Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 305 del 28/04/2026

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 1852

 

G/1852/1/6

Sironi

Il Senato,

                    in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica";

     premesso che:

          l'articolo 8 del provvedimento, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, prevede misure fiscali in favore delle imprese, anche con riferimento agli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

          tali misure sono finalizzate a sostenere gli investimenti delle imprese e a favorire la riduzione dei consumi energetici;

          il settore della pesca è caratterizzato da un'elevata intensità energetica;

          l'adozione di tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante l'installazione di impianti fotovoltaici a bordo delle imbarcazioni, può contribuire alla riduzione dei consumi energetici e dei costi operativi;

     considerato che:

          risulta opportuno orientare le misure di sostegno agli investimenti anche verso interventi che favoriscano la riduzione strutturale dei consumi energetici nel settore della pesca;

     impegna il Governo:

          a prevedere, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 8, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, una specifica priorità per gli interventi destinati alle imprese della pesca, finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'installazione di impianti fotovoltaici a bordo delle imbarcazioni.

G/1852/2/6

Sironi

Il Senato,

                    in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica";

     premesso che:

          l'articolo 8 del provvedimento, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, prevede misure fiscali in favore delle imprese, anche con riferimento agli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

          tali misure incidono sull'orientamento degli investimenti e possono avere effetti rilevanti sull'uso del suolo e sugli ecosistemi;

          il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura (Nature Restoration Law) impone agli Stati membri l'adozione di misure volte al ripristino degli ecosistemi degradati e al miglioramento delle loro funzionalità;

          il medesimo regolamento richiede l'integrazione degli obiettivi di tutela e ripristino degli ecosistemi nelle politiche pubbliche, anche non strettamente ambientali;

     considerato che:

          il suolo costituisce una risorsa non rinnovabile e un ecosistema essenziale per la tutela della biodiversità, la regolazione del ciclo idrologico e la resilienza ai cambiamenti climatici;

          il suolo svolge una funzione fondamentale di assorbimento della CO? e di regolazione del microclima urbano, contribuendo alla riduzione delle isole di calore e delle temperature, con conseguente contenimento dei fabbisogni energetici per il raffrescamento degli edifici;

          risulta necessario garantire che gli incentivi agli investimenti non determinino nuovo consumo o impermeabilizzazione del suolo, favorendo al contrario il riuso e la rigenerazione delle superfici già urbanizzate;

     impegna il Governo:

          a prevedere, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 8, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, una priorità per gli interventi che evitino il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo, privilegiando il riuso e la rigenerazione delle superfici già urbanizzate, anche mediante l'utilizzo di coperture, aree impermeabilizzate, parcheggi e aree industriali dismesse;

          a garantire la coerenza degli interventi con gli obiettivi di tutela del suolo, della biodiversità e di ripristino degli ecosistemi, anche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1991.

G/1852/3/6

Sironi

Il Senato,

                    in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica";

     premesso che:

          l'articolo 8 del provvedimento, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, prevede misure fiscali in favore delle imprese, anche con riferimento agli investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

          il bacino della Pianura Padana è caratterizzato da livelli di inquinamento atmosferico persistentemente superiori ai valori limite previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento alle concentrazioni di PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO?);

          le regioni del bacino padano sono interessate da procedure di infrazione europee per il superamento dei limiti di qualità dell'aria;

          i dati più recenti evidenziano concentrazioni di PM2,5 nelle principali città del bacino padano prossime ai limiti attualmente vigenti e significativamente superiori ai valori guida raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

          l'inquinamento atmosferico rappresenta uno dei principali fattori di rischio ambientale per la salute pubblica, con un numero significativo di decessi prematuri attribuibili all'esposizione agli inquinanti;

     considerato che:

          risulta necessario orientare gli investimenti verso interventi che contribuiscano alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria nei territori maggiormente esposti;

     impegna il Governo:

          a prevedere, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 8, come modificato dall'emendamento del Governo 8.1000, una priorità per gli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell'aria nei territori caratterizzati da superamenti dei valori limite previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento al bacino della Pianura Padana;

          a garantire che gli interventi finanziati contribuiscano alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell'aria, anche attraverso la riduzione dei fabbisogni energetici degli edifici mediante interventi di coibentazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, ivi inclusi impianti fotovoltaici, per il riscaldamento e il raffrescamento.

G/1852/4/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica",

     premesso che:

          la crisi energetica e l'elevata inflazione degli ultimi anni hanno generato un impatto senza precedenti sul potere d'acquisto delle famiglie, erodendo i risparmi ed aumentando l'incidenza della cd. "povertà energetica";

          gli attuali parametri ISEE per l'accesso ai bonus sociali (elettrico, gas e idrico) - fissati ordinariamente a 9.796 euro e a 20.000 euro per le famiglie numerose - risultano oggi del tutto inadeguati a proteggere una vasta fetta di popolazione;

          esiste una "fascia grigia", infatti, composta da nuclei familiari con redditi medi, che pur superando le soglie di indigenza assoluta, si trovano in grave difficoltà nel far fronte al pagamento delle bollette a causa dell'aumento dei costi dei beni di prima necessità e dei servizi, soprattutto in questa fase congiunturale,

          l'energia non può non essere riconosciuta come un bene comune essenziale e l'accesso ad essa deve essere garantito a condizioni eque e sostenibili, specialmente in una fase di transizione ecologica che non deve gravare sulle spalle dei cittadini più vulnerabili;

          l'innalzamento della soglia ISEE rappresenta una misura di equità sociale necessaria per estendere la rete di protezione pubblica a milioni di cittadini attualmente esclusi da qualsiasi forma di sussidio diretto contro il caro-energia,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, tesa ad innalzare la soglia ISEE per l'accesso ai bonus sociali per l'energia elettrica ed il gas a 35.000 euro;

          a reperire le risorse necessarie per finanziare tale estensione della platea, al fine di includere i redditi medi e garantire loro una protezione strutturale contro le oscillazioni dei prezzi del mercato energetico;

          a semplificare ulteriormente le procedure di riconoscimento automatico delle agevolazioni, assicurando che il beneficio raggiunga effettivamente tutti i nuovi aventi diritto.

G/1852/5/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica",

     premesso che:

          l'incremento persistente dei prezzi al consumo, in particolare nel settore alimentare e dei beni di largo consumo, continua a gravare pesantemente sui bilanci dei cittadini, con effetti regressivi che colpiscono maggiormente i redditi bassi e medi;

          i dati sull'inflazione relativi al "carrello della spesa" evidenziano come i beni di prima necessità abbiano subito rincari superiori alla media generale, rendendo sempre più difficile l'accesso ad una alimentazione, anche dignitosa, per ampie fasce della popolazione;

          l'attuale sistema di aliquote IVA sui beni alimentari e di prima necessità necessita di una revisione profonda che ne annulli l'impatto sui prodotti indispensabili, al fine di salvaguardare il potere d'acquisto dei cittadini;

          è indispensabile un intervento strutturale che non si limiti a sgravi temporanei, ma che agisca sulla formazione dei prezzi per evitare fenomeni speculativi lungo le filiere distributive;

          la definizione di un paniere di prodotti essenziali a prezzi calmierati rappresenta uno strumento indispensabile di giustizia sociale per garantire la sicurezza alimentare e il benessere delle fasce sociali più esposte alla crisi economica,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative legislative tese ad azzerare l'aliquota IVA sui beni di prima necessità (quali pane, latte, frutta e verdura, prodotti per l'infanzia e per l'igiene intima femminile);

          a definire, d'intesa con le associazioni dei consumatori e i rappresentanti della produzione e della distribuzione, un "Paniere Sociale Essenziale" comprendente una selezione di prodotti di alta qualità e di prima necessità e a stabilirne un regime di prezzi controllati, monitorando costantemente l'andamento del mercato per prevenire speculazioni e garantendo che il beneficio dell'azzeramento IVA si traduca in un effettivo risparmio per il consumatore finale;

          a potenziare i poteri di vigilanza e sanzionatori del Garante per la sorveglianza dei prezzi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle dinamiche di prezzo dei beni inseriti in tale paniere.

G/1852/6/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica",

     premesso che:

          l'attuale crisi climatica impone un'accelerazione senza precedenti verso la decarbonizzazione del sistema Paese, in linea con gli obiettivi europei del pacchetto Fit for 55 e del Green Deal;

          la dipendenza dalle fonti fossili rappresenta non solo una minaccia ambientale, ma anche un fattore di instabilità economica e geopolitica che si ripercuote direttamente sui costi energetici per famiglie e imprese;

          il nostro Paese, per la sua posizione geografica, dispone di un potenziale unico in Europa per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolico;

          il Sud Italia possiede le caratteristiche climatiche e territoriali per candidarsi a diventare il naturale baricentro logistico e produttivo della transizione energetica nazionale e mediterranea;

          è necessario superare l'attuale frammentazione degli interventi attraverso una programmazione strategica unitaria che superi il superato Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) verso un nuovo e più ambizioso Piano Energetico Nazionale;

          lo sviluppo delle energie rinnovabili non può non essere sottratto alle logiche di profitto dei grandi gruppi privati, privilegiando modelli di gestione democratica, pubblica e territoriale;

     impegna il Governo:

          a predisporre un Piano pubblico di investimenti significativo nelle fonti rinnovabili, finalizzato alla creazione di una filiera industriale nazionale che riduca la dipendenza tecnologica dall'estero;

          ad aggiornare gli strumenti di programmazione energetica, definendo un nuovo Piano Energetico Nazionale che individui nel Mezzogiorno d'Italia l'hub strategico della transizione, non solo come area di produzione, ma come sede di ricerca, innovazione e produzione di tecnologie verdi;

          a promuovere e finanziare la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) a gestione pubblica, prevedendo incentivi specifici per i Comuni e gli enti locali, affinché l'energia prodotta sia destinata prioritariamente all'autoconsumo collettivo, al contrasto alla povertà energetica e alla riduzione delle bollette per i cittadini;

          a semplificare gli iter autorizzativi per gli impianti a gestione pubblica e di comunità, garantendo nel contempo la massima tutela del paesaggio e della biodiversità attraverso l'individuazione prioritaria di aree idonee già degradate o industriali.

G/1852/7/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

     premesso che:

          il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, interviene, tra l'altro, sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali connessi alla cosiddetta misura "Transizione 5.0";

          le modifiche introdotte hanno determinato, nella fase iniziale di applicazione, una significativa riduzione del beneficio riconoscibile, incidendo su investimenti già avviati o completati dalle imprese;

          tale intervento si inserisce in un contesto caratterizzato da una successione ravvicinata di modifiche normative e operative, nonché da una significativa compressione dei tempi e dall'introduzione di nuovi adempimenti amministrativi;

          in tale quadro, le imprese hanno comunque proseguito e completato gli investimenti, anche alla luce delle indicazioni istituzionali circa la disponibilità di ulteriori risorse e il successivo ripristino degli stanziamenti;

          la stabilità e la prevedibilità del quadro normativo rappresentano condizioni essenziali per favorire gli investimenti, in particolare nei settori dell'innovazione tecnologica e della transizione energetica;

          il trasferimento del rischio regolatorio sulle imprese può compromettere la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi e incidere negativamente sulla fiducia degli operatori;

     impegna il Governo:

          a garantire, per il futuro, maggiore stabilità e prevedibilità del quadro normativo in materia di incentivi agli investimenti, evitando modifiche con effetti retroattivi o tali da incidere su investimenti già effettuati;

          a valutare l'adozione di strumenti idonei a tutelare gli investimenti già avviati o completati, anche attraverso meccanismi di salvaguardia o clausole di stabilità;

          a proseguire nel rafforzamento delle misure di sostegno alla transizione energetica e all'innovazione tecnologica, assicurando continuità degli interventi e adeguate risorse finanziarie;

          a favorire il coinvolgimento degli operatori del settore, incluse le Energy Service Company (ESCo), nella definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia energetica, anche al fine di valorizzarne il ruolo di aggregatori di soluzioni e investimenti.

G/1852/8/6

Aurora Floridia, Patton, Spagnolli

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1852, recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica".

     Premesso che

          - l'art. 9 Cost. sancisce la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore scelte coerenti con i principi di sostenibilità, precauzione e giustizia intergenerazionale;

          - la crisi climatica ed energetica in atto impone un'accelerazione strutturale del processo di decarbonizzazione, superando definitivamente la dipendenza dalle fonti fossili e orientando il sistema energetico verso modelli fondati su fonti rinnovabili, efficienza energetica e partecipazione democratica di cittadine e cittadini.

          Visto che

          - l'art. 7 del provvedimento introduce modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, finalizzate - come specificato nella relazione tecnica - a favorire i processi di trasformazione energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

          - l'art. 8 reca misure fiscali per la competitività delle imprese, prevedendo il riconoscimento di contributi sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti;

          - l'art. 18 disciplina il riparto di risorse finanziarie, includendo il rifinanziamento di fondi destinati a esigenze indifferibili.

          Dato atto, peraltro, che:

          - il contesto internazionale è caratterizzato da una crescente incertezza geopolitica, che provoca una persistente crisi energetica e impone al nostro Paese una complessiva ridefinizione delle priorità infrastrutturali, anche alla luce della necessità di potenziare la sicurezza energetica nazionale e la continuità delle filiere produttive;

          - la limitazione di snodi strategici del commercio globale, quali lo stretto di Hormuz, con conseguente deviazione dei flussi verso rotte più lunghe e onerose, rende necessario rafforzare e rendere più efficienti le infrastrutture energetiche già esistenti;

          - in tale scenario, il Governo italiano è chiamato ad effettuare scelte non solo in relazione alla sostenibilità economica, ma anche sotto il profilo dell'opportunità strategica e del contributo effettivo alla capacità del Paese di affrontare stress e shock internazionali, al fine di rafforzare l'autonomia e la sicurezza energetica nazionale;

          - il perseguimento di tali obiettivi richiede una visione organica e di lungo periodo, che superi approcci frammentati e settoriali, orientando le scelte pubbliche verso investimenti importanti su tecnologie mature e integrate quali quelle date dalle fonti rinnovabili, coerente con gli interessi delle generazioni presenti e future.

          Ritenuto, inoltre, che

          - la povertà energetica rappresenta una delle forme più recenti e pervasive di vulnerabilità socio-economica, configurandosi come l'incapacità di un numero crescente di famiglie di accedere a servizi energetici essenziali a costi sostenibili;

          - secondo le più recenti stime, in Italia circa 2,4 milioni di famiglie (pari al 9,1% del totale) si trovano in condizioni di povertà energetica, con un'incidenza particolarmente elevata nelle aree interne e tra i nuclei a basso reddito;

          - tale fenomeno costituisce oggi una delle principali declinazioni della povertà contemporanea, in quanto incide direttamente su diritti fondamentali quali la salute, il diritto a vivere in un ambiente sano e l'inclusione sociale, risultando aggravato dall'aumento dei prezzi dell'energia e dalla scarsa efficienza del patrimonio edilizio.

          Considerato, infine, che

          - lo sviluppo delle fonti rinnovabili, delle comunità energetiche e dei sistemi di accumulo costituisce uno strumento strategico per democratizzare l'accesso all'energia, ridurre strutturalmente i costi energetici per le imprese e aumentare la resilienza dei territori;

          - le risorse pubbliche devono essere orientate prioritariamente verso interventi in grado di migliorare gli standard ambientali e generare benefici sociali diffusi, evitando il sostegno a soluzioni tecnologiche economicamente inefficienti o suscettibili di generare fenomeni di lock-in fossile;

          - risulta necessario garantire una visione organica e di lungo periodo della politica energetica, superando approcci frammentati e discontinui, e privilegiando investimenti in tecnologie mature e sostenibili;

          - la strategia nazionale per la transizione ecologica deve, infatti, saper coniugare il sostegno al sistema produttivo con la tutela della tenuta sociale, garantendo che i benefici dell'autoproduzione energetica e dell'efficienza siano accessibili non solo alle imprese, ma anche ai nuclei familiari.

     Impegna il Governo

          - ad adottare ulteriori iniziative normative volte a potenziare e rendere strutturali gli incentivi per le imprese che investono in impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili e in sistemi di accumulo, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione e con il PNIEC;

          - a semplificare e accelerare le procedure autorizzative per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso, riducendo gli oneri amministrativi e burocratici a carico del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese;

          - a destinare una quota significativa delle entrate derivanti dalla fiscalità sui settori energetici tradizionali, al rafforzamento del Fondo nazionale efficienza energetica, con priorità per le PMI e per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione degli impatti ambientali;

          - a prevedere specifiche misure strutturali di contrasto alla povertà energetica, promuovendo l'accesso delle famiglie vulnerabili alle comunità energetiche rinnovabili, rafforzando gli strumenti di sostegno al reddito energetico e incentivando interventi di efficientamento degli edifici residenziali, al fine di garantire un accesso equo e sostenibile ai servizi energetici essenziali;

          - a favorire l'integrazione tra le misure fiscali previste per le imprese e strumenti analoghi destinati alla cittadinanza, al fine di ridurre in modo strutturale i costi dell'energia.

G/1852/9/6

Melchiorre, Orsomarso

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

     premesso che

          le tensioni politiche internazionali registrate a partire dall'inizio del 2026 nonché l'aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, hanno determinato un significativo incremento del prezzo industriale del gasolio, con conseguenti effetti negativi sui costi di esercizio delle imprese del settore;

          l'articolo 2 del decreto in esame ha introdotto una misura temporanea di riduzione delle accise pari a 0,20 euro per litro, successivamente estesa fino al 1° maggio 2026 mentre l'articolo 3 riconosce alle imprese di autotrasporto merci aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta nel mese di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio;

          il settore del trasporto di persone su strada svolge un ruolo essenziale nel garantire la mobilità dei cittadini, assicurando continuità, capillarità ed efficienza dei servizi su tutto il territorio nazionale;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione del credito d'imposta trimestrale, già riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci, anche alle imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri.

G/1852/10/6

Gelmetti, Orsomarso

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

     premesso che

          la trasparenza dei prezzi dei carburanti rappresenta un elemento essenziale per garantire concorrenza leale, tutela dei consumatori e corretta informazione;

          il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy consente già la consultazione in tempo reale dei prezzi dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione presenti sul territorio nazionale, sulla base delle comunicazioni effettuate dagli esercenti;

          tale attività di monitoraggio e informazione costituisce un rilevante progresso nella promozione della trasparenza dei mercati e, in particolare, del settore dei carburanti, contribuendo in modo significativo alle politiche di tutela dei consumatori;

          strumenti digitali pubblici, maggiormente accessibili e immediati, possono ulteriormente migliorare la fruibilità delle informazioni e favorire scelte più consapevoli da parte degli utenti;

     impegna il Governo

          ad adottare le iniziative necessarie affinché sia realizzata un'applicazione digitale istituzionale, accessibile e aggiornata quotidianamente, che recepisca integralmente e renda facilmente fruibili i dati e le informazioni già pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di prezzi dei carburanti, valorizzando e potenziando i servizi informativi già esistenti.

G/1852/11/6

Lotito, Trevisi

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica,

     premesso che:

          l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 ha previsto, per i soggetti beneficiari di aiuti di Stato concessi nell'ambito della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (c.d. "Temporary Framework"), l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

          tali dichiarazioni sono finalizzate ad attestare il rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

          la dichiarazione sostitutiva di atto notorio costituisce dichiarazione di scienza resa dal privato e non atto pubblico in senso proprio;

     considerato che:

          il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non disciplina espressamente un procedimento di annullamento della dichiarazione sostitutiva;

          nella prassi amministrativa è ammessa la rettifica, integrazione o sostituzione delle dichiarazioni inesatte o incomplete;

          sussiste l'esigenza di garantire certezza giuridica, uniformità applicativa e tutela dei contribuenti in buona fede,

     impegna il Governo:

          ad adottare iniziative normative volte a chiarire che:

          le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere rettificate, integrate o sostituite mediante successiva dichiarazione resa dal medesimo soggetto dichiarante;

          la dichiarazione successiva, recante espresso riferimento agli elementi identificativi della dichiarazione originaria, sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa ai fini amministrativi;

          la rettifica o integrazione è ammessa anche successivamente alla trasmissione originaria, entro i termini di esercizio dell'attività di controllo e accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria;

          resta ferma la responsabilità del dichiarante ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci;

          qualora dalla rettifica emerga il superamento dei massimali previsti dal "Temporary Framework", si applicano le disposizioni vigenti in materia di recupero degli aiuti indebitamente fruiti.

G/1852/12/6

Damiani, Lotito, Trevisi

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica,

     premesso che:

          l'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 disciplina le sanzioni applicabili agli esponenti dei fondi di previdenza complementare;

          la normativa vigente stabilisce che possano essere sanzionati solo gli esponenti dei fondi, persone fisiche;

          in altri settori dell'ordinamento la normativa vigente (Testo unico della finanza, Testo unico bancario, Codice delle assicurazioni private) invece sanziona l'ente e solo a determinate e più gravi condizioni gli esponenti persone fisiche;

          sarebbe opportuno prevedere l'applicazione delle sanzioni ai fondi pensione e alle società istitutrici di forme pensionistiche complementari, stabilendo che le sanzioni possano eventualmente essere comminate anche agli esponenti, persone fisiche - comunque riducendo il massimo edittale a euro 50.000 - solo quando l'inosservanza sia conseguenza della violazione di specifici doveri propri o dell'organo di appartenenza, la condotta abbia inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione dell'ente e abbia concretamente contribuito a determinare la mancata ottemperanza alle disposizioni violate,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare interventi legislativi volti a modificare l'articolo 19-quater, commi 2, 2-bis e 3-ter, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come indicato in premessa.

G/1852/13/6

Potenti, Garavaglia

La Commissione 6° Finanze e tesoro,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (AS 1852)

     premesso che:

          al fine di rafforzare l'efficacia delle misure di incentivo agli investimenti produttivi e di favorire una più ampia partecipazione delle micro e piccole imprese ai processi di innovazione tecnologica e di transizione digitale, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto strumenti fiscali quali l'iper ammortamento per incentivare gli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati;

          l'attuale disciplina limita l'agevolazione ai beni nuovi, escludendo i beni usati anche quando pienamente conformi ai requisiti tecnologici e normativi richiesti;

          una parte significativa del tessuto produttivo italiano è composta da micro e piccole imprese con limitata capacità finanziaria e difficoltà di accesso a investimenti in beni nuovi di fascia alta;

          numerosi macchinari costruiti a partire dal 2005 risultano già conformi alla normativa CE, tecnologicamente idonei, interconnettibili e compatibili con i requisiti Industria 4.0;

          l'inclusione dei beni usati recenti consentirebbe un più ampio accesso agli investimenti produttivi senza determinare necessariamente maggiori oneri per la finanza pubblica, migliorando l'efficienza della spesa fiscale e il rendimento marginale dell'incentivo;

     Considerato che:

          l'obiettivo primario della misura è l'aumento della produttività e della competitività del sistema industriale nazionale, indipendentemente dalla natura "nuova" o "usata" del bene;

          l'estensione dell'agevolazione ai beni usati costruiti dal 2005 in avanti favorirebbe l'ammodernamento del parco macchine delle micro e piccole imprese, una maggiore stabilità del mercato interno, una riduzione dell'impatto ambientale legato alla produzione di nuovi macchinari, in coerenza con i principi di economia circolare;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a estendere il beneficio dell'iper ammortamento ai beni strumentali usati costruiti a partire dal 1° gennaio 2005, che siano conformi alla marcatura CE e pienamente interconnettibili ai sistemi aziendali secondo i requisiti Industria 4.0, in sostituzione di macchinari non rispondenti alla normativa CE.

G/1852/14/6

Potenti, Garavaglia

La Commissione 6° Finanze e tesoro,

          in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica" (AS 1852)

     premesso che:

          la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha introdotto, all'articolo 2, comma 3, i contratti di locazione a canone concordato, demandando agli accordi territoriali la determinazione delle condizioni economiche e normative;

          il Decreto Interministeriale 16 gennaio 2017 ha dato concreta attuazione a tale disciplina, definendo il sistema di verifica della conformità dei contratti agli accordi territoriali, nonché il rilascio delle relative attestazioni da parte delle organizzazioni rappresentative;

          la Convenzione nazionale sottoscritta in data 25 ottobre 2016 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini ha individuato i soggetti legittimati alla stipula degli accordi territoriali e al rilascio delle attestazioni;

          il sistema dei contratti a canone concordato persegue finalità di interesse pubblico, tra cui l'accesso all'abitazione a condizioni sostenibili, l'emersione del sommerso e la stabilizzazione del mercato delle locazioni, anche attraverso specifiche agevolazioni fiscali;

     considerato che:

          l'esperienza applicativa ha evidenziato diffuse criticità, tra cui: il rilascio di attestazioni non conformi o prive dei necessari requisiti di correttezza e trasparenza; l'intervento improprio di alcune amministrazioni comunali in ambiti non loro attribuiti dalla normativa vigente; la produzione di attestazioni da parte di soggetti non legittimati, con conseguente rischio di utilizzo indebito delle agevolazioni fiscali; l'assenza di un sistema strutturato di controllo e verifica da parte delle amministrazioni competenti;

          tali criticità determinano effetti distorsivi sul mercato, contenziosi tra soggetti coinvolti e possibili danni erariali, anche sotto il profilo dell'indebita fruizione di benefici fiscali;

     impegna il governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di un Registro Unico delle Attestazioni (RUA), quale piattaforma digitale nazionale per la gestione, archiviazione e verifica delle attestazioni relative ai contratti a canone concordato, al fine di favorire la semplificazione amministrativa, evitando duplicazioni documentali e richieste improprie ai cittadini, nonché garantire la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali previste, prevenendo fenomeni di indebita fruizione e rafforzando le attività di controllo e contrasto all'evasione fiscale, anche in coerenza con quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di acquisizione d'ufficio dei dati.

G/1852/15/6

Pirovano, Lisei, Ternullo, Damiani, Gelmini, Salvitti, Garavaglia

La Commissione 6a Finanze e tesoro,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, Atto Senato 1852,

     premesso che:

          al provvedimento in esame è stato presentato l'emendamento del Governo 8.1000, il quale riporta il contenuto del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese;

          il predetto provvedimento si inserisce in prosecuzione con il precedente decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante anch'esso disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, in corso di conversione alla Camera dei deputati;

          entrambi i provvedimenti mirano a ridurre temporaneamente le aliquote su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per contrastare il caro carburanti derivante da crisi internazionali, contenere l'inflazione e sostenere imprese e famiglie;

          a copertura degli oneri previsti dalle disposizioni presenti all'interno del decreto-legge 18 marzio 2026, n. 33, è stata prevista la corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa degli stati di previsione della spesa individuati dall'Allegato 1 al predetto decreto;

          durante l'iter di conversione del predetto decreto l'Allegato 1 è stato sostituito, integrandolo con il riferimento alle missioni e ai programmi di spesa, come individuate d'accordo con le competenti amministrazioni;

          lo stesso stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stato oggetto di riduzione, di cui, fra l'altro, anche la Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", Programma "Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose";

     considerato che:

          all'interno del predetto Programma di spesa, è presente anche il capitolo di spesa 2309 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organi" relativo, fra l'altro, anche al sostegno delle associazioni combattentistiche, che svolgono attività di rilevante interesse pubblico e necessitano di adeguate risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

          qualora la riduzione di spesa prevista coinvolgesse dunque anche il citato capitolo di spesa, si rischierebbe di compromettere in maniera significativa la capacità delle suddette associazioni di svolgere i compiti di rappresentanza e tutela stabiliti per legge, anche in considerazione delle riduzioni già occorse negli ultimi anni;

          invita il Governo:

          a escludere, nell'ambito delle riduzioni di spesa previste per il Ministero dell'interno di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, i capitoli iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero e afferenti al sostegno alle associazioni combattentistiche, al fine di garantirne la piena operatività e la prosecuzione delle attività di rappresentanza e tutela per l'intera categoria.

G/1852/16/6

Romeo, Garavaglia

La Commissione 6° Finanze e tesoro,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (AS 1852)

     premesso che:

          il pellet è un biocombustibile solido, rinnovabile ed efficiente, ampiamente utilizzato per il riscaldamento domestico e industriale, il cui impiego contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO?, alla diversificazione delle fonti energetiche e al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale;

          con la legge di stabilità 2015 l'aliquota IVA applicabile al pellet è stata aumentata dal 10 al 22 per cento, rendendo l'Italia uno dei Paesi europei con la più elevata tassazione su tale combustibile, e che negli anni successivi sono stati adottati interventi temporanei di riduzione dell'aliquota, da ultimo limitati ai mesi di gennaio e febbraio 2024, con successivo ritorno all'aliquota ordinaria;

          l'aumento dell'IVA comporta un incremento dei prezzi al consumo, incidendo negativamente sulla spesa energetica delle famiglie, già gravate dal caro energia, in un contesto in cui i dati di settore evidenziano forti oscillazioni del prezzo del pellet, con aumenti significativi rispetto ai livelli pre-crisi;

          la filiera del pellet e delle tecnologie connesse rappresenta un comparto strategico del Made in Italy, con rilevanti ricadute economiche e occupazionali, e il ripristino di un'aliquota agevolata contribuirebbe a sostenere la domanda interna, contrastare fenomeni di evasione fiscale e favorire la trasparenza del mercato, risultando altresì in linea con quanto previsto in diversi Paesi dell'Unione europea;

          il perdurare delle tensioni geopolitiche e dei conflitti internazionali, in particolare nel contesto europeo e mediorientale, ha determinato una forte instabilità dei mercati energetici, con ripercussioni dirette sui costi delle materie prime e sull'approvvigionamento delle fonti energetiche, aggravando ulteriormente il fenomeno del caro energia e incidendo sul potere d'acquisto delle famiglie e sulla competitività delle imprese;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a ripristinare in via strutturale l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento sul pellet.

G/1852/17/6

Sironi

Il Senato,

                    in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica";

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

     considerato che:

          per progettisti e tecnici abilitati iscritti ai relativi albi il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che attesta la regolarità verso INPS, INAIL e la propria cassa previdenziale di appartenenza rappresenta un certificato essenziale per attestare la correttezza dei versamenti previdenziali e assistenziali, in particolare con riferimento ai rapporti con la pubblica amministrazione e negli appalti pubblici costituendo in tal modo condizione necessaria per l'affidamento di incarichi, la stipula di contratti e i pagamenti nei lavori pubblici;

     impegna il Governo:

          ad adottare misure idonee a garantire una progressiva armonizzazione della disciplina relativa all'attestazione della regolarità fiscale e contributiva anche ai rapporti tra privati.

Art. 01

01.1

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Accisa mobile sui carburanti)

          1. Dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

          2. Il decreto di cui al comma 1, è adottato entro il 1° maggio 2026 dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.

