il ricorso agli strumenti dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, comporta che una quota significativa di regolazione tecnica e dettagliata sia spostata dal livello legislativo pieno dell'Unione europea (e cioè alla codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio) e demandata alla Commissione europea. In tal modo, ne consegue che decisioni rilevanti per l'attuazione pratica della normativa potrebbero essere adottate attraverso atti che non sono sottoposti alla procedura legislativa ordinaria.
La Relatrice rileva che, in questo modo, tali atti non legislativi dell'Unione sfuggono al controllo di sussidiarietà dei Parlamenti nazionali, che si esercita ai sensi dei trattati, sui progetti di atti legislativi.
La relazione governativa esprime dubbi anche in merito al pieno rispetto del principio di proporzionalità, in particolare per l'estrema semplificazione dei requisiti introdotta dalla proposta. Infatti, le misure adottate potrebbero non essere pienamente adeguate agli obiettivi perseguiti. Ad esempio, la rinuncia alla valutazione completa della documentazione tecnica dei dispositivi medici da parte dei fabbricanti o la riduzione degli audit di sorveglianza condotti dagli organismi notificati sui fabbricanti potrebbero ridurre l'efficacia del sistema di tutela della salute dei pazienti e della sicurezza dei dispositivi, compromettendo la capacità di garantire un livello sufficiente di controllo e monitoraggio.
Tali scelte, sebbene finalizzate alla semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi e alla promozione dell'innovazione, devono essere attentamente bilanciate per non compromettere la proporzionalità dell'intervento normativo rispetto agli obiettivi di protezione della salute pubblica e il funzionamento armonizzato del mercato interno.
La Relatrice aggiunge che sulla proposta sono pervenuti anche i contributi di alcuni portatori di interesse nel settore dei dispositivi medici, in cui si accolgono con favore diversi elementi della proposta di revisione, come gli interventi a sostegno dell'innovazione, la definizione di criteri per l'identificazione delle tecnologie altamente innovative e l'introduzione di percorsi regolatori dedicati, nonché la maggiore proporzionalità degli obblighi amministrativi in funzione della classe di rischio. Tuttavia, accanto a tali elementi, si sottolineano alcuni profili suscettibili di miglioramento.
In particolare, viene rilevato che alcune disposizioni relative alla validità dei certificati e alle revisioni periodiche (articolo 56 della proposta di revisione MDR e articolo 51 della proposta di revisione IVDR) rischiano di introdurre incertezze interpretative e applicazioni non uniformi, incidendo sulla prevedibilità del sistema.
Un ulteriore profilo critico riguarda la revisione dell'articolo 17 della proposta di revisione MDR, in materia di dispositivi monouso e riprocessabili. L'impostazione proposta, che sembra assumere la riprocessabilità come opzione predefinita, rischia di aumentare gli oneri amministrativi per i fabbricanti senza un chiaro beneficio in termini di sicurezza.
Destano, poi, preoccupazione le disposizioni in materia di governance e di status regolatorio dei prodotti già marcati CE (articoli 4 e 4a nella proposta di revisione MDR e articolo 3 e 3a nella proposta di revisione IVDR), laddove potrebbero consentire di rimettere in discussione certificazioni già rilasciate al di fuori di casi eccezionali fondati su evidenze concrete di rischio per la salute dei pazienti.
Sono, inoltre, poste in rilievo le conseguenze rilevanti che l'approvazione della proposta produrrebbe per le aziende produttrici di dispositivi per il monitoraggio e trattamento del diabete. I dispositivi maggiormente interessati sarebbero i sistemi di monitoraggio continuo del glucosio CGM (Continuous Glucose Monitoring), classificati nel regolamento MDR come dispositivi di classe IIb. Viene anche ritenuto essenziale che il certificato CE continui a rappresentare un riferimento centrale del sistema, garantendo certezza giuridica e stabilità del mercato. Al contempo, per dispositivi ad alto impatto clinico come i sistemi CGM, la marcatura CE non può essere considerata di per sé sufficiente a garantire la piena sicurezza per i pazienti.
