Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.

La proposta si inserisce nel più ampio pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica ambientale. La scelta risulta coerente con la base giuridica delle direttive contenenti le disposizioni sui rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sulle quali interviene la proposta.

Per il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri agendo singolarmente, ma richiedono un intervento al livello di UE. In particolare, i prodotti tessili e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché i rifiuti tessili e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono oggetto di flussi di trasferimenti attraverso le frontiere nazionali interne all'Unione. Per questo motivo, sono necessarie norme comuni per garantire una gestione uniforme e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Anche i prodotti di plastica monouso, immessi sul mercato di uno Stato membro da produttori di altri Stati membri o di Paesi terzi, comportano produzione di rifiuti e inquinamento da plastica monouso con effetti transfrontalieri e richiedono misure coordinate per evitare frammentazioni normative e distorsioni del mercato.

Secondo la relazione governativa, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione individuato. L'intervento prevede mezzi alternativi per garantire che i rifiuti dei prodotti in questione siano gestiti correttamente a fine vita, senza modificare gli obiettivi ambientali sottesi alla disciplina vigente.

Secondo la relazione, la proposta, seppure risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri, potrebbe comportare delle criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, in particolare in assenza di strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per la verifica dell'aderenza agli obblighi di EPR.

Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 31 marzo 2026. La proposta è stata oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno rilevato criticità, fatta eccezione per il Senato francese che ha sollevato la non conformità al solo principio di proporzionalità, nell'ambito del parere motivato espresso sull'intero pacchetto Omnibus ambientale.

Il Senato francese ritiene, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà da parte della proposta in esame. Tuttavia, formula dubbi circa la sospensione, fino al 1° gennaio 2035, dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato, poiché, così come prevista, rende meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative. Senza il meccanismo del rappresentante autorizzato, gli Stati membri perdono parte della loro capacità di garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul loro mercato e, in particolare, la loro capacità di recuperare direttamente gli importi dovuti da un produttore stabilito in un altro Stato membro.

Questa situazione solleva, quindi, questioni di parità di concorrenza tra le aziende che producono all'interno del territorio nazionale e quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono importati nel territorio nazionale. In assenza di un rappresentante autorizzato, le autorità competenti dello Stato di importazione non potranno più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovranno contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore in questione è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi e sproporzionati.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti sull'impatto della proposta sulla procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso. Domanda, inoltre, quali possano essere le conseguenze della proposta in merito alle problematiche relative allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) assicura l'approfondimento delle questioni sollevate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.