Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 22/04/2026
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 983 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 36) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 983, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso;
ricordato che essa si inserisce nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti;
tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
tenuto, altresì, conto del parere motivato espresso dal Senato francese, in cui si ritiene che la proposta in titolo non sia conforme al principio di proporzionalità;
considerata la procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso e ferma alla lettera di messa in mora del 23 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192 del TFUE, sull'attuazione della politica ambientale dell'Unione;
ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di garantire una gestione uniforme e il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri dei sistemi di responsabilità estesa dei produttori (EPR) di prodotti tessili, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e prodotti di plastica monouso, tra cui in particolare la gestione dei relativi rifiuti, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente e richiede norme comuni di livello europeo;
ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.
Sebbene la proposta risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri, la sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti in questione, rendendo meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative.
In tal senso, gli Stati membri perderebbero uno strumento essenziale per garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul proprio mercato. In particolare, verrebbe indebolita la capacità di recuperare direttamente dai produttori stabiliti in un altro Stato membro gli importi da questi dovuti nell'ambito del sistema EPR. Inoltre, le autorità competenti dello Stato di importazione non potrebbero più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovrebbero contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi.
In aggiunta, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, a causa dell'assenza del rappresentante autorizzato, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, svantaggiando le aziende che producono all'interno del territorio nazionale rispetto a quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono importati.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.