Per quanto riguarda l'esame presso le Istituzioni europee, la Relatrice dà conto dell'intervento del Commissario europeo per la salute, Olivér Várhelyi, il 14 aprile scorso, davanti alla Commissione per la salute pubblica (SANT) del Parlamento europeo. Il Commissario ha dichiarato che la regolamentazione attuale sui dispositivi medici è diventata troppo complessa, imponendo un onere amministrativo elevato al settore della tecnologia medica, rappresentato da 38.000 aziende in Europa, di cui il 90 per cento è composto da piccole e medie imprese (PMI), che viene stimato in "centinaia di migliaia di euro", per procedure ripetitive che non aggiungono sicurezza ai pazienti.
In Commissione SANT sono state poste domande circa la capacità dell'Unione di avere un numero sufficiente di organismi notificati qualificati, dato che sono previsti tempi di valutazione di 110 giorni. È stato anche evidenziato il rischio che alcune misure destinate ad aiutare le PMI vadano paradossalmente a favorire le grandi aziende, nonché l'importanza dei contesti sperimentali regolamentari (sandbox), per testare nuove soluzioni, in una fase di concorrenza crescente da parte degli Stati Uniti e della Cina.
Sono state, inoltre, sollevate: la questione del rischio di duplicazioni regolamentari per quanto riguarda le procedure di rivalutazione dei dispositivi già certificati; la questione dei dispositivi a uso singolo negli ospedali, ritenendo che le decisioni di acquisto debbano basarsi prima di tutto sulle esigenze degli utenti finali, ossia ospedali e professionisti sanitari; la richiesta di rivedere certe regole di classificazione, in particolare per i software medici a basso rischio; nonché la necessità di coordinare meglio le regolamentazioni con altre legislazioni europee per evitare incoerenze e sovrapposizioni.
La Relatrice ricorda, infine, che le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 14 maggio 2026, e che la proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede se, per i dispositivi CGM, la proposta di regolamento prevede una diversa classificazione.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) precisa che la proposta di regolamento prevede che alcune regole di classificazione vengano adattate, con conseguente attribuzione di classi di rischio più basse a determinati dispositivi, quali strumenti chirurgici riutilizzabili, accessori di dispositivi impiantabili attivi e software. Alcune tipologie di dispositivi CGM impiantabili sottocute potrebbero, pertanto, essere oggetto di declassificazione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28º regime - "EU Inc." (COM(2026) 321 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che stabilisce il cosiddetto "28° regime", ossia un quadro europeo di diritto societario, da prevedere nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro, per le società che assumono la forma giuridica denominata "EU Inc." (European incorporated).
La proposta ha l'obiettivo di ridurre la frammentazione dei quadri normativi nazionali e gli ostacoli che ne derivano per le società. L'armonizzazione riguarda, quindi, i diversi aspetti del diritto societario, per affrontare le sfide cui le imprese che operano all'interno del mercato unico sono oggi esposte, anche per quanto concerne la loro costituzione, la successiva gestione e le procedure di liquidazione e insolvenza.
Gli obiettivi generali della proposta consistono nel creare condizioni migliori per l'avvio di un'impresa e migliori opportunità di crescita e di espansione nell'Unione europea, nonché nell'incoraggiare maggiori investimenti nelle società dell'Unione, specie nelle fasi iniziali e di crescita. In tal modo, la proposta mira a rafforzare la competitività delle imprese e dell'economia europea e a migliorare il funzionamento del mercato unico.
