Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 341 del 22/04/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 22 APRILE 2026

341ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA PRESSO L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI SERBIA

Il PRESIDENTE comunica che il 17 aprile 2026 si è recato in missione a Belgrado, insieme alla senatrice Rojc, per svolgere alcuni importanti incontri con rappresentanti dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia, soprattutto in funzione del percorso di adesione della Serbia all'Unione europea.

Il primo incontro si è svolto con la Presidente dell'Assemblea nazionale ed ex Primo ministro, Ana Brnabić, che ha elogiato l'Italia per il consenso mostrato all'apertura del cluster negoziale n. 3, relativo alla competitività e alla crescita inclusiva, e ha espresso rammarico per l'atteggiamento critico mostrato, invece, da alcuni Stati membri, nonostante il parere positivo espresso lo scorso novembre dalla Commissione europea.

La presidente Brnabić ha sostenuto che la mancata apertura di questo cluster negoziale rischia di dare un segnale negativo ai cittadini serbi, che hanno un grande desiderio di aderire rapidamente all'Unione, ritenendo che non ci sia una reale alternativa politica al processo di adesione. Eventuali lacune nel processo normativo serbo potranno essere recuperate attraverso un percorso di cooperazione, anche sul piano parlamentare. Al riguardo, ha ricordato l'imminente parere della Commissione di Venezia, richiesto proprio da parte serba, su alcune modifiche alla legge sul sistema giudiziario.

La presidente Brnabić ha poi ricordato come il 2026 sia un anno elettorale in Serbia e ha sottolineato come la mancata apertura del cluster 3 potrebbe essere letta anche come indiretto mancato sostegno al presidente Vučić, come evidenziato - secondo la sua lettura - anche dall'atteggiamento dell'opposizione parlamentare in Serbia. Ritiene, invece, che tutte le componenti politiche dovrebbero impegnarsi a fondo per garantire l'adesione, in linea con il desiderio dei cittadini serbi.

Ha citato, al riguardo, un articolo a doppia firma Vučić-Rama, apparso su un quotidiano tedesco a fine febbraio, in cui il Premier serbo e il suo omologo albanese sgombrano il campo da alcuni elementi addotti dai critici dell'adesione. In particolare, ha ricordato come, secondo l'impostazione dei due leader, la Serbia e l'Albania potrebbero non reclamare necessariamente un Commissario europeo e potrebbero non esercitare il loro diritto di veto. Si tratta di preoccupazioni dei critici dell'adesione che, secondo questa impostazione, sarebbero quindi fugate.

La delegazione del Senato ha poi incontrato Elvira Kovács, esponente politico della minoranza ungherese e Presidente della Commissione per l'integrazione europea del Parlamento serbo. Nel corso dello scambio, la presidente Kovács ha evidenziato i costanti sforzi serbi per costruire un consenso il più largo possibile sul percorso dell'adesione, tra cui la costante partecipazione ai tanti eventi della cooperazione interparlamentare europea e alle riunioni organizzate dal Parlamento europeo.

Ha, tuttavia, lamentato il pregiudizio, emerso nel corso dei vari incontri, secondo cui il mancato allineamento della politica estera serba a quella dell'Unione incide in modo significativo sul processo di adesione. Rileva soprattutto la politica di mancato sostegno alle sanzioni nei confronti della Federazione russa che, tuttavia, a suo avviso, non può essere ostativa alla prosecuzione dei negoziati di adesione. La Serbia è uno Stato indipendente e autonomo e quindi, a suo avviso, sbaglia chi ritiene che la politica serba sia dipendente da quella russa.

Nell'ultimo incontro, il Presidente del gruppo parlamentare di amicizia, Jovan Palalić, ha sottolineato i profondi legami di amicizia tra il popolo italiano e quello serbo, testimoniati dalla profondità storica dei rapporti, a partire da Roma e Venezia, per arrivare agli ottimi rapporti tra il presidente Vučić e il presidente Meloni. Molto rilevante è anche la cooperazione tra la Serbia e tante Regioni italiane, a partire dalla Lombardia, nello sviluppo di progetti imprenditoriali comuni.