          3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

01.2

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Accisa mobile sui prodotti energetici usati per la produzione di energia elettrica)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come combustibili per la produzione dell'energia elettrica, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni (di seguito: «TUA»), sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio e del gas naturale ovvero del costo delle quote ETS.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta. Il meccanismo è attivato qualora, per tre mesi consecutivi, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

          a) il prezzo medio mensile del gas naturale al Title Transfer Facility (TTF), espresso in euro per megawattora (?/MWh), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

          b) il prezzo medio mensile delle quote di emissione di gas a effetto serra nel sistema europeo di scambio di quote di emissione (EU ETS), espresso in euro per tonnellata di CO2 equivalente (?/tCO2), superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

          Qualora si verifichino entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b), la riduzione delle aliquote di accisa determinata ai sensi del comma 3 è incrementata di una quota aggiuntiva, fissata con il decreto di cui al comma 5, in misura non superiore al 20 per cento dell'aliquota base, a compensazione dell'effetto combinato dei due fattori di costo. Le medie di cui alle lettere a) e b) sono calcolate sulla base dei prezzi di chiusura giornalieri rilevati, rispettivamente, dall'hub TTF e dalla piattaforma di aste ICE Endex, pubblicati dall'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER) ovvero, in mancanza, dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, verifica il rispetto delle condizioni di cui al presente comma con riferimento al mese precedente e pubblica i relativi esiti nel proprio portale istituzionale.
3. La misura della riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1 è determinata con il decreto ivi previsto in misura proporzionale all'entità dello scostamento dei prezzi di cui al comma 2, lettere a) e b), rispetto alle rispettive medie di riferimento, nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) la riduzione è graduata in modo da trasferire ai produttori termoelettrici una quota della variazione del costo variabile di combustibile e di acquisizione delle quote ETS, proporzionale all'aumento dei prezzi rispetto alla media di riferimento, con l'obiettivo di ridurre corrispondentemente le offerte di vendita nel Mercato del Giorno Prima (MGP);

          b) l'aliquota risultante non può in nessun caso essere negativa né inferiore al livello minimo di imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, e dalle disposizioni europee in materia di tassazione dell'energia vigenti al momento dell'adozione del decreto;

          c) a titolo indicativo e non vincolante, la tabella di cui all'Allegato A al presente articolo riporta le riduzioni di aliquota corrispondenti alle principali fasce di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS rispetto alle rispettive medie di riferimento.

          4. La riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi 1 e 3 costituisce componente di costo variabile direttamente connessa all'approvvigionamento del combustibile e all'acquisizione delle quote ETS. I produttori termoelettrici che beneficiano della riduzione di accisa di cui al presente articolo sono tenuti a trasferire integralmente la corrispondente riduzione di costo nelle offerte di vendita presentate nel Mercato del giorno prima (MGP) e negli altri mercati organizzati dal Gestore dei Mercati Energetici relativamente agli impianti interessati, per l'intero periodo di efficacia del decreto di cui al comma 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, del presente decreto, verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente comma e, in caso di inottemperanza, dispone la restituzione del beneficio fiscale fruito, maggiorata delle sanzioni di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono determinati:

          a) le modalità operative di calcolo e pubblicazione delle medie di riferimento TTF ed ETS di cui al comma 2, ivi incluse le procedure di calcolo in caso di dati mancanti o anomalie di mercato;

          b) la curva di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 3, con indicazione delle aliquote ridotte applicabili per ciascuna fascia di scostamento percentuale del TTF e del prezzo ETS, aggiornabile con cadenza annuale entro il 31 ottobre con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

          c) le categorie di impianti termoelettrici e di prodotti energetici ammesse al regime di accisa ridotta di cui al presente articolo, con esclusione della quota di energia prodotta dagli impianti che abbiano beneficiato di meccanismi di remunerazione della capacità di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, nella misura coperta da tali meccanismi;

          d) le modalità di dichiarazione, liquidazione e controllo dell'accisa ridotta da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26 del TUA, in raccordo con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

          e) i criteri e le modalità di verifica da parte di ARERA dell'obbligo di trasferimento di cui al comma 4, inclusi i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi.

          6. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si accerta il perfezionamento delle condizioni di cui al comma 2 per il terzo mese consecutivo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo all'adozione. In caso di cessazione delle condizioni di attivazione di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta un decreto di ripristino delle aliquote ordinarie di cui al TUA, con le medesime modalità e tempistiche. In caso di eccezionale volatilità dei mercati energetici, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con decreto d'urgenza adottato su proposta di ARERA, la revisione straordinaria delle aliquote ridotte, con efficacia dal mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

          7. ARERA monitora con cadenza trimestrale gli effetti del meccanismo di cui al presente articolo sull'andamento dei prezzi nel Mercato del giorno prima e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale recante:

          a) la verifica del rispetto delle condizioni di attivazione di cui al comma 2, con indicazione dei mesi di attivazione e disattivazione del meccanismo nell'anno di riferimento;

          b) la stima della riduzione del costo dell'energia elettrica per i consumatori finali derivante dall'applicazione del meccanismo, disaggregata per categoria tariffaria;

          c) la verifica del trasferimento della riduzione di accisa nelle offerte al Mercato del giorno prima, con indicazione degli eventuali casi di inottemperanza e delle misure adottate da ARERA;

          d) una valutazione dell'impatto sul gettito erariale e le proposte di aggiornamento dei parametri di cui al comma 5.

          8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 2.000 milioni di euro per ciascun anno di applicazione, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa sulle forniture di gas naturale e di prodotti petroliferi nei periodi in cui i prezzi di tali beni risultano superiori alla media degli ultimi ventiquattro mesi, rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il predetto limite massimo corrisponde convenzionalmente al maggior gettito IVA generato da un incremento del prezzo del gas naturale pari a 20 euro per megawattora (?/MWh) rispetto al valore medio di riferimento, calcolato sull'intero consumo nazionale di gas naturale per tutti gli usi. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze monitora con cadenza mensile l'andamento del gettito IVA afferente ai codici ATECO relativi alle attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di combustibili e gas naturale, nonché alle attività di distribuzione e trasporto di gas naturale. La quota di maggior gettito IVA destinata alla copertura degli oneri di cui al presente articolo è determinata annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'incremento del gettito IVA accertato nell'anno precedente rispetto alla media del biennio anteriore per le medesime categorie di prodotti e comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo. Al raggiungimento del limite massimo di spesa di cui al primo periodo, accertato dal Ministero dell'economia e delle finanze con proprio comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, l'applicazione del meccanismo di accisa mobile di cui ai commi da 1 a 8 è sospesa per i mesi residui dell'anno in corso, con ripristino dell'aliquota ordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del predetto comunicato. Nella misura in cui il maggior gettito IVA risultasse insufficiente alla copertura degli oneri entro il limite massimo di cui al primo periodo, si provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. L'energia elettrica prodotta mediante l'utilizzo dei prodotti energetici che hanno beneficiato della riduzione delle aliquote di accisa di cui ai commi da 1 a 3 non può essere oggetto di esportazione verso Stati esteri, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea, attraverso le interconnessioni della rete elettrica di trasmissione nazionale. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (Terna S.p.A.) individua, sulla base di criteri tecnici definiti con il decreto di cui al comma 5, la quota di energia elettrica esportata nelle ore in cui risultano attivi impianti termoelettrici beneficiari della riduzione di accisa, imputando tale quota proporzionalmente alla produzione degli impianti medesimi. I produttori termoelettrici che abbiano beneficiato della riduzione di accisa di cui al presente articolo e che abbiano ceduto energia elettrica, direttamente o tramite contratti bilaterali, a soggetti aventi sede o domicilio fiscale in Stati esteri sono tenuti a restituire, per la quota di energia ceduta all'estero così determinata, il beneficio fiscale corrispondentemente fruito, maggiorato degli interessi legali. Il recupero del beneficio fiscale di cui al terzo periodo è effettuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su segnalazione di Terna S.p.A. e di ARERA, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le esportazioni di energia elettrica effettuate nell'ambito dei meccanismi di riserva operativa e di bilanciamento del sistema elettrico europeo gestiti da Terna S.p.A. in qualità di operatore del sistema di trasmissione ai sensi del Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica.

          Allegato A - Tabella indicativa delle riduzioni di aliquota di accisa

          (a titolo illustrativo e non vincolante; valori definitivi determinati con il decreto di cui al comma 5)

TTF medio mensile vs. media 36 mesi

ETS medio mensile vs. media 36 mesi

Riduzione accisa indicativa (% aliquota base)

Note

< +30% (soglia non attivata)

qualsiasi

0% - accisa ordinaria

Meccanismo non attivo

+30% ÷ +50%

< +30% (ETS non attivato)

0% - accisa ordinaria

Solo TTF: meccanismo non attivo (entrambe le condizioni richieste)

+30% ÷ +50%

+30% ÷ +50%

? 25%

Attivazione minima

+50% ÷ +80%

+30% ÷ +50%

? 40%

TTF in forte crescita

+50% ÷ +80%

+50% ÷ +80%

? 55%

Doppio stress moderato

> +80%

+30% ÷ +50%

? 60%

TTF in crisi

> +80%

+50% ÷ +80%

? 75%

Doppio stress elevato

> +80%

> +80%

fino a 100% (floor ETD)

Crisi energetica: riduzione massima

          Nota: le riduzioni sono espresse in percentuale dell'aliquota base vigente ai sensi della Tabella A del TUA. Il meccanismo si attiva al superamento della soglia TTF ovvero ETS di cui al comma 2 per tre mesi consecutivi; in caso di superamento di entrambe le soglie si applica la maggiorazione di cui al comma 2, terzo periodo. In assenza di attivazione, si applica l'aliquota ordinaria. Il floor è il livello minimo ETD (direttiva 2003/96/CE). Le percentuali indicative della tabella sono aggiornate con il decreto di cui al comma 5.

01.3

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Misure per la restituzione del drenaggio fiscale)

          1. A decorrere dall'anno 2026, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito.

          2. Alla restituzione integrale ai soggetti di cui al comma 1 degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12, 13, 16, 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei requisiti di accesso e di importo di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

          3. Ai fini di cui al comma 2, entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti di cui al comma 2. Con il medesimo decreto, sono definiti gli arrotondamenti per eccesso o per difetto degli importi di cui al comma 2. Il decreto ha effetto per l'anno successivo.

          4. Nella legge di bilancio di previsione dello Stato relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 3 si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

          5. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è soppresso.

          6. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per l'anno 2026. La dotazione del Fondo, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, è integrata, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le modalità di cui al comma 4.

          7. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 8.

          8.  Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Il contributo di solidarietà è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

Art. 1

1.1 (id. a 1.2)

Satta, Orsomarso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla disciplina del nuovo regime IVA)

          1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;".

          2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi. Sono fatti salvi i casi in cui una valorizzazione inferiore ai predetti costi sia giustificata da valide ragioni economiche.

          3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.».

     Conseguentemente,

          a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 138 e 139 sono abrogati;

          b) all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;"».

1.2 (id. a 1.1)

Trevisi, Lotito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla disciplina del nuovo regime IVA)

          1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;".

          2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi. Sono fatti salvi i casi in cui una valorizzazione inferiore ai predetti costi sia giustificata da valide ragioni economiche.

          3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.».

     Conseguentemente,

          a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 138 e 139 sono abrogati;

          b) all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;"».

1.3

Potenti, Garavaglia

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche alla disciplina del nuovo regime IVA)

          1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;".

          2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si presume in misura non inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo valorizzazioni inferiori per valide ragioni economiche.

          3. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026, nonché quelli adottati in conformità all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025 dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.».

     Conseguentemente,

          a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 138 e 139 sono abrogati;

          b) all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto;».

1.4

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) del comma 2, è sostituita dalla seguente: "d) Per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi, ovvero dal corrispettivo in natura tenendo conto di eventuali conguagli in denaro, sostenuti dalla controparte."

1.5

Turco, Croatti

Al comma 2 sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "al 1°luglio 2026".

1.6 (id. a 1.7, 1.8, 1.9, 1.10)

Potenti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero. 

      Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative e riconoscimento al contribuente del credito IVA recuperato"

1.7 (id. a 1.6, 1.8, 1.9, 1.10)

Orsomarso, Tubetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero." 

     Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative e riconoscimento al contribuente del credito IVA recuperato"

1.8 (id. a 1.6, 1.7, 1.9, 1.10)

Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero. 

      Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative e riconoscimento al contribuente del credito IVA recuperato"

1.9 (id. a 1.6, 1.7, 1.8, 1.10)

Tajani, Manca

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero." 

     Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: "Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative e riconoscimento al contribuente del credito IVA recuperato"

1.10 (id. a 1.6, 1.7, 1.8, 1.9)

Turco, Croatti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Nel caso di recupero di crediti IVA, operato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il contribuente recupera il credito spettante mediante indicazione del suo ammontare nella prima dichiarazione da presentare successivamente alla notifica dell'atto di recupero.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: "Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative e riconoscimento al contribuente del credito IVA recuperato"

1.0.1

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Agevolazioni per le attività commerciali nei comuni montani e periferici)

          1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile" sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammessi alle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte, nonché le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente, da parte del medesimo soggetto o di un soggetto a esso riconducibile".»

1.0.2

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Aliquota IVA agevolata per opere pubbliche di manutenzione del territorio montano)

          1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano, alla salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio montano, l'aliquota IVA agevolata al 4% è estesa alle opere pubbliche di manutenzione e presidio territoriale, connesse alla tutela e alla salvaguardia idrogeologica, in conformità con quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1952 , n. 991, per le aree soggette a vincolo idrogeologico per come individua dall'articolo 1, del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923 , n. 3267.

          2, Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse già stanziate per interventi di sicurezza e tutela territoriale.»

1.0.3

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Applicabilità del regime forfettario alle associazioni senza fini di lucro diverse dagli enti del Terzo settore)

          1. All'articolo 102, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo le parole: «dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando l'applicabilità del regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 alle associazione senza fini di lucro diverse dagli enti del Terzo settore, ivi comprese le associazioni sindacali, di categoria, datoriali e politiche.».

1.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Contributo di solidarietà)

           1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 è istituita un'imposta ordinaria unica sulle grandi ricchezze la cui aliquota è stabilita in misura pari a 1,3 per cento e la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 2 milioni di euro, derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero.

           2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero o sul territorio nazionale, immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

           3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

           4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di prevenzione e promozione della salute, di valorizzazione del sistema pubblico di istruzione scolastica, di mitigazione e adattamento climatico e di recupero o acquisto del patrimonio edilizio pubblico da destinare a famiglie, le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, al netto delle minori entrate risultanti dal comma 2, secondo periodo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2027, vengono egualmente distribuite fra le seguenti finalità:

          a) un quarto al Fondo sanitario nazionale di cui al fine di elevare il livello del finanziamento del fabbisogno standard cui concorre lo Stato;

          b) un quarto per incrementare la spesa pubblica per istruzione al fine di attuare il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita a sei anni, migliorare l'offerta formativa, eseguire lavori di messa in sicurezza e adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, ridurre il numero di alunni per classi, stabilizzare il personale docente precario;

          c) un quarto per contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità attraverso la realizzazione di interventi di mitigazione e adattamento;

          d) un quarto per sostenere il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica attraverso  programmi, azioni e progetti che aumentino la disponibilità, prioritariamente di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, da parte dei comuni e degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica,  per quanto possibile senza consumo di suolo, tramite il recupero di immobili pubblici inutilizzati o l'acquisto da parte degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica e dei comuni, di alloggi da destinare alle famiglie nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggio edilizia residenziale pubblica o per il passaggio da casa a casa per famiglie con sfratto esecutivo, nonché per alloggi sociali a canone agevolato.

          6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione e del Merito, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti modalità e criteri di riparto delle risorse di cui al precedente comma 5.  "

1.0.5

Tajani

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.6

Tajani

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.0.7

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

          1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3.».

          2. All'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3.».

1.0.8

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Periodicità della dichiarazione IMU)

          1. All'articolo 1, comma 770, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il terzo periodo è abrogato.»

1.0.9

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Riduzione dell'aliquota IVA sui pellet)

          1. In deroga al numero 98), della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2026 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.10

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Sanzioni pensioni complementari).

          1. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole «a euro 500.000» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «a euro 50.000».»

Art. 2

2.1

Paita, Musolino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, si applicano a decorrere dall'anno 2027.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse disponibili di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione al presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2;
b) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.2 (id. a 2.3)

Croatti, Turco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi: «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione Europea, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

          b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione Europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);

          e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori 3 periodi d'imposta.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. Gli importi di cui al primo paragrafo di ciascuna delle lettere a-b-c-d-e sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla legge 91 del 23 marzo 1981 e di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

          10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'articolo 29, commi 1 e 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»

          2. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è abrogato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.3 (id. a 2.2)

Lombardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi: «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione Europea, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

          b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 100 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 500 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione Europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 100 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);

          e) Abbiano investito un controvalore pari almeno a 100 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori 3 periodi d'imposta.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. Gli importi di cui al primo paragrafo di ciascuna delle lettere a-b-c-d-e sono ridotti di un quarto se il soggetto ha almeno un figlio a carico, e della metà se ha almeno 3 figli a carico, al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e di cui al Decreto Legislativo 36 del 28 febbraio 2021, articoli 25, 26 e 27.

          10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          10-quinques. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione. »

          2. Il comma 4 dell'Art.5 del Decreto Legislativo n.209 del 27 dicembre 2023 è abrogato. I suoi effetti cessano a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.»

2.4

Tajani

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi:

          «10-bis.I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) esercitano una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute;

          b) abbiano almeno tre figli a carico.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

          10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione. »

          1-ter. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, i commi 4 e 5 sono soppressi. I loro effetti cessano a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

2.5

Croatti, Turco

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: "2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi: «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

          a. esercitano una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute;

          b. abbiano almeno tre figli a carico.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

          10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione.»

          2-ter. All'articolo 5, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 e il comma 5, sono abrogati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.6

Potenti, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 4 e 5 sono abrogati;

          b) dopo il comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che, alternativamente, fruiscono dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 1 o fruivano, alla data del 31 dicembre 2025, dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al comma 9, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, possono optare per prolungare l'applicazione dei benefìci previsti, rispettivamente, dalle citate disposizioni per tre ulteriori periodi d'imposta qualora soddisfino almeno uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

          a) esercitino una delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute;

          b) abbiano almeno tre figli a carico.

          10-ter. L'opzione di cui al comma 10-bis si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di esercizio dell'opzione stessa. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 10-bis si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per quattro anni. In caso contrario decadono dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

          10-quater. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-bis».

2.0.1

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 20 le parole: «ad incrementi di produttività» sono sostituite dalle parole: «a parametri di produttività».

2.0.2

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2025, n.19, le parole: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: «in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»

2.0.3

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Disposizione sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.19, al comma 7, le parole: « dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 » sono soppresse.

2.0.4

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

           1. Alla legge 15 maggio 2025 n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) all'articolo 5:

                    1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026;

                    2) al comma 2, sostituire le parole: "49 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "49 milioni di euro per l'anno 2025, 49,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027";

                    b) all'articolo 6:

                    1) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2025", con le seguenti: "Per gli anni 2025 e 2026";

                    2) al comma 2, sostituire le parole: "per l'anno 2025", con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";

                    c) all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e in 800.000 euro per l'anno 2026", con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 800.000 euro per l'anno 2027".

                    2. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026", sono sostituite con le seguenti: "70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027".

                    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

2.0.5

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.19, al comma 7 dopo le parole: «settore privato» sono inserite le seguenti: «e personale del comparto difesa-sicurezza» e dopo le parole: «non superiore a 33.000»  sono inserite le seguenti: « fino a 50.000».»

          Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 262,4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 46,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 4 milioni di euro per l'anno 2026.

2.0.6

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.19, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «sottoscritti» sono inserite le seguenti: «dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

2.0.7

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 19, il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario, gli incrementi retributivi, ivi inclusi i relativi ratei, erogati ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, sono assoggettati, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo trovano applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 35.000».

          Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 206.227.306,66 a decorrere dall'anno 2026.

2.0.8

Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione di investimenti produttivi in Italia da parte di lavoratori impatriati)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunti i seguenti commi:

          "10-bis. I soggetti, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, che alternativamente risultano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, oppure risultavano beneficiari alla data del 31 dicembre 2025 delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo, ancorché abrogate, i quali, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, o entro dodici mesi dalla data di trasferimento della residenza in Italia, se successiva, soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) abbiano acquistato o sottoscritto tramite offerta pubblica iniziale (IPO) un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in azioni di società per azioni con sede legale nell'Unione Europea, quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana o equivalente. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere tali partecipazioni per almeno tre anni, salvo il caso in cui reinvesta un pari controvalore in strumenti equivalenti entro tre mesi;

          b) abbiano investito un controvalore complessivo pari ad almeno 50 mila euro in uno o più piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi quelli costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), d) ed e). Il soggetto si impegna a detenere gli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          c) abbiano acquistato o sottoscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento un controvalore minimo pari a 250 mila euro di Buoni del Tesoro Poliennali o titoli equivalenti degli stati membri dell'Unione Europea con vita residua pari ad almeno 10 anni al momento dell'acquisto. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b), d) ed e). Il soggetto si impegna a non vendere i titoli per almeno cinque anni, e in caso di rimborso anticipato a reinvestire il controvalore ricevuto ai sensi di una delle lettere del presente comma entro sei mesi dal rimborso;

          d) abbiano sottoscritto un controvalore minimo pari ad almeno 50 mila euro in quote degli OICR di nuova costituzione coinvestitori del Fondo nazionale strategico indiretto (Fnsi), istituito ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove tali OICR siano aperti alla sottoscrizione da parte di investitori individuali. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) ed e);

          e) abbiano investito un controvalore pari almeno a 50 mila euro in start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Tale controvalore minimo è diminuito dell'ammontare totale investito ai sensi delle lettere a), b) e d). Il soggetto si impegna a non effettuare operazioni di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti effettuati ai sensi della presente lettera per almeno cinque anni;

          possono optare per prolungare l'applicazione delle disposizioni agevolative da essi fruite per ulteriori tre periodi d'imposta.

          10-ter. L'opzione si esercita con il versamento di un importo pari allo 0,5 percento del reddito oggetto dell'agevolazione relativo al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. In ogni caso, la somma degli investimenti effettuati ai sensi delle lettere a), b) e d) non può essere inferiore a euro 30 mila. L'esercizio dell'opzione è precluso ai lavoratori che non abbiano almeno tre figli a carico al momento dell'esercizio dell'opzione. I lavoratori che hanno esercitato l'opzione si impegnano a mantenere la residenza fiscale in Italia per 4 anni; in caso contrario decadono dai benefici di cui al presente comma e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi. L'esercizio dell'opzione è precluso agli sportivi professionisti di cui alla Legge 91 del 23 marzo 1981 e Decreto Legislativo 36, articoli 25, 26 e 27 del 28 febbraio 2021.

          10-quater. In riferimento agli investimenti effettuati ai sensi della lettera e), limitatamente al controvalore degli stessi utilizzato per integrare i requisiti del presente comma, la fruizione dei benefici di cui al presente comma è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi di cui all'art.29, commi 1 e 3-bis, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

          2. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 10-bis e seguenti dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Come inseriti dal comma 1 del presente articolo.

          3. Il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n.209 del 27 dicembre 2023 è abrogato. I suoi effetti cessano a partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento.»

2.0.9

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Esonero contributivo per i contratti di apprendistato di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81)

          1. L'esonero dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 44, 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.81 è pari al 100 percento, senza limite di importo massimo annuale, per tutta la durata del contratto. Il beneficio è prorogato di un anno dalla data di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

          2. L'esonero contributivo di cui comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal comma 1 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 e 2, pari di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, che costituisce tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.0.10 (id. a 2.0.11)

Minasi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter), è inserita la seguente: «d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;»;

          b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.»;

          2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.»

2.0.11 (id. a 2.0.10)

Tubetti, Melchiorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 2-bis

          (Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter), è inserita la seguente: «d-quater) i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 della medesima disposizione;»;

          b) all'articolo 51, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.»;

          2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 è abrogato.

2.0.12

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Imposta sostitutiva per i lavoratori dipendenti privati su premi di risultato)

          1. All'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2025, n.19, le parole: «entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro»  sono sostituite dalle seguenti «entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro».

          Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 10 milioni di euro per l'anno 2028 e 1 milione di euro per l'anno 2029

2.0.13

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

          1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole «fino a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29.000 euro»,

          b) alla lettera b) le parole «oltre 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «oltre 29.000 euro».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

2.0.14

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-bis

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

          1. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b), le parole «fino a 50.000» sono sostituite dalle seguenti «fino a 60.000 euro»,

          b )alla lettera c) le parole «oltre 50.000» sono sostituite dalle seguenti «oltre 60.000 euro».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 5.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

2.0.15

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche))

          1. All'articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 3.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

2.0.16

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Riduzione IVA farmaci da banco)

          1. Al fine di sostenere la continuità della distribuzione del farmaco, a fronte dell'incremento dei costi logistici e operativi connessi al perdurare delle tensioni internazionali sui mercati energetici, per l'anno 2026, in deroga all'articolo 16 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei farmaci da banco è stabilita nella misura del 10 per cento.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.17

Furlan, Musolino

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze)

          1.  Per l'anno 2026, la dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze, di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 152 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 152 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

2.0.18

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 2-bis.

(Sovraimposta comunale all'imposta sostituiva sui redditi prodotti all'estero)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita la sovraimposta comunale al gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il gettito dell'imposta è di spettanza del comune ed è destinato a finalità sociali e abitative.

          2. I comuni deliberano l'aliquota della sovraimposta di cui al comma 1 in misura compresa tra il 12,5 per cento e il 15 per cento secondo le modalità di cui al comma 3.

          3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabiliscono l'aliquota della sovraimposta vigente per l'anno d'imposta successivo con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato ai sensi del decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

          4. Nel caso in cui il comune non adotti la delibera di cui al comma 3 entro il termine ivi previsto si applica l'aliquota minima di cui al comma 2.

          5. La sovraimposta è dovuta al comune nel quale la persona fisica di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del TUIR ha trasferito la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del medesimo testo unico.

          6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento della sovraimposta i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. I comuni provvedono, altresì agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          7. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24-bis del TUIR.

          8. La sovraimposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

          9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie all'applicazione del presente articolo.

          10. La sovraimposta di cui al comma 1 è dovuta a decorrere dal periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del TUIR.

          11. In caso di revoca, decadenza e comunque decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione di cui al comma 10, la sovraimposta si applica, nella misura compresa tra il 2,5 per cento e il 5 per cento, al regime ordinario dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi del TUIR.

          12. La sovraimposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui al TUIR.

          13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'andamento dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis TUIR, con particolare riferimento agli effetti in termini di crescita degli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti che decidono di trasferire la propria residenza in Italia.

          14. Nella relazione di cui al comma 13 sono indicate le risorse aggiuntive acquisite dai comuni per effetto della sovraimposta di cui al comma 1.

          15. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa con il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di acquisizione dei relativi dati.

2.0.19

Paita, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Star-Tax)

          1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, secondo un criterio progressivo anagrafico le aliquote degli scaglioni di reddito di cui al comma precedente sono ridotte:

          a) del 50 percento per i contribuenti con meno di 25 anni di età;

          b) del 33 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 25 anni e i 30 anni;

          c) del 15 percento per i contribuenti aventi un'età anagrafica compresa tra i 30 anni e i 40 anni;

          1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 4.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

2.0.20

Matera, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          « Articolo 2-bis.

          1.Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, dopo l'articolo 23-ter è aggiunto il seguente:

          « Art. 24-quater.

          (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogata da enti previdenziali italiani che trasferiscono la residenza fiscale da Paesi "appartenenti all'Unione Europea o extra-UE" a comuni inclusi nelle aree individuate dalla Strategia nazionale per le aree interne)

          1. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24-bis e 24-ter, le persone fisiche di cui al comma 2 del presente articolo possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, anche prodotti all'estero e determinati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, per la parte, totale o parziale, non già sottoposta a tassazione in Italia, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 4 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

          2. L'opzione di cui al comma 1 del presente articolo può essere esercitata dalle persone fisiche titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da enti previdenziali italiani, pubblici o privati, che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5 del presente articolo, e che trasferiscono la propria residenza fiscale da Paesi "appartenenti all'Unione Europea o extra-UE" a uno dei comuni inclusi nelle aree intermedie, periferiche o ultraperiferiche della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), aventi popolazione non superiore a "5.000 abitanti", secondo l'ultimo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni precedente alla data di esercizio dell'opzione.

          3. Le persone fisiche di cui al comma 2 indicano, nell'ambito dell'opzione, lo Stato o gli Stati in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima del trasferimento. L'Agenzia delle entrate comunica le informazioni relative al trasferimento di residenza fiscale alle autorità competenti degli Stati indicati, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa.

          4. L'opzione di cui al comma 1 si applica per i primi quindici periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

          5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi del comma 2 ed ha effetto a decorrere dallo stesso periodo d'imposta.

          6. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e l'irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva non è deducibile da alcuna imposta o contributo.

          7. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca restano salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano altresì in caso di accertata insussistenza o sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal presente articolo, salvo il sopravvenuto superamento della soglia di abitanti di cui al comma 2. Gli effetti cessano altresì in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, nella misura e nei termini previsti, salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione per i cinque periodi d'imposta successivi.

          8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

Art. 3

3.1

Tajani, Boccia, Losacco

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « La rateizzazione di cui ai commi 1 e 2 decade qualora nel corso del quinquennio si verifichino riduzioni di personale non motivate.»

     Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: « complessivi per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'operazione di acquisizione»

3.0.1

Orsomarso, Melchiorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito soggettivo di applicazione del differimento della deduzione dei componenti negativi)

          1. I commi 77, 79 e 81 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano limitatamente ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.».

3.0.2

Orsomarso, Tubetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

(Disposizioni in materia di cessione dei crediti d'impresa e liquidità delle filiere produttive)

          1. Alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         all'articolo 5, comma 1, lettera c), le parole «al fallimento» sono sostituite con le seguenti «alla liquidazione giudiziale» e la parola «dichiarato» è sostituita con la seguente «dichiarata».

          b)         all'articolo 6, comma 1 le parole «dall'articolo 67 del testo delle disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite con «dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

          c)         alla rubrica dell'articolo 6, la parola «fallimentare» è eliminata e dopo le parole «debitore ceduto» sono aggiunte le seguenti: «sottoposto a liquidazione giudiziale».

          d)        all'articolo 7, comma 1 le parole «al fallimento del cedente» sono sostituite con «alla liquidazione giudiziale del cedente» e le parole «nell'anno anteriore» sono sostituite con «nei tre mesi anteriori»

          e)         all'articolo 7 dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis In ogni altro caso diverso da quello disciplinato dal 1° comma, in ipotesi di liquidazione giudiziale del cedente, per le cessioni dei crediti pecuniari verso corrispettivo disciplinate dalla presente legge i termini di un anno e di sei mesi previsti dall'articolo 166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.».

          f)         all'articolo 7 comma 2 le parole «del fallimento del cedente» sono sostituite con le seguenti «della liquidazione giudiziale del cedente»

          g)         alla rubrica dell'articolo 7, la parola «Fallimento» è sostituita dalle seguenti: «Liquidazione giudiziale»

          2. I nuovi termini introdotti dal comma 1 si applicano alle liquidazioni giudiziali dichiarate con sentenza pubblicata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3.0.3

Orsomarso, Tubetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          " Articolo 3-bis.

