Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 340 del 15/04/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 15 APRILE 2026

340ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per sveltire le valutazioni ambientali (COM(2025) 984 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 34)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il senatore SCURRIA (FdI), relatore,illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali.

Tenendo conto delle audizioni svolte il 26 marzo 2026 e delle memorie scritte pervenute, propone di ritenere rispettato il principio di sussidiarietà e di rilevare sei punti specifici per assicurare una maggiore conformità al principio di proporzionalità.

Anzitutto, ritiene inopportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in un ambito finora disciplinato da direttive. In secondo luogo, suggerisce la necessità di una più precisa definizione delle modifiche o estensioni costituenti "lavori importanti", come criterio per l'assoggettamento a valutazione ambientale posto dall'articolo 5. Solleva, poi, perplessità relative all'articolo 6, che prevede la possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa. In riferimento all'articolo 7 della proposta, rileva il rischio che i termini ristretti e perentori fissati possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la loro completezza e robustezza tecnico scientifica, nonché l'esercizio del diritto alla partecipazione.

Il Relatore ritiene, inoltre, di convenire sugli aspetti relativi alla digitalizzazione, basati sull'interoperabilità e sul riuso delle infrastrutture esistenti, suggerendo, per l'Italia, il riconoscimento dello Sportello unico attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE) quali componenti strutturali dell'architettura digitale delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Infine, per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), ritiene necessario rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio, in particolare per il regime autorizzatorio per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e basso impatto ambientale, e considerare attentamente la previsione, di cui all'articolo 11 della proposta, di adoperarsi per esonerare le PMI dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine delle otto settimane previste per lo scrutinio di sussidiarietà è scaduto lo scorso 31 marzo e che la risoluzione si colloca, quindi, nell'ambito del dialogo politico. Evidenzia, poi, il valore delle osservazioni formulate, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni e dei contributi pervenuti.

La senatrice ROJC (PD-IDP) ritiene che dalle audizioni siano emerse posizioni divergenti e che una eccessiva complessità rischi di compromettere l'efficacia delle valutazioni ambientali. Per questi motivi, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio e al controllo dei precursori di droghe e che abroga i regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005 (COM(2025) 747 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 35)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° aprile.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, illustra uno schema di risoluzione sulla proposta di regolamento in titolo, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi.

In primo luogo, richiama i contenuti della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione trasmessa dal Ministero dell'interno.

Propone, quindi, di considerare rispettato il principio di sussidiarietà, poiché il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta risvolti di natura transfrontaliera.

Tuttavia, ritiene di considerare la proposta non pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione di alcune specifiche osservazioni, inerenti alla necessità di non diminuire i vigenti obblighi in capo agli operatori di comunicazione alle autorità competenti, ai fini delle attività di monitoraggio e controllo in capo a queste ultime, necessarie per un efficace contrasto alla produzione illecita di droghe, anche in funzione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.

In particolare, la proposta prevede che, per le sostanze di Categoria 2, la registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari, come invece è attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004. Inoltre, viene soppresso l'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze delle Categorie 1 e 2, di ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza. Soprattutto, viene soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni (comprese quelle quantitative) relative a tutte le loro transazioni commerciali concernenti tutte le Categorie di sostanze classificate.

Pertanto, ritiene opportuno affermare la necessità che siano mantenuti i citati obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011.

Il senatore SCURRIA (FdI) condivide l'impostazione esposta dal Presidente relatore ed esprime preoccupazione per il rischio che le sostanze per le quali la proposta prevede una minore tracciabilità possano essere soggette a controlli meno rigorosi, facilitando così la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La senatrice NATURALE (M5S) evidenzia la delicatezza del tema e le difficoltà nella individuazione delle sostanze e dei giusti controlli da assicurare a esse, evitando risvolti di incertezza giuridica e di oneri aggiuntivi per le imprese. Preannuncia, pertanto, l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice ROJC (PD-IDP) fa presente che i senatori del suo Gruppo, in Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato e previdenza sociale hanno preannunciato la presentazione di uno schema di risoluzione alternativo, favorevole alla proposta legislativa europea. Quindi, esprimendo perplessità sull'eventualità di maggiori controlli e costi a carico delle imprese, preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) chiarisce che la risoluzione proposta non mira a introdurre controlli aggiuntivi, bensì a preservare quelli attualmente in vigore. In particolare, sottolinea l'importanza di non limitare l'obbligo di registrazione degli operatori al solo commercio con i Paesi terzi, ma di estenderlo anche agli scambi all'interno dell'Unione europea. Richiama, a titolo esemplificativo, il problema della produzione illegale di fentanyl negli Stati Uniti e in Canada, ribadendo quindi la necessità di mantenere un adeguato livello di monitoraggio e di controlli.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo che, come già illustrato, è finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione dell'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR), nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.