Palalić ha rimarcato l'urgenza di lavorare per ricercare formule di negoziato che permettano la prosecuzione del processo di adesione, senza condizionamenti politici relativi ad altri temi. La domanda che si stanno ponendo molti esponenti della politica serba è, infatti, se i Paesi europei vorranno proseguire il lavoro comune con la Serbia, oppure se l'argomento relativo alle sanzioni nei confronti della Russia risulterà comunque un elemento di forte criticità per il negoziato.

Per parte italiana, nei vari incontri, è stato sottolineato il forte senso di amicizia tra i due Paesi, dimostrato dalle frequenti visite dei ministri e dei parlamentari italiani e da un importante interscambio commerciale. Riguardo all'adesione, è stato affermato come serva un processo di adeguamento dell'ordinamento serbo a quello europeo che sia ordinato e progressivo, in modo tale da permettere anche ai cittadini, alle formazioni sociali, alle imprese di comprendere l'importanza di avere regole europee condivise, che sono strumentali a uno sviluppo economico ancora più sostenuto.

Il messaggio della delegazione italiana è stato quindi di un forte sostegno all'adesione della Serbia all'Unione europea, su cui l'Italia continuerà a lavorare in tutte le sedi. L'ingresso di tutti i Paesi dei Balcani occidentali nell'Unione europea costituisce non solo un processo storico inevitabile, ma anche una necessità strategica dell'Italia, in un'area cruciale per la sicurezza politica ed economica dell'intera Unione europea.

Il Presidente ricorda, poi, di aver sottolineato, con tutti gli interlocutori, la forte sensibilità e il costante impegno dell'Unione e degli Stati membri, da tempo riflessi nelle conclusioni del Consiglio europeo, in materia di prevenzione e contrasto delle minacce ibride, nonché nello sviluppo delle strategie e delle strutture necessarie per difendere i processi democratici dalle ingerenze esterne, a partire dallo scudo europeo per la democrazia e dalle strategie FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference).

Il Presidente, inoltre, evidenzia che, successivamente alla visita, è emerso come la Commissaria per l'Allargamento, Marta Kos, stia valutando la possibilità di sospendere alcuni fondi europei destinati alla Serbia, in relazione alla controversa riforma della giustizia. Al riguardo, senza entrare nel merito della questione, riferisce che nel corso degli incontri a Belgrado i parlamentari serbi hanno assicurato che avrebbero dato seguito al parere della Commissione di Venezia.

Il Presidente formula, infine, un sentito ringraziamento, anche a nome della senatrice Tatjana Rojc, all'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, S.E. Luca Gori, nonché a tutto il personale diplomatico dell'Ambasciata, e in particolare ai Consiglieri Carlotta Colli e Francesco Manià, per l'importante collaborazione prestata alla delegazione parlamentare della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato, nel corso della visita.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore per le batterie e i rifiuti di batterie e per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2025) 982 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), relativamente alla vendita di batterie agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.

La proposta si colloca nel quadro del cosiddetto pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica ambientale, per quanto concerne le disposizioni relative alle batterie e ai rifiuti di batterie e nell'articolo 114 TFUE, sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno, per le disposizioni riguardanti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto interviene su regolamenti direttamente applicabili, che disciplinano in modo uniforme la responsabilità estesa del produttore per batterie e imballaggi nell'intero mercato interno. Un intervento a livello nazionale non potrebbe modificare in modo coordinato l'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori che commercializzano batterie o imballaggi in altri Stati membri.

Secondo la relazione governativa, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione individuato, senza incidere né sulla normativa sostanziale né sugli obiettivi ambientali dei regolamenti interessati. La sospensione, prevista fino al 1° gennaio 2035, riguarda l'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori stabiliti nell'Unione, mentre lascia agli Stati membri la facoltà di adottare strumenti alternativi di tracciabilità in caso di estensione della sospensione anche ai produttori stabiliti in Paesi terzi.