          (Misure per la libera circolazione dei crediti e l'accesso alla liquidità delle imprese)

          1. Dopo l'articolo 7 della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, aggiungere il seguente:

          " Articolo 7-bis.

          1.I patti che escludono o limitano la cedibilità dei crediti verso corrispettivo di cui all'articolo 1, previsti nel contratto da cui è sorto o sorgerà il credito o in qualsiasi altro contratto tra le stesse parti, sono privi di effetto e non sono opponibili al cessionario.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai contratti stipulati con soggetti pubblici, ivi inclusi quelli disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.«

Art. 4

4.0.1

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per il credito bancario a favore delle PMI)

          1. Al fine di rafforzare il sostegno alle imprese e accrescere il volume del credito bancario a favore delle piccole e medie imprese italiane, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 8-quater è sostituito dal seguente: "8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso imprese, anche nella forma di obbligazioni e titoli similari, non qualificati, all'atto dell'eventuale cessione dei crediti alla società di cartolarizzazione ovvero dell'eventuale sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli similari da parte di quest'ultima, come sofferenze o inadempienze probabili in base alle disposizioni dell'autorità competente."».

Art. 5

5.1

Musolino, Fregolent

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Abolizione del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n.199, i commi 126, 127 e 128 sono abrogati.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 245 milioni di euro per l'anno 2027 e 2028, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

5.2

Turco, Croatti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 126 a 128 sono abrogati.

          2. I contributi relativi alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sono dovuti.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 122,5 milioni di euro nell'anno 2026 e di 245 milioni di euro negli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.3

Tajani, Boccia, Losacco

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Soppressione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono soppressi i commi da 126 a 128.»

5.4

Tajani, Boccia, Losacco

Al comma 1, sostituire le parole: « 1° luglio 2026» con le seguenti: « 31 ottobre 2026»

5.5

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 1, aggiungere infine i seguenti:

          «1-bis. L'applicazione del contributo di cui al comma 1 viene meno automaticamente a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del Codice doganale dell'Unione europea che introducono un prelievo generale sulle importazioni di merci;

          1-ter. Resta in ogni caso stabilito che il contributo di cui al comma 1 non potrà trovare applicazione oltre la data del 1° novembre 2026;

          1-quater. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto dei principi di coordinamento e armonizzazione con la normativa dell'Unione europea, al fine di prevenire duplicazioni di oneri a carico degli operatori economici.

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

5.6

Tajani, Boccia, Losacco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, cessa in ogni caso alla data del 1° novembre 2026, in concomitanza con l'entrata in vigore della disciplina unionale relativa alla commissione di gestione doganale introdotta nell'ambito della riforma del Codice Doganale dell'Unione Europea, al fine di evitare la duplicazione di oneri amministrativi sulle medesime operazioni di importazione.»

5.7

Tajani, Boccia, Losacco

All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:

          "2. Entro 30 giugno 2026 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di coordinamento tra il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e il dazio doganale di 3 euro da applicare all'afflusso dei piccoli pacchi in entrata nell'Unione Europea approvato dal Consiglio per gli affari economici e finanziari dell'Unione Europea."

5.0.1

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

          «1.  Al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, già assegnati dalla regione Molise per l'annualità 2022, i termini previsti ai commi da 136 a 136-quater dello stesso articolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

5.0.2

Tubetti, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Differimento dell'applicazione dell'aliquota de contributo di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2025, n. 199)

          «1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per i soggetti indicati nella lettera b) che effettuano prestazioni dei servizi postali oggetto di licenza individuale e autorizzazione generale, ivi inclusi i servizi di corriere espresso e i servizi di consegna pacchi, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261, per l'anno 2027, è confermata nella misura prevista per l'anno 2026. Il limite del 2 per mille dei ricavi da raggiungere entro il 2029 è prorogato al 2030.

5.0.3

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. Il comma 720 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è soppresso.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.4

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 720 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.»
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21,6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 6

6.1

Croatti, Turco, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: «provvigioni percepite» sono inserite le seguenti: «dalle agenzie di viaggio e turismo».

          2. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «provvigioni percepite» sono inserite le seguenti: «dalle agenzie di viaggio e turismo».

          3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi da 140 a 142 sono soppressi."

          4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 71,3 milioni di euro nel 2026 e 85,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

6.2

Turco, Croatti

All' articolo 6, comma 1 sostituire le parole: "dal 1° maggio 2026" con le seguenti: "dal 1° luglio 2026".

6.3

Turco, Croatti

All' articolo 6, comma 1 sostituire le parole: "dal 1° maggio 2026" con le seguenti: "dal 1° gennaio 2028".

6.4

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: "provvigioni percepite" sono aggiunte le seguenti: "dalle agenzie di viaggio e turismo".

          1-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "provvigioni percepite" sono aggiunte le seguenti: "dalle agenzie di viaggio e turismo".».

     Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, valutati in euro 18,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

6.5 (id. a 6.17)

Orsomarso, Tubetti

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole «provvigioni percepite» sono inserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo».

          2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «provvigioni percepite» sono inserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo»."

6.6 (id. a 6.7, 6.8, 6.9)

Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.

          2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-bis."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

          "Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali"

6.7 (id. a 6.6, 6.8, 6.9)

Tajani

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.

          2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-bis."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali"

6.8 (id. a 6.6, 6.7, 6.9)

Orsomarso, Melchiorre

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.

          2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-bis.

     Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

          "Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali"

6.9 (id. a 6.6, 6.7, 6.8)

Turco, Croatti

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-bis. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.

          2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-bis

     Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: "Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali"

6.10

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. I contribuenti a cui sono accreditati pagamenti tramite bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, relativamente alle ritenute di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, operate dalle banche e Poste Italiane SPA nel trimestre di riferimento, possono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241 previa certificazione delle ritenute operate.

          2-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 2-bis

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui bonifici

6.11

Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 25 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1 comma 112, il quinto e sesto periodo, sono sostituiti dai seguenti:

          "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che non sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ovvero che al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero in relazione alle transazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

          2-ter. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199, articolo 1 comma 113, il quinto e sesto periodo, sono sostituiti dai seguenti:

          "La ritenuta deve essere operata con un'aliquota dello 0,5 per cento per l'anno 2028 e dell'uno per cento a decorrere dall'anno 2029, a titolo di acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell'esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che non sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ovvero che al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. La ritenuta di cui al quinto periodo non è effettuata qualora il pagamento sia eseguito con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, del presente testo unico convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ovvero in relazione alle transazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

          2-quater. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 1, nonché all'articolo 38, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

          "1 bis I rimborsi delle eccedenze generate ai sensi del comma 1 quinto periodo, sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"."

6.12 (id. a 6.13)

Tajani

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "dell'11 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'8 per cento".

          2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

     Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la Rubrica con la seguente: "(Disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali)"

6.13 (id. a 6.12)

Croatti, Turco

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          "2-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "dell'11 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dell'8 per cento".

          2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

     Conseguentemente, sostituire la rubrica, con la seguente: "(Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni e sui bonifici che danno diritto a detrazioni fiscali)"

6.14

Fregolent, Musolino

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dell'11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'8 per cento».

          2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui bonifici

6.15

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 38, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al quinto periodo, dopo le parole "in Italia di soggetti non residenti" inserire le seguenti: "che non sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ovvero";

          b) al sesto periodo, dopo le parole: "del presente testo unico", inserire, in fine, le seguenti: "ovvero in relazione alle transazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

          c) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. I rimborsi delle eccedenze generate ai sensi del comma 1 quinto periodo, sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".

6.16

Centinaio, Potenti, Garavaglia

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole «provvigioni percepite» sono reinserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo».

          2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «provvigioni percepite» sono reinserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo»

          2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2 ter, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.17 (id. a 6.5)

Tajani

Dopo il comma 2, inserire i seguenti: «3. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole «provvigioni percepite» sono reinserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo».

          4. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «provvigioni percepite» sono reinserite le parole «dalle agenzie di viaggio e turismo».»

6.0.1

Paita, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Star-Tax)

          1. Al fine di agevolare l'ingresso delle nuove leve generazionali nel sistema lavorativo e di aumentarne il potere d'acquisto, nonché di introdurre un criterio anagrafico all'interno del sistema sul prelievo fiscale, all'articolo 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo un criterio progressivo anagrafico l'imposta lorda di cui al comma precedente è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote:

          a) per i contribuenti con meno di 30 anni di età, per il 10 percento,

          b) per i contribuenti con un'età compresa tra i 30 anni e 40 anni, per il 20 percento;

          1-ter. Per i contribuenti che non rientrano nei criteri anagrafici di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 15.000 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

Art. 7

7.1

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 427, le parole: "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo" sono soppresse;

          b) al comma 429, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

          a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, valutati in euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

7.2 (id. a 7.4)

Orsomarso, Tubetti

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 427, sopprimere le parole, "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo";

          b) al comma 429, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.".

7.3 (id. a 7.5)

Fregolent, Scalfarotto, Musolino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a)      al comma 427, le parole: «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono soppresse;

          b)      al comma 429, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.».

7.4 (id. a 7.2)

Croatti, Turco

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 427, le parole, "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo" sono soppresse;

          b) al comma 429, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

          a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.».

7.5 (id. a 7.3)

Tajani, Manca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 427, le parole, "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo" sono soppresse;

          b) al comma 429, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa. Se gli investimenti nei citati beni sono utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.".

7.6

Croatti, Turco

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n.199 apportare le seguenti modificazioni: a) le parole: in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, sono soppresse;

          b) le parole: «30 settembre 2028» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028, ovvero fino al 30 giugno 2029, a condizione che entro il 31 dicembre 2028 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20 per cento del costo di acquisizione".

7.7

Tajani, Manca

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 427, le parole, "in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo" sono soppresse;

          b) al comma 429, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: "a-bis) tra i beni immateriali strumentali rientrano anche le attrezzature idrauliche accoppiate alle macchine".

7.8 (id. a 7.9)

Turco, Croatti, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale

Al comma 1, dopo le parole: "n. 199" inserire le seguenti: "dopo le parole: «reddito d'impresa» sono inserite le seguenti: «, nonché i lavoratori autonomi e i professionisti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,» e".

7.9 (id. a 7.8)

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: «reddito d'impresa» sono inserite le seguenti: «, nonché i lavoratori autonomi e i professionisti di cui all'art. 4 Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10,»

7.10

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.» sono soppresse.

7.11

Turco, Nave, Croatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nella lettera b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili, nelle misure percentuali di cui al comma 427, gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Per gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge, le misure percentuali di cui al comma 427 sono ridotte di 20 punti.".».

7.12 (id. a 7.13)

Lombardo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 431 è inserito il seguente:
"431-bis. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, la base di calcolo della maggiorazione di cui al commuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa."».

7.13 (id. a 7.12)

Nicita, Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 431 è inserito il seguente: "431-bis. Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all'allegato V annesso alla presente legge, la base di calcolo della maggiorazione di cui al commuti a titolo di canone per l'accesso ai medesimi beni, limitatamente alla quota di competenza di ciascun periodo d'imposta ricompreso nell'ambito temporale di applicazione della disciplina agevolativa."».

7.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative della disciplina di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.".

7.15

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Con riferimento ai beni prodotti in Stati non membri dell'Unione europea o in Stati non aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie della maggiorazione dell'ammortamento sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che attesti la presenza dei requisiti dell'investimento per poter accedere al beneficio. Tale relazione deve essere predisposta a cura del rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

7.16

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Croatti, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software per la cybersecurity avanzata dei dati sensibili.»

7.17

Damante, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software relativi alla gestione di impresa.»

7.18

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Tra i beni immateriali, di cui all'allegato V, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, rientrano anche i software per l'elaborazione contabile e fiscale e per l'analisi predittiva dei flussi finanziari dei clienti.»

7.19 (id. a 7.20)

Rosso, Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2025, n.199, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, destinati all'utilizzo in più strutture produttive facenti capo alla medesima impresa e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato".

7.20 (id. a 7.19)

Orsomarso, Tubetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: " 2-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2025, n.199, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, destinati all'utilizzo in più strutture produttive facenti capo alla medesima impresa e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato".

7.21

Tajani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2025, n.199, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui i beni agevolati siano, per loro stessa natura, destinati all'utilizzo in più strutture produttive facenti capo alla medesima impresa e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato".»

7.22

Tajani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Per gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti solari di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, il meccanismo di recupero del credito d'imposta non si applica qualora il bene dismesso sia sostituito con un bene tecnologicamente superiore, anche in assenza del requisito di territorialità, ferma restando la continuazione dell'attività produttiva nel medesimo sito.»

7.23

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente: «b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «la maggiorazione del costo del lavoro», sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria»;

     Conseguentemente, al comma 3, le parole «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2 e dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

          1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.»;

          b) all'articolo 9:

          1) al comma 3-bis, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

          «c-bis. del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

          c-ter. del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.»;

          2) dopo il comma 3-quater, è aggiunto il seguente: «3-quinquies. In caso di rinnovo del concordato, le percentuali previste al comma 3-bis, lettere a), b) e c), sono ridotte, rispettivamente, al 5 per cento, 7,5 per cento e 12,5 per cento.»;

          c) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»;

          d) all'articolo 11:

          1) al comma 1: 

          I) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente»;

          II) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni»;

          III) dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente: «b-septies) in caso di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui al comma b-quater) in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.»;

          2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, è priva di effetti.»;

          e) all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così riconosciuti:

          a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

          b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;

          c) l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

          1-ter. In caso di rinnovo del concordato, non sono dovuti gli interessi per i pagamenti rateali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.»;

          f) all'articolo 19, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

          «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

          g) all'articolo 20, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».

          h) all'articolo 21, comma 1:

          1) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» è inserito il seguente periodo: «. È fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»;

          2) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» è inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la società partecipata.» » è inserito il seguente periodo: «È fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale  applicato individualmente dal socio o dall'associato;»

          3) dopo la lettera b-sexies) è aggiunta la seguente: «b-septies) in caso di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui al comma b-ter) in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito  redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.».

          i) all'articolo 22:

          1) al comma 1:

          I) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2», sono soppresse;

          II) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

          «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;

          c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;»;

          III) la lettera d) è soppressa;

          2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)» e la lettera b) è soppressa;

          3) al comma 3, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza» sono sostituite dalle seguenti: «e si configuri la causa di non punibilità di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

          2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.»;

          3. Per il biennio 2026-2027, il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

7.0.1

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Integrazione dell'Allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2025, n. 199)

  1. All'Allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo la lettera gg) sono aggiunte le seguenti:

          "hh) software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la digitalizzazione e la gestione integrata dei processi di welfare aziendale e flexible benefits, interconnessi ai sistemi gestionali d'impresa (ERP/HRM), atti a garantire la profilazione dinamica dei fabbisogni, l'automazione dei flussi documentali, la tracciabilità delle operazioni e la rendicontazione analitica degli impatti organizzativi;

          ii) software, sistemi e piattaforme per l'erogazione, il monitoraggio e la valutazione di percorsi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, integrati nei processi di sviluppo del capitale umano, dotati di funzionalità di assessment delle competenze, tracciatura dei livelli di apprendimento e analisi aggregata del benessere finanziario dei lavoratori."».

Art. 08

08.1

Tajani, Misiani, Manca

All'articolo 8, premettere il seguente:

«Art. 08

(Autorizzazione unica per la localizzazione e l'esercizio dell'attività economica)

          1. All'articolo 15 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-bis. A decorrere dal 1° giugno 2026, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in via generale, all'intero territorio nazionale. L'autorizzazione unica rilasciata dall'amministrazione competente per la localizzazione e l'esercizio delle attività produttive produce, su tutto il territorio della Repubblica, gli stessi effetti sostitutivi, abilitativi e autorizzatori già previsti per le aree comprese nella Zona Economica Speciale unica."

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite i criteri e le modalità operative per l'applicazione uniforme della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 8

8.1

Turco, Nave, Croatti

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché agli investimenti di cui al comma 5, lettera a), del citato articolo 38, ove ricorrano le condizioni stabilite dallo stesso comma 5".

8.2

Tubetti, Melchiorre

Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter), del comma 7, dell'articolo 23, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi, devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione Europea.«

     Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole "e in materia di competitività nel settore marittimo"

8.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. Le imprese che hanno presentato la comunicazione preventiva in data 6 novembre 2025 accedono al beneficio secondo la disciplina vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal presente articolo.".

8.4

Musolino, Fregolent

Al comma 3, dopo le parole: «soggetti interessati di cui al comma 2» inserire le seguenti: «La quota del credito d'imposta non utilizzata per incapienza nell'anno di maturazione può essere fruita negli anni successivi»

8.5

Lotito, Trevisi

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine le somme non utilizzate per l'anno 2026 di cui al comma 1, sono mantenute in bilancio e riassegnate negli anni successivi per la medesima finalità."

8.6 (id. a 8.7, 8.8, 8.9,8.10,8.11)

Fregolent, Paita, Musolino

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.».

8.7 (id. a 8.6, 8.8, 8.9,8.10,8.11)

Croatti, Turco, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.»

8.8 (id. a 8.6, 8.7, 8.9,8.10,8.11)

Salvitti, Orsomarso

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.".

8.9 (id. a 8.6, 8.7, 8.8,8.10,8.11)

Lotito, Trevisi

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.".

8.10 (id. a 8.6,8.7,8.8,8.9,8.10,8.11)

Durnwalder, Patton

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo."

8.11 (id. a 8.6,8.7,8.8,8.9,8.10)

Bergesio, Garavaglia

Al  comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo".

8.12 (id. a 8.13, 8.14, 8.1000/13)

Paita, Musolino

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.».

8.13 (id. a 8.12, 8.14, 8.1000/13)

Satta, Orsomarso

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.».

8.14 (id. a 8.12, 8.13, 8.1000/13)

Lotito, Trevisi

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti:

          «L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.».

8.15

Paita, Musolino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Tra le opere di urbanizzazione scomputabili di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inclusi gli interventi di realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione che consentano la connessione telematica e la digitalizzazione delle comunicazioni per le aree urbane, extraurbane e interne, in particolare con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con le strutture sanitarie pubbliche e private, anche al fine del rafforzamento dei presidi di telemedicina.»

8.16

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

          «4-bis. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 60 milioni di euro.

          4-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico economica delle opere infrastrutturali e realizza le opere in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di un cronoprogramma.

          4-quater. Agli oneri di cui al comma 4 bis, pari a 30 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.».

8.17

Orsomarso, Melchiorre, Tubetti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          «4-bis. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 50 milioni, finalizzato alla concessione di agevolazioni in regime di de minimis per l'accesso al credito in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.

          4-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

          4-quater. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni per il 2027 e 30 milioni per il 2028 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.».

8.18

Durnwalder, Patton

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2027 la percentuale del 50 per cento di cui al comma 4, lettera a), dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta al 35 per cento.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

8.19

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. All'articolo 9-ter, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, prima delle parole: "mediante fondi", inserire le seguenti: "direttamente o".

8.20

Orsomarso, Melchiorre, Tubetti

Dopo il comma 4, inserire i seguenti

          «4-bis. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e al fine di garantirne il regolare ed efficace svolgimento sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, nella misura in cui esse siano direttamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

          4-ter. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della 38° edizione della Coppa America e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4-quater. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 38-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla "38ª edizione dell'America's Cup - Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni previste dai commi da 2 a 5 dell'articolo 38-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

8.21 (id. a 8.22, 8.1000/37)

Orsomarso, Maffoni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Ai fini della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e per la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Agli stessi fini, ai contratti di cui al periodo precedente non si applica la soglia del 35% dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63.».

8.22 (id. a 8.21, 8.1000/37)

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "5. Ai fini della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e per la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis. del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21. Agli stessi fini, ai contratti di cui al periodo precedente non si applica la soglia del 35% dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter. dell'articolo 5-bis. del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21."

8.23

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 962, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il credito d'imposta di cui al presente comma non può eccedere il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.".;

          b) al comma 963, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a eccezione dei Titoli di efficienza energetica concessi alle imprese ed alle Esco riferiti in tutto o in parte ai medesimi progetti, ove realizzati da imprese operanti nei settori cosiddetti "hard to abate", a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l'investimento.".;

          c) il comma 964, è sostituito dal seguente: "964. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni e per il rispetto dei criteri di cui ai commi 962 e 963, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 963.".».

8.1000/1

Maffoni, Pirovano

All'emendamento 8.1000, alla lettera a), sostituire le parole: «nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili» con le seguenti: «unitamente alla notizia dell'esclusione dal beneficio per esaurimento delle risorse disponibili».

8.1000/2

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), sostituire le parole: « nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento» con le seguenti: «nel limite di spesa di 1.450,7 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 100 per cento»;

           b) alla lettera d), sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, per un ammontare pari a 148,4 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e per un ammontare di 148 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/3

Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", apportare le seguenti modificazioni:

          a)         alla lettera a), dopo le parole: «nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026,», inserire le seguenti: «fermo restando la possibilità di utilizzo del credito anche negli anni successivi,»;

          b)         sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

          1)         sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;

          2)         sostituire le parole: «presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026» con le seguenti: «presentando il modello F24, anche in più quote annuali, dal 2026 al 2028 e comunque non oltre il 31 dicembre 2028».».

8.1000/4

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» e le parole: «pari al 35 per cento» con le seguenti: «pari al 100 per cento»;

          b) alla lettera d), sostituire le parole: «1.302,3 milioni di euro» con le seguenti: «1.450,7 milioni di euro» c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:" e per un ammontare di 148 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190." »

8.1000/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera a), capoverso "1." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "il credito d'imposta non utilizzato nell'anno 2026 è riportabile negli esercizi successivi fino a completo utilizzo.".

8.1000/6

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera a), aggiungere la seguente: « a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'accesso ai benefici fiscali e ai contributi previsti dal presente articolo è subordinato al rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, dei requisiti di applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'intero periodo di fruizione del beneficio.»

8.1000/7

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "entro il 31 dicembre 2026", aggiungere le parole: "ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali,"».

8.1000/8 (id. a 8.1000/9)

Musolino, Fregolent

All'emendamento 8.1000, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2026», inserire le seguenti: «ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali».».

8.1000/9 (id. a 8.1000/8)

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "entro il 31 dicembre 2026" inserire le seguenti: "ovvero, su scelta del richiedente, in tre rate annuali"»

8.1000/10

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.".»

8.1000/11

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo".».

8.1000/12

Patton, Durnwalder, Spagnolli

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          "b-bis) al comma 3 dopo le parole: "di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" aggiungere le seguenti: "L'ammontare non ancora utilizzato alla data di cui al primo periodo è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.»."

8.1000/13 (id. a 8.12, 8.13, 8.14)

Misiani, Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera b) inserire la seguente: "b-bis) al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «L'ammontare del credito di imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2026 è riportato in avanti ed è utilizzabile in quattro quote annuali di pari importo, nel limite di spesa di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.»."

8.1000/14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 8.1000, apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis." sostituire le parole: "e a 60 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: ", 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

          2) al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis.) sostituire le parole: "e a 60 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti: ", 60 milioni di euro per l'anno 2028 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

          3) Nella parte consequenziale alla lettera b):

          a) al numero 2), numero i) dopo le parole: "e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036" aggiungere le seguenti: ", nonché 100 milioni di euro a decorrere dal 2029";

          b) al numero 2), numero iv), dopo la lettera b-bis) inserire la seguente:

          "b-bis.1) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono adottati i conseguenti provvedimenti di variazione di bilancio, al fine di assicurare la riassegnazione delle risorse di cui al presente comma ai pertinenti capitoli di spesa.".

8.1000/15

Tajani, Boccia, Losacco

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), sostituire le parole: « in proporzione alle» con le seguenti: « a totale copertura delle»

8.1000/16

Sironi, Turco

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), dopo le parole: «impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo» inserire le seguenti: «, con priorità per gli impianti installati su coperture, aree già impermeabilizzate, parcheggi, aree industriali dismesse e aree produttive, evitando il consumo e l'impermeabilizzazione di nuovo suolo».

8.1000/17

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», secondo periodo, dopo le parole: «principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH)» inserire le seguenti: «, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020 852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,»

8.1000/18

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», quarto periodo, dopo le parole: «in relazione alle spese sostenute» inserire le seguenti: «e senza necessità di ulteriori adempimenti a carico delle imprese richiedenti,».

8.1000/19

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso «3-bis», quarto periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.1000/20 (id. a 8.1000/21, 8.1000/22, 8.1000/23, 8.1000/25)

Misiani, Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), capoverso "3-bis", sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/21 (id. a 8.1000/20, 8.1000/22, 8.1000/23, 8.1000/25)

Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente:

          «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/22 (id. a 8.1000/20, 8.1000/21, 8.1000/23, 8.1000/25)

Satta, Tubetti

All'emendamento 8.1000, lettera c), capoverso "3-bis", sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/23 (id. a 8.1000/20, 8.1000/21, 8.1000/22, 8.1000/25)

Paita, Musolino

All'emendamento 8.1000, lettera c), capoverso «3-bis», sostituire il quinto e il sesto periodo con il seguente: «Il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61, comma 1 e 109, comma 5, del testo unico, delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

8.1000/24

Maffoni, Pirovano

All'emendamento 8.1000, alla lettera c), capoverso 3-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: «europei».

8.1000/25 (id. a 8.1000/20, 8.1000/21, 8.1000/22, 8.1000/23)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis." aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

8.1000/26

Gelmetti, Orsomarso

All'emendamento 8.1000, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."; 

          b) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

          «e-bis) all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è da intendersi cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Il costo agevolabile è assunto al lordo di altre agevolazioni;

          e-ter) per le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 198 a 209, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relative al credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, la base di calcolo dell'agevolazione è da intendersi assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi, di fonte nazionale o europea, a qualunque titolo ricevuti per le medesime spese ammissibili;

          e-quater) all'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «e alla misura M1C2 - Investimento 1 "Transizione 4.0"».»

8.1000/27

Sironi, Turco

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati nel rispetto del principio di limitazione del consumo e dell'impermeabilizzazione di suolo, privilegiando il riuso, la rigenerazione e la de-impermeabilizzazione di superfici già urbanizzate, nonché l'impiego di infrastrutture verdi e di soluzioni basate sulla natura (Nature Based Solutions), in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità e ripristino degli ecosistemi, ivi inclusi quelli di cui al regolamento (UE) 2024/1991.».

8.1000/28

Sironi, Turco

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma, è assicurata priorità agli interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e al miglioramento della qualità dell'aria nei territori caratterizzati da situazioni di superamento dei valori limite previsti dalla normativa europea, con particolare riferimento alle aree del bacino padano.»

8.1000/29

Sironi, Turco

All'emendamento 8.1000, al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al comma 3-bis sono ricompresi anche quelli finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione dei consumi delle imprese della pesca, anche mediante l'installazione di impianti fotovoltaici a bordo delle imbarcazioni.»

8.1000/30

Tajani, Manca

All'emendamento 8.1000, capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:

          «3-bis.1. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate di cui ai commi 4 e 5 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" afferente alla Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese" della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.»

8.1000/31

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il comma 3-bis, aggiungere la seguente: « 3-bis.1. Entro il 31 dicembre 2026, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, i coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, sono sottoposti a revisione al fine di promuovere i processi produttivi che utilizzano beni a più avanzata tecnologia o l'applicazione di sistemi di intelligenza artificiale, destinati all'ammodernamento tecnologico dell'impresa."

8.1000/32

Patton, Durnwalder, Spagnolli

All'emendamento 8.1000, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          "c-bis) Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

          «3-bis.1. Le imprese di cui al comma 1 possono optare, entro il 30 giugno 2026, per il riconoscimento della quota di credito d'imposta non fruita ai sensi del medesimo comma, pari al 10,23 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni ivi previste, mediante l'applicazione del regime di maggiorazione degli ammortamenti previsto dall'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per il periodo 2026-2028. Ai fini di cui al primo periodo, i beni oggetto degli investimenti si considerano come acquisiti nell'anno 2026. La maggiorazione si applica limitatamente alla quota di investimento non coperta dal credito d'imposta di cui al comma 1.»."

8.1000/33

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", lettera c), dopo il comma 3-bis, aggiungere la seguente: « 3-bis.1. L'eccedenza del credito d'imposta di cui al comma 3, non utilizzata alla data del 31 dicembre 2026, può essere riportata dal contribuente nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo."

8.1000/34

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, sostituire la lettera e), con la seguente:

          «e) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          "4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.

          4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".»

8.1000/35 (id. a 8.1000/36)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni", alla lettera e), sostituire le parole: "il seguente", con le seguenti: "i seguenti" e dopo il capoverso "4-bis" aggiungere il seguente:

           "4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'art.84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» afferente alla Missione 7 «Competitività e sviluppo delle imprese» della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.".

8.1000/36 (id. a 8.1000/35)

Musolino, Fregolent

All'emendamento 8.1000, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente: «4-ter. La quota parte della perdita afferente a ciascun periodo d'imposta determinata mediante utilizzo delle percentuali maggiorate ai sensi dell'articolo 1, comma 427 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esclusa dall'applicazione dell'articolo 84, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma 7.2 "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità" afferente alla Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese" della Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028.».

8.1000/37 (id. a 8.21, 8.22)

Tajani

All'emendamento 8.1000, al capoverso "All'articolo 8", dopo la lettera e), aggiungere la seguente: « e-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Ai fini della sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e per la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21. Agli stessi fini, ai contratti di cui al periodo precedente non si applica la soglia del 35% dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, come modificato dal decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21."

8.1000/38

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 8-bis» con il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in materia di accise)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 maggio 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 408 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede:

          a) quanto a 308 milioni di euro per l'anno 2026 e 4,4 milioni di euro nell'anno 2028 ai sensi dell'articolo 18;

          b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 6 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/39

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), sostituire il capoverso Art. 8-bis, con il seguente:

          « Art. 8-bis (Misure in materia di accise)

          1. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/40

Tajani

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: « e fino al 1° maggio 2026» con le seguenti: « 1° giugno 2026»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: « 308 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: « 742 milioni di euro per l'anno 2026»

     Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 8-bis, pari a 434 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 434 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/41

Tajani

Al subemendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), capoverso Art. 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: « e fino al 1° maggio 2026» con le seguenti: « 1° luglio 2026»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: « 308 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: « 1.176 milioni di euro per l'anno 2026»

     Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Agli ulteriori maggiori oneri di cui all'articolo 8-bis, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 868 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/42

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».

8.1000/43

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.»

8.1000/44 (id. a 8.1000/157, 8.1000/158, 8.1000/159)

Tajani, Manca

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), capoverso "Art. 8-bis", dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione"».

8.1000/45

Patton, Durnwalder, Spagnolli

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti, le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, possono avvalersi, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e con le associazioni rappresentative degli intermediari finanziari, di una moratoria di sei mesi nel pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, ivi inclusi quelli perfezionati mediante contratti di leasing, in scadenza nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e i sei mesi successivi. Il piano di ammortamento è prorogato per un periodo corrispondente, senza oneri aggiuntivi a carico del debitore, ferma restando la corresponsione dell'eventuale quota interessi calcolata sul capitale residuo. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al presente comma:

          a) le imprese interessate effettuano comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'incremento dei costi per l'acquisto di energia o carburanti;

          b) le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti non devono essere, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

8.1000/46

Patton, Durnwalder, Spagnolli

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Ai sensi del comma 3, lettera d), le variazioni del 2 per cento sono calcolate in riferimento al prezzo del gasolio da autotrazione rilevato mensilmente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto delle componenti fiscali relative ad accise e imposta sul valore aggiunto.»."

