Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 342 del 23/04/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 23 APRILE 2026

342ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA REVISIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE GRATUITA DELLE QUOTE DI EMISSIONI "EMISSION TRADING SYSTEM"(ETS) PER IL PERIODO 2026-2030

Il PRESIDENTE comunica che, in merito alla prossima revisione dei parametri di riferimento (benchmark) per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni ETS (il sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'Unione) per il periodo dal 2026 al 2030, il Governo, con lettera dei ministri Pichetto Fratin e Urso, ha espresso alla Commissione europea le sue forti preoccupazioni, ritenendo che la revisione possa compromettere la sostenibilità industriale e la competitività dei settori energy‑intensive nazionali.

La prevista riduzione delle assegnazioni gratuite, basata su tecnologie non ancora diffuse su scala europea, comporterebbe, infatti, un incremento significativo dei costi e un maggiore rischio di trasferimento della produzione di emissioni in Paesi con norme climatiche meno severe (carbon leakage).

I Ministri ritengono, pertanto, opportuno rinviare la revisione dei benchmark, per coordinarla con la revisione della direttiva ETS, prevista dal 2026, al fine di affrontare in modo organico anche le questioni metodologiche ancora controverse. Di fatto, intervenire ora genererebbe incertezza regolatoria e difficoltà operative per le imprese.

In tale contesto, l'Italia considera necessario un congelamento temporaneo dei benchmark ai livelli 2021-2025, accompagnato da un adeguamento del fattore di correzione transettoriale (CSCF), senza il quale il congelamento risulterebbe inefficace. Tale approccio è ritenuto indispensabile per garantire stabilità normativa, tutelare il tessuto produttivo e preservare, al contempo, l'integrità ambientale del sistema ETS.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), al quadro europeo di certificazione della cibersicurezza e alla sicurezza delle catene di approvvigionamento delle TIC e che abroga il regolamento (UE) 2019/881 ("regolamento sulla cibersicurezza 2") (COM(2026) 11 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda le misure di semplificazione e l'allineamento alla [proposta di regolamento sulla cibersicurezza 2] (COM(2026) 13 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame congiunto della proposta di regolamento e della proposta di direttiva in titolo, in materia di cibersicurezza.

Il pacchetto legislativo, presentato dalla Commissione europea il 20 gennaio 2026, comprende, quindi, la proposta di regolamento "Cybersecurity Act 2", che aggiorna il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA), il sistema europeo di certificazione (ECCF) e la sicurezza delle catene di approvvigionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e la proposta di direttiva che modifica la direttiva cosiddetta "NIS 2", sulle misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, per quanto riguarda le misure di semplificazione e il suo allineamento alla predetta proposta di regolamento Cybersecurity Act 2.

Le due proposte rappresentano un passo importante nel rafforzamento della resilienza digitale dell'Unione europea, in un contesto globale in cui sicurezza informatica, economia e geopolitica sono sempre più interconnesse. La cibersicurezza non è più solo una questione tecnica, ma è uno strumento strategico per proteggere le infrastrutture critiche, le catene di approvvigionamento e l'autonomia tecnologica europea, a tutela della democrazia, dell'economia e dello stile di vita dell'Unione.

Contestualmente alla presentazione delle due proposte, la Commissione europea ha pubblicato la relazione sulla valutazione dell'ENISA e del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza (ECCF), ai sensi dell'articolo 67 del regolamento sulla cibersicurezza, che ha evidenziato alcune criticità.

In particolare, l'ENISA soffre di carenza di personale e scarso coordinamento con altri organismi europei, mentre il sistema di certificazione è lento e complesso. Anche il quadro delle minacce è preoccupante, con attacchi legati a motivazioni ideologiche che raggiungono quasi l'80 per cento del totale.

L'Italia rappresenta il secondo Paese dell'Unione più colpito, dopo la Germania, in termini di richieste di risarcimento in relazione a ransomware (software dannosi che richiedono il pagamento di un riscatto) e violazioni dei dati. Infine, circa il 7 per cento degli incidenti è riconducibile ad attività di Stati terzi.

La base giuridica di entrambe le proposte è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in coerenza con gli atti che sono intesi modificare, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Quanto alla conformità delle due proposte al principio di sussidiarietà, la Commissione europea evidenzia come questa sia stata già accertata con l'adozione, sia del regolamento sulla cibersicurezza attualmente in vigore, sia della direttiva NIS 2. La natura transfrontaliera delle minacce informatiche rende, infatti, indispensabile un'azione coordinata a livello europeo, mentre la frammentazione derivante dalla coesistenza di sistemi di certificazione e approcci normativi nazionali differenti genera oneri burocratici e penalizza la competitività del mercato unico.

La Commissione ritiene che i provvedimenti rispettino anche il principio di proporzionalità, in quanto le misure proposte risultano strettamente limitate a quanto occorre per raggiungere gli obiettivi strategici individuati. L'intervento dell'Unione europea, inoltre, non preclude ai singoli Stati la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti a tutela della sicurezza nazionale, mentre il quadro europeo di certificazione della conformità ai requisiti di cibersicurezza resta di natura volontaria, assicurando, quindi, il rispetto del principio di proporzionalità.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, scadono il 13 maggio 2026. Le proposte sono attualmente oggetto di esame da parte, rispettivamente, di undici e dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PROCEDURA ACCELERATA (FAST TRACK) DELLE PROPOSTE LEGISLATIVE EUROPEE

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 14 aprile scorso, il senatore Lorefice aveva chiesto il motivo per cui le due proposte COM(2026) 20 e COM(2026) 22 non figurassero più nel calendario dei lavori della Commissione.