Il Governo valuta la proposta in modo complessivamente positivo, in quanto essa assume rilievo nell'ottica della competitività delle imprese e della riduzione degli oneri amministrativi. Tuttavia, nella relazione viene sottolineato che la proposta non presenta carattere di urgenza, considerata anche la annunciata riforma degli schemi di responsabilità estesa del produttore nell'ambito della proposta sull'economia circolare (Circular Economy Act), che dovrebbe essere presentata entro il 2026, e attraverso la quale si potrebbero ipotizzare sistemi armonizzati per garantire il rispetto degli obblighi EPR.

Secondo la relazione, il progetto, pur risultando positivo in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese italiane (soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri), potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, in particolare in assenza di strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per la verifica dell'aderenza agli obblighi di EPR.

Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto. La proposta è stata esaminata da parte di dodici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità.

Il Presidente relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore, senatore Satta, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Propone, in particolare, di ricordare nelle premesse i contenuti dell'articolo 3, che consente di tenere conto dell'avviamento negativo nella formazione del bilancio redatto secondo i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002; dell'articolo 4, che introduce un'esenzione fiscale sugli interessi degli investimenti obbligazionari effettuati dai fondi di garanzia dei depositanti in Italia; dell'articolo 8, che assicura il 35 per cento del credito di imposta ammissibile in base al Piano Transizione 5.0; e dell'articolo 16, che assicura la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la Carta europea della disabilità (Disability Card) e armonizza il Contrassegno europeo di parcheggio.

Propone, inoltre, di menzionare il preannunciato piano d'azione "Accelerate EU", della Commissione europea, per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, che prevederà misure con effetti immediati derivanti da un maggior coordinamento nella gestione delle riserve di combustibili, da maggiori aiuti alle famiglie vulnerabili e aiuti di Stato, nonché misure più a lungo termine per accelerare l'elettrificazione.

Ritiene, quindi, che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) preannuncia la sua astensione dal voto, per via della compresenza di alcune misure positive, come quella dell'articolo 16, in favore delle persone disabili, e di misure criticabili, come quella dell'articolo 8, che assicura solo il 35 per cento del credito d'imposta lasciando scoperto il restante ammontare, su cui le imprese aggiudicatarie avevano fatto affidamento e anche investito.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo, su un provvedimento che ritiene non condivisibile, salvo l'auspicio che l'articolo 16 finalmente rappresenti una risposta alla necessità, espressa anche in mozioni trasversali approvate in Senato, di dare piena operatività e validità in tutte le città del contrassegno di parcheggio per i disabili.

Ricorda come ciò era già in discussione durante l'esame dell'ultima modifica al codice della strada, ma che, alla fine, non rientrò nel testo approvato. Ora, in vista del recepimento della normativa europea, vi è la concreta possibilità che il contrassegno diventi pienamente efficace.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, dopo aver riepilogato i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, finalizzata ad agevolare l'integrazione dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno, nel sistema energetico, ritiene che, in vista della predisposizione di uno schema di osservazioni, sia utile acquisire il contributo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), accogliendo così alcune sollecitazioni informali ricevute.

Il senatore LOREFICE (M5S) sostiene la proposta di audizione, anche per chiarire alcuni aspetti relativi alle modalità di integrazione dell'idrogeno nella rete del gas naturale.

Anche la senatrice ROJC (PD-IDP) esprime adesione alla proposta e ricorda che oggi scade, in Commissione di merito, il termine entro il quale segnalare i nominativi dei soggetti da audire.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) ringrazia il relatore Rosso per aver accolto la sua richiesta di acquisire il contributo dell'ARERA, che aveva proposto al fine di approfondire il tema della tutela dei clienti vulnerabili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 36)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 aprile.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una ulteriore relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.

Ricorda che la proposta si inserisce nel più ampio pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Rammenta, inoltre, che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui la si ritiene conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Tuttavia, il Governo ha espresso una valutazione problematica nel merito, alla luce delle potenziali criticità in termini di efficacia dei controlli e di effettivo adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Infatti, seppure la proposta risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese (soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri), il Governo ritiene che l'assenza del rappresentante autorizzato potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, a causa dell'assenza del rappresentante autorizzato, il costo della gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale.