8.1000/47

Salvitti, Orsomarso

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

          Le società petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, fermo restando l'obbligo di comunicare giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, nonché quello di trasmetterli al Garante per la sorveglianza dei prezzi e al Garante per la concorrenza e il mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato, non devono provvedere alla pubblicazione dei medesimi prezzi di vendita sui propri siti internet. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero al netto delle imposte indirette.

8.1000/48

Orsomarso, Melchiorre

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

          1. All' articolo 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 apportare le seguenti modificazioni:

          a)  dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Il fatturato giornaliero di cui al comma 1 è calcolato come media dell'ultimo fatturato annuo disponibile. In mancanza, la sanzione di cui al comma 1 è pari ad un importo compreso tra euro 2.000,00 ed euro 20.000,00, calcolato tenuto conto della estensione della rete di vendita e dell'importo delle fatture di cessione di carburanti emesse nei trenta giorni antecedenti. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi e l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato inviano settimanalmente gli elenchi delle società e dei soggetti giuridici che trasmettono i prezzi di cui al comma 1, al Corpo della guardia di finanza ai fini dell'accertamento delle violazioni secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2, del presente articolo;

          b) al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole compagnie petrolifere, sostituire la parola "presso" con "tra";

          c)  il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Successivamente a tale periodo, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi, rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti rimette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto può attivare lo speciale regime di controllo di cui al presente articolo.".».

8.1000/49

Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis", inserire il seguente:

"Art. 8-bis.1

          1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il contributo straordinario  previsto all'articolo 3 del medesimo decreto-legge è riconosciuto altresì per la maggiore spesa sostenuta per il consumo di gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica.

          2. All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/50

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Bonus carburante ai dipendenti)

          1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/51

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)

          1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8.1000/52

Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "A 8-bis", aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1.

  1. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 16-bis, al primo periodo, le parole: "200KW", sono sostituite con le seguenti: "1000KW".».

8.1000/53

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Credito d'imposta in favore delle attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, con veicoli di classe Euro V ed Euro VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/54

Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis", inserire il seguente:

"Art. 8-bis.1

          1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/55 (id. a 8.1000/139, 8.1000/140)

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-bis> inserire il seguente

«Art. 8-bis.1

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

          1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

          2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

          b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

          c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.

          3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.

8.1000/56 (id. a 8.1000/62)

Tajani, Boccia, Losacco, Manca

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

          b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

          2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

          2-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

8.1000/57

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-bis> inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

          1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la parola «presso» è sostituita dalla seguente: «tra»;

          b) dopo la parola «filiera,» le parole «il costo giornaliero di acquisto del greggio e» sono sostituite dalle seguenti: «sino al costo giornaliero di acquisto»;

          c) le parole «raffinati da parte del» sono sostituite dalle seguenti: «sostenuto dal»;

          d) le parole «sui mercati di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504». 

8.1000/58

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)

          1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

          2. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario di 250 milioni di euro, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, si provvede entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base dei criteri già adottati con le precedenti assegnazioni.»

          3. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

          2. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

          4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

8.1000/59

Nicita, Meloni

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis" inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.

          2. La riduzione di cui al comma 1:

          a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;

          b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;

          c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.

          4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.

          5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

          6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.

          7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.

          8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.

          9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

          10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

          a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;

          b) è stabilito un limite massimo tariffario.

          11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

          12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.

          13. Entro il 31 marzo 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.

          14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.

          15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

          16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

          17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.

          18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

8.1000/60 (id. a 8.1000/104)

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1000/61

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-bis», inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Aliquota IVA agevolata)

          1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dall'8 maggio 2026 e fino all'8 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/62 (id. a 8.1000/56)

Tajani, Boccia, Losacco, Manca

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-bis" inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Rimborso su base mensile accise gasolio)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

          b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

          2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

          2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»

8.1000/63

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter" apportare le seguenti modificazioni:

          a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole ed agromeccaniche;

          b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

          "1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole esercenti attività agricola ed alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo e di aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.";

          c) al comma 5 le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "85 milioni"

8.1000/64

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter" apportare le seguenti modificazioni:

          a)  la rubrica è sostituita con la seguente: "Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole ed agromeccaniche;

          b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

          "1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole esercenti attività agricola ed alle imprese esercenti attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.";

          c) al comma 5 le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "35 milioni"

8.1000/65

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «imprese agricole» con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».

8.1000/66

Fregolent, Musolino

All'emendamento 8.1000, nella parte "Conseguentemente", lettera a), capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire le parole: «alle imprese agricole» con le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001 n. 454, come individuati nelle relative tabelle ettaro-coltura,» e le parole: «per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole» con le seguenti: «per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività»

8.1000/67

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), "Art. 8-ter", al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: "alle imprese agricole" con le seguenti: "alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche";

          b) sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni";

          c) dopo le parole: "per l'esercizio delle attività agricole" aggiungere le seguenti: "e per l'esercizio delle attività agromeccaniche di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,".

     Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

8.1000/68

Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole "alle imprese agricole", con le seguenti: "alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche";

          b) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni" ;

          c) dopo le parole: "per l'esercizio delle attività agricole" aggiungere le seguenti: "e per l'esercizio delle attività agromeccaniche,di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per il 2026,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/69

Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "imprese agricole" aggiungere le seguenti: "nonché alle imprese contoterziste" e sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "40 milioni".

          b) sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

          a) quanto a 30 milioni di euro ai sensi dell'articolo 18;

          b) quanto a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/70

Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso <Art. 8-ter>, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "30 milioni" con le seguenti: "90 milioni" e sostituire le parole: "nel mese di marzo" con le seguenti: "nei mesi di marzo, aprile e maggio"

          b) sostituire il comma 5, con il seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

          a) quanto a 30 milioni di euro ai sensi dell'articolo 18;

          b) quanto a 60 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/71 (id. a 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/74, 8.1000/75)

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1:

          1) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti:«nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»

          2) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

          b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

          c) sostituire il comma 5 con il seguente:

          «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/72 (id. a 8.1000/71, 8.1000/73, 8.1000/74, 8.1000/75)

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          i) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»

          ii) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

          c) sostituire il comma 5 con il seguente:

          «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/73 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/74, 8.1000/75)

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»;

          2) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»;

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

          c) sostituire il comma 5 con il seguente:

          «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/74 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/75)

Fregolent, Musolino

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a)  al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

          c)  sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/75 (id. a 8.1000/71, 8.1000/72, 8.1000/73, 8.1000/74)

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente», la lettera a), al capoverso «Art. 8-ter», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          i) sostituire le parole: «nel limite di 30 milioni per l'anno 2026» con le seguenti: «nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2026»;

          ii) sostituire le parole: «nel mese di marzo dell'anno 2026» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026»;

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»

          c) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18 e quanto ai restanti 60 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/76 (id. a 8.1000/77)

Fregolent, Paita, Musolino

All'emendamento 8.1000, nella parte "Conseguentemente", lettera a), capoverso «Art.8-ter», sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «35 milioni» e dopo le parole: ««per l'esercizio delle attività agricole» inserire le seguenti: «ed agromeccaniche di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,».

8.1000/77 (id. a 8.1000/76)

Salvitti, Orsomarso

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), all'articolo 8-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "30 milioni" con le seguenti: "35 milioni";

          b) dopo le parole "per l'esercizio delle attività agricole" inserire le seguenti: "ed agromeccaniche di cui Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali,"

8.1000/78 (id. a 8.1000/79, 8.1000/80, 8.1000/82)

De Carlo, Orsomarso

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), all'articolo 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,»

8.1000/79 (id. a 8.1000/78, 8.1000/80, 8.1000/82)

Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, all'articolo 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,»

8.1000/80 (id. a 8.1000/78, 8.1000/79, 8.1000/82)

Naturale

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», al comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,». 

8.1000/81

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 8.1000 del Governo, nella parte consequenziale, lett. a), cpv. art. 8-ter, comma 1, dopo le parole "attività agricole", inserire le seguenti: ", nonché dei servizi di trasporto passeggeri (TPL)".

8.1000/82 (id. a 8.1000/78, 8.1000/79, 8.1000/80)

Manca, Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, capoverso Art. 8-ter, comma 1, dopo le parole: «per l'esercizio delle attività agricole,» inserire le seguenti: «compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole,». 

8.1000/83

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire le parole: «fino al 20 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».

8.1000/84

Franceschelli, Tajani, Boccia, Losacco, Misiani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), al capoverso Art. 8-ter, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: « nel mese di marzo» con le seguenti: «nei mesi di marzo, aprile e maggio»;

          b) al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: « e a ulteriori 60 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/85

Trevisi, Lotito, Rosso

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), al capoverso "Art. 8-ter":

          1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano mezzi alimentati a gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica utilizzato come carburante, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026";

          2) al comma 2:

          i) al primo periodo, le parole: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili";

          ii) al secondo periodo, le parole: "Il credito d'imposta non concorre", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta non concorrono";

          iii) al terzo periodo le parole: "Il credito d'imposta è cumulabile" sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta sono cumulabili";

          3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.";

          4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla seguente "carburante".;

          5) al comma 5, le parole: "30 milioni", sono sostituite con le seguenti: "60 milioni".

     Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), numero 2):

          a) al capoverso "i), le parole: "401,88 milioni", sono sostituite con le seguenti: "431,88 milioni";

          b) al capoverso ii), dopo le parole: "alla lettera a)", sono aggiunte le seguenti: «le parole: "60,3milioni di euro", con le seguenti: "90,3 milioni di euro".

8.1000/86

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), "Art. 8-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola e alle imprese esercenti attività agromeccaniche è riconosciuto, nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole e per l'esercizio delle atiività agromeccaniche di cui al Codice ATECO 01.61, nonché per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento di animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo ed aprile dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.».

     Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2026.

8.1000/87

Damiani, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

          b) alla lettera a), al capoverso "Art. 8-ter":

          1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.";

          2) al comma 2:

          i) al primo periodo, le parole: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili";

          ii) al secondo periodo, le parole: "Il credito d'imposta non concorre", sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta non concorrono";

          iii) al terzo periodo le parole: "Il credito d'imposta è cumulabile" sono sostituite con le seguenti: "I crediti d'imposta sono cumulabili";

          iv) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.".

8.1000/88

Maffoni, Pirovano

All'emendamento 8.1000, al Conseguentemente, lettera a), capoverso Art. 8-ter, comma 4, sopprimere la parola: «europei».

8.1000/89

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. «Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.»

8.1000/90

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-ter» dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui al presente articolo nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, possono essere utilizzato decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto.».

8.1000/91

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), al capoverso "Articolo 8-ter", dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 1, comma 423, primo periodo, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole "nonché di carburanti", sono aggiunte le seguenti ", di combustibili".»

8.1000/92 (id. a 8.1000/150)

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

          1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica"

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis: "All'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante".

8.1000/93

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

          1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

          «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, alle imprese di autotrasporto in conto terzi è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 20 per cento della maggiore spesa sostenuta per il consumo di gas naturale compresso e gas naturale liquefatto per autotrazione in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, rispetto al prezzo del mese di febbraio, come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

          5-ter. Al credito d'imposta di cui al comma 5-bis si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

          5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/94

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole «nonché l'importo dello stesso espresso in lire italiane ed in euro» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dello stesso espresso in euro, nonché l'attestazione del saldo delle fatture».

8.1000/95

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

          1. Al comma 4 dell'articolo 24-ter del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale" sono inserite le seguenti: "; il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai quantitativi di gasolio commerciale per i quali le relative fatture di acquisto risultino integralmente saldate alla data di presentazione della dichiarazione".

8.1000/96

Minasi, Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore del trasporto marittimo)

          1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato ,che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.

          2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:

          a) 30 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;

          b) 10 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci - mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci - da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026.  Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/97

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore delle imprese ferroviarie)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

8.1000/98

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/99

Marti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-ter> inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure di riduzione del costo del gasolio per il settore del trasporto con autobus)

          1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti parole: "e lettera b)" e, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,";

          b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "per l'anno 2026", sono aggiunte le seguenti parole: "alle imprese esercenti le attività di trasporto di merci e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 alle imprese esercenti le attività di trasporto di persone indicate al precedente periodo".

          c) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede:

          a) quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 5;

          b) quanto a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, la rubrica è sostituita con la seguente: "Misure in favore dell'autotrasporto di merci e di passeggeri".

8.1000/100

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione)

  1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connessi alle crisi dei mercati internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a).».

8.1000/101 (id. a 8.1000/143, 8.0.29)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter" inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

          1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto del  25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

          2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo"».

8.1000/102

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 8-ter» inserire il seguente:

"Art. 8-ter.1.

(Misure in favore dei bus turistici)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese operanti nel settore del trasporto pubblico di passeggeri mediante bus turistici, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

8.1000/103 (id. a 8.1000/138, 8.0.22)

Tajani, Franceschelli, Manca

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-ter", inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

          b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»

8.1000/104 (id. a 8.1000/60)

Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.1000/105

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)

          1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

          2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

          a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

          b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

          3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

          4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

          5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/106

Tajani, Franceschelli, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.1000/107

Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/108

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/109

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-ter», inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/110

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, dopo il capoverso «Art. 8-ter» inserire il seguente:

«Art. 8-ter.1.

(Credito d'imposta straordinario a favore delle imprese di trasporto persone)

          1. E' riconosciuto un contributo straordinario, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e della legge 15 gennaio 1992 n.21. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel primo semestre dell'anno 2026, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

          2 Il credito d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

8.1000/111

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-quater», comma 2, alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprovato mediante raffronto tra i dati di bilancio o le risultanze contabili del primo trimestre 2026 rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio 2025».

8.1000/112

Bevilacqua, Sabrina Licheri, Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), capoverso «Art. 8-quater», comma 5, sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

8.1000/113

Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, numero 2), al numero iv), capoverso b-quinquies) sostituire le parole: "resta definitivamente acquisita all'erario" con le seguenti: "deve essere interamente desinata al phase out dai combustibili fossili e alla decarbonizzazione escludendo finanziamenti diretti e indiretti per l'energia nucleare".

8.1000/114

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

          «3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».

          3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 megawatt»;

          b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

8.1000/115

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)

          1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

          a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

          b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;

          c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

          d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          3. il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:

          a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;

          b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.

          4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

8.1000/116 (id. a 8.1000/118, 8.1000/119, 8.0.3)

Tajani, Manca

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

          «Art. 8-quinquies - 1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

8.1000/117 (id. a 8.1000/120, 8.0.2)

Tajani, Manca

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

          «Art. 8-quinquies - 1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti."»

8.1000/118 (id. a 8.1000/116, 8.1000/119, 8.0.3)

Satta, Mieli, Tubetti

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati".».

8.1000/119 (id. a 8.1000/116, 8.1000/118, 8.0.3)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».

8.1000/120 (id. a 8.1000/117, 8.0.2)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.».

8.1000/121 (id. a 8.1000/122, 8.0.36)

Tajani, Manca

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

          1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti"».

8.1000/122 (id. a 8.1000/121, 8.0.36)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

          1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti"».

8.1000/123

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)

          1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:

          a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;

          b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.»

8.1000/124 (id. a 8.1000/125, 8.1000/126, 8.1000/127, 8.0.14)

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

 (Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.1000/125 (id. a 8.1000/124, 8.1000/126, 8.1000/127, 8.0.14)

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

 (Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

8.1000/126 (id. a 8.1000/124, 8.1000/125, 8.1000/127, 8.0.14)

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.1000/127 (id. a 8.1000/124, 8.1000/125, 8.1000/126, 8.0.14)

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.1000/128 (id. a 8.1000/129, 8.1000/130, 8.1000/131, 8.0.20)

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

          «Art. 8-quater-bis

           (Innovazione agricoltura 4.0)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028". 

          2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/129 (id. a 8.1000/128, 8.1000/130, 8.1000/131, 8.0.20)

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Innovazione agricoltura 4.0)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

          2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37.900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/130 (id. a 8.1000/128, 8.1000/129, 8.1000/131, 8.0.20)

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(innovazione agricoltura 4.0)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

          2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/131 (id. a 8.1000/128, 8.1000/129, 8.1000/130, 8.0.20)

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Innovazione agricoltura 4.0)

  1. Al comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sostituire le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» con le seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» 
  2. Agli oneri del presente articolo, pari a euro 37.900.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/132 (id. a 17.0.22)

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

          1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

          a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

          b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

          4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»

8.1000/133

Potenti, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso <Art. 8-quater> inserire il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

           1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

          2-quinquies In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stesse condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.

          2-sexies In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

          2-septies In deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 50 - 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.

          2-octies In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le condizioni per l'esercizio di tali attività.

          2-novies L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.».

8.1000/134

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

          1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

          2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

          3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

          4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.

          6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.»

8.1000/135

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)

          1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;

          b) il comma 5 è abrogato;

          c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;

          d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».

          4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/136

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS.

          2. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO2 non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.

          3. L'ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:

          a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO2 e il prezzo determinato ai sensi del comma 1;

          b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;

          c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO2 nei documenti di fatturazione.

          4. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:

          a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

          b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria;

          c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.

          5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.»

8.1000/137

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

  1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

          b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

  1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.1000/138 (id. a 8.1000/103, 8.0.22)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

          1.         All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";

          b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".

          2.         Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3.         Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".».

8.1000/139 (id. a 8.1000/55, 8.1000/140)

Melchiorre, Tubetti

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:

          «Art 8-quinquies.

          (Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

          1.  Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,  con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

          2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

          b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

          c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

          3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.»

8.1000/140 (id. a 8.1000/55, 8.1000/139)

Lotito, Trevisi, Rosso

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)

          1.  Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128,  con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

          2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";

          b) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".

          c) al comma 11, la parola "7" è soppressa.

          3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011.»

8.1000/141

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)

          1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

          2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

          3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.

          4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.

          5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.

          6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).»

8.1000/142

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)

          1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.

          2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO2, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato «Contratto per Differenza inverso» (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:

          a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;

          b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.

          3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti princìpi:

          a) è determinato da ARERA uno strike price di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: Strike = (Media mobile triennale TTF × coefficiente di rendimento standard CCGT) + (Media mobile triennale ETS × fattore emissivo standard 0,35 tCO2/MWh) + costi operativi standardizzati. Lo strike price è aggiornato con cadenza semestrale;

          b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo strike price, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e strike price per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;

          c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo strike price, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.

          4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:

          a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);

          b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

          c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.

          Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.

          5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

          a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;

          b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello strike price;

          c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;

          d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.

          6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.

          7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8.1000/143 (id. a 8.1000/101, 8.0.29)

Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

          "8-quinquies. (Misure per il sostegno alle imprese della filiera del biogas e del biometano)

          "1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

          2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo"".

8.1000/144

Franceschelli, Parrini, Zambito, Tajani, Misiani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

          1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.

          2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.

          3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

          4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

          a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

          b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

          c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

          d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

          e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

          f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.

          5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

          6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

          7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

          8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

          9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.

          10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

          11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

          12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2026.

          13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1000/145

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

          «Art. 8-quinquies
(Misure a tutela dei clienti finali nelle procedure di switching

          nei settori dell'energia elettrica e del gas)

          1. L'ARERA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, effettua un'indagine conoscitiva sulle procedure di switching dei clienti finali nei settori dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento all'adeguatezza dei flussi informativi e alle modalità di trattamento dei dati personali e tecnici scambiati tra venditori, distributori, intermediari della vendita e gli altri soggetti coinvolti nel processo di cambio fornitore. L'indagine è altresì finalizzata a verificare l'eventuale presenza di pratiche commerciali scorrette, incluse attivazioni non richieste, contatti telefonici indesiderati o altre condotte aggressive che si manifestano nei giorni successivi allo switching, nonché a individuare criticità o vulnerabilità che possano esporre i clienti a rischi di utilizzo improprio dei dati o di attivazioni non conformi alla normativa vigente. Nell'ambito dell'attività istruttoria, l'ARERA può richiedere informazioni e documentazione agli operatori e agli intermediari della vendita, svolgere audizioni e consultazioni pubbliche e coordinarsi, ove necessario, con il Garante per la protezione dei dati personali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la piena coerenza dell'analisi con il quadro regolatorio in materia di privacy, telemarketing e comunicazioni elettroniche.

          2. Al termine dell'indagine di cui al comma 1, l'ARERA presenta una relazione contenente gli esiti delle verifiche e proposte volte a rafforzare la tutela dei clienti finali nelle procedure di switching, anche mediante l'introduzione di standard tecnici, misure di sicurezza, revisioni dei flussi informativi o aggiornamenti delle regole di mercato.»

8.1000/146

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)

          1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di shock eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.

          2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

          3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.

          4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.

          5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.

          6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:

          a) versamenti dei produttori;

          b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;

          c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.

          7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.

          8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.»

8.1000/147

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale)

          1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:

          a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;

          b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.

          3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.
4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.

          5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:

          a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;

          b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo standard;

          c) costi variabili operativi standardizzati.

          6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:

          a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;

          b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.

          7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:

          a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);

          b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;

          c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.

          8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.
10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:

          a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;

          b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.

          11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.1000/148

Manca, Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

          «Art. 8-quinquies - Misure in favore dell'autotrasporto con veicoli ad elevata sostenibilità a gas naturale

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter , comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano veicoli a gas naturale compresso (metano, GNC) e a gas naturale liquefatto (GNL), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 18.

8.1000/149

Patton, Durnwalder, Spagnolli

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina usati come carburante per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici, servizio di taxi e noleggio con conducente)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, connesso alle recenti crisi internazionali, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto mediante autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e le attività di servizio di taxi e noleggio con conducente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riconosciuto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dì gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dei Trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18."

8.1000/150 (id. a 8.1000/92)

Melchiorre, Tubetti

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, dopo l'articolo 8-quater, aggiungere il seguente:

          «Art 8-quinquies.

          (Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)

          1. All'articolo 3, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, commi 1 e 6, dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le seguenti: "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica".

          2. All'articolo 6, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la parola "gasolio" è sostituita dalla seguente: "carburante".»

8.1000/151

Melchiorre, Maffoni

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'Art. 8-quater aggiungere il seguente:

          "Art. 8-quinques.

          (Credito d'imposta a favore delle imprese di trasporto passeggeri)

          1.All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti: "e lettera b)";

          b) al primo periodo, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".

          2.Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.1000/152

Damiani, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

"Art. 8-quinquies

(Misure in favore dell'autotrasporto passeggeri)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro il 30 maggio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 18."

     Conseguentemente, alla parte consequenziale, alla lettera b), numero 2):

          c)         al capoverso "i), le parole: "401,88 milioni", sono sostituite con le seguenti: "481,88 milioni";

          d)         al capoverso ii), dopo le parole: "alla lettera a)", sono aggiunte le seguenti: «le parole: "60,3milioni di euro", con le seguenti: "140,3 milioni di euro".

8.1000/153 (id. a 8.1000/154, 8.1000/155, 8.1000/156, 8.0.32)

Durnwalder, Patton

All'emendamento 8.1000, nella parte «Conseguentemente», alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

 (Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: ", di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026". 

          2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.1000/154 (id. a 8.1000/153, 8.1000/155, 8.1000/156, 8.0.32)

Croatti, Turco

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente», lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

 (Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026».

          2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/155 (id. a 8.1000/153, 8.1000/154, 8.1000/156, 8.0.32)

Franceschelli, Tajani

All'emendamento 8.1000, nella parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» 

          2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/156 (id. a 8.1000/153, 8.1000/154, 8.1000/155, 8.0.32)

Paroli, Lotito, Trevisi

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162)

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162sostituire le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» con le seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026» 
  2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/157 (id. a 8.1000/44, 8.1000/158, 8.1000/159)

Trevisi, Lotito

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, alla lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione"».

8.1000/158 (id. a 8.1000/44, 8.1000/157, 8.1000/159)

Turco, Croatti

All'emendamento 8.1000, al conseguentemente, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".

8.1000/159 (id. a 8.1000/44, 8.1000/157, 8.1000/158)

Satta, Mieli, Tubetti

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".»

8.1000/160

Romeo, Bergesio, Garavaglia

All'emendamento 8.1000, parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater", aggiungere il seguente:

"Art. 8-quinquies.

(Misure urgenti per il sostegno dei costi energetici delle emittenti radiotelevisive locali)

          1. Al fine di sostenere l'aumento dei costi energetici sostenuti dalle piccole emittenti radiotelevisive locali e garantirne la continuità del servizio, alle emittenti collocate oltre la centesima posizione dell'ultima graduatoria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, e che risultino inserite in ciascuna delle ultime quattro graduatorie definitive, incluse quelle temporaneamente escluse dalla fascia delle prime cento per effetto del turnover annuale, è riconosciuto un contributo straordinario nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Con decreto Ministro dello Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

8.1000/161

Nocco, Tubetti

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Misure in favore della produzione di biocarburanti avanzati)

          1. Al fine di garantire e massimizzare la produzione nazionale di biometano avanzato destinato al settore dei trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica provvede, di concerto con gli altri Ministeri competenti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i meccanismi di promozione del biometano avanzato di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2018, prevedendo l'estensione del periodo di cui all'articolo 6, comma 7, da 10 a 15 anni e il riconoscimento di una maggiorazione del numero di Certificati di Immissione in Consumo per gli impianti che conseguono una riduzione delle emissioni pari ad almeno l'ottanta per cento rispetto al combustibile fossile di riferimento.

8.1000/162

Gelmetti, Orsomarso

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Norma di interpretazione autentica in materia di incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

          1. Ai fini dell'applicazione e del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in assenza di specifici addebiti in fattura da parte delle imprese esecutrici, lo svolgimento di attività di mero coordinamento o di attività connesse allo sconto in fattura, ivi compreso il ribaltamento degli oneri finanziari connessi alla cessione del credito d'imposta, non può essere presunto in capo alle medesime imprese, neanche nell'ipotesi di affidamento in subappalto totale o parziale dei lavori, qualora:

          a) siano in possesso, prima dell'avvio dei lavori agevolati, della certificazione SOA ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero dell'articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

          b) abbiano ottenuto, relativamente agli interventi agevolati, l'asseverazione di congruità delle spese da parte di un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal citato articolo 119.

          2. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica e si applica anche ai procedimenti di controllo, verifica e recupero relativi a periodi d'imposta precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i rapporti esauriti.».

8.1000/163

Tajani, Misiani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies

(Quarta via per le concessioni idroelettriche)

          1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.

          2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

          1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

          1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

          1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

          1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».

8.1000/164

Tajani

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso «Art. 8-quater», aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies

          1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese: 

          a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2026;

           b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Agli oneri del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.1000/165

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO2 nel mercato elettrico)

          1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato «Carbon Adjustment Corridor».
2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti princìpi:

          a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO2, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;

          b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;

          c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il market coupling e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;

          d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.

          3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO2 sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.

8.1000/166 (id. a 8.0.21)

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo il capoverso "Art. 8-quater" aggiungere il seguente:

          "Art. 8-quinques

          (Intervento in materia di accise sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice)

          1.Al punto 9 della tabella A allegata al decreto legislativo 1995, n.504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano nell'agevolazione di cui al presente numero anche le macchine operatrici semoventi di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ammesse alla circolazione su strada pubblica alle condizioni di cui all'articolo 114 del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, purché siano destinate ad operare in siti e cantieri delimitati e con esclusione dei consumi di carburante impiegato per la sola traslazione o spostamento".".

8.1000/167

Orsomarso, Melchiorre

All'emendamento 8.1000, parte conseguenziale, lettera a), dopo l'articolo 8-quater, inserire il seguente:

          "Art. 8-quinques.

          1.  Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";

          b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

          2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

          2.Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2-bis

8.1000/168

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Conto termico 3.0)

          1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il «Fondo per il finanziamento del Conto Termico».

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

          a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;

          b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;

          c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

          3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.

          5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.

8.1000/169

Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto

All'emendamento 8.1000, alla parte consequenziale, lettera a), dopo il capoverso Art. 8-quater, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.1

(Credito d'imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)

          1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

          3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.

          4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.1000

Il Governo

All'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli in vestimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.»;

          b) al comma 3, sostituire le parole: «di cui al presente articolo» con le seguenti: «di cui al comma 1»;

          c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

          d) al comma 4, sostituire le parole: «537 milioni di euro» con le seguenti: «1.302,3 milioni di euro»;

          e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.».

     Conseguentemente:

          a) dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

"Art. 8-bis.

(Misure in materia di accise)

          1. In continuità con quanto previsto dall'articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al I ° maggio 2026, nelle seguenti misure:

          a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;

          b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;

          c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;

          d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.

          2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.

          3. Agli oneri derivanti dai commi I e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

«Art. 8-ter

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dì gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

«Art. 8-quater.

(Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto)

          1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementato fino al venti per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:

          a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;

          b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 164 del 15 luglio2023;

          c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.

          3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma I è elevato fino al trenta per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

          4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.

          5. Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2, i termini e le modalità per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo.».

          b) all'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «è incrementato di» aggiungere le seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 di cembre 2023, n. 213, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 di cembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni dì euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026».

          2) al comma 2:

          i) sostituire l'alinea con il seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi I e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni dì euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»;

          ii) alla lettera a), sostituire le parole: «44,2 milioni di euro» con le seguenti: «54,05 milioni di euro» e le parole: «7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1» con le seguenti: «7, comma 1, 8-bis, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»;

          iii) alla lettera b), sostituire le parole: «537 milioni di euro» con le seguenti: «1.300 milioni di euro»;

          iv) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

          «b-bis) quanto a 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

          b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento in entrata del bilancio dello Stato, delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

          b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma I, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

          b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;

          b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e quanto a euro 94.756 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

          b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

          b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

          b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;

          b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

          b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

          3) al comma 3, dopo le parole: «articoli 2, 5,», aggiungere le seguenti: «8-quater,».".

          c) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. ".

8.0.1

Musolino, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

          1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: «L'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo» e, in fine, sono inserite le seguenti:: «,anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione».

8.0.2 (id. a 8.1000/117, 8.1000/120)

Musolino, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

          1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.»

8.0.3 (id. a 8.1000/116, 8.1000/118, 8.1000/119)

Musolino, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

          1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati».

8.0.4

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'art. 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2-bis. Ai fini del presente articolo, le spese relative alla posa in opera, al montaggio e all'installazione di macchinari, impianti e attrezzature costituiscono spese accessorie (OIC 16 - spese accessorie-) del costo di acquisto del bene agevolabile e sono computate unitamente al valore del bene stesso, senza che le medesime spese possano rilevare, ai fini del limite percentuale previsto dal comma 2, come costi delle opere di costruzione, ampliamento o adattamento di immobili, né siano ricomprese nel calcolo del valore dei terreni e dei fabbricati ai fini del limite percentuale previsto, anche quando comportino opere di adattamento dei luoghi, purché tali opere siano strettamente necessarie alla funzionalità del bene e prive di autonoma utilità economica."».

