Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 22/04/2026

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 36)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.

Ricorda che la proposta si inserisce nel più ampio pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Rammenta, inoltre, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tuttavia, il Governo ha espresso una valutazione problematica nel merito, alla luce delle potenziali criticità in termini di efficacia dei controlli e di effettivo adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Infatti, seppure la proposta risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese (soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri), il Governo ritiene che l'assenza del rappresentante autorizzato potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, a causa dell'assenza del rappresentante autorizzato, il costo della gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale.

Nei medesimi termini si è espresso il Senato francese, che ha ritenuto la proposta non conforme al principio di proporzionalità, sebbene il principio di sussidiarietà sia ritenuto rispettato, essendo il livello europeo quello più appropriato per regolamentare la nomina dei rappresentanti autorizzati. In particolare, il Senato francese ritiene che la sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato possa rendere meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative. Inoltre, la sospensione solleva questioni di parità di concorrenza tra le aziende che producono all'interno del territorio nazionale e quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono, poi, importati.

Secondo il Senato francese, quindi, gli Stati membri perderebbero uno strumento essenziale per garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul proprio mercato. In particolare, verrebbe indebolita la capacità di recuperare direttamente dai produttori stabiliti in un altro Stato membro gli importi da questi dovuti al sistema EPR. Inoltre, le autorità competenti dello Stato di importazione non potrebbero più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovrebbero contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi e sproporzionati.

Nella precedente seduta, il senatore Lorefice aveva chiesto chiarimenti sull'impatto della proposta legislativa europea sulla procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso. Aveva chiesto, inoltre, chiarimenti sull'impatto della proposta sulle problematiche relative allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Per quanto riguarda la procedura di infrazione, effettivamente la sospensione dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/904, secondo il quale "ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro", incide su uno dei 15 punti contestati all'Italia dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 23 maggio 2024.

In particolare, la Commissione europea rileva che l'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, impone ai produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso in un altro Stato membro, di designare un rappresentante autorizzato, responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro, omettendo, tuttavia, di includere anche i produttori di "attrezzi da pesca contenenti plastica", come invece dispone l'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva.

Pertanto, con la sospensione proposta, verrebbe a decadere questo punto della procedura di infrazione.

Per completezza, il Relatore evidenzia che gli altri due punti relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica, in cui si contesta la mancata disciplina nazionale del "tasso minimo di raccolta annuale" e del relativo monitoraggio, sono stati interessati dall'emanazione del decreto ministeriale 27 ottobre 2023, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante la "Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio", sebbene tale percentuale minima di raccolta annuale sia fissata solo per il biennio 2024-2025.

Gli altri 12 punti sollevati nella procedura di infrazione n. 2024/2053 restano quindi oggetto di trattazione nell'ambito dei rapporti diretti tra le competenti Amministrazioni nazionali e la Commissione europea. La procedura risulta, peraltro, ferma alla citata lettera di messa in mora del 2024.

Per quanto riguarda l'impatto della proposta di sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato sullo smaltimento dei panelli fotovoltaici, si evidenzia che resta valida la citata considerazione critica espressa dal Governo nella relazione trasmessa e l'analoga considerazione espressa dal Senato francese.

A sostegno di tali considerazioni il Relatore ricorda che, secondo la normativa europea vigente, peraltro rafforzata dalla direttiva (UE) 2024/884 (recepita in Italia con il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2), che chiarisce ulteriormente la responsabilità dei produttori nella gestione del fine vita dei pannelli, il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici è a totale carico dei produttori e i produttori stabiliti in uno Stato membro devono designare un rappresentante autorizzato per adempiere ai relativi obblighi di gestione dei RAEE negli Stati membri dove queste apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono importate.

A ciò si aggiunge il recente documento di lavoro della Commissione europea SWD(2025) 185, del 3 luglio 2025, da cui risulta che i pannelli fotovoltaici richiedono di essere disciplinati in una categoria specifica a parte, a causa della loro durata di vita e delle specifiche modalità di raccolta e riciclo, e che il sistema EPR di responsabilità dei produttori di AEE deve essere ulteriormente armonizzato e rafforzato, soprattutto nelle sue modalità di finanziamento.

Il relatore Rosso illustra, quindi, un conferente schema di risoluzione, in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, mentre il principio di proporzionalità non è ritenuto pienamente rispettato, in ragione delle predette considerazioni espresse dal Governo nella relazione trasmessa e dal Senato francese nel suo parere motivato.

Il senatore LOREFICE (M5S) rileva la apparente contraddizione tra una risoluzione sostanzialmente contraria alla proposta e il fatto che la stessa proposta risolva uno dei punti della citata procedura di infrazione. Inoltre, propone di inserire nello schema di risoluzione una considerazione a sostegno della prospettiva di disciplinare i pannelli fotovoltaici in una categoria specifica a parte rispetto agli altri AEE.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) precisa che l'apparente contraddizione si spiega in quanto l'esigenza di evitare i rischi derivanti dall'assenza del rappresentante autorizzato è ritenuta di maggiore importanza rispetto alla possibilità di far decadere uno dei 15 punti contenuti nella citata procedura di infrazione.

Per quanto riguarda la proposta di esprimersi a favore di una disciplina a parte per i pannelli fotovoltaici, ritiene che, sebbene tutto sia migliorabile, il lavoro di approfondimento svolto e che sottende l'elaborazione della risoluzione sia da ritenersi esaustivo e che il tema del fotovoltaico non rientri, stricto sensu, nell'oggetto della risoluzione.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.