Al riguardo, il Presidente evidenzia che entrambe le proposte, il 24 febbraio scorso, hanno concluso il loro iter di esame presso il Legislatore europeo, essendo state approvate, rispettivamente, come regolamento (UE) 2026/467, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027, e come regolamento (UE) 2026/468, recante modifica del regolamento (UE) 2024/792, che istituisce lo strumento per l'Ucraina. Entrambi gli atti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 febbraio 2026.

L'esame europeo delle due proposte ha, infatti, seguito la procedura accelerata (cosiddetta fast track), prevista dal Protocollo n. 1, allegato ai Trattati europei, sul ruolo dei Parlamenti nazionali. L'articolo 4 di tale Protocollo stabilisce che "in caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto", rispetto al periodo delle otto settimane che deve intercorrere tra la data in cui il progetto di atto legislativo è messo a disposizione dei Parlamenti nazionali e la data in cui questo è esaminato dal Legislatore europeo.

In base a tale disposizione, le due proposte menzionate sono state esaminate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, già a partire dai giorni immediatamente successivi alla presentazione da parte della Commissione europea, avvenuta il 14 gennaio 2026, e sono state approvate in via definitiva solo dopo poco più di un mese, ovvero quasi tre settimane prima del 16 marzo 2026, che sarebbe stata la data di scadenza delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2.

Con l'adozione definitiva è, quindi, venuto meno l'oggetto dell'esame in 4a Commissione ed è per questo motivo che le due proposte non sono più inserite all'ordine del giorno.

Ciò premesso, occorre, tuttavia, aprire una riflessione in merito alla prassi relativa alla procedura d'urgenza in parola, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto dei Parlamenti nazionali a partecipare al processo decisionale europeo stabilito dai trattati.

La procedura fast track, come già accennato, è prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato ai trattati, che recita come segue: "Articolo 4. Un periodo di otto settimane intercorre tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali … un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. In caso di urgenza sono ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o nella posizione del Consiglio. Salvo in casi urgenti debitamente motivati, nel corso di queste otto settimane non può essere constatato alcun accordo riguardante il progetto di atto legislativo. …".

Attraverso questa eccezione viene, quindi, ad essere inciso il diritto dei Parlamenti nazionali ad eccepire la violazione del principio di sussidiarietà da parte dei progetti di atti legislativi europei. In tal senso, il termine di otto settimane per effettuare tale contestazione, previsto dall'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato ai trattati, viene ad essere temporalmente, e quindi ulteriormente, ridotto.

A fronte di queste indicazioni normative, le due proposte riportavano, all'interno delle premesse, la motivazione dell'adozione con procedura d'urgenza. In particolare, nei rispettivi considerando n. 59 e n. 8 delle proposte, si specificava che: "Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica".

Tuttavia, si tratta dell'unico punto in cui viene menzionata l'applicazione della procedura d'urgenza, mentre ogni altra indicazione resta parametrata alle ordinarie otto settimane, risultando in tal modo non coordinata.

In particolare, non ci sono riferimenti all'urgenza: nella lettera di trasmissione ai sensi del protocollo n. 2; nel frontespizio della proposta; nella relazione illustrativa che accompagna la proposta; nelle schede relative ai singoli atti contenute nelle banche dati EUR-LEX, IPEX, Legislative Observatory del Parlamento europeo ed EU Law Tracker.

D'altra parte, nella lettera di trasmissione e in tutte le banche dati si fa, invece, esplicito riferimento alla data di scadenza delle otto settimane.

Pertanto, ad oggi, i Parlamenti nazionali solo esaminando l'intero contenuto del testo della proposta legislativa possono avere cognizione della procedura d'urgenza. Di conseguenza, proprio per le proposte più importanti e urgenti, i Parlamenti potrebbero trovarsi, di fatto, a non esercitare il previsto e dovuto controllo democratico sul principio di sussidiarietà.

La problematica di una carente informazione sull'applicazione della procedura d'urgenza è stata peraltro già sollevata anche nell'ambito delle Conclusioni della LXXIV Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea (COSAC) di Copenhagen del 1° dicembre 2025, in cui si è osservato che "la gestione della procedura accelerata per le proposte di semplificazione della legislazione europea presenta alcune sfide organizzative per molti Parlamenti nazionali" e che "un numero significativo di Parlamenti raccomanda alle Istituzioni dell'Unione di stabilire criteri chiari per l'utilizzo della procedura accelerata nel processo decisionale legislativo, al fine di salvaguardare il controllo democratico".

Il Presidente, quindi, ringrazia il senatore Lorefice per aver sollevato la questione e si ripromette di porre nuovamente la questione all'attenzione della prossima COSAC e di informare al riguardo il ministro Foti e il presidente Giglio Vigna.

Il senatore LOREFICE (M5S) si associa alle proposte del Presidente.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,05.