Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 389 del 22/04/2026
Azioni disponibili
IN SEDE REDIGENTE
(722) CANTALAMESSA. - Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso
(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori
(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 15 aprile.
Il senatore VERINI (PD-IDP) ritiene che raggiungere il fine che i disegni di legge in discussione si prefiggono attraverso l'introduzione di un nuovo reato per ridimensionare fenomeni di emulazione dei metodi mafiosi potrebbe rivelarsi più complicato e meno efficace di quanto immaginato. Una generalizzata criminalizzazione di manifestazioni del libero pensiero anche artistico che si esplica attraverso il cinema, la letteratura ed il teatro, non è la strada giusta per limitare la fascinazione sui giovani di linguaggi e stili propri di alcuni ambienti in cui la criminalità mafiosa è diffusa. Al riguardo, ricorda come la serie televisiva "La piovra" abbia contribuito alla sensibilizzazione contro la criminalità organizzata senza invece rappresentare una idealizzazione di quei modelli. Lo stesso si può affermare, per esempio, in relazione all'opera complessiva di Roberto Saviano. Ritiene infatti che il vero antidoto contro la suggestione e l'idealizzazione di determinati linguaggi della criminalità non sia il proibizionismo indiscriminato delle realtà, ma piuttosto assicurare alle giovani generazioni adeguati strumenti di decrittazione. Il tema della povertà educativa - o meglio di quella che Papa Ratzinger chiamava emergenza educativa - impone al legislatore di aiutare i giovani ad avere strumenti di interpretazione del reale che consentano loro di non cedere alle suggestioni della criminalità organizzata e di quei modelli. Il fenomeno dei cosiddetti cantanti neomelodici esiste ed è inquietante fondamentalmente in relazione rispetto ad una certa contiguità di alcuni di loro con le organizzazioni criminali: strumenti repressivi come il reato di apologia proposto nei disegni di legge all'esame devono intervenire esclusivamente quando vi sia una adesione effettiva, altrimenti si rischia di utilizzare strumenti non adeguati. Prima di punire, infatti, bisogna lavorare sull'educazione, ad esempio impedendo che ci sia il cosiddetto "welfare criminale" che rende simpatici e simpatetici i boss e le organizzazioni a cui essi appartengono. Se lo Stato non offre risposte, la suggestione delle mafie può rappresentare una leva concreta, anche economica, in determinati contesti sociali. Senza facili sociologismi, l'intervento pubblico sarebbe necessario anche nelle carceri, in cui molti ragazzi sono detenuti in quanto provengono da contesti che non hanno loro offerto alcuna opportunità di riscatto. Inoltre, molti detenuti sono tossicodipendenti e si trovano in carcere in quanto ultimo anello della catena dello spaccio: intervenire con misure alternative per i detenuti tossicodipendenti significa sottrarre quei ragazzi alla scuola di violenza che oggi è, purtroppo, il carcere in Italia. In conclusione, il vero antidoto nelle carcerik rispetto alle suggestioni della criminalità organizzata è il rispetto sostanziale dell'articolo 27 della Costituzione e del principio della finalità rieducativa della pena.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.