8.0.5

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'art. 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          "2-ter. Nell'ambito di progetti di investimento unitari che comprendano contestualmente l'acquisizione o la realizzazione di immobili strumentali e l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature funzionalmente connessi agli stessi, il credito d'imposta maturato sulla componente immobiliare è fruibile in via progressiva in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale i relativi costi sono sostenuti ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, indipendentemente dal completamento dell'opera, a condizione che:

          a)         ciascuno stato di avanzamento lavori sia certificato da un tecnico abilitato e sia documentato da contabilità di cantiere, da verbale di SAL sottoscritto dal direttore dei lavori e dall'impresa appaltatrice, nonché dal relativo titolo abilitativo edilizio;

          b)  il completamento della componente immobiliare avvenga entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di inizio della fruizione del credito sulla medesima componente, salvo proroga motivata da cause oggettive non imputabili al beneficiario, documentabili e previamente comunicate all'Agenzia delle Entrate;

          c) in caso di mancato completamento della componente immobiliare nei termini di cui alla lettera d), il credito fruito sulla componente immobiliare per stati di avanzamento rimane acquisito nei limiti della quota corrispondente ai lavori effettivamente realizzati e certificati; si procede al ricalcolo della spettanza complessiva del beneficio sull'intero investimento, con restituzione della sola quota eventualmente eccedente, maggiorata degli interessi legali e senza applicazione di sanzioni, salvo il caso di condotte fraudolente.".».

8.0.6

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, al primo periodo, le parole: "e da 462 a 465", sono soppresse.

8.0.7

Mancini, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Ampliamento delle prestazioni di welfare aziendale)

          1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-quater), sono aggiunte le seguenti:

          «f-quinquies) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, nonché ai familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, ivi comprese le prestazioni veterinarie, l'acquisto di medicinali veterinari e le coperture assicurative sanitarie;

          f-sexies) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per l'acquisizione di servizi di lavoro domestico resi nell'ambito di rapporti regolarmente instaurati ai sensi della normativa vigente in materia, ivi comprese le attività di pulizia, riordino e cura degli ambienti domestici;

          f-septies) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti finalizzati all'acquisto di prodotti per l'igiene femminile e per la gestione del ciclo mestruale, ivi compresi assorbenti, tamponi e dispositivi analoghi, anche riutilizzabili.».

8.0.8

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Bonus carburante ai dipendenti)

          1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.9

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica)

          1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.10

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

          1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "2.100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.100.000 euro".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.11

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Credito d'imposta per interventi a favore delle persone con disabilità in condizione di incapienza fiscale)

          1. Dopo l'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente: «Art. 16-bis.1 - Credito d'imposta per interventi a favore delle persone con disabilità in condizione di incapienza fiscale.

          1. Le persone alle quali è stata riconosciuta una disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino fiscalmente incapienti in quanto titolari esclusivamente di redditi esenti o di prestazioni assistenziali non costituenti reddito ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono fruire, in luogo delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), 16-bis e all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, di un credito d'imposta di pari importo.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese effettivamente sostenute e documentate per:

          a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

          b) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del presente testo unico, limitatamente a quelli finalizzati all'adeguamento dell'abitazione principale alle esigenze della persona con disabilità, come risultanti dal progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ove predisposto, ovvero da apposita certificazione della Azienda sanitaria locale competente per territorio;

          c) acquisto di mezzi di locomozione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del presente testo unico;

          d) acquisto di sussidi tecnici e informatici di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), del presente testo unico, funzionali all'autonomia e all'inclusione della persona con disabilità.

          3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione delle detrazioni di cui al comma 1 e non è cumulabile con esse per le medesime spese.

          4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          5. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità di attuazione del presente articolo.

          6. Ai fini del presente articolo, la condizione di incapienza fiscale sussiste quando l'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del presente testo unico, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 e delle detrazioni diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, risulti pari a zero o di importo inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1.

          7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.12

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina usati come carburante per le imprese del settore del trasporto mediante autobus turistici, servizio di taxi e noleggio con conducente)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, connesso alle recenti crisi internazionali, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto mediante autobus turistici, di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, e le attività di servizio di taxi e noleggio con conducente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è riconosciuto, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dì gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dei Trasporti.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

8.0.13

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Credito d'imposta straordinario a favore delle imprese di trasporto persone)

          1. E' riconosciuto un contributo straordinario, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 e della legge 15 gennaio 1992 n.21  Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel primo semestre dell'anno 2026, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

          2 I crediti d'imposta di cui al comma 1 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2026.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.14 (id. a 8.1000/124, 8.1000/125, 8.1000/126, 8.1000/127)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis

 (Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)

          1.         Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2.    Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3.    Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

          4.    Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

          5.    Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          6.    Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          7.    Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

8.0.15

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Cura e assistenza sanitaria degli animali domestici nell'ambito dei piani di welfare)

          1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-quater), è aggiunta la seguente:

          f-quinquies) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, nonché ai familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, ivi comprese le prestazioni veterinarie, l'acquisto di medicinali veterinari e le coperture assicurative sanitarie.».

8.0.16

Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)

          1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.

          2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.

          3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione»

8.0.17

Pirro, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° maggio 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.18

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)

          1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

          "2-quinquies. In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

          2-sexies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.

          2-septies. L' attività di dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse è svolta dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le modalità e le condizioni economiche per l'esercizio di tale attività."

          2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.».

8.0.19

Gasparri, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Esonero dall'obbligo di nomina degli organi di controllo per le società a responsabilità limitata e le società cooperative fiscalmente virtuose)

          "1. Sono esonerate dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma secondo dell'articolo articolo 2477 del codice civile, come modificato dal comma 1 dell'articolo 379 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 ovvero siano iscritte nella sezione delle attività storiche di eccellenza dell'Albo di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 219 o negli albi regionali o comunali della stessa natura già esistenti.".

8.0.20 (id. a 8.1000/128, 8.1000/129, 8.1000/130, 8.1000/131)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis

 (Innovazione agricoltura 4.0)

          1.  All'articolo 1, comma 457 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028»

          2.   Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

8.0.21 (id. a 8.1000/166)

Rosso, Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Intervento in materia di accise sul gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice)

          1. Al punto 9 della tabella A allegata al decreto legislativo 1995, n.504, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Rientrano nell'agevolazione di cui al presente numero anche le macchine operatrici semoventi di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, ammesse alla circolazione su strada pubblica alle condizioni di cui all'articolo 114 del medesimo decreto legislativo e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, purché siano destinate ad operare in siti e cantieri delimitati e con esclusione dei consumi di carburante impiegato per la sola traslazione o spostamento".».

8.0.22 (id. a 8.1000/103, 8.1000/138)

Musolino, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 454, dopo le parole: «produzione primaria di prodotti agricoli« sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

          b) al comma 457, le parole: «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti:  «7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».

          2.     Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

          3.     Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8.0.23

Paita, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali a favore dei lavoratori in fase di pensionamento)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al lavoratore cui viene liquidato il trattamento di fine rapporto o il trattamento di fine servizio è riconosciuto, nel medesimo anno, una deduzione di imposta da calcolarsi in rapporto all'importo liquidato al medesimo lavoratore a tale titolo, nella seguente misura:

          a) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio di importo fino a 50.000 euro, pari al trenta per cento;

          b) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio  di importo fino a 80.000 euro, , pari al 20 per cento;

          c) per i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio  di importo fino a 20.000 euro, per i redditi fino a 80.000 euro, pari al 10 per cento.

          2. All'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, le parole "decorsi ventiquattro mesi" e "decorsi dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti "decorsi trenta giorni", le parole "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni" e le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni";

          b) al comma 5, le parole "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta giorni".

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari 1.480 milioni. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

8.0.24

Paita, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali per la sicurezza privata)

          1. Al fine di rafforzare la sicurezza privata e favorire il contrasto della criminalità, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misure del 50 per cento dei costi sostenuti da persone fisiche per l'acquisto e l'installazione di servizi sistemi di allarme e di videosorveglianza privati. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per i presidi di sicurezza privata, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, che costituisce limite di spesa. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo di cui al precedente periodo.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          3. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.0.25

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in favore delle imprese del settore della moda per il contrasto al caro energia)

          1. Alle imprese operanti nel settore della moda, con sede legale o stabile organizzazione in Italia, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo e secondo trimestre dell'anno 2026, a condizione che il prezzo medio della componente energetica, calcolato sulla base del primo trimestre 2026, abbia subito un incremento superiore al 25 per cento rispetto al prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          3. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

          4.L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

          5. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2026.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.26

Turco, Croatti, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in favore delle imprese del settore della panificazione)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.27

Damante, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)

          1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.0.28

Sabrina Licheri, Bevilacqua, Naturale, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in favore delle imprese manifatturiere)

          1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese manifatturiere aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.0.29 (id. a 8.1000/101, 8.1000/143)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)

          1. Al fine di promuovere la filiera del biogas e del biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati da biomassa solida e liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di residui e rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas, conformemente alla norma UNI 11922:2023, utilizzata da sola o in miscela con i materiali previsti dall'articolo 22 del decreto del  25 febbraio 2016, recante Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

          2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo».

8.0.30

Bergesio, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese energivore)

          1. Tenuto conto delle persistenti tensioni geopolitiche e  dei conseguenti effetti di incremento e volatilità dei prezzi dell'energia sui mercati internazionali, alle imprese a forte consumo di energia elettrica,di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, per i consumi di energia elettrica effettuati a decorrere dal 1° marzo 2026, un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

          2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel periodo di riferimento per il quale è riconosciuto il contributo.

          3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.31

Testor, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)

          1. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

          b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

          c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;

          d) all'articolo 25, comma 2, le parole da: «Nei casi in cui» fino a: «il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»."

8.0.32 (id. a 8.1000/153, 8.1000/154, 8.1000/155, 8.1000/156)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 8-bis

 (Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)

          1.  All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole « e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»

          2.   Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .»

8.0.33

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche alle sanzioni per omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri)

          1. Al fine di equiparare la sanzione per l'omessa, errata o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, alla sanzione prevista per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n ,173 è sostituito dal seguente: "6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 1-ter e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, se entro i due giorni successivi a quello in cui sussiste l'obbligo di invio è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Per le fattispecie di cui al presente comma non si applica l'articolo 13."».

8.0.34

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Prodotti per l'igiene femminile nell'ambito dei piani di welfare aziendale)

  1. All'articolo 51, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-quater), è aggiunta la seguente:

          "f-quinquies) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti finalizzati all'acquisto di prodotti per l'igiene femminile e per la gestione del ciclo mestruale, ivi compresi assorbenti, tamponi e dispositivi analoghi, anche riutilizzabili."».

8.0.35

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Proroga e stabilizzazione della detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in favore delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2027, la detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta qualora l'intervento sia eseguito sull'abitazione di residenza di una persona alla quale sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e risulti funzionale alle esigenze derivanti dalla medesima condizione di disabilità. I soggetti di cui al comma 1 che risultino fiscalmente incapienti in quanto titolari esclusivamente di redditi esenti o di prestazioni assistenziali non costituenti reddito ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono fruire, in luogo delle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), 16-bis e all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, di un credito d'imposta di pari importo.».

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

8.0.36 (id. a 8.1000/121, 8.1000/122)

Musolino, Fregolent

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)

          1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti».

8.0.37

Paita, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Riduzione delle accise sui carburanti)

          1. Le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica misura:

          a) benzina: euro 224,30 per mille litri;

          b) gasolio usato come carburante: euro 224,30 per mille litri.

          2. Al fine di garantire la stabilità dei prezzi e ridurre l'impatto degli aumenti dei medesimi, le accise e le aliquote IVA sulla benzina, sulla benzina senza piombo, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto usati come carburante, sono rideterminate in diminuzione con cadenza almeno trimestrale al verificarsi, in corso d'anno, dell'aumento dei relativi prezzi di vendita al pubblico. La rideterminazione di cui al presente comma è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in maniera tale da garantire, per i relativi prodotti, un gettito complessivo annuale pari e non superiore a quanto stabilito con l'ultimo bilancio di previsione dello Stato approvato.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4.109 milioni di euro per l'anno 2026, 2.611 milioni di euro per l'anno 2027, 2.380 milioni di euro per l'anno 2028, 2.114 milioni di euro per l'anno 2029, 1.750 milioni di euro per l'anno 2030, 1.813 milioni di euro per l'anno 2031, 1.736 milioni di euro per l'anno 2032 e 1714 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 novembre 2026, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.109 milioni di euro per l'anno 2026, 2.611 milioni di euro per l'anno 2027, 2.380 milioni di euro per l'anno 2028, 2.114 milioni di euro per l'anno 2029, 1.750 milioni di euro per l'anno 2030, 1.813 milioni di euro per l'anno 2031, 1.736 milioni di euro per l'anno 2032 e 1714 milioni di euro per l'anno 2033. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 dicembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

8.0.38 (id. a 8.0.39)

Bergesio, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)

          1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 52 del decreto legislativo 504/1995, le parole ", e consumata per uso proprio", sono soppresse;

          2. All'articolo 55, del decreto legislativo 504/1995 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

          "15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.".".

8.0.39 (id. a 8.0.38)

Turco, Nave, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)

          1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole ", e consumata per uso proprio" sono soppresse;

          b) all'articolo 55, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente: "15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.".".

8.0.40

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)

          1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.».

8.0.41

Romeo, Bergesio, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure fiscali in favore delle imprese)

          1. Ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente anteriormente alle modifiche di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

          2. Non si dà luogo al rimborso delle somme già corrisposte, né al ricalcolo delle medesime.»

8.0.42

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure fiscali in favore delle imprese)

          1. Al comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "Sono in ogni caso ammissibili al vincolo qualificato di cui al presente comma gli strumenti finanziari, anche se emessi da imprese incluse nell'indice FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, qualora la capitalizzazione media di mercato dell'emittente, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali di chiusura rilevati negli ultimi 180 giorni di negoziazione precedenti la data di riferimento, risulti inferiore a 1.000.000.000 euro. La capitalizzazione media di cui al periodo precedente è determinata come media aritmetica semplice della capitalizzazione di mercato giornaliera dell'emittente, intesa come prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il prezzo ufficiale di chiusura per ciascun giorno di negoziazione del periodo di riferimento. La data di riferimento per la rilevazione della capitalizzazione media coincide con l'ultimo giorno di negoziazione del semestre solare precedente. La verifica della sussistenza del requisito dimensionale è effettuata con cadenza semestrale. Qualora la capitalizzazione media di mercato dell'emittente, determinata secondo le modalità di cui al periodo precedente, superi la soglia di 1.000.000.000 euro per due periodi consecutivi di rilevazione semestrale, gli strumenti finanziari dell'emittente cessano di essere computabili ai fini del vincolo qualificato di cui al presente comma a decorrere dal periodo di rilevazione immediatamente successivo. Al fine di garantire un adeguamento ordinato dei portafogli e di evitare effetti distorsivi derivanti da dismissioni forzate, gli strumenti finanziari dell'emittente già detenuti in portafoglio alla data di decorrenza della cessazione restano tuttavia computabili ai fini del medesimo vincolo fino alla scadenza naturale dello strumento ovvero, per gli strumenti privi di scadenza, per un periodo massimo di dodici mesi dalla medesima data.".»

8.0.43

Romeo, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori misure fiscali in favore delle imprese)

          1. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          "2.1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rientrano, nel limite massimo del 15 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili alla detrazione, le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento."»

8.0.44

Centinaio, Bergesio, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

         «Art. 8-bis.

(Misure a favore di impianti alimentati da biomasse solide localizzati nei sistemi elettrici insulari)

          1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) in conformità con quanto disposto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, fino al 31 dicembre 2028 le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli impianti alimentati da biomasse solide e biogas non asserviti a processi produttivi, localizzati nei sistemi elettrici insulari, nei quali, sulla base del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima o di specifici provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente o da Terna S.p.A., è stato disposto il differimento oltre il 31 dicembre 2025 della cessazione dell'utilizzo del carbone per finalità di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico. Per i medesimi impianti, fino al 31 dicembre 2028 continuano ad applicarsi le condizioni economiche e contrattuali dei prezzi minimi garantiti determinate ai sensi del comma 3-bis del presente articolo.

     Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari  a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 9

9.1

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica, aggiungere "e ulteriori modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36";

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 13-bis, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole "ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145" sono sostituite dalle parole "devolutagli annualmente in prededuzione e ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, commi 630 bis e 630 ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145".».

9.2

Lombardo

Al comma 1, dopo le parole "agli atleti" aggiungere le parole "e ai tecnici" e sopprimere le parole "fino al 31 dicembre 2026"

9.3

Romeo, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole da "non si applicano le ritenute alla fonte", fino alla fine del comma, con le seguenti "nonché ai premi costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite o il valore dei beni erogati dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 500 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme ovvero i beni sono assoggettati interamente alla ritenuta alla fonte.";

          b) sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2.304.000 per l'anno 2026, si provvede:

          a) quanto a euro 1.380.000 ai sensi dell'articolo 18;

          b) quanto a euro 924.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

9.4

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

          «2-bis. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027" sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

          2-ter. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", è autorizzata la spesa di euro 384.662 per l'anno 2026 e di euro 692.005 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».

9.5

Orsomarso, Melchiorre, Tubetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,";

          b) alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono soppresse.".

9.0.1

Croatti, Turco

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure in materia di detrazioni per le spese culturali)

          1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 dell'articolo 15, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:

          e-quinquies) le spese culturali, fino all'importo di 500 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 45.000 euro a favore dei giovani che non abbiano compiuto 25 anni di età. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche, spettacoli dal vivo e titoli di accesso a musei e parchi archeologici.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le condizioni per il riconoscimento della detrazione, tra cui le modalità di sostenimento della spesa, assicurando la tracciabilità dei pagamenti e la certezza della spesa.

9.0.2 (id. a 9.0.3)

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 16-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limiti alle detrazioni per erogazioni liberali)

          1. All'articolo 16-ter comma 4 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          "c-bis) Le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, Decreto legislativo n. 117 del 2017."

9.0.3 (id. a 9.0.2)

Russo, Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Modifica all'articolo 16-ter del TUIR in materia di limiti alle detrazioni per erogazioni liberali)

          1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          «c-bis. Le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».».

9.0.4

Murelli, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 16-ter del TUIR in materia di limiti alle detrazioni per erogazioni liberali)

          1. All'articolo 16-ter comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis. Le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, Decreto legislativo n. 117 del 2017."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.5

Tajani

 Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          « Art. 9-bis

          (Modifica all'articolo 16-ter del TUIR in materia di limiti alle detrazioni per erogazioni liberali)

          1. All'articolo 16-ter, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          "c-bis) le erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore detraibili ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017."»

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

9.0.6

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga del regime agevolato per taluni enti del terzo settore non iscritti al RUNTS ed esclusione dalle attività commerciali delle attività di promozione culturale e identitaria territoriale)

          1. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sportive dilettantistiche" sono aggiunte le seguenti: ", culturali, ivi comprese le associazioni pro loco,".

          2. All'articolo 79, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e k) se svolte da associazioni forte radicamento territoriale e pro loco, per l'organizzazione di eventi, iniziative culturali e manifestazioni legati alla cultura popolare locale, anche religiosa, attività di valorizzazione delle eccellenze dei territori, sagre e manifestazioni dedicate ai prodotti artigianali e alimentari tipici, volte in particolare alla promozione dei piccoli comuni, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle medesime attività.".

          3. All'articolo 84 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a condizione che sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali."».

9.0.7

Rosso, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Regime fiscale delle indennità e dei rimborsi spettanti ai sottosegretari delle Regioni a stuto ordinario)

          1.  Al comma 1 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, alla lettera b), dopo le parole: "di cui agli articoli 105, 114" aggiungere le seguenti: "ivi compresi i sottosegretari regionali delle regioni a statuto ordinario, nominati in base ai rispettivi ordinamenti,"».

9.0.8

Rosso, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Regime fiscale delle indennità e dei rimborsi spettanti ai sottosegretari delle Regioni a statuto ordinario)

          1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla formazione del reddito delle somme percepite come indennità di carica e rimborso spese si applica anche ai sottosegretari delle Regioni a Statuto ordinario, nominati dai Presidenti delle Regioni in base ai rispettivi ordinamenti.

          2. Agli oneri di cui al comma 1 valutati in 180.000 euro per l'anno 2026 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo.»

9.0.9

Romeo, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Ulteriori diposizioni fiscali in materia di sport dilettantistici)

          1. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

          "3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione."

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

Art. 10

10.1 (id. a 10.2)

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. La sospensione di cui al primo comma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, nonché di cui al primo comma dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 5 novembre 2024 n. 173 non opera qualora il contribuente presenti una garanzia sotto forma di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

          2-ter. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile.

          2-quater. L'importo della garanzia è pari all'importo rimborsabile, qualora questo risulti minore delle ragioni di credito tributario vantate dall'Amministrazione e si estende sino alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero alla decisione di altro organo.

          2-quinquies. Non trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 69, comma sesto, del Regio Decreto del 18 novembre 1923 n. 2440.»

10.2 (id. a 10.1)

Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          "2-bis. La sospensione di cui al primo comma dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, nonché di cui al primo comma dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 5 novembre 2024 n. 173 non opera qualora il contribuente presenti una garanzia sotto forma di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

          2-ter. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile.

          2-quater. L'importo della garanzia è pari all'importo rimborsabile, qualora questo risulti minore delle ragioni di credito tributario vantate dall'Amministrazione e si estende sino alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero alla decisione di altro organo.

          2-quinquies. Non trovano in ogni caso applicazione le disposizioni del comma 6 dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923 n. 2440."

10.3

Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono soppresse le seguenti parole: "dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"».

10.4

Testor, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «in caso di mancato o di insufficiente versamento:», sono sostituite dalle seguenti: «in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni:»"

10.5

Minasi, Testor, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 100 è inserito il seguente:

          "100-bis.  Gli enti territoriali, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, possono comunicare l'adesione al dispositivo di cui ai commi da 82 a 101 mediante comunicazione telematica all'Agenzia medesima, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da effettuarsi entro il 31 luglio 2026, secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 30 giugno 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."

10.6

Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

          "101-bis. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione al dispositivo di cui ai commi da 82-101, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 15 giugno 2026, sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali."».

10.7

Testor, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo il comma 101 è inserito il seguente:

          "101-bis.  Le disposizioni di cui ai commi da 82 a 101 si applicano anche  ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 luglio 2026 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata."

10.8

Testor, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. "Il pagamento dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 per i quali, alla data del 30 novembre 2025, si è determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi, dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché le somme iscritte a ruolo e oggetto di ripartizione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e l'aggio della riscossione, con scadenza:

          a) la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;

          b) dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;

          c) dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035."

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 4,02 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027, 2,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.

10.9

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»."

10.0.1

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 febbraio 2020, n. 17 apportare le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, dopo le parole "legge 9 agosto 2013 n.98," inserire le seguenti: "nonché alle eventuali aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione,";

          b) alla fine del secondo periodo, dopo le parole: "occupazione delle aree" aggiungere le seguenti: ", ivi comprese quelle individuate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sclassificate ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Navigazione.";

          c) al terzo periodo, dopo le parole: "legge 5 febbraio 1992 n. 177," inserire le seguenti: "nonché dalla data di presentazione di istanza di sclassifica per le aree e porzioni di aree oggetto di successivi provvedimenti di sdemanializzazione, rispettivamente" e, alla fine, aggiungere le seguenti parole: "e i procedimenti di riscossione dei proventi fino al perfezionamento dell'acquisto del bene".

10.0.2 (id. a 12.0.16)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

          1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "in misura comunque non superiore all'incremento di tale indice rispetto al livello raggiunto al 31 dicembre 2019".».

10.0.3

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

          1. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole «pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;» sono sostituite dalle parole: «pari al 3,5 per cento;»;

          b) alla lettera b), le parole «al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti,» sono sostituite dalle parole: «al 3,5 per cento se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia e al 4 per cento»;

          2. A decorrere dal 2026, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni.».

10.0.4

Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

          1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 100 è sostituito con il seguente:

          «100. Possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 anche i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

          a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

          b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.».

10.0.5

Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Definizione agevolata dei debiti nei confronti delle casse previdenziali professionali)

          1. Le Casse di previdenza entro la data del 30 giugno 2026, con provvedimento adottato nelle forme previste a legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, comunicano sui propri siti internet, i propri crediti previdenziali, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, la definizione agevolata prevista dall'articolo 1, commi 82 e seguenti della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

          2. Con le forme stabilite dal comma 1 e alle medesime condizioni previste dall'articolo 1, commi 82 e seguenti della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le Casse di previdenza, possono estendere la definizione agevolata dei crediti di cui al comma 1, la cui riscossione sia stata accertata sulla base di provvedimenti giudiziali, anche non definitivi, ovvero per i quali siano in corso procedimenti giudiziali.».

10.0.6

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

          1. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione all'applicazione del dispositivo di definizione agevolata di cui al comma 82, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 30 settembre 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in conformità con le disposizioni del presente articolo e sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

          2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono tutti quelli, di natura sia tributaria che patrimoniale, ad eccezione dei crediti riguardanti l'esecuzione di sentenze giurisdizionali della Corte dei conti, affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre del 2023, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate o maturate a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono inoltre dovute, in sostituzione dell'aggio di riscossione, le spese di procedura per l'attivazione della definizione agevolata spettanti all'Agenzia delle entrate-Riscossione nella misura fissa di 2 euro per ciascun contribuente di ciascun ambito provinciale che aderisce alla definizione stessa.

          3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le previsioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le maggiorazioni si applica l'articolo 26 della legge 27 novembre 2024, n.177.

          4. Gli enti territoriali che intendono adottare le delibere di adesione di cui al comma 1 non possono differenziare l'applicazione della definizione agevolata rispetto ai criteri indicati dal presente articolo e dal decreto direttoriale di cui al medesimo comma 1.

          5. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 determina e adatta le modalità e i termini di cui ai commi da 83 a 101 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025.».

10.0.7 (id. a 17.0.6)

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

          1. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione all'applicazione del dispositivo di definizione agevolata di cui al comma 82, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 aprile 2026, in conformità con le disposizioni del presente articolo e sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

          2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono tutti quelli, di natura sia tributaria che patrimoniale, ad eccezione dei crediti riguardanti l'esecuzione di sentenze giurisdizionali della Corte dei conti, affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre del 2023, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate o maturate a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono inoltre dovute, in sostituzione dell'aggio di riscossione, le spese di procedura per l'attivazione della definizione agevolata spettanti all'Agenzia delle entrate-Riscossione nella misura fissa di 2 euro per ciascun contribuente di ciascun ambito provinciale che aderisce alla definizione stessa.

          3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le previsioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          4. Gli enti territoriali che intendono adottare le delibere di adesione di cui al comma 1 non possono differenziare l'applicazione della definizione agevolata rispetto ai criteri indicati dal presente articolo e dal decreto direttoriale di cui al medesimo comma 1.

          5. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 determina e adatta le modalità e i termini di cui ai commi da 83 a 101 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025.

10.0.8

Matera, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 10-bis

          (Definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione)

          1. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione all'applicazione del dispositivo di definizione agevolata di cui al comma 82, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 aprile 2026, in conformità con le disposizioni del presente articolo e sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

          2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono tutti quelli, di natura sia tributaria che patrimoniale, ad eccezione dei crediti riguardanti l'esecuzione di sentenze giurisdizionali della Corte dei conti, affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre del 2023, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate o maturate a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

          3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le previsioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          4. Gli enti territoriali che intendono adottare le delibere di adesione di cui al comma 1 non possono differenziare l'applicazione della definizione agevolata rispetto ai criteri indicati dal presente articolo e dal decreto direttoriale di cui al medesimo comma 1.

          5. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 determina e adatta le modalità e i termini di cui all'articolo 1, commi da 83 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle finalità e alle disposizioni del presente articolo.

10.0.9

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Definizione agevolata e accelerata delle controversie tributarie pendenti)

          1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle entrate-Riscossione, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 31 dicembre 2025, possono essere definite su istanza del contribuente.

          2. Il valore della controversia è determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

          3. Le controversie tributarie possono essere definite con il pagamento ridotto:

          a) dell'80% del valore della controversia in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado;

          b) del 30% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nella pronuncia di primo grado;

          c) del 10% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nella pronuncia di secondo grado;

          d) del 5% del valore della controversia nei casi di controversie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Amministrazione finanziaria risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

          e) del 10% del valore della controversia nei casi di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni non collegate al tributo.

          4. Non sono dovuti interessi di mora né sanzioni ulteriori rispetto a quanto previsto dal comma 3.

          5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;

          b) l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

          c) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

          6. Il pagamento delle somme di cui al comma 3 è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2026, o nel numero massimo di ventiquattro rate trimestrali, di pari importo, senza obbligo di garanzia, da versare:

          a) la prima rata entro il 30 novembre 2026;

          b) le successive, rispettivamente, entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 agosto e il 30 novembre di ciascun anno.

          In caso di pagamento rateale, sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

          7. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          8. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata e con il pagamento della intera somma dovuta o, in caso di versamento rateale, della prima rata entro il termine di cui al comma 6 e con le modalità indicate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 9.

          9. Con uno o più provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.»

10.0.10

Lotito, Trevisi, Rosso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 10-bis

(Definizione delle pendenze pregresse relative agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

          1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Con riferimento alla fattispecie di cui al primo periodo, al beneficiario iniziale che abbia riportato la detrazione in dichiarazione dei redditi, spetta la detrazione di cui all'articolo 16-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella misura prevista per l'anno di esecuzione dei lavori. La quota di detrazione eccedente è recuperata senza applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 121, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

          2. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente: "6-quinquies. II destinatario di un atto di recupero ai sensi dei commi 5 e 6, riferibile a condotte illecite di soggetti terzi che hanno determinato la generazione fittizia del credito d'imposta, può richiedere la sospensione del recupero del credito e dell'irrogazione delle relative sanzioni fino alla definizione del procedimento penale che accerti la responsabilità del terzo ed escluda il concorso generazione fittizia del credito e l'assenza qualsiasi forma utilità o vantaggi economici derivanti dalla condotta fraudolenta. A tal fine presenta specifica istanza di sospensione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. L'esito positivo del procedimento penale comporta la contestuale emissione dello sgravio automatico da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica il secondo periodo del comma 6-quater. In caso di esito negativo le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 è aumentata del 100 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti per i quali sia in corso un contenzioso. Non si applicano ai recuperi già effettuati o per i quali sia in corso la rateizzazione delle sanzioni di cui al comma 5.

          3. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità attuative delle azioni di recupero di cui al terzo periodo del comma 1, nonché del comma 6-quinquies dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come introdotto dal comma 2 del presente articolo.

10.0.11 (id. a 10.0.12, 12.0.6)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

          1. All'articolo 5, comma 14-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          - alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "comunque diversi dalle telecomunicazioni"; 

          - dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

          "c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo. 

          d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

          2. All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti parole: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".»

10.0.12 (id. a 10.0.11, 12.0.6)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis.