Il "28° regime" è volto, quindi, a creare un quadro giuridico societario unico e opzionale che si affianchi alle 27 legislazioni nazionali esistenti. L'obiettivo è quello di facilitare l'operatività delle imprese - in particolare start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative - nel mercato unico, permettendo loro, tra le altre cose, di costituirsi in 48 ore, con procedura interamente online, a un costo contenuto e senza capitale minimo obbligatorio. Il regime punta a semplificare molti aspetti fiscali, societari e di insolvenza, nonché ad abbattere le barriere burocratiche per l'espansione transfrontaliera.
La proposta si basa sull'utilizzo del sistema di interconnessione dei registri delle imprese BRIS (Business Register Interconnection System), fondato sugli obblighi giuridici stabiliti dalla direttiva (UE) 2017/1132, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario. Analogamente a quanto previsto per altre società di capitali, le società EU Inc. saranno tenute a presentare informazioni obbligatorie sulle società, che saranno rese pubbliche nei registri delle imprese. Lo scopo è quello di rendere disponibili le informazioni relative alle società EU Inc. attraverso il BRIS, composto dai registri delle imprese degli Stati membri e dal portale europeo della giustizia elettronica. Le società EU Inc. disporranno, inoltre, di un identificativo unico europeo EUID (European Unique Identifier). La proposta garantisce, altresì, che tali società beneficino di formalità ridotte e procedure semplificate nella gestione dei documenti societari.
L'intervento è motivato dalla necessità di rafforzare competitività, innovazione e produttività dell'Unione, al fine di sostenere la crescita, come indicato anche nei rapporti Draghi e Letta. Infatti, nonostante il mercato unico, le infrastrutture e il sostegno pubblico, l'Unione europea resta indietro rispetto ai suoi principali concorrenti. Le imprese, e in particolare le start-up e le scale-up, necessitano di un quadro giuridico stabile e favorevole, capace di affrontare le sfide di un'economia sempre più digitale.
Nei citati rapporti Letta e Draghi si sottolinea l'urgenza di superare la frammentazione normativa tra gli Stati membri, attraverso nuove forme societarie europee semplificate, per favorire l'espansione transfrontaliera e attrarre investimenti nel mercato unico. Anche la comunità imprenditoriale chiede interventi per sostenere la crescita e rendere l'Unione europea più competitiva. Inoltre, le comunicazioni della Commissione "Unione del risparmio e degli investimenti", "Mercato unico: il nostro mercato interno europeo in un mondo incerto" e "La strategia dell'UE per le start-up e le scale-up" hanno definito un elenco di misure relative alla mobilitazione degli investimenti privati, all'accesso ai finanziamenti, all'ulteriore sviluppo del mercato unico e al rafforzamento delle prospettive delle start-up e delle scale-up nell'Unione.
La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.
La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa mira ad affrontare i problemi riscontrati dalle società a causa delle divergenze esistenti tra le norme e le procedure societarie nazionali. È, pertanto, necessaria un'azione coordinata a livello di Unione per introdurre un quadro societario comune con una forma giuridica societaria armonizzata europea, che le società possono scegliere di utilizzare.
La Commissione europea ritiene che la proposta sia conforme anche al principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto necessario per conseguire i summenzionati obiettivi.
Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 22 giugno 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di cinque Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 ("regolamento sulla cibersicurezza 2") (COM(2026) 11 definitivo)
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2] (COM(2026) 13 definitivo)
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 aprile.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulle proposte legislative in titolo che, come già illustrato, compongono il pacchetto legislativo sulla cibersicurezza, presentato dalla Commissione europea il 20 gennaio 2026. La prima è la proposta di regolamento "Cybersecurity Act 2", mentre l'altra è la proposta di direttiva che modifica la direttiva cosiddetta "NIS 2".
Sulle proposte sono pervenute, lo scorso 16 aprile, le relazioni trasmesse del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), nelle quali si ritiene che le finalità generali dei provvedimenti siano condivisibili, pur evidenziando al contempo alcuni punti suscettibili di miglioramento.
