Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 300 del 29/04/2026

(1808) Deputato Silvana Andreina COMAROLI e altri.- Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, approvato dalla Camera dei deputati

(760) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) illustra i provvedimenti in titolo, avvertendo preliminarmente che sono entrambi volti a disciplinare l'insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri, enti o istituzioni stranieri durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

In particolare, prosegue l'oratore, il disegno di legge n. 1808 consiste di un solo articolo, composto da tre commi.

Con l'intento di promuovere e valorizzare la cultura, attraverso l'esposizione di opere d'arte e beni di rilevante interesse culturale e nel pieno rispetto della normativa europea e internazionale, il comma 1 esclude che tali beni possano costituire oggetto di sequestro giudiziario, nell'ambito di procedimenti civili relativi all'accertamento della loro proprietà o possesso, laddove sia stata rilasciata la garanzia di immunità dal sequestro, per tutta la durata della loro permanenza in Italia.

Ai sensi del comma 2, tale garanzia viene rilasciata, su richiesta del soggetto che riceve i beni di cui al comma 1, dal Ministero della cultura all'ente o alla istituzione straniera che li concede temporaneamente in prestito, nel rispetto delle modalità elaborate con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, fa cenno al comma 3, il quale reca una clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad illustrare il disegno di legge n. 760, il Presidente relatore informa che lo stesso presenta un'impostazione simile a quella del provvedimento approvato dalla Camera. Anch'esso, composto di un solo articolo, non consente che le opere d'arte e altri beni esteri di rilevante interesse culturale possano essere sottoposti a sequestro giudiziario, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia.

Il comma 2, analogamente al comma 2 del disegno di legge licenziato dalla Camera, prevede che il Ministero della cultura, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali, possa rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia.

Fa menzione infine del comma 3, che reca un contenuto non presente nell'altro provvedimento. A tale riguardo, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, sono definiti: a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2; b) la lista descrittiva definitiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni del comma 1, con indicazione della loro provenienza, previamente verificata da parte del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, attestata dai soggetti prestatori i quali devono dichiarare la legittima proprietà dei beni da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, che fino alla data della dichiarazione non è stato fatto valere un titolo di proprietà sui beni oggetto della garanzia di restituzione; c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi; d) i soggetti autorizzati all'esposizione, ai quali i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

In base al comma 4, conclude l'oratore, il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione.

In discussione generale ha la parola la senatrice D'ELIA (PD-IDP), la quale esprime la ferma contrarietà del proprio Gruppo ai provvedimenti in titolo, contestando in particolare l'eliminazione di vincoli che, a suo avviso, indebolirebbe la capacità dello Stato di accertare la legittima proprietà di beni potenzialmente trafugati dal patrimonio nazionale. Auspica che l'orientamento sia quello di consentire alla Commissione un esame approfondito, anche al fine di definire un nuovo testo che superi le richiamate criticità.

Il senatore CRISANTI (PD-IDP) solleva una questione di principio etico e storico, sostenendo che l'insequestrabilità prevista nei disegni di legge in esame non possa essere garantita in modo assoluto. Richiama al riguardo l'attenzione sui casi di opere sottratte a famiglie ebree durante il nazismo e su reperti archeologici fondamentali (come il Vaso di Eufronio o la Venere di Morgantina). Avverte che il momento dell'esposizione pubblica è spesso l'unica opportunità per gli eredi o per lo Stato di rivendicare la proprietà di beni illecitamente sottratti e l'entrata in vigore dei disegni di legge in esame potrebbe rendere più difficile il recupero del patrimonio culturale illegittimamente sottratto all'Italia.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dispone il rinvio dell'esame dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.