Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi.

In primo luogo, richiama i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione trasmessa dal Ministero dell'interno.

Propone, quindi, di considerare rispettato il principio di sussidiarietà, poiché il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta risvolti di natura transfrontaliera.

Tuttavia, ritiene di considerare la proposta non pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione di alcune specifiche osservazioni, inerenti alla necessità di non diminuire i vigenti obblighi in capo agli operatori di comunicazione alle autorità competenti, ai fini delle attività di monitoraggio e controllo in capo a queste ultime, necessarie per un efficace contrasto alla produzione illecita di droghe, anche in funzione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

In particolare, la proposta prevede che, per le sostanze di Categoria 2, la registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari, come invece è attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004. Inoltre, viene soppresso l'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze delle Categorie 1 e 2, di ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza. Soprattutto, viene soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni (comprese quelle quantitative) relative a tutte le loro transazioni commerciali concernenti tutte le Categorie di sostanze classificate.

Pertanto, ritiene opportuno affermare la necessità che siano mantenuti i citati obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011.