Le proposte risultano urgenti alla luce del contesto geopolitico e tecnologico, caratterizzato da un aumento significativo della frequenza e della sofisticazione degli attacchi cyber, nonché dalla crescente interdipendenza delle infrastrutture digitali europee. In tale scenario, il rafforzamento delle capacità comuni di prevenzione, rilevazione e risposta agli incidenti è ritenuto fondamentale. L'urgenza dell'intervento normativo, tuttavia, secondo l'ACN, deve anche garantire un adeguato livello di approfondimento tecnico e politico delle misure proposte.
Per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'ACN ritiene che la proposta di direttiva COM(2026) 13 rispetti entrambi. Tuttavia, osserva che la proposta non considera i costi già sostenuti dai soggetti NIS direttamente interessati al fine di conformarsi agli obblighi della direttiva NIS2, attualmente vigente. L'esclusione di molti soggetti dagli obblighi discendenti dalla direttiva NIS2, dopo che tali costi sono già stati sostenuti, andrebbe valutata in coerenza con le richiamate finalità di riduzione degli oneri a carico dei soggetti interessati. Inoltre, tale esclusione potrebbe, nel tempo, incidere sulle misure di gestione del rischio cyber adottate dai soggetti esonerati, generando costi più elevati in caso di futuri incidenti informatici.
Per quanto riguarda, invece, la proposta di regolamento COM(2026) 11, pur confermando il rispetto del principio di sussidiarietà, l'ACN evidenzia alcuni rilievi in merito al rispetto del principio di proporzionalità.
In particolare, pur precisando che la proposta non impedisce l'adozione di ulteriori azioni da parte degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, l'ACN rileva come essa comporti un trasferimento di competenze strategiche dal livello nazionale a quello europeo, in particolare nel settore della sicurezza delle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
La possibilità per la Commissione di definire, tramite atti di implementazione, una lista di fornitori considerati ad alto rischio va valutata con grande attenzione, incidendo nell'ambito della sicurezza nazionale. Inoltre, con riguardo agli obblighi relativi alla sicurezza delle catene di approvvigionamento nel settore delle reti di telecomunicazione 5G, la relazione evidenzia la necessità di valutare la congruità dei tempi previsti per la sostituzione dei componenti di fornitori considerati ad alto rischio.
Inoltre, anche con riguardo alla riforma del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza (ECCF), pur accogliendo favorevolmente la semplificazione, l'ACN evidenzia che, sul piano procedurale, vanno valutate con attenzione le potenziali ricadute sul ruolo delle autorità nazionali in materia di sicurezza strategica.
L'Autorità evidenzia, poi, alcune osservazioni inerenti a entrambe le proposte legislative in esame, con riguardo alla revisione del mandato di ENISA, giustificata con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nei settori in cui sono state individuate alcune lacune.
In particolare, l'ACN rileva la possibile necessità di un coordinamento delle responsabilità oggi proprie delle Autorità nazionali NIS e dei referenti nazionali CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Infatti, la proposta conferisce all'ENISA, oltre alla partecipazione attiva alla rete dei CSIRT e al ruolo di Segretariato del network EU CyCLONe (la rete delle autorità nazionali per la cibersicurezza), anche competenze in materia di intelligence sulle minacce informatiche, effettuando analisi ed emettendo allerte precoci.
A ciò si aggiunge l'istituzione presso l'ENISA, in collaborazione con Europol e i CSIRT nazionali, di un helpdesk operativo per il supporto contro attacchi ransomware (attacchi informatici con riscatto), nonché la previsione di ufficiali di contatto nazionali presso l'Agenzia europea. Tali attribuzioni mirano a modificare la natura stessa di ENISA, orientandola verso un ruolo operativo continuativo, che richiede un miglior coordinamento con le prerogative degli Stati membri in materia di risposta agli incidenti informatici.