La proposta si inserisce nel più ampio pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, con l'obiettivo di semplificare la normativa ambientale dell'Unione e di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, soprattutto nel settore dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Secondo il Governo, la base giuridica della proposta è correttamente individuata nell'articolo 192 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sulla politica ambientale. La scelta risulta coerente con la base giuridica delle direttive contenenti le disposizioni sui rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sulle quali interviene la proposta.

Per il Governo, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri agendo singolarmente, ma richiedono un intervento al livello di UE. In particolare, i prodotti tessili e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché i rifiuti tessili e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sono oggetto di flussi di trasferimenti attraverso le frontiere nazionali interne all'Unione. Per questo motivo, sono necessarie norme comuni per garantire una gestione uniforme e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. Anche i prodotti di plastica monouso, immessi sul mercato di uno Stato membro da produttori di altri Stati membri o di Paesi terzi, comportano produzione di rifiuti e inquinamento da plastica monouso con effetti transfrontalieri e richiedono misure coordinate per evitare frammentazioni normative e distorsioni del mercato.

Secondo la relazione governativa, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto strettamente necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione individuato. L'intervento prevede mezzi alternativi per garantire che i rifiuti dei prodotti in questione siano gestiti correttamente a fine vita, senza modificare gli obiettivi ambientali sottesi alla disciplina vigente.

Secondo la relazione, la proposta, seppure risulti positiva in relazione al mercato unico e alla semplificazione degli oneri per le imprese italiane, soprattutto per le piccole e medie imprese che immettono i propri prodotti in altri Stati membri, potrebbe comportare delle criticità nella gestione del fine vita dei prodotti. In tal senso, laddove si verificasse il mancato adempimento agli obblighi di EPR da parte di un produttore, il costo per la gestione ricadrebbe sui produttori adempienti, anche con implicazioni di natura concorrenziale, in particolare in assenza di strumenti di cooperazione tra gli Stati membri per la verifica dell'aderenza agli obblighi di EPR.

Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 31 marzo 2026. La proposta è stata oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno rilevato criticità, fatta eccezione per il Senato francese che ha sollevato la non conformità al solo principio di proporzionalità, nell'ambito del parere motivato espresso sull'intero pacchetto Omnibus ambientale.

Il Senato francese ritiene, quindi, rispettato il principio di sussidiarietà da parte della proposta in esame. Tuttavia, formula dubbi circa la sospensione, fino al 1° gennaio 2035, dell'obbligo di designazione del rappresentante autorizzato, poiché, così come prevista, rende meno efficace la lotta contro le frodi, senza prevedere misure alternative. Senza il meccanismo del rappresentante autorizzato, gli Stati membri perdono parte della loro capacità di garantire e monitorare il rispetto dei requisiti di responsabilità estesa del produttore per i prodotti immessi sul loro mercato e, in particolare, la loro capacità di recuperare direttamente gli importi dovuti da un produttore stabilito in un altro Stato membro.

Questa situazione solleva, quindi, questioni di parità di concorrenza tra le aziende che producono all'interno del territorio nazionale e quelle che producono in altri Stati membri e i cui prodotti sono importati nel territorio nazionale. In assenza di un rappresentante autorizzato, le autorità competenti dello Stato di importazione non potranno più imporre sanzioni direttamente al produttore, ma dovranno contattare le autorità dello Stato membro in cui il produttore in questione è stabilito, con conseguenti oneri amministrativi aggiuntivi e sproporzionati.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti sull'impatto della proposta sulla procedura di infrazione n. 2024/2053, avviata per il non corretto recepimento della direttiva sulle plastiche monouso. Domanda, inoltre, quali possano essere le conseguenze della proposta in merito alle problematiche relative allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

Il relatore ROSSO (FI-BP-PPE) assicura l'approfondimento delle questioni sollevate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla 4a Commissione, in sede referente, l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2025 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Propone, quindi, di avviare l'esame del Documento LXXXVII, n. 3, e poi di congiungerlo con l'esame, già avviato, della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2026 (Doc. LXXXVI, n. 4), della quale è relatore il senatore Scurria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.


RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 984 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 34) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 984, finalizzata a rendere più rapide e più omogenee tra gli Stati membri le procedure di valutazione ambientale, al fine di rispondere alle esigenze derivanti dalle sfide che emergono sul piano della geopolitica e della competitività economica, garantendo, al contempo, elevati standard ambientali, certezza del diritto, trasparenza e partecipazione del pubblico ai processi decisionali;

tenuto conto delle audizioni, svolte il 26 marzo 2026, di rappresentanti di Unirima (Unione nazionale imprese recupero e riciclo maceri), CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), WWF e IDA (Associazione italiana datacenter), e delle memorie scritte trasmesse da AgID (Agenzia per l'Italia digitale), CNA-Confartigianato, Conferenza delle regioni e province autonome, Cisambiente, Elettricità Futura, ENEA e ISPRA;

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure della politica dell'Unione in materia ambientale;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di rendere più efficienti ed efficaci le procedure di valutazione ambientale, a fronte della crisi energetica e climatica, della tensione geopolitica, e della natura transfrontaliera dei problemi ambientali e dei relativi progetti, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

ritiene, infine, che la proposta sia suscettibile di una maggiore conformità al principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

1) In primo luogo, non appare opportuna la scelta dello strumento giuridico del regolamento, in un ambito finora disciplinato da direttive, tenendo conto della complessità della materia ambientale e dei possibili rilievi quanto all'incidenza sulle competenze regionali. Va infatti ricordato che l'impostazione tramite regolamento comporta un rischio di compressione degli spazi di adattamento interno e dell'autonomia regionale, in particolare negli ordinamenti caratterizzati da un forte decentramento amministrativo in materia ambientale, come quello italiano.

2) L'articolo 5 della proposta prevede che le modifiche o le estensioni dei progetti, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche finalizzate alla decarbonizzazione, siano soggette a nuova valutazione ambientale solo qualora comportino "lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originario in termini di effetti sull'ambiente".

Al riguardo, si rileva l'opportunità di una più precisa definizione dei casi in cui sarà possibile ricorrere a procedure semplificate, al fine di evitare che interpretazioni estensive della definizione di "lavori importanti" (o di "varianti sostanziali", come previsto dall'ordinamento interno all'articolo 208, comma 19, del codice dell'ambiente) possano ostacolare gli investimenti e la stessa transizione ecologica, assimilando a modifiche di rilievo interventi di aggiornamento che non comportano un aggravamento degli impatti ambientali, ma che, al contrario, contribuiscono a migliorare l'efficienza e la sostenibilità complessiva dei sistemi produttivi.

3) In riferimento all'articolo 6 della proposta, che prevede la possibilità di precludere in sede giurisdizionale argomentazioni non sollevate in fase amministrativa, si rileva la sua potenziale problematicità con la Convenzione di Aarhus, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale e con il diritto costituzionale di difesa.

Ove poi una tale previsione fosse configurata come obbligo di esperire un rimedio in sede amministrativa come condizione di proponibilità dell'azione in sede giurisdizionale, andrebbe precisato che tale condizione non sarebbe ammissibile con riferimento alle azioni cautelari, in considerazione delle particolari esigenze tutelate dai procedimenti cautelari, che richiedono risposta immediata.

4) In riferimento all'articolo 7 della proposta, pur condividendo la necessità di assicurare agli operatori maggiore certezza e celerità delle procedure amministrative, si rileva il rischio che i termini ristretti e perentori fissati, per le fasi essenziali delle valutazioni ambientali, possano indebolire la qualità delle valutazioni ambientali, la loro completezza e robustezza tecnico scientifica, soprattutto in contesti complessi come quello italiano, caratterizzato da una presenza diffusa di ecosistemi sensibili e vincoli paesaggistici, con elevata pressione antropica e frequente sovrapposizione di competenze tra enti, nonché possano indebolire l'esercizio del diritto alla partecipazione, garantito anche dalla Convenzione di Aarhus.

5) Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla digitalizzazione, si ritiene utile un modello di governance basato sull'interoperabilità e sul riuso delle infrastrutture esistenti, anziché su scambi puramente documentali, e sull'interconnessione delle banche dati con un maggiore allineamento semantico dei dati, così da evitare le duplicazioni documentali e degli adempimenti e la richiesta di informazioni già disponibili.

In tale prospettiva, il riconoscimento, in Italia, dello Sportello unico attività produttive (SUAP) e dello Sportello unico edilizia (SUE), quali componenti strutturali dell'architettura digitale delle procedure ambientali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della proposta, consentirebbe di coniugare innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa, continuità procedimentale e un utilizzo più efficiente del patrimonio informativo pubblico, assicurando, al contempo, un equilibrio tra esigenze regolatorie e aspettative degli operatori.