Nei medesimi termini si è espresso il Senato francese, che ha ritenuto la proposta non conforme al principio di proporzionalità, sebbene il principio di sussidiarietà sia ritenuto rispettato, essendo il livello europeo quello più appropriato per regolamentare la nomina dei rappresentanti autorizzati. In particolare, il Senato francese ritiene che la sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato possa rendere meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative. Inoltre, la sospensione solleva questioni di parità di concorrenza tra le aziende che producono all'interno del territorio nazionale e quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono, poi, importati.

Secondo il Senato francese, quindi, gli Stati membri perderebbero uno strumento essenziale per garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul proprio mercato. In particolare, verrebbe indebolita la capacità di recuperare direttamente dai produttori stabiliti in un altro Stato membro gli importi da questi dovuti al sistema EPR. Inoltre, le autorità competenti dello Stato di importazione non potrebbero più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovrebbero contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi e sproporzionati.

Nella precedente seduta, il senatore Lorefice aveva chiesto chiarimenti sull'impatto della proposta legislativa europea sulla procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso. Aveva chiesto, inoltre, chiarimenti sull'impatto della proposta sulle problematiche relative allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Per quanto riguarda la procedura di infrazione, effettivamente la sospensione dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/904, secondo il quale "ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro", incide su uno dei 15 punti contestati all'Italia dalla Commissione europea nella lettera di messa in mora del 23 maggio 2024.

In particolare, la Commissione europea rileva che l'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo n. 196 del 2021, di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, impone ai produttori stabiliti sul territorio nazionale, che vendono i prodotti di plastica monouso in un altro Stato membro, di designare un rappresentante autorizzato, responsabile per l'adempimento degli obblighi del produttore nell'altro Stato membro, omettendo, tuttavia, di includere anche i produttori di "attrezzi da pesca contenenti plastica", come invece dispone l'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva.

Pertanto, con la sospensione proposta, verrebbe a decadere questo punto della procedura di infrazione.

Per completezza, il Relatore evidenzia che gli altri due punti relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica, in cui si contesta la mancata disciplina nazionale del "tasso minimo di raccolta annuale" e del relativo monitoraggio, sono stati interessati dall'emanazione del decreto ministeriale 27 ottobre 2023, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, recante la "Definizione del tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio", sebbene tale percentuale minima di raccolta annuale sia fissata solo per il biennio 2024-2025.

Gli altri 12 punti sollevati nella procedura di infrazione n. 2024/2053 restano quindi oggetto di trattazione nell'ambito dei rapporti diretti tra le competenti Amministrazioni nazionali e la Commissione europea. La procedura risulta, peraltro, ferma alla citata lettera di messa in mora del 2024.

Per quanto riguarda l'impatto della proposta di sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato sullo smaltimento dei panelli fotovoltaici, si evidenzia che resta valida la citata considerazione critica espressa dal Governo nella relazione trasmessa e l'analoga considerazione espressa dal Senato francese.

A sostegno di tali considerazioni il Relatore ricorda che, secondo la normativa europea vigente, peraltro rafforzata dalla direttiva (UE) 2024/884 (recepita in Italia con il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2), che chiarisce ulteriormente la responsabilità dei produttori nella gestione del fine vita dei pannelli, il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) fotovoltaici è a totale carico dei produttori e i produttori stabiliti in uno Stato membro devono designare un rappresentante autorizzato per adempiere ai relativi obblighi di gestione dei RAEE negli Stati membri dove queste apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono importate.

A ciò si aggiunge il recente documento di lavoro della Commissione europea SWD(2025) 185, del 3 luglio 2025, da cui risulta che i pannelli fotovoltaici richiedono di essere disciplinati in una categoria specifica a parte, a causa della loro durata di vita e delle specifiche modalità di raccolta e riciclo, e che il sistema EPR di responsabilità dei produttori di AEE deve essere ulteriormente armonizzato e rafforzato, soprattutto nelle sue modalità di finanziamento.

Il relatore Rosso illustra, quindi, un conferente schema di risoluzione, in cui si ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, mentre il principio di proporzionalità non è ritenuto pienamente rispettato, in ragione delle predette considerazioni espresse dal Governo nella relazione trasmessa e dal Senato francese nel suo parere motivato.

