Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 984 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 34) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 984, finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali;

tenuto conto delle audizioni, svolte il 26 marzo 2026, di rappresentanti di Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri), CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), WWF e IDA (Associazione italiana datacenter), e delle memorie scritte trasmesse da AgID (Agenzia per l'Italia digitale), CNA-Confartigianato, Conferenza delle regioni e province autonome, Cisambiente, Elettricità Futura, ENEA e ISPRA;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure della politica dell'Unione in materia ambientale;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di rendere più efficienti ed efficaci le procedure di valutazione ambientale, a fronte della crisi energetica e climatica, della tensione geopolitica, e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e dei relativi progetti, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) In primo luogo, non appare opportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in un ambito finora disciplinato da direttive, tenendo conto della complessità della materia ambientale e dei possibili rilievi quanto all'incidenza sulle competenze regionali. Va infatti ricordato che l'impostazione tramite regolamento comporta un rischio di compressione degli spazi di adattamento interno e dell'autonomia regionale, in particolare negli ordinamenti caratterizzati da un forte decentramento amministrativo in materia ambientale, come quello italiano.

2) L'articolo 5 della proposta prevede che le modifiche o le estensioni dei progetti, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche finalizzate alla decarbonizzazione, siano soggette a nuova valutazione ambientale solo qualora comportino "lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originario in termini di effetti sull'ambiente".

Al riguardo, si rileva l'opportunità di una più precisa definizione dei casi in cui sarà possibile ricorrere a procedure semplificate, al fine di evitare che interpretazioni estensive della definizione di "lavori importanti" (o di "varianti sostanziali", come previsto dall'ordinamento interno all'articolo 208, comma 19, del codice dell'ambiente) possano ostacolare gli investimenti e la stessa transizione ecologica, assimilando a modifiche di rilievo interventi di aggiornamento che non comportano un aggravamento degli impatti ambientali, ma che, al contrario, contribuiscono a migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva dei sistemi produttivi.

3) In riferimento all'articolo 6 della proposta, che prevede la possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa, si rileva la sua potenziale problematicità con la Convenzione di Aarhus, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto costituzionale di difesa.

Ove poi una tale previsione fosse configurata come obbligo di esperire un rimedio in sede amministrativa come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale, andrebbe precisato che tale condizione non sarebbe ammissibile con riferimento alle azioni cautelari, in considerazione delle particolari esigenze tutelate dai procedimenti cautelari, che richiedono risposta immediata.

4) In riferimento all'articolo 7 della proposta, pur condividendo la necessità di assicurare agli operatori maggiore certezza e celerità delle procedure amministrative, si rileva il rischio che i termini ristretti e perentori fissati, per le fasi essenziali delle valutazioni ambientali, possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la loro completezza e robustezza tecnico scientifica, soprattutto in contesti complessi come quello italiano, caratterizzato da una presenza diffusa di ecosistemi sensibili e vincoli paesaggistici, con elevata pressione antropica e frequente sovrapposizione di competenze tra enti, nonché possano indebolire l'esercizio del diritto alla partecipazione, garantito anche dalla Convenzione di Aarhus.

5) Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla digitalizzazione, si ritiene utile un modello di governance basato sull'interoperabilità e sul riuso delle infrastrutture esistenti, anziché su scambi puramente documentali, e sull'interconnessione delle banche dati con un maggiore allineamento semantico dei dati, così da evitare le duplicazioni documentali e degli adempimenti e la richiesta di informazioni già disponibili.

In tale prospettiva, il riconoscimento, in Italia, dello Sportello unico attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE), quali componenti strutturali dell'architettura digitale delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta, consentirebbe di coniugare innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, continuità procedimentale e un utilizzo più efficiente del patrimonio informativo pubblico, assicurando, al contempo, un equilibrio tra esigenze regolatorie e aspettative degli operatori.

6) Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), si ritiene necessario rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio, in particolare per il regime autorizzatorio per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e basso impatto ambientale.

Allo stesso tempo, si rileva la necessità di considerare attentamente la previsione, di cui all'articolo 11 della proposta, di adoperarsi per esonerare le PMI dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali, soprattutto considerando uno scenario come quello italiano dove la quasi totalità delle imprese italiane sono PMI, con la conseguenza di una perdita di risorse essenziali per le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività istruttorie e di autorizzazione.