6) Per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI), si ritiene necessario rafforzare il principio di proporzionalità e introdurre esplicitamente un approccio basato sul rischio, in particolare per il regime autorizzatorio per gli impianti di energia rinnovabile di piccola taglia e basso impatto ambientale.

Allo stesso tempo, si rileva la necessità di considerare attentamente la previsione, di cui all'articolo 11 della proposta, di adoperarsi per esonerare le PMI dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali, soprattutto considerando uno scenario come quello italiano dove la quasi totalità delle imprese italiane sono PMI, con la conseguenza di una perdita di risorse essenziali per le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle attività istruttorie e di autorizzazione.


RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2025) 747 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis, n. 35) SUI PROFILI DI CONFORMITA' AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA' E PROPORZIONALITA'

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 747, finalizzata a ridurre ulteriormente la disponibilità di precursori di droghe, utilizzati nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo, nonché ad agevolarne il commercio legittimo, a razionalizzare le procedure attuali e a ridurre gli oneri amministrativi;

considerato che essa è accompagnata dalla nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744), e che essa ridefinisce il quadro normativo in materia, abrogando il regolamento (CE) 273/2004 e il regolamento (CE) 111/2005, che disciplinano il monitoraggio e il controllo intracomunitario dei precursori di droghe nonché il loro commercio tra l'Unione e i Paesi terzi;

richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute, e della ulteriore relazione tramessa dal Ministero dell'interno,

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, misure per rafforzare la cooperazione doganale, misure di ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno e misure di attuazione della politica commerciale comune;

ritiene, inoltre, che il principio di sussidiarietà sia rispettato, poiché l'obiettivo di armonizzare le normative nazionali, per evitare livelli di rigore disomogenei nell'Unione, con diversità applicative e lacune nel quadro regolatorio, non può essere sufficientemente raggiunto dagli Stati membri singolarmente e poiché il fenomeno della produzione di droghe illecite presenta risvolti di natura transfrontaliera;

ritiene, infine, che la proposta non sia pienamente in linea con il principio di proporzionalità, in ragione delle seguenti osservazioni.

La proposta di regolamento prevede che le attuali 4 Categorie di sostanze siano ridotte a 3, in cui: nella Categoria 1 saranno elencate le sostanze ad alto rischio di diversione da usi legali verso usi illegali, il cui commerciò sarà soggetto al possesso di una licenza; nella Categoria 2 saranno incluse le sostanze a rischio inferiore (attualmente appartenenti alle Categorie 2, 3 e 4), la cui previa registrazione dell'operatore sarà prevista solo per il commercio con Paesi terzi e non più per gli scambi intracomunitari (come attualmente previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) 273/2004); nella Categoria 3 saranno incluse le sostanze usate solo dalla ricerca o innovazione (precursori di progettazione), prive di altro uso legittimo noto, il cui commercio di piccole quantità per fini di ricerca e innovazione sarà consentito previa notifica, mentre per maggiori quantità sarà richiesta la licenza.

Inoltre, viene soppresso l'articolo 4 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori commerciali delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, di ottenere dall'acquirente una dichiarazione indicante l'uso specifico per ogni sostanza.

Viene anche soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 8 del regolamento (CE) 273/2004, che attualmente obbliga gli operatori a fornire, in forma sintetica, alle autorità competenti, le informazioni relative a tutte le loro transazioni commerciali relative a tutte le Categorie di sostanze classificate. In aggiunta, l'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011, specifica che tali informazioni riguardano i quantitativi utilizzati o forniti e, in caso di fornitura, il quantitativo fornito a ciascun soggetto terzo.

Al riguardo, pur condividendo lo scopo della proposta europea, volta alla riduzione degli oneri burocratici e al rafforzamento della digitalizzazione delle procedure, si ritiene che la contestuale soppressione dell'obbligo degli operatori di fornire informazioni su ogni singola transazione, specificandone i quantitativi, sottrae alle autorità competenti un essenziale strumento per il monitoraggio e controllo della movimentazione sul territorio europeo delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate nella produzione clandestina di droghe, comprese quelle inserite nella nuova Categoria 2, con inevitabili profili di rischio di diversione verso usi illegali delle stesse, tra cui la produzione di eroina, di cocaina e di metamfetamina.

Inoltre, tale ridotta tracciabilità all'interno dell'Unione, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali assunti con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna nel 1988, che vincola i Paesi aderenti a porre sotto controllo tutte le sostanze indicate.

Per questi motivi, si ritiene necessario che siano mantenuti i citati obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) 273/2004 e all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/1011.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.