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

          All'articolo 5, comma 14-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          - alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" aggiungere le parole "comunque diversi dalle telecomunicazioni";

          - dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

          "c) Per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

          d) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente.

          Di conseguenza:

          All'articolo 1, comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti parole: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".".

10.0.13

Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per la riapertura dei termini di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

          1. Ai fini del coordinamento tra la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, introdotta con i commi da 82 a 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e la disciplina della dilazione del pagamento mediante il piano di rateazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la decadenza dal piano di rateazione non preclude la concessione di una nuova dilazione limitatamente ai carichi esclusi dalla definizione agevolata di cui al presente articolo. La disposizione di cui al presente comma si applica nei riguardi dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 giugno 2024. La nuova rateizzazione dei carichi esclusi dalla definizione agevolata è concessa dall'agente della riscossione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento al solo ammontare di detti carichi, ivi compresi quelli che facevano parte del piano di rateazione decaduto. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione.

10.0.14 (id. a 19.0.1)

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

  1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è sostituito dal seguente:

          "3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica."

  1. Nel caso in cui i gestori della tariffa di cui all'articolo 156, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, siano interessati da procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non sia ancora iniziata la fase di esecuzione successiva al provvedimento di omologazione, i crediti vantati dai concessionari della riscossione aventi ad oggetto i corrispettivi e i rimborsi delle spese sostenute ai fini della riscossione della tariffa e delle spese sostenute per evitare il depauperamento del patrimonio del gestore sono assistiti da privilegio generale anteriore a ogni ordine e grado.».

10.0.15

Trevisi, Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

  1. Il regime di ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, si applica anche all'annualità 2023, senza incidenza sul concordato preventivo biennale adottato per le annualità 2024 e 2025.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 198 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

10.0.16

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)

           1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al biennio 2024-2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.

          2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:

          a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;

          b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

          c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

          d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

          e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

          f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

          3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.

          4. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:

          a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

          b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

          c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

          5. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.

          6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.

          7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:

          a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis,comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

          b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

          c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

          8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

          a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

          b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;

          c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;

          d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.

          9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).

          10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

          11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

          12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

          13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:

          a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;

          b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2024;

          c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;

          d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.

          14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.

          15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

          16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

          17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

          18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.»

10.0.17

Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interpretazione autentica del concorso nelle violazioni tributarie)

  1. Le disposizioni in materia di concorso nelle violazioni tributarie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, si interpretano nel senso che il concorso del professionista o consulente è configurabile quando risulti accertato un contributo causale, anche agevolatore, fornito con coscienza e volontà alla realizzazione dell'illecito. La responsabilità del professionista è altresì configurabile quando abbia omesso di rilevare irregolarità manifeste, evidenti e non controverse che, secondo la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'attività esercitata, non potevano essere ignorate.
  2. La responsabilità del professionista non può essere desunta dalla mera posizione professionale, né dallo svolgimento di attività tipiche se effettuate nel rispetto della diligenza qualificata di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
  3. In ogni caso, la responsabilità è esclusa quando il professionista o il consulente dimostri di avere operato sulla base di dati forniti dal cliente e di avere adottato le verifiche normalmente esigibili in relazione alla natura dell'attività svolta.
  4. Nei casi caratterizzati da obiettiva incertezza normativa o interpretativa, non è punibile il professionista o il consulente che abbia fatto affidamento su un'interpretazione logica, ragionevole e motivata della normativa tributaria.
  5. Resta ferma la responsabilità del professionista o del consulente qualora sia accertato che abbia consapevolmente contribuito, anche mediante omissione di controlli doverosi in presenza di evidenti anomalie, alla realizzazione della violazione.».

10.0.18

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interpretazione autentica del regime IVA applicabile agli interventi di manutenzione edifici scolastici)

          1. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

10.0.19 (id. a 10.0.20)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Interventi di manutenzione edifici scolastici - regime Iva)

          1. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano assoggettate all'aliquota IVA del dieci per cento.»

10.0.20 (id. a 10.0.19)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Interventi di manutenzione edifici scolastici - regime Iva)

          1. Le prestazioni di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a edifici pubblici destinati a uso scolastico di ogni ordine e grado si considerano assoggettate all'aliquota IVA del dieci per cento.»

10.0.21

Paroli, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Limiti alla maggiorazione delle sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni del codice della strada)

          1. L'articolo 26 della legge 27 novembre 2024, n.177 si applica anche alle violazioni ivi indicate commesse prima della sua entrata in vigore.»

10.0.22

Testor, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure in materia di definizione agevolata)

          1. Limitatamente ai debiti compresi  nelle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che, alla data del 31 dicembre 2025, sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme dovute per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima mediante presentazione, entro il 31 luglio 2026, della dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

          2. A seguito della presentazione della dichiarazione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza nonché gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni e non possono essere avviate nuove procedure cautelari o esecutive.

          3. La dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; con la medesima dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente in materia di definizione agevolata.

          4. L'agente della riscossione comunica ai debitori, entro il 30 settembre 2026, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché il piano di pagamento delle rate.

          5. Ai fini della riammissione, restano validi i versamenti eventualmente già effettuati e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

          6. I versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro cinque giorni dalla scadenza. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento superiore a tale termine, la definizione non produce effetti."

          7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, 3,6 milioni di euro per l'anno 2027, 4,34 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.23

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111)

          1. In conseguenza della nuova data di entrata in vigore delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, per le Regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla data della precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data del richiamato articolo 4.»

10.0.24

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti in materia di regimi amministrativi)

          1. È soppresso il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.»

10.0.25

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure urgenti in materia di regimi amministrativi)

          1. Il comma 2 dell'articolo 5, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n.50, è soppresso.»

10.0.26 (id. a 10.0.27)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis:

          1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.»;

          2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis,  le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel precedente comma alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica,  costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al precedente comma, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.»;

          d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

          f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;

          g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026»;

          h) il comma 10 è abrogato.»

10.0.27 (id. a 10.0.26)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis:

          1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.»;

          2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis,  le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel precedente comma alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica,  costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al precedente comma, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.»;

          d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

          f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;

          g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026»;

          h) il comma 10 è abrogato.

10.0.28 (id. a 10.0.29)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni, che acquistano efficacia a decorrere dal 1° giugno 2026:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis:

          1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.»;

          2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel precedente comma alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al precedente comma, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.»;

          d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

          f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;

          g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2026»;

          h) il comma 10 è abrogato.".

10.0.29 (id. a 10.0.28)

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni, che acquistano efficacia a decorrere dal 1° giugno 2026:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis:

          1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza.»;

          2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale è distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria dell'imposta è quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività»;

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel precedente comma alla camera di commercio territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al precedente comma, già iscritti alla camera di commercio, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.»;

          d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalità»;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.»;

          f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;

          g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato- città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2026»;

          h) il comma 10 è abrogato.

10.0.30

Gelmini, Salvitti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Monetizzazione dei crediti discaricati e del magazzino fiscale mediante cessione)

          1. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          "d) ceduta dall'ente creditore a soggetti privati individuati mediante procedura di gara a evidenza pubblica, con effettivo trasferimento dei rischi e dei benefici, anche con le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130.";

          b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

          "5-bis. Le somme discaricate ai sensi dell'articolo 3 conservano la loro natura tributaria o pubblicistica e restano soggette alla disciplina sostanziale del tributo o credito di origine. La cessione comporta il trasferimento integrale e irrevocabile al cessionario dei rischi di mancato recupero e dei benefici derivanti dall'eventuale riscossione, senza garanzie esplicite o implicite da parte dell'ente cedente, al fine di assicurare la corretta classificazione contabile dell'operazione come dismissione di attività finanziarie ai sensi del Sistema europeo dei conti (SEC 2010).

          5-ter. I crediti ceduti possono essere oggetto di riscossione coattiva secondo le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, a condizione che i soggetti cessionari si costituiscano in associazione temporanea di impresa con soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidando a questi ultimi l'attività materiale di riscossione, ovvero, in caso di cartolarizzazione ex legge 30 aprile 1999, n. 130, individuino il soggetto incaricato della riscossione tra gli iscritti al medesimo albo. I soggetti incaricati della riscossione rispettano le disposizioni in materia di tutela del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. Il rapporto tra cessionario e soggetto incaricato è disciplinato da convenzione che garantisce l'accesso del contribuente alle dilazioni di pagamento e alle definizioni agevolate previste dalla legge, nonché il divieto di modalità vessatorie.

          5-quater. Il prezzo di cessione non può essere inferiore al valore effettivamente recuperabile determinato secondo criteri oggettivi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

          2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis

(Cessione del magazzino crediti)

          1. Il magazzino dei crediti in carico all'Agenzia delle entrate-Riscossione, come identificato dalla Commissione di cui all'articolo 7, può essere oggetto di cessione ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), con le modalità ivi previste.

          2. Le operazioni sono autorizzate previo parere dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla classificazione contabile ai fini dell'indebitamento netto e del debito delle amministrazioni pubbliche. L'operazione può essere autorizzata solo se il parere dell'ISTAT conferma la classificazione come dismissione di attività finanziarie.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere esclusi dalla cessione i crediti di importo rilevante, i crediti oggetto di contenzioso, i crediti con dilazioni in corso e i crediti relativi a tributi doganali o risorse proprie dell'Unione europea, al fine di tutelare il principio di proporzionalità e le prerogative costituzionali del contribuente.".

          3. All'articolo 213 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni corrispondenti a quelle di cui al comma 1 del presente articolo, con i necessari adeguamenti.

          4. Dopo l'articolo 215 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, è inserito il seguente articolo 215-bis, con contenuto corrispondente a quello di cui al comma 2 del presente articolo, con i necessari adeguamenti.

          5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: a) i criteri per la determinazione del valore recuperabile dei crediti, tenendo conto del tasso storico di recupero, dell'anzianità e delle caratteristiche del debitore; b) le procedure di gara a evidenza pubblica e i requisiti dei soggetti cessionari; c) le modalità di vigilanza e le misure di tutela del contribuente; d) la destinazione delle maggiori entrate. Il decreto può prevedere l'istituzione di un Osservatorio per il monitoraggio delle operazioni.

          6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le amministrazioni interessate provvedono alle attività mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.31

Lotito, Trevisi, Rosso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis.

(Ravvedimento operoso speciale per errori negli stati di avanzamento lavori, nella contabilizzazione e nella congruità delle spese in materia di bonus edilizi)

          1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nelle ipotesi in cui le relative spese, ancorché oggetto di asseverazione di congruità ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del medesimo decreto-legge n.34, risultino contabilizzate in misura eccedente ovvero non corrispondente all'effettivo ammontare delle lavorazioni eseguite, i soggetti indicati al comma 2 possono presentare istanza di ravvedimento operoso speciale secondo le modalità di cui al presente articolo, a condizione che, alla data di presentazione dell'istanza, non sia stato notificato un atto di recupero ai sensi dell'articolo 38-bis comma 1, lettere a) - f) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né alcun altro atto impositivo relativo alle medesime irregolarità, che abbia acquisito carattere definitivo.

          2. Possono avvalersi della procedura di cui al presente articolo:

          a) il soggetto che abbia sostenuto le spese per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e che abbia fruito, direttamente o mediante esercizio delle opzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell'agevolazione corrispondente;

          b) il fornitore che abbia applicato lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020;

          c) il cessionario del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

          3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) possono avvalersi della procedura in via autonoma, anche ai fini dell'esclusione della responsabilità solidale di cui all'articolo 121, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero nei casi di concorso nella violazione o di colpa grave ai sensi del medesimo comma 6. Il perfezionamento del ravvedimento operoso speciale da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri obbligati in solido per l'ammontare oggetto di regolarizzazione.

          4. L'istanza di ravvedimento operoso speciale è presentata in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle entrate, corredata da nuova asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante l'indicazione analitica delle lavorazioni il cui ammontare risulta contabilizzato in misura eccedente e il relativo ammontare rettificato.

          5. La sanzione dovuta per la regolarizzazione è pari a un decimo dell'ammontare del credito non spettante, calcolata sulla differenza tra l'ammontare originariamente contabilizzato e l'ammontare rettificato all'esito della procedura. La misura di cui al presente comma costituisce sanzione speciale in luogo di quella ordinaria prevista dall'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ed è determinata indipendentemente dal momento di presentazione dell'istanza, in deroga alle riduzioni temporali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

          6. La restituzione dell'ammontare del contributo generato in eccesso, maggiorato della sanzione di cui al comma 5 avviene mediante:

          a) rinuncia al beneficio non ancora fruito, comunicata all'Agenzia delle entrate contestualmente alla presentazione dell'istanza;

          b) versamento tramite modello F24 dell'ammontare corrispondente al credito già utilizzato in compensazione o alle somme già fruite in detrazione, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati dalla data dell'indebito utilizzo.

          La sanzione di cui al comma 5 è versata contestualmente al primo versamento di cui alla lettera b) ovvero, in caso di rateizzazione, alla prima rata di cui al comma 7.

          7. L'ammontare complessivo dovuto ai sensi dei commi 5 e 6 può essere rateizzato in un massimo di quarantotto rate mensili di pari importo, maggiorato dell'interesse del 3 per cento. La mancata corresponsione di due rate consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il recupero dell'intero ammontare residuo, maggiorato degli interessi ordinari del 4 per cento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          8. Il perfezionamento della procedura di cui al presente articolo estingue l'obbligazione tributaria limitatamente alle irregolarità oggetto di ravvedimento e determina la salvaguardia definitiva dell'agevolazione per la quota correttamente documentata e contabilizzata. Lo stato di avanzamento lavori conserva la propria validità anche nell'ipotesi in cui le lavorazioni oggetto di rettifica abbiano concorso al raggiungimento della soglia del 30 per cento prevista dall'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il ravvedimento operoso speciale non preclude all'Amministrazione finanziaria la contestazione di ulteriori e distinte violazioni relative al medesimo intervento, diverse da quelle oggetto della regolarizzazione.

          9. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo e in quanto compatibili con la natura speciale della presente procedura, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

          10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità telematiche di presentazione dell'istanza, i termini e le procedure di gestione delle stesse.".

10.0.32 (id. a 10.0.33)

Tajani

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente: «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

          3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.33 (id. a 10.0.32)

Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 1091 è sostituito dal seguente:

          «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

          3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.34 (id. a 10.0.35)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

          «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

          3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

10.0.35 (id. a 10.0.34)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018 è così sostituito:

          «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto dell'esercizio precedente, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo alle somme recuperate dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero delle entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. Sono fatti salvi i programmi di incentivazione predisposti e i relativi incentivi ordinati o erogati con riferimento agli anni 2023 e successivi, se compatibili con la disciplina di cui al comma 1.

          3. I compensi connessi agli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si intendono erogabili, previa regolamentazione comunale, anche al personale amministrativo che cura il fascicolo processuale, ivi compresi i casi di gestione associata del contenzioso tributario mediante convenzione di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

10.0.36

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Riammissione alla rateizzazione e salvaguardia dei piani di dilazione decaduti)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debitori decaduti, alla data del 31 dicembre 2025, dai piani di dilazione concessi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate, sono riammessi ai benefici della rateizzazione.

          2. La riammissione si applica ai carichi:

          a) affidati agli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

          b) anche se già oggetto di precedenti dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

          c) anche se ricompresi in definizioni agevolate previste da disposizioni normative vigenti per le quali si è determinata la decadenza per mancato pagamento.

          3. La riammissione avviene su istanza del debitore da presentare all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 settembre 2026 con modalità telematiche.

          4. L'istanza deve contenere:

          a) l'indicazione dei carichi per i quali si richiede la riammissione;

          b) il numero delle rate richieste;

          c) la dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

          5. A seguito dell'istanza, l'Agenzia delle entrate-Riscossione concede un nuovo piano di dilazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con le seguenti modalità:

          a) durata fino a un massimo di 120 rate mensili;

          b) rate di pari importo;

          c) applicazione degli interessi di dilazione nella misura prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

          d) assenza di obbligo di garanzia, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per importi superiori alle soglie stabilite.

          6. Le rate non corrisposte alla data di presentazione della domanda:

          a) sono ricomprese nel nuovo piano di dilazione;

          b) non sono soggette a ulteriori sanzioni rispetto a quelle già maturate;

          c) sono soggette agli interessi dovuti ai sensi della normativa vigente.

          7. Dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla definizione della stessa:

          a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi oggetto della domanda;

          b) sono sospese, ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, le procedure esecutive e cautelari;

          c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche di cui agli articoli 86 e 77 del medesimo decreto.

          Restano validi gli atti già adottati e gli effetti già prodotti.

          8. Con l'accoglimento dell'istanza:

          a) il debitore è riammesso ai benefici della rateizzazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

          b) è sospesa ogni azione esecutiva;

          c) il debitore è considerato in regola ai fini:

          1) della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

          2) del rilascio del DURC, ove compatibile con la normativa vigente.

          9. In deroga all'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. In caso di decadenza:

          a) l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile;

          b) non è ammessa ulteriore rateizzazione ai sensi del presente articolo.

          10. Sono esclusi dalla riammissione di cui al presente articolo:

          a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

          b) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020;

          c) i carichi derivanti da sentenze penali definitive per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

          11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

          12. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità operative, approvati i modelli di domanda, disciplinate le procedure automatizzate di gestione delle istanze.»

10.0.37 (id. a 10.0.38, 12.0.20)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Tari su superfici produttive di rifiuti speciali)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:

          "649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%.".

10.0.38 (id. a 10.0.37, 12.0.20)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis.

(Tari su superfici produttive di rifiuti speciali)

          All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente:

          "649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%.".".

10.0.39

Romeo, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di riscossione)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 non si applicano ai ricorsi interposti in data anteriore al 21 dicembre 2021.

          2. All'articolo 91 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

          "5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, non si applicano ai ricorsi interposti in data anteriore al 21 dicembre 2021."»

10.0.40

Testor, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di dichiarazioni fiscali)

          1. Il versamento delle rate, in scadenza il 30 novembre 2025 e il 28 febbraio 2026, da corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 3-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della definizione se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni del comma 244 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022, entro il 31 maggio 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2026, 0,6 milioni di euro per l'anno 2027, 0,34 milioni di euro per l'anno 2028, e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023.».

Art. 11

11.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere l'articolo.

11.2 (id. a 11.3, 11.4)

Turco, Croatti

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46 legge 30 dicembre 2020 n. 17, in quanto compatibili.».

11.3 (id. a 11.2, 11.4)

Tajani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'art. 4, comma 1 d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 46 legge 30 dicembre 2020 n. 17, in quanto compatibili".

11.4 (id. a 11.2, 11.3)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, legge 30 dicembre 2020, n. 17, in quanto compatibili".

11.5

Tajani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:"4-bis. Le ritenute operate dai sostituti d'imposta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e la data entrata in vigore del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, se eccedenti rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo sono rimborsate al sostituito da parte del sostituto entro il 30 settembre 2026 senza applicazioni di sanzioni e interessi ai sensi dell'articolo 10,c comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212."

11.0.1 (id. a 11.0.2)

Gelmetti, Tubetti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in materia di fringe benefit per la ricarica di auto aziendali)

          1. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente: «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato, e per la fornitura e la posa del dispositivo di ricarica e del relativo impianto elettrico;»;

          b) al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) per i veicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per quantificare le spese sostenute per la ricarica di tali veicoli, sia in ambito pubblico che privato, si considera il numero di kWh consumati dal veicolo elettrico, moltiplicato per il prezzo medio dell'energia indicato semestralmente dai dati Eurostat meno il costo di eventuali kWh già sostenuto tramite altre modalità, dal datore di lavoro;».

          2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 18,5 milioni di euro, si provvede mediante il Fondo di parte corrente istituito dal comma 886 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

11.0.2 (id. a 11.0.1)

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Misure in materia di fringe benefit per la ricarica di auto aziendali)

          1. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

          «d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato, e per la fornitura e la posa del dispositivo di ricarica e del relativo impianto elettrico;»;

          b) al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

          «a-bis) per i veicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per quantificare le spese sostenute per la ricarica di tali veicoli, sia in ambito pubblico che privato, si considera il numero di kWh consumati dal veicolo elettrico, moltiplicato per il prezzo medio dell'energia indicato semestralmente dai dati Eurostat meno il costo di eventuali kWh già sostenuto tramite altre modalità, dal datore di lavoro;».

          2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutate in 18,5 milioni di euro, si provvede mediante il Fondo di parte corrente istituito dal comma 886 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

Art. 12

12.1

Tajani, Boccia, Losacco

Sopprimere l'articolo

     Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: « 27 dicembre 2004, n. 307» aggiungere le seguenti: « è ridotto di 52,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, di 46,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 50,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 e»

12.2

Maffoni, Pirovano

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

          «1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: "euro 100,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 118,00".

          1-bis. All'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: "euro 100,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 118,00"».

12.3 (id. a 12.4)

Potenti, Garavaglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. A partire dal 1° gennaio 2027, le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta, sono tenuti ad emettere esclusivamente carte di debito che includono almeno due distinti marchi di pagamento. Tale obbligo si applica anche al caso di rinnovo, sostituzione o duplicazione a qualsiasi titolo dello strumento di pagamento basato su carta di debito.» Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche e disposizioni in materia di carte di debito».

12.4 (id. a 12.3)

Lotito, Trevisi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          «3. A partire dal 1° gennaio 2027, le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta, sono tenuti ad emettere esclusivamente carte di debito che includono almeno due distinti marchi di pagamento. Tale obbligo si applica anche al caso di rinnovo, sostituzione o duplicazione a qualsiasi titolo dello strumento di pagamento basato su carta di debito.»

     Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche e disposizioni in materia di carte di debito».

12.0.1

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

          1. Al fine di assicurare certezza giuridica e uniformità applicativa in materia di aiuti di Stato concessi nell'ambito della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni (c.d. "Temporary Framework"), le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere rettificate, integrate o sostituite mediante successiva dichiarazione resa dal medesimo soggetto dichiarante.

          2. La dichiarazione successiva, recante espresso riferimento agli elementi identificativi della dichiarazione originaria, sostituisce integralmente, ad ogni effetto di legge, quella precedentemente trasmessa.

          3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono interpretazione autentica della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e si applicano anche alle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          4. La rettifica o sostituzione della dichiarazione non comporta l'applicazione di sanzioni qualora sia effettuata spontaneamente prima dell'avvio di attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

          Resta fermo, nei casi di superamento dei limiti previsti dal "Temporary Framework", l'obbligo di restituzione degli aiuti indebitamente fruiti, secondo la normativa vigente.»

12.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Aliquota IVA su alimenti e prodotti biologici certificati)

          1.         Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: "8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del  Regolamento (UE) 2018/848." 

12.0.3

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

  1. All'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, lettere a), b) e c), le parole: «a euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

          b) al comma 2, lettera d), le parole: «a euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 50.000»;

          c) al comma 4 le parole: "I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso, salvo diversa deliberazione assembleare" sono soppresse.»

12.0.4

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

  1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

          "6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. L'accesso ai servizi dell'ANPR è inoltre ammesso ai seguenti soggetti in relazione ai propri aderenti e beneficiari:

          a) fondi pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

          b) fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

          c) enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi dai fondi di cui alla lettera a) del presente comma;

          d) forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo (long term care) in favore di lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati e dei relativi familiari".»

12.0.5

Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Cessione dei crediti derivanti dal pagamento di compensi e dalla concessione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche per attività di progettazione e realizzazione di beni e servizi attinenti alla ricerca e sviluppo e per interventi di formazione professionale)

          1.Al fine di assicurare il mantenimento di livelli di liquidità adeguati per l'implemento di  attività strategiche connesse allo sviluppo economico, per i crediti commerciali derivanti dal pagamento di compensi e dalla concessione di contributi da parte di amministrazioni pubbliche aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione e realizzazione di beni e servizi attinenti alla ricerca e sviluppo o comunque connotati da una rilevante innovazione tecnologica nonché di interventi di formazione professionale, sono sempre consentiti la cessione dei crediti ai sensi degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il conferimento dei crediti in operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, anche in deroga a qualunque previsione in senso contrario contenuta in disposizioni statali o regionali, ovvero negli avvisi pubblici pubblicati dalla stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero dall'ente erogatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

          2.La deroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nel caso in cui il pagamento di compensi o la concessione di contributi siano stati finanziati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o di altri contributi provenienti dall'Unione europea entro il limite del 20% dell'ammontare complessivo dei crediti commerciali connessi ai compensi e contributi da erogarsi da parte di pubbliche amministrazione in forza di ciascun avviso pubblico che siano stati oggetto di contabilizzazione o rendicontazione in conformità all'ordinamento del singolo ente erogatore o stazione appaltante, nonché entro l'ulteriore limite dell'80% dell'ammontare complessivo dei crediti commerciali non ancora riscossi connessi all'erogazione di compensi e contributi da parte di pubbliche amministrazioni relativi all'esercizio delle attività di cui al comma 1, dichiarato dall'operatore economico con autocertificazione ai sensi degli articoli 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

          3.Ai fini dell'opponibilità alle pubbliche amministrazioni, le cessioni dei crediti di cui al presente articolo devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base alle disposizioni regolanti il contratto o la concessione del contributo.

          4.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 120, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nell'articolo 6 dell'allegato II.14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nonché nella legge 21 febbraio 1991, n. 52.

12.0.6 (id. a 10.0.11, 10.0.12)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disciplina Canone unico patrimoniale per le infrastrutture di telecomunicazione)

          1. All'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) dopo le parole "quali la trasmissione di energia elettrica, il trasporto del gas naturale" sono aggiunte le seguenti: "comunque diversi dalle telecomunicazioni";

          b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:

          "b-bis) per il settore delle telecomunicazioni, i soggetti titolari dell'atto di concessione delle infrastrutture che svolgono un'attività strumentale alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono tenuti esclusivamente al pagamento di un canone annuo di cui all'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti titolari del contratto con l'utente finale sono tenuti al pagamento di un canone annuo esclusivamente in base alle utenze attivate dal medesimo soggetto senza alcun obbligo di pagamento di un canone minimo.

          b-ter) le occupazioni con cavi e condutture di cui al comma 831 per servizi di telecomunicazioni includono quelle funzionali al collegamento di impianti radio; in tali casi il canone è dovuto anche per le utenze finali di accesso radio, e nel caso di servizi mobili, per le utenze primariamente localizzate nel territorio comunale, da individuarsi sulla base della residenza, o in mancanza, del diverso indirizzo civico contrattualmente dichiarato dall'utente."

          2. All'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "In ogni caso" sono sostituite dalle seguenti parole: "Salvo che per i servizi di telecomunicazione, per i quali a decorrere dal 1° gennaio 2026 non è previsto un importo minimo,".»

12.0.7

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi maturati nell'ambito del Gruppo Bancario Cooperativo)

          1. Nell'ambito del gruppo bancario cooperativo di cui all'art. 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a ciascun soggetto affiliato al gruppo bancario a favore della capogruppo del medesimo gruppo bancario è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo alla capogruppo a favore di soggetti estranei al gruppo bancario.

          2. Nel caso in cui gli interessi passivi, di cui al comma 1, maturati complessivamente in capo ai soggetti affiliati al gruppo bancario a favore della capogruppo siano superiori agli interessi passivi maturati dalla capogruppo a favore di soggetti estranei al gruppo bancario, la deduzione degli interessi passivi è concessa ai singoli soggetti affiliati in proporzione agli interessi passivi maturati in capo a ciascuno di essi nei confronti della capogruppo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029 e 1 milione di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.8

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi maturati nell'ambito di soggetti appartenenti ad un sistema di tutela istituzionale)

          1. L'ammontare degli interessi passivi maturati in capo a ciascun soggetto aderente al sistema di tutela istituzionale previsto dall'art. 113, par. 7, crr (regolamento ue n. 575/2013), a favore di altri soggetti aderenti al medesimo sistema di tutela istituzionale, è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati dagli aderenti a favore di soggetti estranei al sistema stesso. 

          2. Nel caso in cui gli interessi passivi, di cui al comma 1, maturati complessivamente in capo ai soggetti aderenti al medesimo sistema di tutela istituzionale siano superiori agli interessi passivi maturati dagli stessi aderenti a favore di soggetti estranei al sistema di tutela istituzionale, la deduzione degli interessi passivi è concessa ai singoli soggetti affiliati in proporzione agli interessi passivi maturati in capo a ciascuno di essi nei confronti di altri soggetti aderenti.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,1 milione di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Incremento dell'aliquota dell'imposta unica sui giochi)

          1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

          2. Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per le dipendenze patologiche di cui all'articolo art. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.".

12.0.10

Ambrogio, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica del Canone Unico per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e condutture per servizi di telecomunicazione)

          1.Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il canone è dovuto dal titolare della concessione per l'installazione nel suolo di infrastrutture e da chi effettua un'occupazione in via mediata del suolo mediante utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, ma non da chi eroga servizi di accesso o di rivendita alla clientela finale tramite le infrastrutture del soggetto titolare della concessione senza avvalersi di un utilizzo materiale delle stesse.».

12.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

"Art. 12-bis.

(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro)

          1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, a ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o eterorganizzato, è riconosciuto un trattamento economico rivalutato annualmente al fine di recuperare integralmente il differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea definita dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni imprenditoriali, con proprio decreto da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di economia e finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice Indice dei prezzi al consumo armonizzato al netto dei beni energetici importati (IPCA NEI) rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ogni anno i datori di lavoro, sia pubblici sia privati e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al terzo periodo.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dall'anno d'imposta 2026, l'effetto, di trascinamento fiscale, a carico dei lavoratori conseguente all'applicazione delle disposizioni degli articoli 12-bis e 12-ter.

          3. L'adeguamento ISTAT di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti scaduti e sino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computata, anno dopo anno, anche la somma risultante dall'ultimo adeguamento.

          4. L'adeguamento di cui al presente articolo, riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è posto a carico della finanza pubblica.

          5. Fatta salva la possibilità dei contratti collettivi di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della funzione pubblica, previo confronto con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative e con le associazioni datoriali, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

«Art. 12-ter.

(Disposizioni finanziarie)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12-bis, valutati in 2.000.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2.

          2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».".

12.0.12

Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure urgenti in materia tributaria)

          1. All'articolo 16, comma 6-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole "sono istituite tre direzioni" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti "sono istituite quattro direzioni territoriali con sede in Milano, in Udine, in Roma e in Napoli presso gli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di secondo grado, rispettivamente, della Lombardia, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio e della Campania.";

          b) all'ultimo periodo, le parole "delle sedi di Milano, di Roma e di Napoli" sono sostituite con le seguenti "delle sedi di Milano, di Udine, di Roma e di Napoli".»

12.0.13

Orsomarso, Maffoni

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

          1.Al decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11:

          1) Al comma 2-quinquies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta a 20 euro, comunque entro il limite massimo di euro 500 per ciascun anno.";

          2) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Nei casi di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione amministrativa di cui al primo periodo è ridotta ad euro 500, con un massimo di euro 2.000.".

          b) all'articolo 12:

          1) al comma 2, ultimo periodo, le parole ", 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti parole "e 2";

          2) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

12.0.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Modifiche all'imposta sulle successioni)

          1.   All'articolo 7 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, il comma 1 è sostituito dal seguente:

               «1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni devoluti:

               a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 euro: 7 per cento;

               b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 9 per cento;

               c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 12 per cento;

               d) a favore di altri soggetti: 18 per cento.».