Per quanto riguarda l'esame presso le Istituzioni europee, si apprende da organi di stampa che il Gruppo di lavoro sulla cibersicurezza del Consiglio si è soffermato sulla prima metà del nuovo testo rivisto del Cybersecurity Act, e che non risultano, in questa fase, ancora riscontri sulla possibile esclusione di alcuni fornitori o produttori di dispositivi o componenti ICT ritenuti non sicuri dal punto di vista della sovranità e integrità dell'Unione.
Al riguardo, il Presidente relatore richiama come, da articoli di stampa odierni, risulti che la Commissione europea avrebbe deciso di adoperarsi per impedire l'utilizzo di fondi e finanziamenti europei per l'acquisto di inverter per pannelli solari da fornitori ritenuti ad alto rischio per la sicurezza dell'Unione, nelle more dell'approvazione della proposta Cybersecurity Act 2, che consentirà di vietarne l'ingresso nel mercato europeo. Una portavoce della Commissione europea ha, infatti, spiegato che, mediante l'accesso non autorizzato agli inverter, sarebbe possibile creare disservizi, fino all'interruzione generalizzata dell'erogazione elettrica da pannelli solari.
Ricorda, altresì, che anche la proposta COM(2026) 100, Industrial Accelerator Act, anch'essa all'ordine del giorno della 4ª Commissione, ha tra i suoi obiettivi quello di contrastare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento in settori strategici e nelle tecnologie a zero emissioni nette, e in base alla quale potranno essere esclusi dal finanziamento pubblico fornitori non sicuri di dispositivi strategici (come, ad esempio, quelli forniti da alcuni Paesi terzi, tra cui i componenti dell'automotive elettrico).
Nell'esame europeo della proposta Cybersecurity Act 2, attualmente i Paesi interessati concentrano i loro commenti sulla parte dell'atto che rafforza le prerogative di ENISA. Alcuni di essi mostrano cautela rispetto alle modifiche al mandato, che considerano troppo ampie e tali da non apportare alcun valore aggiunto. Altri Paesi hanno, invece, sottolineato la necessità di un coordinamento con le autorità nazionali competenti in materia di cibersicurezza.
Sulla questione dei regimi di certificazione della cibersicurezza, sono stati proposti emendamenti per garantire il riconoscimento dei regimi nazionali e delle competenze sviluppate attraverso di essi, purché conformi agli standard europei. Questo obiettivo è condiviso da chi ritiene necessaria l'adozione, da parte degli schemi europei, di garanzie molto rigorose in materia di sicurezza e sovranità, in particolare per quanto riguarda la protezione contro l'extraterritorialità di alcune leggi straniere.
Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade, per entrambe le proposte, il 13 maggio 2026. Le proposte sono attualmente oggetto di esame da parte, rispettivamente, di 11 e 12 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di approfondire le tematiche esposte e la portata concreta della normativa, ai fini di una congrua valutazione delle criticità da evidenziare in una eventuale risoluzione.
Ricorda, al riguardo, come già durante la pandemia da COVID-19 si diffuse il timore di una possibile vulnerabilità derivante dalla fornitura da parte di taluni Paesi terzi delle termo-camere in uso in Europa. Infine, ritiene opportuno prescindere dalla provenienza specifica, poiché Paesi attualmente amici potrebbero non esserlo più un domani.
La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) conviene sull'opportunità di approfondire i contenuti delle due proposte, ricordando come il medesimo tema si sia posto in occasione del blackout di Spagna e Portogallo dell'anno scorso che, si ipotizzava, potesse essere un'azione di guerra ibrida. Ritiene, quindi, necessario rafforzare la resilienza e la sovranità digitale europea, nella piena consapevolezza che i rischi provengono statisticamente da determinati Paesi terzi.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, sottolinea l'importanza di rafforzare l'impianto di sicurezza in Europa e in Italia contro minacce reali e concrete, come emerge anche dalle relazioni al Parlamento sulla sicurezza nazionale e sugli attacchi informatici subìti dal nostro Paese da parte di soggetti di origine ben individuata.
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 12.