Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 385 del 14/04/2026

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza. Il decreto-legge n. 19 del 2026, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per l'attuazione del PNRR e si compone di 40 articoli (di cui 8 inseriti nel corso dell'esame presso la Camera. Per le parti di competenza si segna in primo luogo che la Sezione III del Capo II del Titolo I del decreto reca disposizioni urgenti in materia di giustizia nell'ambito degli obiettivi del PNRR. In particolare si segnalano l'articolo 16, che reca disposizioni per l'attuazione della riforma della giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, modificando la disciplina riguardante la nomina a Presidente di corte di giustizia tributaria, il cui incarico ha durata quadriennale. Ulteriori interventi riguardano il concorso a magistrato tributario, prevedendo che le prove scritte possano essere espletate anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (lettera b); il comma 2 interviene sulla competenza del giudice tributario monocratico di primo grado, aumentando da 5.000 a 10.000 euro il valore delle controversie a questi sottoponibili; tale modifica, ai sensi del comma 6, trova applicazione nei confronti dei ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026. Il comma 4 disciplina infine il concorso straordinario per il reclutamento di 68 unità di magistrati tributari; l'articolo 17, che reca un ampio complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 - Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR. Il comma 1 interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante «Misure urgenti in materia di giustizia», al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste. In particolare, le lettere a) e b) riguardano l'istituto dell'applicazione a distanza dei magistrati, con lo scopo di smaltire l'arretrato civile. La norma novellata prevedeva la possibilità per il magistrato che abbia già definito i 50 procedimenti a lui assegnati di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti da remoto. Con la novella si consente di replicare lo stesso meccanismo con riguardo ad ulteriori 50 procedimenti - sempre entro il termine improrogabile del 30 giugno 2026 - con conseguente incremento della relativa indennità. La lettera c) integra il testo del decreto-legge n. 117 del 2025 al fine di prevedere la facoltà di nomina straordinaria di 200 magistrati ausiliari, tra quelli in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, da effettuarsi con decreto del Ministro della giustizia adottato previa deliberazione del CSM. I nuovi magistrati avranno un incarico con durata sino al 31 dicembre 2026 e saranno assegnati agli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR con riguardo al settore civile. Il comma 3 reca modifiche agli articoli 696 e 696-bis del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. Nel dettaglio, con la lettera a) si aggiungono due commi all'articolo 696 in materia di accertamento tecnico preventivo e ispezione giudiziale: con il nuovo quarto comma si prevede un'ipotesi di sospensione del procedimento dal conferimento dell'incarico al consulente - o, se successivo, dal suo giuramento - fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Si specifica che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, così da non precludere un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza. Con il nuovo quinto comma si stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Con la lettera b) vengono apportate modifiche analoghe all'articolo 696-bis, in materia di consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative. Il comma 4 reca una disposizione transitoria, stabilendo che le modifiche introdotte dal comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione nei quali non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica d'ufficio ovvero, nel caso dell'articolo 696-bis, non sia stato depositato il verbale di conciliazione. Il comma 6 reca modifiche al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, riguardante la disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati. In primo luogo, si richiede che il collocamento fuori ruolo possa essere autorizzato solo se ricorrono entrambe le due condizioni che invece, in base alla normativa previgente erano alternative: un periodo minimo di effettivo esercizio delle funzioni - che, tuttavia passa da 10 a sei anni - e il decorso di un intervallo minimo di tre anni dal rientro in ruolo qualora il magistrato abbia svolto un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. In secondo luogo, si interviene sulla disciplina transitoria del collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo. È previsto altresì che le disposizioni relative al numero massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo non si applicano sino al 31 dicembre 2029 e conseguentemente aggiorna la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 rideterminando nel numero di 200 unità sino al 31 dicembre 2029 il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie. Da ultimo, oltre al coordinamento normativo, si sopprime la disposizione in forza della quale la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale amministrativo regionale impedisce per un triennio il collocamento fuori ruolo del magistrato; l'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che reca una deroga temporanea al processo penale telematico in grado di appello al fine di coordinarlo con i tempi di effettiva informatizzazione degli uffici giudiziari di secondo grado: la disposizione prevede pertanto che fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali, all'atto di appello del Procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale nel testo previgente al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che disponeva il deposito analogico dell'atto. Si segnalano inoltre come di competenza della Commissione le seguenti disposizioni l'articolo 2, comma 13, che interviene sull'attività del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, rafforzandone l'assetto operativo e organizzativo e prorogandone la durata di un anno - fino al 31 dicembre 2027; l'articolo 2, commi da 19 a 21, che autorizzano il Ministero della giustizia per l'anno 2026, a stabilizzare nei propri ruoli, nell'area degli assistenti ed in regime di part time, le unità di personale a tempo determinato già assunte con lo scopo di raggiungere l'obiettivo europeo «Convergenza» (di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge n. 73 del 2021) che risultino in possesso dei requisiti prescritti; l'articolo 6, comma 4, che modifica la disciplina relativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, prevedendo che la decisione del ricorso straordinario assuma la forma del decreto del Presidente del Consiglio di Stato e non più del Presidente della Repubblica, fermo restando il carattere vincolante del parere espresso dallo stesso Consiglio di Stato, e eliminando il potere di proposta del Ministero competente, residuando in capo a quest'ultimo la sola la fase istruttoria del giudizio; l'articolo 7, comma 7, che inserisce il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità tra i soggetti legittimati a presentare ricorso al giudice amministrativo nei confronti di un'amministrazione pubblica e di un concessionario di servizi pubblici per ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio; l'articolo 12, commi 1 e 2, che introducono nel codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) l'obbligo per le microimprese di avvalersi di una specifica procedura di notifica delle violazioni di dati personali; l'articolo 21, commi da 5 a 8, riguardano invece l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali al fine di ampliarne l'accesso e l'offerta formativa che adesso ha come destinatari anche chi abbia conseguito una laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati, e non solo i laureati in giurisprudenza e come finalizzazione l'impiego presso le magistrature in generale. Si inseriscono inoltre, tra i soggetti che possono concludere accordi con le università per la creazione di scuole di specializzazione, il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato nonché facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici.

Per quanto di competenza propone l'espressione di un parere non ostativo.