12.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Modifiche al regime fiscale dei redditi derivanti dai contratti di locazione breve)

           1.  All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

               "2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:

               a)  del 22 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;

               b)  del 27 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera a);

               c)  del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera b)".

          2. Le maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, accertati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversati nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche.".

12.0.16 (id. a 10.0.2)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))

          1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "in misura comunque non superiore all'incremento di tale indice rispetto al livello raggiunto al 31 dicembre 2019".»

12.0.17 (id. a 12.0.18)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Ripristino della rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

          1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.".

          2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 42 e 43 sono soppressi.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

          4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 305,9 milioni di euro per il 2026, 357,4 milioni di euro per il 2027, 284,8 milioni di euro per il 2028 e 164,7 milioni di euro per il 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

12.0.18 (id. a 12.0.17)

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Ripristino della rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

          1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente. Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.".

          2. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 42 e 43 sono soppressi.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

          4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 305,9 milioni di euro per il 2026, 357,4 milioni di euro per il 2027, 284,8 milioni di euro per il 2028 e 164,7 milioni di euro per il 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.0.19

Tajani, Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 12-bis

(Sanzione applicabile nei casi di mancata o tardiva presentazione del modello EAS)

          1. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Fermo restando il rispetto dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, nei casi di mancata o tardiva trasmissione del modello previsto dal comma 1, si applica la sola sanzione amministrativa di euro 250.".

12.0.20 (id. a 10.0.37, 10.0.38)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Tari su superfici produttive di rifiuti speciali)

          1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 649 è sostituito dal seguente: "649. Nella determinazione della TARI, relativamente alla quota variabile, non si tiene conto della superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresi i magazzini di materie prime e di merci, di prodotti semi-lavorati e di prodotti finiti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sulle medesime superfici, comprese quelle escluse in misura forfetaria dall'applicazione della TARI, ai sensi dell'articolo 1, comma 682, lettera a), numero 5) della legge n. 147 del 2013, è dovuta la quota fissa nella misura del 40%.".»

12.0.21

Murelli, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Trattamento fiscale dei trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025)

          1. All'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, le parole "imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto" sono sostituite dalle seguenti: "imposta diretta e indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, assicurandone il regime di completa neutralità fiscale, sia in capo ad ACI Progei, sia in capo ad ACI".».

12.0.22

Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale)

          1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 6, comma 2-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La sanzione di cui al primo periodo non si applica qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.";

          b) all'articolo 11, comma 2-quinquies, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La sanzione di cui al primo periodo non si applica qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri registrati, memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.";

          c) all'articolo 12, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le sanzioni di cui al presente comma non si applicano qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.".

          2. Al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 31, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La sanzione di cui al primo periodo non si applica qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.";

          b) all'articolo 36, comma 6, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La sanzione di cui al primo periodo non si applica qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri registrati, memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.";

          c) all'articolo 37, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le sanzioni di cui al presente comma non si applicano qualora tra il numero dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento.".»

12.0.23

Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia fiscale)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2029, il reddito derivante da rapporti di lavoro domestico, erogato da persone fisiche che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'aliquota del 15 per cento. Sono altresì assoggettate alla ritenuta, con la medesima aliquota, le somme e i valori comunque percepiti nell'ambito del rapporto di lavoro domestico anche a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, comprese le somme e i valori percepiti in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro. L'aliquota di imposta di cui al primo periodo è del 5 per cento per l'anno 2027 e del 10 per cento per l'anno 2028.

          2. La ritenuta è trattenuta dal datore di lavoro sulla parte delle retribuzioni al netto della quota di contributi di competenza del lavoratore domestico al momento dell'erogazione ed è versata dal giorno 1 al giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare con riferimento alle ritenute operate nel trimestre precedente.

          3. L'importo delle ritenute da versare da parte del datore di lavoro per ciascun trimestre solare è pubblicato sul sito internet dell'INPS contestualmente alla pubblicazione dell'ammontare dei contributi dovuti. Nei casi in cui sono erogate somme non soggette a contribuzione la ritenuta d'acconto è applicata dal datore di lavoro al momento dell'erogazione delle somme medesime ed è versata nei termini indicati al comma 2 con le modalità individuate dal provvedimento di cui al comma 7. Il datore di lavoro rilascia al lavoratore copia delle ricevute dei versamenti delle ritenute.

          4. Entro il 16 marzo di ciascun anno, l'INPS comunica all'Agenzia delle entrate, per ciascun rapporto in essere nell'anno precedente, i dati necessari per la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, del lavoratore domestico. Gli stessi dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate per attività di accertamento e controllo, compreso il controllo previsto dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi delle persone fisiche.

          6. In caso di tardivo o omesso versamento delle ritenute il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo versato in ritardo o non versato. Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

          7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con l'INPS sono definiti i dati e le modalità di comunicazione di cui al comma 4, nonché le modalità del versamento delle ritenute da parte del datore di lavoro."

12.0.24

Dreosto, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia fiscale)

          1. Al fine di consentire ai soggetti interessati di poter assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi derivanti dalla modifica della natura giuridica dell'attività svolta, conseguente alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alla disciplina delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'anno 2026 i termini per: la presentazione della dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente; l'iscrizione alla Gestione commercianti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613; la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività, di cui all'articolo 13-ter, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; nonché per la richiesta del nuovo codice identificativo nazionale (CIN), di cui al medesimo articolo 13-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, anche qualora assolti mediante comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono fissati in centottanta giorni."

12.0.25

Della Porta, Tubetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          " Articolo 12-bis.

          1.All'articolo 11comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la parola "75" è sostituita dalla parola "100".

12.0.26

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Articolo 12 - bis

          (Deroghe in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare)

           1.        In deroga alla disciplina in vigore in materia di tassazione sulla compravendita immobiliare, ai soggetti che avendo trasferito la propria residenza in Italia decidono di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni del presente articolo.

          2.         Alla Tariffa Parte Prima, Articolo 1, numero 1) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:  30 per cento."

          3.         All'articolo 10 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale del 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La misura dell'imposta sulle volture catastati è elevata al 30 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari oggetto di atti traslativi a titolo oneroso della proprietà a favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";

          b)         al comma 2, aggiungere il seguente periodo: "Per le volture eseguite in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 400,00".

          4.         Agli atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni immobili in favore dei soggetti di cui all'articolo 24-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica sempre l'aliquota ordinaria nella misura del 22 per cento dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633.

          5.         Le maggiori risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono riversate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per essere destinate esclusivamente all'incremento sul territorio comunale dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché di residenze universitarie pubbliche. 

          6.         Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'Interno, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono definite, in deroga con quanto previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera d) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, i criteri e le modalità di riparto delle maggiori risorse rinvenienti da quanto stabilito dal presente articolo. 

12.0.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          Articolo 12 - bis

          (Proroga agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli under36)

          1. Dopo il comma 12-terdecies dell'articolo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con modificazioni dalla 23 febbraio 2024, n. 18, aggiungere il seguente:

          "12-terdecies.1. Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche agli atti stipulati entro il 31 dicembre 2030, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al periodo precedente, il requisito anagrafico di età inferiore a trentasei anni e quello relativo all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui sono verificati alla data di stipula dell'atto definitivo di acquisto.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 300 milioni di euro per il quinquennio 2026-2030 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 272, 273, 273-ter della legge 30 dicembre 2023 n. 213.".

Art. 13

13.1

Pirondini, Turco, Croatti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2026».

          b) sostituire il comma con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 a decorrere dall'anno 2026, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede:

          1) quanto a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e a euro 500.000 per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18;

          2) quanto a euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2028 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.2

Pirondini, Turco, Croatti

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole «2028» con le seguenti: «2032»;

          b) sostituire il comma con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede:

          1) quanto a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e a euro 500.000 per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 18;

          2) quanto a euro 2.500.000 dall'anno 2028 all'anno 2032 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.3 (id. a 13.4)

Lotito, Trevisi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          "2-bis. I soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo (FNSV), istituito dalla Legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2025/2027, in considerazione della situazione di difficoltà economica, sono tenuti a presentare, ai fini della liquidazione del saldo del contributo, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, di cui al Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 2024, n.463, del Ministro della Cultura, nella misura non inferiore all'importo assegnato come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento."

13.4 (id. a 13.3)

Musolino, Furlan

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I soggetti beneficiari di contributi a valere sul Fondo nazionale spettacolo dal vivo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2025/2027, in considerazione della situazione di difficoltà economica, sono tenuti a presentare, ai fini della liquidazione del saldo del contributo, entro il 30 settembre dell'anno successivo, una autodichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'articolo 1, comma 4, di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 2024, n.463, del Ministro della cultura, nella misura non inferiore all'importo assegnato come contributo a valere sul Fondo nell'esercizio di riferimento.»

13.5

Musolino, Furlan

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 901, legge 30 dicembre 2025, n. 199 è ridotta di 2 milioni di euro. Le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui al periodo precedente, sono destinate ad incrementare il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»

13.0.1

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.

          1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2017, n. 146, è sostituito dal seguente:

«Art. 7

(Emittenti a carattere comunitario)

          1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti radiofoniche comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito secondo i criteri e le aliquote sotto riportate:

          a) in parti uguali tra tutti i soggetti beneficiari ammessi: 50 per cento

          b) in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b): 50 per cento.

          2.  Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti radiofoniche comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 1, calcola la parte fissa del contributo dividendo l'importo di cui al comma 1, lettera a), tra tutti i soggetti beneficiari ammessi e attribuisce in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente l'importo di cui al comma 1, lettera b).

          3. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive comunitarie, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), è ripartito a favore di tutti i soggetti beneficiari ammessi - secondo quanto stabilito nei commi che seguono - in proporzione al punteggio attribuito esclusivamente con riferimento al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).

          4. Le emittenti televisive comunitarie in regola con il versamento dei contributi previdenziali sono ammesse ad usufruire dei contributi a condizione che:

          a) abbiano almeno 1 dipendente al momento della presentazione della domanda per l'anno 2027;

          b) abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda per l'anno 2028;

          c) abbiano almeno 1 dipendente occupato da almeno 2 anni a partire dalla domanda di presentazione della domanda per l'anno 2029.

          5. Ai fini del calcolo della verifica del criterio di ammissione e della determinazione del punteggio per le emittenti televisive di cui al comma 4 del presente articolo, si tiene in considerazione per l' anno 2028 il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2029 si tiene in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti fermo restando che tale requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda. Le domande sono valutate attribuendo un punteggio numerico secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 1, lettere a) e b) in ragione del periodo lavorativo in termini di ore effettivamente lavorate coperte da contribuzione previdenziale.

          6. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, in separata sezione relativa alle emittenti televisive comunitarie, il Ministero determina l'entità delle risorse risultanti dalla ripartizione di cui al comma 3 e divide l'importo tra tutti i soggetti beneficiari ammessi attribuendolo in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ciascuna emittente.

          7. Ogni emittente televisiva a carattere comunitario, potrà presentare domanda per un marchio/palinsesto diffuso da almeno un anno alla data di scadenza della presentazione della domanda e per un numero massimo complessivo di tre marchi/palinsesti.

          8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, ogni emittente televisiva a carattere comunitario potrà richiedere il contributo per ogni marchio/palinsesto per un'unica area tecnica, purché utilizzi almeno 1 Mbit/s di capacità trasmissiva ai fini della diffusione del proprio marchio/palinsesto e si impegni a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.

13.0.2

Pirro, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)

          1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro pergli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.3

Murelli, Potenti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di trasparenza del 5 per Mille)

          1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate".

          2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,".

13.0.4

Tajani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici))

          1. A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari al 2 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.5

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Incremento del Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo)

          1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 901, legge 30 dicembre 2025, n. 199 è ridotta di 2 milioni di euro.

          2. Le risorse derivanti dalla riduzione di spesa di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2026, sono destinate ad incrementare il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo di cui alla legge n. 30 aprile 1985."

13.0.6

Pirro, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

          1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.

          2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

13.0.7

Tajani

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 13-bis

(Misure per il contenimento del consumo di carburanti e la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)

          1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e della necessità di contribuire alla riduzione dei consumi di carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incentivare il ricorso al lavoro agile ai sensi del comma 2 e nel rispetto delle modalità previste dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, in misura comunque superiore a quella concordata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legge

          2. Per le finalità di cui al comma 1, l'accesso al lavoro agile è agevolato attraverso la stipula di accordi collettivi, aziendali o territoriali, che prevedano:

          a) una programmazione del lavoro agile volta a coprire almeno il 50% dell'orario di lavoro mensile, ove la prestazione sia compatibile con tale modalità;

          b) la semplificazione delle procedure di comunicazione obbligatoria, ferma restando l'informativa sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

          3. Per i lavoratori dipendenti che dichiarino, sotto la propria responsabilità, di utilizzare mezzi di trasporto privati per il raggiungimento della sede di lavoro, la stipula dell'accordo individuale di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla programmazione o smart working. La distanza minima tra la residenza dei dipendenti pendolari e la sede di lavoro per la considerazione di sede disagiata, ai fini dell'accesso prioritario alle modalità di lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, è ridotta, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, da 150 a 30 chilometri.

          4. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          5. Ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.8

Rosso, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Misure urgenti in favore degli studenti iscritti a corsi di studio integralmente o prevalentemente a distanza)

          1. All'articolo 7 del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 200 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

          "2-ter.1. Al fine di ridurre gli oneri a carico degli studenti, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, il differimento del termine di cui al comma 2-ter è esteso a tutti gli studenti che frequentano i corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del citato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 dicembre 2024, n. 1835."».

13.0.9

Pirro, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure urgenti in materia di regimi amministrativi)

          1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, le parole: "mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "insegne di esercizio".

13.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti per il contrasto alla povertà energetica e tutela della morosità incolpevole)

  1. Al fine di garantire il diritto fondamentale all'energia e di contrastare la povertà energetica è fatto divieto di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas, su tutto il territorio nazionale, nei confronti dei clienti domestici residenti in condizioni di morosità incolpevole.
  2. Per morosità incolpevole si intende la situazione di impossibilità a provvedere al pagamento delle bollette dovuta a:

          a) perdita del posto di lavoro;

          b) consistente riduzione dell'orario di lavoro;

          c) cassa integrazione o disoccupazione;

          d) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato una riduzione del reddito familiare o un aumento delle spese mediche.

  1. Ai fini del comma 1, la morosità si intende incolpevole per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 15.000, elevato ad euro 20.000 per le famiglie con almeno tre figli a carico, a condizione che sia presentata autocertificazione attestante la condizione di cui al comma 2.
  2. Il divieto di distacco di cui al comma 1 si applica anche ai clienti che hanno già subito una riduzione di potenza e ai clienti che, pur in situazione di morosità, hanno attivato procedure di rateizzazione del debito, anche in deroga alle attuali regolazioni di ARERA.
  3. Le imprese fornitrici sono tenute ad informare i clienti della possibilità di autocertificare la morosità incolpevole prima di avviare la procedura di costituzione in mora.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse residue del Fondo nazionale per il contrasto alla povertà energetica e, per la quota eccedente, mediante il gettito derivante da un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo sui profitti eccedenti delle società che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, importazione, vendita di energia elettrica, gas metano e prodotti petroliferi.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di rideterminazione dell'aliquota sull'extraprofitto di cui al comma 6, al fine di garantire l'integrale copertura degli oneri valutati."

13.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Modifiche alla disciplina dei bonus sociali per l'energia elettrica e il gas)

          1.Al fine di rafforzare il sistema di protezione delle famiglie in condizioni di disagio economico e contrastare il fenomeno della povertà energetica, all'articolo

          sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «9.796 euro» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro»;

          b) al comma 1, le parole: «20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli a carico»;

          c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. A decorrere dall'anno 2026, l'ammontare del bonus sociale elettrico e gas è rideterminato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con cadenza semestrale, al fine di garantire una riduzione della spesa media annua per l'energia non inferiore al 30 per cento della spesa lorda stimata prima delle imposte.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante il prelievo del 50 per cento sugli utili eccedenti rispetto all'anno 2025 generati dalle società operanti nel settore della produzione e vendita di energia elettrica, gas metano e prodotti petroliferi.

13.0.12

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 13-bis

(Norme a sostegno degli enti del terzo settore)

          1. Gli enti destinatari del contributo del cinque per mille possono conoscere il nominativo del contribuente se lo stesso contribuente ne concede autorizzazione in sede di dichiarazione dei redditi. L'Agenzia delle entrate comunica all'ente destinatario solo i nomi dei contribuenti che hanno concesso l'autorizzazione. L'autorizzazione può essere concessa dal contribuente in apposito spazio nella pagina del cinque per mille del modello per le dichiarazioni dei redditi predisposto dalla Agenzie delle entrate.

          2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione è istituito un tavolo tecnico composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo del terzo settore beneficiarie del 5 per mille al fine di definire una o più proposte per superare l'attuale limite al riparto previsto dal comma 154, articolo 1, della legge del 23/12/2014 n. 190.

          3. Gli utili percepiti dagli enti di Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione di quelli aventi natura di enti commerciali, destinati allo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2026. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46 della legge 30 dicembre 2020, n. 17, in quanto compatibili.

          4. Le amministrazioni comunali d'intesa con la Prefettura territorialmente competente possono stipulare con una o più enti del terzo settore accordi volti a valorizzare il patrimonio abitativo non utilizzato, affidando parte degli alloggi pubblici da sistemare agli enti del terzo settore e consentirne un utilizzo immediato.

13.0.13

Pirro, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Reintroduzione del lavoro agile per i lavoratori fragili)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° giugno 2026";

          b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 9 milioni per l'anno 2026 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2027".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni per l'anno 2026 e 18 milioni a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.14

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Ulteriori misure urgenti di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze)

          1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1, primo periodo, le parole: «interamente partecipate» sono sostituite dalle parole: «prevalentemente partecipate», e sono aggiunte, dopo le parole «al fine di valorizzare o dismettere il patrimonio immobiliare disponibile», e prima del punto, le seguenti parole: «, nonché in fondi immobiliari riservati, anche non partecipati direttamente o promossi da enti pubblici, che abbiano come oggetto di investimento la valorizzazione dei beni immobili originariamente conferiti in fondi immobiliari istituiti ai sensi dei commi 8-ter e 8-quater».

          2. Al comma 1 dell'articolo 33, al sesto periodo, dopo le parole: «investono anche direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni», e prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, ovvero acquistano quote di fondi immobiliari, anche non partecipati o promossi da soggetti pubblici, che abbiano come oggetto prevalente la gestione di immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni».

          3. Al comma 2 dell'articolo 33, al primo periodo, le parole: «ed da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate» sono sostituite dalle parole: «, da altri enti pubblici e da società prevalentemente partecipate». 

          4. Al comma 4 dell'articolo 33, al sesto periodo, le parole: «interamente partecipate» sono sostituite dalle parole: «prevalentemente partecipate»."

13.0.15

Della Porta, Tubetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          " Articolo 13-bis.

          1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono soppressi i commi dal 51 al 58. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, a decorrere dall'anno 2028 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 200 milioni di euro per gli dal 2028 al 2031, secondo la ripartizione stabilita da apposito decreto ministeriale. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 giugno di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 luglio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre di ciascun anno".

Art. 14

14.1

Potenti, Garavaglia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 201, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), il punto 1.1) è sostituito dal seguente: "1.1) al primo periodo, dopo la parola «rendita» è aggiunta la seguente: «vitalizia»";

          b) al numero 2), capoverso comma 3-bis, le parole: «, o ancora mediante un'erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni» sono soppresse.»

14.0.1

Salvitti, Orsomarso

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega

          di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102)

          1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, è autorizzata la spesa di:

          a) 3,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 4 luglio 2024, n. 102, finalizzato alla realizzazione delle misure previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico;

          b) 2 milioni di euro per l'anno 2027, per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge 4 luglio 2024, n. 102, al fine di favorire la razionalizzazione della logistica del settore florovivaistico mediante l'adeguamento dei mercati all'ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche.

          2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 5,5 milioni per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

          a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

          b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

14.0.2

Matera, Tubetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis

(Disposizioni urgenti in materia di oneri contributivi per il riscatto agevolato dei corsi universitari di studio)

          1. A decorrere dal 1° luglio 2026 l'aliquota di computo di cui all'articolo 2, comma 5-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è applicata nella misura del 4 per cento.

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.0.3

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale)

          1. Al comma 3, dell'articolo 5-bis, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modifiche e integrazioni dalla legge 20 aprile 2026, n.5 0, è aggiunto il seguente periodo: "Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attività di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attività propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome, nel caso in cui l'attività di accertamento non sia affidata in concessione, è riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non può superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo."»

14.0.4

Melchiorre, Tubetti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis

(Misure in materia di mercato del lavoro e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

          1. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "al periodo 2018-2026" sono sostituite dalle seguenti: "al periodo 2018-2029".

14.0.5

Testor, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contributi previdenziali)

          1. Al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi di elisoccorso, trasporto sanitario d'urgenza, protezione civile, antincendio e vigilanza del territorio montano, i piloti di elicottero dipendenti della Provincia autonoma di Trento sono iscritti al Fondo volo istituito presso l'INPS.

          2. I piloti dipendenti della Provincia autonoma di Trento in servizio alla data di entrata in vigore di questo articolo sono iscritti al Fondo Volo con effetto retroattivo dal primo giorno di servizio presso la Provincia, ai soli fini pensionistici e non ai fini dei trattamenti di fine servizio.

          3. L'INPS provvede al trasferimento al fondo volo dei contributi già versati presso la cassa INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

          4. Alla copertura degli oneri pregressi derivanti dal comma 2, stimati in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2036 e 2037, euro 200.000 per l'anno 2038, euro 300.000 per l'anno 2039, euro 200.000 per ciascuno degli anni 2040 e 2041, euro 100.000 annui dal 2042 al 2044, euro 200.000 per l'anno 2045, euro 300.000 per l'anno 2046, euro 400.000 annui dal 2047 al 2049, euro 300.000 per l'anno 2050, euro 200.000 per l'anno 2051, euro 100.000 per ciascuno degli anni 2052 e 2053, ed euro 100.000 per l'anno 2056, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

14.0.6

Matera, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 14-bis

          (Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine rapporto)

          1.All'articolo 2120 del codice civile di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al sesto comma:

          1) le parole: "otto anni" sono sostituite con le seguenti: "due anni";

          2) le parole "70 per cento" sono sostituite con le seguenti: "100 per cento";

          3) infine, sono aggiunte, le seguenti parole: "La richiesta di cui al presente comma può essere reiterata decorsi almeno due anni dalla precedente richiesta".

                 b) il settimo, ottavo e nono comma sono soppressi.

          2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 15

15.1

Barbara Floridia, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

          «0a) le parole: "educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale".»

15.2

Tajani

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:" e dopo le parole: « per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato» sono aggiunte le seguenti: « e degli strumenti digitali in relazione ai rischi finanziari, assicurativi e previdenziali connessi alle tecnologie e alle frodi online.»

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), le parole: « dodici membri» sono sostituite dalle seguenti: « tredici membri»;

          b) al numero 2) dopo le parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza» sono aggiunte le seguenti: « e uno dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni»;

15.3

Damiani, Lotito, Trevisi

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) anteporre la seguente:

          "0b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione e del merito", sono inserite le seguenti: "e il Ministero per la Pubblica Amministrazione";

          b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) prevedere la possibilità di inserire tra i titoli di merito che assegnano punteggi aggiuntivi nei concorsi pubblici, l'essere in possesso di certificazione rilasciata da enti accreditati, istituti, università, che attesti l'aver svolto e completato, con esito positivo, un corso di educazione finanziaria."».

15.4

Testor, Murelli, Minasi, Garavaglia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) sostituire la lettera b), con la seguente:

          «b) al comma 3:

          1) alla lettera a), le parole "che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche," sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso standard qualitativi adeguati alla complessità dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonché la loro indipendenza e terzietà, nonché la continuità nel tempo degli interventi";

          2) alla lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole ", con particolare attenzione all'autonomia economica e finanziaria di genere";

          3) dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          "c-bis) promuovere accordi e convenzioni tra banche, istituzioni e associazioni di categoria finalizzati ad agevolare l'accesso a conti correnti a costo zero, nonché l'accesso al credito e agli strumenti finanziari da parte delle donne.";

          2) dopo la lettera f), inserire la seguente:

          «f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole "educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", sono inserite le seguenti ", con particolare attenzione all'autonomia economica e finanziaria di genere";»

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          "a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN intestato al lavoratore, ad esclusione dei conti cointestati con altri soggetti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile".

          1-ter. Le prestazioni erogate dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sono erogate mediante bonifico sul conto identificato dal codice IBAN intestato al soggetto destinatario della prestazione, ad esclusione dei conti cointestati con altri soggetti ai sensi dell'articolo 1854 del codice civile.»

15.5

Damiani, Lotito, Trevisi

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera b), dopo le parole "al comma 3, lettera a)," sono inserite le seguenti:

          «dopo le parole "dei soggetti privati" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»;

          2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

          "b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole "associazioni dei consumatori" sono aggiunte le seguenti: «associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»

15.6

Damiani, Lotito, Trevisi

Al comma 1, lettera e), capoverso «8-bis», dopo le parole "esperti nella materia" inserire le seguenti:

          "e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi,"

15.7

Barbara Floridia, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Croatti, Turco

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

          «f-bis) dopo il comma 10 bis, è inserito il seguente: "10-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con Banca d'Italia, Consob, Ivass, e le principali associazioni tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro.»

15.8

Damiani, Lotito, Trevisi

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

          «g) al comma 10-bis, dopo le parole "la Commissione di vigilanza dei fondi pensione" sono aggiunte le seguenti: "e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»

15.9

Mieli, Satta, Orsomarso

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla lettera f) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

          "Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese, di garantire la sostenibilità dei finanziamenti erogati e l'effettiva operatività dell'Ente Nazionale per Microcredito, il fondo per il trattamento accessorio del dirigente di seconda fascia dello stesso Ente è determinato, in considerazione della complessità organizzativa e gestionale nonché della rilevanza strategica sia nazionale che internazionale quale strumento di cooperazione allo sviluppo, in euro 98.000,00 annui ed è incrementato sulla base dei futuri rinnovi contrattuali. Gli oneri derivanti dall'incremento del predetto fondo sono integralmente a carico del bilancio dell'Ente nazionale per il microcredito che utilizza gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente mediante il ricorso alle economie rivenienti dalla cessazione dal servizio di dipendenti assunti a tempo indeterminato verificatesi entro il 1° gennaio 2026. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Ente è ridotta per il corrispondente numero di personale cessato dal servizio entro la predetta data del 1° gennaio 2026.".

15.10

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "2. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n.92, le parole da "sentito il Comitato" fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti:

          «e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.»

15.0.1

Damiani, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

  1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, le parole: "ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64", sono sostituite con le seguenti: ", il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ovvero il servizio civile regionale".

15.0.2

Gelmini, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Definizione agevolata dei debiti nei confronti delle casse previdenziali professionali

          ed altre disposizioni in materia di definizione agevolata)

          1. Le casse previdenziali professionali, dandone notizia nei rispettivi siti internet istituzionali  entro la data del 31 maggio 2026, con provvedimento adottato nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato entro la medesima data all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, possono estendere ai propri crediti previdenziali, affidati agli agenti della riscossione nei termini stabiliti dall'art. 1, comma 82, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, la definizione agevolata ivi prevista.

          2. Con le medesime forme stabilite dal comma 1 ed ai medesimi termini e condizioni stabiliti dall'art. 1, commi 82 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, le casse previdenziali professionali possono altresì estendere la definizione agevolata dei crediti di cui al comma 1, la cui riscossione sia stata accertata sulla base di provvedimenti giudiziali, anche non definitivi, ovvero per i quali siano in corso procedimenti giudiziali.

          3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 82, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione è esteso fino al 31 dicembre 2024.

          4. Il termine previsto dall'art. 1, comma 86, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 per la manifestazione del debitore all'agente della riscossione della volontà di procedere alla definizione di cui all'art. 1, comma 82, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 è esteso al 30 giugno 2026.

15.0.3

Marti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola-MIM)

          1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara, indetta da Consip spa, per la fornitura di una polizza sanitaria per il personale della scuola-MIM, si intende per "personale della scuola" il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonché il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo, si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca.

15.0.4

Durnwalder, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti)

          1. L'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni, per l'iscrizione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura presso l'INPS, si interpreta nel senso che in presenza dei requisiti di legge, il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri, e coloni spetta al nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola, anche qualora quest'ultimo svolga prevalentemente un'attività lavorativa diversa, anche non agricola."

15.0.5 (id. a 15.0.6)

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate" sono sostituite dalle seguenti "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici:

          i. la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          ii. gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385.

          b) Conseguentemente, al comma 4-bis, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".».

15.0.6 (id. a 15.0.5)

Orsomarso, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti elettronici)

          1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)  le parole "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate" sono sostituite dalle seguenti "almeno uno tra i seguenti strumenti di pagamento elettronici:

          a) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

          b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

     Conseguentemente, all'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole "con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti "con uno degli strumenti di pagamento elettronici".».

15.0.7

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente: 

«Art. 15-bis

(Disposizioni in materia finanziaria, di prevenzione delle frodi, di cooperazione internazionale e di previdenza complementare)

          1. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 30-ter:

          1. al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente lettera a):

          a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento di cui agli articoli 114-quater e 114-septies del medesimo testo unico;

          2.  dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

          5-ter. Al sistema di prevenzione possono accedere altresì gli istituti di moneta elettronica, comunitari e extracomunitari di cui all'articolo 114-quinquies, commi 7 e 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli istituti di pagamento comunitari di cui all'articolo 114-decies, commi 2 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società di noleggio e leasing operativo di automobili e autoveicoli leggeri senza conducente secondo i termini e le modalità disciplinati con il decreto di cui all'articolo 30-octies, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          3. al comma 9, nono periodo, le parole "30 aprile" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno";

          b) all'articolo 30-septies, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

             1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire la copertura finanziaria dei costi di progettazione, di realizzazione, di evoluzione ed aggiornamento del sistema, e dei servizi correlati, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare al finanziamento delle attività di prevenzione delle frodi e dei progetti a tutela dell'identità digitale.

          c) all'articolo 30-octies, comma 4, sostituire le parole "del Tesoro" con le seguenti: "dell'economia".

          2. È autorizzata la partecipazione dell'Italia al Fondo fiduciario per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca Mondiale, con un contributo di 20 milioni di euro da erogarsi con versamenti di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10 milioni di euro per l'anno 2027.

          3 Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026.

          4. All'articolo 17-bis, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «destinati alla tutela della salute» sono soppresse;

          b) dopo le parole: «collocati in quiescenza,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei relativi familiari a carico,».