Il senatore LOREFICE (M5S) rileva la apparente contraddizione tra una risoluzione sostanzialmente contraria alla proposta e il fatto che la stessa proposta risolva uno dei punti della citata procedura di infrazione. Inoltre, propone di inserire nello schema di risoluzione una considerazione a sostegno della prospettiva di disciplinare i pannelli fotovoltaici in una categoria specifica a parte rispetto agli altri AEE.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) precisa che l'apparente contraddizione si spiega in quanto l'esigenza di evitare i rischi derivanti dall'assenza del rappresentante autorizzato è ritenuta di maggiore importanza rispetto alla possibilità di far decadere uno dei 15 punti contenuti nella citata procedura di infrazione.

Per quanto riguarda la proposta di esprimersi a favore di una disciplina a parte per i pannelli fotovoltaici, ritiene che, sebbene tutto sia migliorabile, il lavoro di approfondimento svolto e che sottende l'elaborazione della risoluzione sia da ritenersi esaustivo e che il tema del fotovoltaico non rientri, stricto sensu, nell'oggetto della risoluzione.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1852

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 3 prevede, per le imprese che usano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, l'introduzione dell'avviamento negativo, nella formazione del bilancio, ai fini del calcolo dell'imposta del reddito e che la norma si applica alle cessioni d'azienda che garantiscono la continuità dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali;

- l'articolo 4 introduce una esenzione, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sugli interessi derivanti da investimenti in obbligazioni, effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle loro risorse disponibili per la tutela dei correntisti italiani, derivante dal deprezzamento dei titoli da loro detenuti, a causa delle tensioni economiche globali;

- l'articolo 8 prevede che le imprese che avevano presentato progetti di investimento ammissibili in base al Piano Transizione 5.0, ma che erano rimaste in attesa per via dell'esaurimento delle risorse, riceveranno il 35 per cento del credito di imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione;

- l'articolo 16 autorizza la spesa che assicura la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la Carta europea della disabilità (Disability Card) e armonizza il Contrassegno europeo di parcheggio;

tenuto conto del preannunciato piano per l'energia "Accelerate EU", della Commissione europea, che prevederà misure con effetti immediati derivanti da un maggior coordinamento nella gestione delle riserve di combustibili, da maggiori aiuti alle famiglie vulnerabili e aiuti di Stato per coprire fino al 50 per cento dei costi della crisi nei settori agricolo, dei trasporti e delle industrie energivore, e da un maggior risparmio energetico nel riscaldamento e nei trasporti, nonché misure più a lungo termine per accelerare l'elettrificazione verde negli edifici e nei trasporti, riallocando a tali finalità i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 983 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 36) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 983, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso;

ricordato che essa si inserisce nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

tenuto, altresì, conto del parere motivato espresso dal Senato francese, in cui si ritiene che la proposta in titolo non sia conforme al principio di proporzionalità;

considerata la procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso e ferma alla lettera di messa in mora del 23 maggio 2024, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192 del TFUE, sull'attuazione della politica ambientale dell'Unione;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di garantire una gestione uniforme e il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda gli aspetti transfrontalieri dei sistemi di responsabilità estesa dei produttori (EPR) di prodotti tessili, apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e prodotti di plastica monouso, tra cui in particolare la gestione dei relativi rifiuti, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente e richiede norme comuni di livello europeo;

ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

Sebbene la proposta risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri, la sospensione dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato potrebbe comportare criticità nella gestione del fine vita dei prodotti in questione, rendendo meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative.

In tal senso, gli Stati membri perderebbero uno strumento essenziale per garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul proprio mercato. In particolare, verrebbe indebolita la capacità di recuperare direttamente dai produttori stabiliti in un altro Stato membro gli importi da questi dovuti nell'ambito del sistema EPR. Inoltre, le autorità competenti dello Stato di importazione non potrebbero più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovrebbero contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi.

In aggiunta, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, a causa dell'assenza del rappresentante autorizzato, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, svantaggiando le aziende che producono all'interno del territorio nazionale rispetto a quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono importati.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.