Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 747 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 35) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'
La 4ª Commissione permanente,
esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;
considerato che essa è accompagnata dalla nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'Unione e i Paesi terzi;
richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;
tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell'interno,
ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, misure per rafforzare la cooperazione doganale, misure di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno e misure di attuazione della politica commerciale comune;
ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di armonizzare le normative nazionali, per evitare livelli di rigore disomogenei nell'Unione, con diversità applicative e lacune nel quadro regolatorio, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente e poiché il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta risvolti di natura transfrontaliera;
ritiene, infine, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.
La proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3, in cui: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza.
Inoltre, viene soppresso l'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, di ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza.
Viene anche soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate. In aggiunta, l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011, specifica che tali informazioni riguardano i quantitativi utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, il quantitativo fornito a ciascun soggetto terzo.
Al riguardo, pur condividendo lo scopo della proposta europea, volta alla riduzione degli oneri burocratici e al rafforzamento della digitalizzazione delle procedure, si ritiene che la contestuale soppressione dell'obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottrae alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina.
Inoltre, tale ridotta tracciabilità all'interno dell'Unione, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze indicate.
Per questi motivi, si ritiene necessario che siano mantenuti i citati obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011.
La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.