15.0.8

Stefani, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure fiscali di salvaguardia della prima abitazione delle famiglie nelle procedure di recupero crediti - Cartolarizzazione sociale)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «aventi sede legale in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o comunque derivanti da finanziamenti in qualunque forma dagli stessi originariamente concessi» e le parole: «ovvero, su istanza del debitore effettuate nell'ambito di operazioni aventi una valenza sociale che prevedano la concessione in locazione al debitore, da parte della società veicolo di appoggio» sono soppresse;

          b) al comma 2 le parole: «del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.» sono sostituite con le seguenti: «dei debitori ceduti, anche persone fisiche, nel rispetto delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, comma 1-ter ovvero, per i casi di rifinanziamento dei predetti crediti senza concessione di ulteriore finanza, alla sola condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario.»;

          c) il comma 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis. Ove, su istanza del debitore assistito da un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, la società veicolo di appoggio acquisti un bene immobile di proprietà del debitore e contestualmente lo conceda a questi in locazione, il limite temporale di cui al primo periodo del comma 4-quater è di quindici anni dalla data di acquisto e comunque non inferiore alla durata della locazione. L'eventuale soggetto cedente alla società veicolo di appoggio è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, qualora entro sei mesi dalla cessione sia avviata l'istruttoria per la procedura per la citata documentazione e la medesima procedura sia conclusa nel limite massimo di trentasei mesi. L'esonero non è esteso alla successiva vendita effettuata dalla società veicolo d'appoggio. Nel caso di trasferimento effettuato a partire dal 2020 alla società veicolo d'appoggio, l'immobile è esente dall'imposta municipale propria, se lo stesso continua ad essere utilizzato come abitazione principale del debitore del credito ceduto che ne aveva il possesso prima della cessione. L'esenzione non si applica per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.».

          2. All'articolo 275 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione dell'immobile adibito ad abitazione principale al cessionario del credito, all'interno di un'operazione di cui all'art. 7.1. della legge 30 aprile 1999, n. 130, che preveda la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto, anche nelle forme del rent to buy. Qualora all'interno di questa operazione l'immobile sia stimato per un valore inferiore al credito ipotecario di primo grado e il cessionario ne chieda l'assegnazione con contestuale concessione di un diritto di godimento al debitore, non è necessario alcun procedimento competitivo per la vendita o l'assegnazione, in deroga all'articolo 216, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»."

15.0.9

Bergesio, Minasi, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e servizi di telecomunicazioni";

          b) al secondo periodo, le parole: "di energia elettrica e gas" sono soppresse.».

15.0.10

Gelmini, Salvitti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

          1. Al fine di assicurare il rafforzamento organizzativo e funzionale della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «la qualifica di direttore generale» sono inserite le seguenti: «e di segretario generale»;

          b) al medesimo comma 4, sesto periodo, le parole: «è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'» sono sostituite dalle seguenti: «, a decorrere dal 1° giugno 2026, è definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'».

          2. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 mediante le risorse derivanti dal contributo di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

15.0.11

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia finanziaria)

          1. Al decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 7, le parole «135-undecies, 135-undecies» sono sostituite dalle seguenti: «135-undecies, 135-undecies.1»;

          b) all'articolo 16, commi 2 e 3, le parole «IV.1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «V.1».

          2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 28, comma 3, le parole «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-ter)»;

          b) all'articolo 29-ter, comma 3, le parole «2-quinquies, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettera d-ter)»;

          c) all'articolo 30, comma 2, lettera a), le parole «2-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater, lettere d-bis) e d-ter)»;

          d) all'articolo 39-septies, comma 2, le parole «ogni quindici giorni» e le parole «ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «quindicinale» e «annuale»;

          e) all'articolo 90-ter, comma 4, lettera a), le parole «d'intesa con la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Banca d'Italia».

          f) all'articolo 102, comma 6, lettera b), le parole «fondato giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «giudizio con cognizione di causa».

          3. Al codice civile di cui al regio decreto 6 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2409-novies, secondo comma, le parole «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;

          b) all'articolo 2409-duodecies, secondo comma, le parole «componenti il consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «componenti del consiglio»;

          c) all'articolo 2409-terdecies, quinto comma, dopo le parole «da parte» è inserita la seguente: «del».

          d) all'articolo 2409-octiesdecies, quarto comma:

          1) le parole «2386» sono sostituite dalle seguenti: «2396-undecies»;

          2) le parole «rinunzia revoca» sono sostituite dalle seguenti: «rinunzia, revoca»."

Art. 16

16.0.1

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 124-bis, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella valutazione del merito creditizio di cui al comma 1, il finanziatore e l'intermediario del credito non possono considerare quale unico o prevalente elemento ostativo alla concessione del credito la circostanza che il richiedente percepisca esclusivamente prestazioni assistenziali erogate a titolo di invalidità civile ai sensi della normativa vigente ovvero prestazioni economiche connesse alla condizione di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62. La percezione regolare e continuativa delle predette prestazioni è valutata quale elemento indicativo della stabilità dei flussi finanziari del richiedente, fermo restando il regime di impignorabilità di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile e alle disposizioni speciali vigenti. La Banca d'Italia adegua le disposizioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e le disposizioni in materia di valutazione del merito creditizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

          2. La violazione del divieto di cui al comma 1 costituisce pratica discriminatoria ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 marzo 2006, n. 67, e si applicano le tutele e i rimedi ivi previsti, ivi compresa la tutela giudiziaria di cui all'articolo 3 della medesima legge.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

16.0.2 (id. a 16.0.3, 16.0.4, 16.0.5)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale degli enti locali)

          1. All'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole "dei comuni" sono aggiunte le parole "e delle province".

16.0.3 (id. a 16.0.2, 16.0.4, 16.0.5)

Orsomarso, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale degli enti locali)

          1. All'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole "dei comuni" sono aggiunte le parole "e delle province".».

16.0.4 (id. a 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5)

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale degli enti locali)

          1. All'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole: "dei comuni" sono aggiunte le parole "e delle province".

16.0.5 (id. a 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale degli enti locali)

          1. All'articolo 1, comma 674, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dopo le parole "dei comuni" sono aggiunte le parole "e delle province".»

16.0.6

Sigismondi, Melchiorre

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Identificazione univoca delle chiamate a contenuto commerciale)

          1. Al fine di garantire la trasparenza e la tutela dell'utenza nei confronti delle comunicazioni di natura commerciale o promozionale, tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, che forniscono servizi di telefonia vocale pubblica direttamente o per tramite di società terze sono tenuti ad assegnare e utilizzare un prefisso numerico unico nazionale dedicato alle chiamate in uscita aventi finalità pubblicitaria, promozionale o di vendita diretta. reso riconoscibile e richiamabile, secondo le modalità definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

          2. Le chiamate effettuate per conto di soggetti terzi a fini commerciali devono essere instradate esclusivamente tramite numerazioni recanti il prefisso di cui al comma 1.

          3. È fatto divieto di effettuare comunicazioni promozionali o commerciali utilizzando numerazioni prive del prefisso unico o numerazioni non riconducibili a soggetti registrati nel Registro degli operatori di comunicazione o nel Registro pubblico delle opposizioni.

          4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio regolamento:

          a) la struttura del prefisso numerico unico nazionale;

          b) le modalità tecniche di assegnazione e utilizzo;

          c) le sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

          5.  L'utilizzo di numerazioni diverse da quelle conformi al prefisso unico nazionale è punito con la 

               sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 500.000, nonché con la sospensione   

             temporanea dell'attività di telemarketing fino alla regolarizzazione della posizione.

          6.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della   finanza pubblica.

16.0.7

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Istituzione della Sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per i finanziamenti destinati all'autonomia delle persone con disabilità)

          1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale denominata "Sezione per l'autonomia delle persone con disabilità", con dotazione autonoma e separata contabilità.

          2. La Sezione di cui al comma 1 è destinata alla concessione di garanzie dirette, a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili, in favore di banche e intermediari finanziari che concedano finanziamenti a persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino prive di reddito imponibile o titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali non costituenti reddito.

          3. La garanzia di cui al comma 2 è concessa nella misura massima dell'80 per cento dell'importo del finanziamento, per un importo massimo garantito per singola operazione di 100.000 euro e per una durata massima del finanziamento di venti anni, comprensivo di un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

          4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia della Sezione sono quelli destinati esclusivamente a:

          a) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nell'abitazione di residenza del beneficiario o nelle parti comuni dell'edificio condominiale in cui è ubicata l'abitazione medesima, conformi ai requisiti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236;

          b) acquisto, adattamento e allestimento di veicoli destinati alla mobilità della persona con disabilità, ivi comprese le eventuali modifiche strutturali necessarie;

          c) acquisto di ausili, protesi, ortesi e tecnologie assistive non integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale, prescritti o raccomandati dal medico specialista ovvero indicati nel progetto di vita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

          d) interventi di ristrutturazione, adeguamento impiantistico e domotico dell'abitazione di residenza, funzionali alle esigenze derivanti dalla condizione di disabilità;

          e) acquisto della prima abitazione, a condizione che l'immobile sia conforme o venga reso conforme ai requisiti di accessibilità di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

          5. I finanziamenti garantiti dalla Sezione sono erogati a un tasso annuo nominale non superiore al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea vigente alla data di stipula del contratto, maggiorato di uno spread non superiore a 100 punti base. La rata mensile di ammortamento non può eccedere un importo pari al venti per cento delle prestazioni assistenziali mensilmente percepite dal beneficiario.

          6. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che abbiano aderito alla convenzione di cui al comma 8 non possono rifiutare la concessione del finanziamento per il solo fatto che il richiedente sia privo di reddito imponibile o che le prestazioni economiche dallo stesso percepite non siano pignorabili, qualora sia stata deliberata la concessione della garanzia della Sezione.

          7. La dotazione iniziale della Sezione è stabilita in 100 milioni di euro per l'anno 2026, in 100 milioni di euro per l'anno 2027 e in 100 milioni di euro per l'anno 2028. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Banca d'Italia, sono definiti:

          a) i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della Sezione, ivi compresi i requisiti soggettivi e la documentazione da produrre;

          b) le modalità di escussione della garanzia e di recupero delle somme erogate;

          c) lo schema di convenzione che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono sottoscrivere per aderire all'iniziativa;

          d) le modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse e di rendicontazione;

          e) i criteri di valutazione della sostenibilità del finanziamento per il beneficiario, con particolare riferimento alla compatibilità della rata con il mantenimento di condizioni di vita dignitose.

          9. La gestione della Sezione è affidata al soggetto gestore del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le spese di funzionamento, salvo il rimborso delle spese di gestione nei limiti previsti dalla convenzione vigente.

16.0.8

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per l'accesso ai mutui per l'acquisto della prima casa in favore delle persone con disabilità)

          1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole "conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali erogate a titolo di invalidità civile".

          2. Le persone di cui al comma 1 accedono alla garanzia del Fondo nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale del finanziamento, alle medesime condizioni previste per le categorie prioritarie individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 luglio 2014.

          3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

16.0.9 (id. a 16.0.10, 16.0.11, 16.0.12)

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Neutralizzazione oneri contrattuali per capacità assunzionali)

          1. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

16.0.10 (id. a 16.0.9, 16.0.11, 16.0.12)

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

(Neutralizzazione oneri contrattuali per capacità assunzionali)

          1.  A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

16.0.11 (id. a 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12)

Orsomarso, Maffoni

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 16-bis

(Neutralizzazione oneri contrattuali per capacità assunzionali)

          1. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

16.0.12 (id. a 16.0.9, 16.0.10, 16.0.11)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Neutralizzazione oneri contrattuali per capacità assunzionali)

          1. A decorrere dal 2026, la spesa di personale per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2022-2024 per le funzioni locali e per i successivi rinnovi contrattuali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

16.0.13

Mazzella, Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis

(Rifinanziamento del fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche)

          1. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, è rifinanziato nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per l'anno 2027 e 40 milioni di euro per l'anno 2028.

          2. A decorrere dall'anno 2026, nella formazione delle graduatorie regionali per l'accesso ai contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è riconosciuta priorità alle domande presentate da persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero ai sensi del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che risultino prive di reddito imponibile o titolari esclusivamente di prestazioni assistenziali non costituenti reddito.

          3. Le Regioni e le Province autonome provvedono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento dei propri criteri di formazione delle graduatorie in conformità al comma 2.

          4. Al fine di garantire una maggiore trasparenza e semplificare le richieste di contributi a carico del fondo speciale di cui al comma 1, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione con adeguata evidenza sul proprio sito internet, con cadenza semestrale, della disponibilità delle risorse del fondo.

          5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

Art. 17

17.0.1

Franceschelli, Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Misure a sostegno delle amministrazioni locali in materia di contrasto all'abbandono dei rifiuti)

          1. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 1.2., sono aggiunti i seguenti:

          "1.3. Fermo restando la competenza delle Provincie, al fine di aumentare la capacità di prevenire illeciti in materia di ambientale e di promuovere comportamenti virtuosi e proporzionati, al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione di cui al comma 1.2 è attribuito l'80 per cento degli importi sanzionatori riscossi.

          1.4. L'importo di cui al comma 1.3. spetta all'amministrazione comunale qualora l'attività di prevenzione e l'accertamento della violazione di cui al comma 1.2 avvenga con l'impiego di personale addetto e risorse proprie."

17.0.2

Gasparri, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

          1. Ai titolari di pensione che hanno subito le decurtazioni di cui alla tabella A, articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per aver ricevuto in data successiva al 15 ottobre 1993, dalle rispettive amministrazioni di appartenenza, la comunicazione della ricongiunzione contributiva ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, a decorrere dal settantesimo anno di età a domanda dell'interessato è ripristinato l'assegno pensionistico senza le suddette decurtazioni, in applicazione dell'articolo 11, comma 18, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

17.0.3

Nocco, Melchiorre

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

          1. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini del riconoscimento della prestazione di cui al comma 2 e all'articolo 35, comma 5, la condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa si intende assolta anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle diverse gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. In queste ipotesi, ai fini del riconoscimento della prestazione di cui al comma 2 e all'articolo 35, comma 5, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, e secondo i criteri di calcolo di cui all'art. 2, commi da 3 a 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. I suddetti versamenti volontari non comportano oneri a carico della finanza pubblica.»"

17.0.4

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis

          1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle Regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 è prorogato al 31 maggio 2026. "

17.0.5

Gasparri, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

  1. All'articolo 224, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «"entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «"entro il termine di sei mesi". Tale previsione si applica a tutti i giudizi pendenti, ivi compresi quelli in cui si controverta della decadenza dal diritto di riscatto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

17.0.6 (id. a 10.0.7)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 17-bis

(Definizione agevolata dei ruoli degli enti territoriali affidati all'Agente della entrate - Riscossione)

          1. Gli enti territoriali possono comunicare la propria adesione all'applicazione del dispositivo di definizione agevolata di cui al comma 82, articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con riferimento ai crediti di propria spettanza affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante comunicazione telematica all'Agenzia stessa, previa deliberazione degli organi consiliari o assembleari dell'ente, da inviarsi entro il termine perentorio del 31 luglio 2026, sulla base di modalità individuate con decreto direttoriale dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 30 aprile 2026, in conformità con le disposizioni del presente articolo e sentite le associazioni rappresentative degli enti territoriali.

          2. I crediti oggetto di definizione agevolata sono tutti quelli, di natura sia tributaria che patrimoniale, ad eccezione dei crediti riguardanti l'esecuzione di sentenze giurisdizionali della Corte dei conti, affidati dagli enti territoriali all'Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre del 2023, che possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate o maturate a titolo di interessi e sanzioni, di interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Sono inoltre dovute, in sostituzione dell'aggio di riscossione, le spese di procedura per l'attivazione della definizione agevolata spettanti all'Agenzia delle entrate-Riscossione nella misura fissa di 2 euro per ciascun contribuente di ciascun ambito provinciale che aderisce alla definizione stessa.

          3. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le previsioni di cui al comma 2 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

          4. Gli enti territoriali che intendono adottare le delibere di adesione di cui al comma 1 non possono differenziare l'applicazione della definizione agevolata rispetto ai criteri indicati dal presente articolo e dal decreto direttoriale di cui al medesimo comma 1.

          5. Il decreto direttoriale di cui al comma 1 determina e adatta le modalità e i termini di cui ai commi da 83 a 101 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025.

17.0.7

Meloni, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)

          1.? ?Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.

          2.? ?Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.

          3.? ?Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.

17.0.8

Liris

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di detraibilità fiscale delle spese sanitarie sostenute all'estero)

          1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini della detrazione di cui alla presente lettera, le spese sanitarie sostenute all'estero rilevano esclusivamente se autorizzate secondo la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero a carico del Servizio sanitario nazionale ovvero se sostenute in situazioni di emergenza o urgenza sanitaria. In assenza dei predetti requisiti, le spese non sono detraibili.".

17.0.9 (id. a 17.0.10)

Irto, Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «interfacce informatiche di quest'ultimo» sono inserite le seguenti: «, fermo restando che tale richiesta deve essere espressamente confermata dal cliente attraverso una modalità che garantisca documentabilità e riproducibilità del consenso prima di ogni ricontatto telefonico» e conseguentemente dopo le parole: «clienti di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni».".

17.0.10 (id. a 17.0.9)

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» inserire le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «interfacce informatiche di quest'ultimo» inserire le seguenti: «, fermo restando che tale richiesta deve essere espressamente confermata dal cliente attraverso una modalità che garantisca documentabilità e riproducibilità del consenso prima di ogni ricontatto telefonico» e conseguentemente dopo le parole: «clienti di energia elettrica e gas» inserire le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni».".

17.0.11

Irto, Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, introdotto dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «clienti di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni».".»

17.0.12 (id. a 17.0.13)

Lotito

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Disposizioni in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche non richieste)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» inserire le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «clienti di energia elettrica e gas» inserire le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni».".

17.0.13 (id. a 17.0.12)

Orsomarso, Berrino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Modifiche all'articolo 51 del codice del consumo)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «fornitura di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: «clienti di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e servizi di telecomunicazioni».».

17.0.14

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori)

          1. All'articolo 51, comma 8-bis, del Codice del Consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al primo periodo dopo le parole "energia elettrica e gas" sono aggiunte le seguenti: "e di servizi di telecomunicazioni" e al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "di energia elettrica e gas". »

17.0.15

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili)

          1. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili.".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

17.0.16 (id. a 17.0.17)

Orsomarso, Melchiorre

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi, bigiotteria e articoli simili)

          1.La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili.".

17.0.17 (id. a 17.0.16)

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili)

          1. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili.

17.0.18

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili)

          1. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili

          2. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

          3. Agli oneri derivati dal comma 1 e 2, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

17.0.19

Turco, Croatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Estensione cassa integrazione in deroga ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili)

  1. La misura di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge, 20 dicembre 2024, n. 199, è riconosciuta, per un periodo massimo di dodici settimane a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026, ai dipendenti dei datori di lavoro artigiani di fabbricazione di gioielli e articoli di oreficeria in metalli preziosi e bigiotteria e articoli simili.
  2. La misura di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 36,8 milioni di euro per l'anno 2026 e le correlate integrazioni al reddito sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 2 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 2, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 36,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".».

17.0.20

Orsomarso, Melchiorre, Maffoni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Fondazione Agenzia delle entrate)

          1. L'Agenzia delle entrate è autorizzata a costituire, con risorse proprie, una fondazione, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile.

          2. Scopo della fondazione è favorire progetti di solidarietà, sviluppare iniziative scientifiche e formative anche per promuovere la conoscenza della legalità fiscale.

          3. Il comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate approva lo statuto della fondazione e determina il relativo patrimonio.

          4. La fondazione si avvale delle risorse umane e strumentali dell'Agenzia delle entrate disponibili a legislazione vigente.

          5. Gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.»

17.0.21

Trevisi, Lotito, Rosso

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Fondo emergenziale per la continuità della distribuzione intermedia del farmaco)

          1.         Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale di distribuzione del farmaco e di sostenere la relativa filiera a fronte dell'incremento dei costi logistici e operativi connessi al perdurare delle tensioni internazionali sui mercati energetici, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo emergenziale per la continuità della distribuzione farmaceutica», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

          2.         Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. I contributi sono ripartiti tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale alla rispettiva quota di mercato, al fine di preservare gli equilibri della filiera e assicurare il capillare approvvigionamento delle farmacie e degli altri presidi di erogazione del farmaco.

          3.         Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, nonché le modalità di monitoraggio e controllo, nel rispetto del limite di spesa.

          4.         L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          5.         Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17.0.22 (id. a 8.1000/132)

Meloni, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)

          1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

          a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;

          b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.

          4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

17.0.23

Murelli, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Modifica alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di contributi previdenziali volontari di liberi professionisti e lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

          1. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.

(Contributi previdenziali volontari di liberi professionisti e lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche)

          1. I liberi professionisti iscritti agli enti previdenziali di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché i liberi professionisti non iscritti ad alcun ente previdenziale privato o ad altre forme di previdenza obbligatoria e i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, eletti presso il Parlamento nazionale, il Parlamento europeo, un Consiglio regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un trattamento previdenziale, possono avvalersi della facoltà di versare contributi volontari, nella misura prevista a legislazione vigente o dalle norme di settore, relativamente al periodo di svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica, secondo le modalità previste al comma 2.

          2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi della facoltà di versare contributi volontari, per le finalità di cui al richiamato comma 1, qualora nell'anno solare nel quale sia stato esercitato il mandato rappresentativo o la funzione pubblica il reddito imponibile risulti inferiore al reddito medio calcolato sui cinque anni immediatamente precedenti l'assunzione della carica o della funzione. La contribuzione volontaria è effettuata per la parte eccedente il reddito dell'anno considerato, sino al valore del reddito medio dei cinque anni precedenti.

          3. I contributi volontari di cui al presente articolo sono deducibili dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          4. I soggetti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi volontari di cui al presente articolo, presentano domanda all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio il mandato rappresentativo o l'esercizio della funzione pubblica, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno, sino alla cessazione del mandato o dell'esercizio della funzione, salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.

          5. Per le finalità di cui al presente articolo, i relativi versamenti sono effettuati all'amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, il quale provvede a riversarle al fondo del rispettivo ente previdenziale.».".

17.0.24

Satta, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di incarichi conferiti a titolari di cariche elettive)

          1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per incarichi conferiti ai titolari di cariche elettive si intendono esclusivamente quelli strettamente connessi all'esercizio del mandato elettivo, per il cui conferimento la titolarità della carica elettiva costituisce requisito necessario e determinante.

          2. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, con particolare riferimento a quelle di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

17.0.25

Nocco, Melchiorre

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Norme in materia di enfiteusi)

          1. L'affrancazione delle enfiteusi rustiche, urbane ed edificatorie, nonché degli altri diritti ad esse assimiliati, si opera mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte il reddito dominicale del fondo, determinato applicando le tariffe d'estimo del catasto terreni con riferimento alla qualità e alla classe e attualizzato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al momento dell'offerta.

          2. Quando si contesta la sussistenza dei diritti di cui al comma 1 o l'ammontare della somma offerta, le controversie si svolgono nelle forme di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 11 settembre 2011, n. 150.

          3. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di cui al comma 1 è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione previsto dall'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011. L'esperimento del procedimento di mediazione di cui al primo periodo è condizione di procedibilità della relativa domanda giudiziale.

          4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti esistenti alla data della sua entrata in vigore.

          5. I commi 2 e 3 si applicano alle controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

          6. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 607 e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1970, n. 1138. Nei predetti giudizi, fino al momento in cui è fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, è possibile formulare l'offerta della somma di cui al comma 1.

17.0.26

Meloni, Nicita

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)

          1.? ?Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.

          2.? ?L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.

          3.? ?L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.

17.0.27

Fregolent, Musolino

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda)

          1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «31 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».»

          2. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

          3. Agli oneri derivati dal comma 1 e 2, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

17.0.28

Croatti, Turco, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".
  2. La disposizione di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e le correlate integrazioni al reddito sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  3. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 2 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 2, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".».

17.0.29

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda)

          1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

17.0.30

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Proroga al 30 giugno 2026 della cassa integrazione per il settore moda)

          1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".

17.0.31

Tubetti, Orsomarso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Responsabilità solidale del minore e regime fiscale delle spese legali)

          1. Nei procedimenti civili aventi ad oggetto domande di risarcimento del danno derivante dal fatto illecito commesso dal figlio minore, il giudice, nel liquidare il danno ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, può condannare il figlio minore non emancipato autore del fatto illecito, ove capace di intendere e di volere ai sensi dell'articolo 2046 c.c., al pagamento, in tutto o in parte, in solido con i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2048 c.c., del danno da lui cagionato.

          2. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna di cui al comma 1, la cancelleria del giudice che l'ha emessa provvede a trasmetterne copia esecutiva al creditore. Il credito risarcitorio, comprensivo di capitale, interessi come maturati e spese liquidate, è iscritto a ruolo dal creditore. A decorrere dal compimento della maggiore età del debitore, l'Agente della riscossione notifica l'avviso di pagamento.

          3. Le spese legali sostenute, nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, nell'interesse del figlio minore non emancipato autore dell'illecito, dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 2048 del codice civile, non rilevano ai fini delle imposte sui redditi né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le somme corrisposte dal medesimo minore, anche successivamente al compimento della maggiore età, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non rilevano ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          4. Le quietanze, gli atti di ricognizione del debito e i piani di rateizzazione formati esclusivamente in esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo non sono soggetti all'imposta di bollo.»

17.0.32

Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di deflazione dei giudizi di impugnazione)

          1. Al fine di garantire la celere definizione dei giudizi civili riguardanti le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la riduzione dei procedimenti di impugnazione, il capo di sentenza recante condanna alle spese in distrazione, a favore del difensore della parte privata ai sensi dell'articolo 93 del Codice di Procedura Civile, non può essere eseguito prima che esso sia passato in giudicato.

          2. Per le sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in caso di riforma o cassazione della pronuncia recante condanna alle spese in distrazione, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non possono richiederne la ripetizione al difensore distrattario e recuperano gli importi corrisposti a tale titolo esclusivamente nei confronti della parte sostanziale soccombente in giudizio.».

17.0.33

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 17-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti)

          1. Il primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 11, si interpreta nel senso che non sussistono rapporti di correlazione per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile anche tra società partecipate, pure in modo indiretto da pubbliche amministrazioni che non esercitano poteri di direzione e coordinamento, qualora la correlazione tra tali società derivi esclusivamente dal fatto di essere partecipate dalla medesima pubblica amministrazione."

17.0.34

Lisei, Orsomarso

Dopo l'articolo, inserire il seguente :

          " Articolo 17-bis

          1. All'articolo 5, comma 2, della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso delle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino fortemente raccomandate, il parere medico - legale può essere espresso dall'INAIL"

17.0.35

Gelmini, Salvitti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          Dopo l'art. 17 inserire l'articolo seguente:

«Art. 17-bis

(Rafforzamento della capacità operativa della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali)

          1. Al fine di assicurare la continuità e la regolarità dei servizi pubblici essenziali, anche in relazione ai processi di trasformazione economica, digitale e amministrativa in corso, è rafforzata la capacità operativa della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

          2. Per le finalità di cui al comma 1, tenuto conto dell'incremento delle funzioni e delle responsabilità attribuite alla Commissione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, il trattamento economico complessivo spettante al Presidente e ai componenti della Commissione può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa istruttoria tecnica, in coerenza con i trattamenti previsti per Autorità amministrative indipendenti.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante un meccanismo di perequazione finanziaria tra Autorità amministrative indipendenti, tra cui l'IVASS, la CONSOB, l'AGCM e la COVIP, disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le Autorità interessate. Il decreto individua criteri e modalità di trasferimento delle risorse sulla base delle rispettive disponibilità di bilancio. Il meccanismo è limitato alla durata di un triennio ed è in ogni caso circoscritto alla riallocazione di risorse già disponibili nei rispettivi bilanci. Sono in ogni caso assicurati il rispetto dell'autonomia organizzativa e contabile delle Autorità coinvolte e l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 18

18.0.1

Lotito

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

  1. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 383-bis è sostituito dal seguente:

          "383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2029, il disavanzo sanitario residuo, mediante un piano di rateizzazione fino a cinque anni, secondo un cronoprogramma pluriennale compatibile con gli equilibri del bilancio regionale e fondato su misure graduali e sostenibili di copertura.";

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la regione Molise provvede con legge regionale all'attuazione del Piano di rientro sanitario.»

18.0.2

Zanettin, Lotito, Trevisi

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di voto nel concordato nella liquidazione giudiziale e nel fallimento)

          1. All'articolo 243, comma 7, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «o altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o altri intermediari finanziari, ivi incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130».

          2. All'articolo 127, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), le parole «o altri intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o altri intermediari finanziari, ivi incluse le società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130».

          3. Le disposizioni del presente articolo hanno natura di interpretazione autentica. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 243, comma 7, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e 127, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, si interpretano nel senso che il diritto di voto è attribuito anche per i crediti trasferiti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale o dopo la dichiarazione di fallimento."

Art. 19

19.0.1 (id. a 10.0.14)

Potenti, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

          1. All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

          "3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa può essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'Albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, mediante procedimento ad evidenza pubblica. Nel caso in cui i gestori della tariffa siano interessati da procedure di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14 per le quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sia ancora iniziata la fase di esecuzione successiva al provvedimento di omologazione, i crediti vantati dai concessionari della riscossione aventi ad oggetto i corrispettivi e i rimborsi delle spese sostenute ai fini della riscossione della tariffa e delle spese sostenute per evitare il depauperamento del patrimonio del gestore sono assistiti da privilegio generale anteriore a ogni ordine e grado."

COORD.1

Il Relatore

All'articolo1:

                      al comma 1, alinea, la parola: «sostituto» è sostituita dalla seguente: «sostituito».

          All'articolo 3:

                      al comma 2, il capoverso 4-nonies è ridenominato: «4-novies».

          All'articolo 6:

                      al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

          All'articolo 8:

                      al comma 1, la parola: «GSE» è sostituita dalle seguenti: «Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE)» e le parole: «6 agosto 2024, n. 183» sono sostituite dalle seguenti: «n. 183 del 6 agosto 2024»;

                      al comma 3, al terzo periodo, le parole: «del reddito nonché» sono sostituite dalle seguenti: «del reddito né» e, al quarto periodo, le parole: «all'articolo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «decreto del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro».

          All'articolo 10:

                      al comma 2, alinea, le parole: «riscossione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui».

          All'articolo 11:

                      al comma 2, capoverso 3-ter, dopo le parole: «predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

          All'articolo 12:

                      al comma 2, le parole: «in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto».

          All'articolo 13:

                      al comma 1, la parola: «2026» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2026» e la parola: «2028» è sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2028»;

                      al comma 2, alle parole: «pari a» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

          All'articolo 14:

                      al comma 1, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

                      al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 1967» e dopo le parole: «euro 561.089» è inserita la seguente: «annui».

          All'articolo 15:

                      al comma 1, lettera e), capoverso 8-bis, le parole: «Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «Comitato» e le parole: «cui è riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali è riconosciuto».

          All'articolo 16:

                      al comma 1, dopo le parole: «(UE) 2024/2841» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024».

          All'articolo 18:

                      al comma 2:

          all'alinea, le parole: «, e pari a» sono sostituite dalle seguenti: «e pari a»;

          alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2032» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                      al comma 3, le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori».