Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 22/04/2026

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), relativamente alla vendita di batterie agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

La proposta si colloca nel quadro del cosiddetto pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica ambientale, per quanto concerne le disposizioni relative alle batterie e ai rifiuti di batterie e nell'articolo 114 TFUE, sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per le disposizioni riguardanti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto interviene su regolamenti direttamente applicabili, che disciplinano in modo uniforme la responsabilità estesa del produttore per batterie e imballaggi nell'intero mercato interno. Un intervento a livello nazionale non potrebbe modificare in modo coordinato l'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori che commercializzano batterie o imballaggi in altri Stati membri.

Secondo la relazione governativa, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione individuato, senza incidere né sulla normativa sostanziale né sugli obiettivi ambientali dei regolamenti interessati. La sospensione, prevista fino al 1° gennaio 2035, riguarda l'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori stabiliti nell'Unione, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di adottare strumenti alternativi di tracciabilità in caso di estensione della sospensione anche ai produttori stabiliti in Paesi terzi.

Il Governo valuta la proposta in modo complessivamente positivo, in quanto essa assume rilievo nell'ottica della competitività delle imprese e della riduzione degli oneri amministrativi. Tuttavia, nella relazione viene sottolineato che la proposta non presenta carattere di urgenza, considerata anche la annunciata riforma degli schemi di responsabilità estesa del produttore nell'ambito della proposta sull'economia circolare (Circular Economy Act), che dovrebbe essere presentata entro il 2026, e attraverso la quale si potrebbero ipotizzare sistemi armonizzati per garantire il rispetto degli obblighi EPR.

Secondo la relazione, il progetto, pur risultando positivo in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese italiane (soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri), potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, in particolare in assenza di strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per la verifica dell'aderenza agli obblighi di EPR.

Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto. La proposta è stata esaminata da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Il Presidente relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.