Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 34)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.
Il senatore SCURRIA (FdI), relatore,illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali.
Tenendo conto delle audizioni svolte il 26 marzo 2026 e delle memorie scritte pervenute, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà e di rilevare sei punti specifici per assicurare una maggiore conformità al principio di proporzionalità.
Anzitutto, ritiene inopportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in un ambito finora disciplinato da direttive. In secondo luogo, suggerisce la necessità di una più precisa definizione delle modifiche o estensioni costituenti "lavori importanti", come criterio per l'assoggettamento a valutazione ambientale posto dall'articolo 5. Solleva, poi, perplessità relative all'articolo 6, che prevede la possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa. In riferimento all'articolo 7 della proposta, rileva il rischio che i termini ristretti e perentori fissati possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la loro completezza e robustezza tecnico scientifica, nonché l'esercizio del diritto alla partecipazione.
Il Relatore ritiene, inoltre, di convenire sugli aspetti relativi alla digitalizzazione, basati sull'interoperabilità e sul riuso delle infrastrutture esistenti, suggerendo, per l'Italia, il riconoscimento dello Sportello unico attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE) quali componenti strutturali dell'architettura digitale delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
Infine, per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), ritiene necessario rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio, in particolare per il regime autorizzatorio per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e basso impatto ambientale, e considerare attentamente la previsione, di cui all'articolo 11 della proposta, di adoperarsi per esonerare le PMI dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali.
Il PRESIDENTE ricorda che il termine delle otto settimane previste per lo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 31 marzo e che la risoluzione si colloca, quindi, nell'ambito del dialogo politico. Evidenzia, poi, il valore delle osservazioni formulate, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni e dei contributi pervenuti.
La senatrice ROJC (PD-IDP) ritiene che dalle audizioni siano emerse posizioni divergenti e che una eccessiva complessità rischi di compromettere l'efficacia delle valutazioni ambientali. Per questi motivi, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 35)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi.
In primo luogo, richiama i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione trasmessa dal Ministero dell'interno.
Propone, quindi, di considerare rispettato il principio di sussidiarietà, poiché il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta risvolti di natura transfrontaliera.
Tuttavia, ritiene di considerare la proposta non pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione di alcune specifiche osservazioni, inerenti alla necessità di non diminuire i vigenti obblighi in capo agli operatori di comunicazione alle autorità competenti, ai fini delle attività di monitoraggio e controllo in capo a queste ultime, necessarie per un efficace contrasto alla produzione illecita di droghe, anche in funzione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
In particolare, la proposta prevede che, per le sostanze di Categoria 2, la registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari, come invece è attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004. Inoltre, viene soppresso l'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze delle Categorie 1 e 2, di ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza. Soprattutto, viene soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni (comprese quelle quantitative) relative a tutte le loro transazioni commerciali concernenti tutte le Categorie di sostanze classificate.
Pertanto, ritiene opportuno affermare la necessità che siano mantenuti i citati obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011.
Il senatore SCURRIA (FdI) condivide l'impostazione esposta dal Presidente relatore ed esprime preoccupazione per il rischio che le sostanze per le quali la proposta prevede una minore tracciabilità possano essere soggette a controlli meno rigorosi, facilitando così la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.
La senatrice NATURALE (M5S) evidenzia la delicatezza del tema e le difficoltà nella individuazione delle sostanze e dei giusti controlli da assicurare a esse, evitando risvolti di incertezza giuridica e di oneri aggiuntivi per le imprese. Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.
La senatrice ROJC (PD-IDP) fa presente che i senatori del suo Gruppo, in Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale hanno preannunciato la presentazione di uno schema di risoluzione alternativo, favorevole alla proposta legislativa europea. Quindi, esprimendo perplessità sull'eventualità di maggiori controlli e costi a carico delle imprese, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) chiarisce che la risoluzione proposta non mira a introdurre controlli aggiuntivi, bensì a preservare quelli attualmente in vigore. In particolare, sottolinea l'importanza di non limitare l'obbligo di registrazione degli operatori al solo commercio con i Paesi terzi, ma di estenderlo anche agli scambi all'interno dell'Unione europea. Richiama, a titolo esemplificativo, il problema della produzione illegale di fentanyl negli Stati Uniti e in Canada, ribadendo quindi la necessità di mantenere un adeguato livello di monitoraggio e di controlli.
Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.
La proposta si inserisce nel più ampio pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Secondo il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica ambientale. La scelta risulta coerente con la base giuridica delle direttive contenenti le disposizioni sui rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sulle quali interviene la proposta.
Per il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri agendo singolarmente, ma richiedono un intervento al livello di UE. In particolare, i prodotti tessili e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché i rifiuti tessili e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono oggetto di flussi di trasferimenti attraverso le frontiere nazionali interne all'Unione. Per questo motivo, sono necessarie norme comuni per garantire una gestione uniforme e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Anche i prodotti di plastica monouso, immessi sul mercato di uno Stato membro da produttori di altri Stati membri o di Paesi terzi, comportano produzione di rifiuti e inquinamento da plastica monouso con effetti transfrontalieri e richiedono misure coordinate per evitare frammentazioni normative e distorsioni del mercato.
Secondo la relazione governativa, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione individuato. L'intervento prevede mezzi alternativi per garantire che i rifiuti dei prodotti in questione siano gestiti correttamente a fine vita, senza modificare gli obiettivi ambientali sottesi alla disciplina vigente.
Secondo la relazione, la proposta, seppure risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri, potrebbe comportare delle criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, in particolare in assenza di strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per la verifica dell'aderenza agli obblighi di EPR.
Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 31 marzo 2026. La proposta è stata oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno rilevato criticità, fatta eccezione per il Senato francese che ha sollevato la non conformità al solo principio di proporzionalità, nell'ambito del parere motivato espresso sull'intero pacchetto Omnibus ambientale.
Il Senato francese ritiene, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà da parte della proposta in esame. Tuttavia, formula dubbi circa la sospensione, fino al 1° gennaio 2035, dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato, poiché, così come prevista, rende meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative. Senza il meccanismo del rappresentante autorizzato, gli Stati membri perdono parte della loro capacità di garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul loro mercato e, in particolare, la loro capacità di recuperare direttamente gli importi dovuti da un produttore stabilito in un altro Stato membro.
Questa situazione solleva, quindi, questioni di parità di concorrenza tra le aziende che producono all'interno del territorio nazionale e quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono importati nel territorio nazionale. In assenza di un rappresentante autorizzato, le autorità competenti dello Stato di importazione non potranno più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovranno contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore in questione è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi e sproporzionati.
Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti sull'impatto della proposta sulla procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso. Domanda, inoltre, quali possano essere le conseguenze della proposta in merito alle problematiche relative allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.
Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) assicura l'approfondimento delle questioni sollevate.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.