Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 14/04/2026

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, che, a sua volta, modifica la direttiva (UE) 2023/1791, abroga la direttiva 2009/73/CE ed è finalizzata ad agevolare l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, nonché dell'idrogeno nel sistema energetico. Le modifiche sono mirate al graduale abbandono del gas di origine fossile e alla possibilità che i gas verdi possano svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Lo schema di decreto legislativo, suddiviso in 44 articoli, è stato predisposto in base alla delega contenuta nella legge n. 91 del 13 giugno 2025 (Legge di delegazione europea 2024). Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformarsi a quanto disposto dalla direttiva è fissato al 5 agosto 2026.

La direttiva in recepimento delinea i princìpi fondamentali necessari per la creazione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno realmente competitivi, incentrati sui clienti, flessibili, non discriminatori e ispirati al principio di libertà degli scambi transfrontalieri, di integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europee, rimuovendo barriere ingiustificate per i nuovi operatori in aspetti come l'accesso alla rete, ai dati e alle procedure di cambio fornitore.

In base allo schema di decreto, l'organizzazione del mercato deve essere allineata agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), al fine di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica e di aumentare la capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

Più nel dettaglio, il provvedimento introduce nel settore del gas naturale e dell'idrogeno una disciplina organica dei diritti contrattuali di base dei clienti finali, assicurando un livello di tutela allineato a quello già previsto per il mercato elettrico. A tal fine, esso disciplina il contenuto minimo dei contratti di fornitura, imponendo che le condizioni siano formulate in modo chiaro e che siano rese disponibili al cliente prima della conclusione del contratto.

Viene poi rafforzato il diritto dei clienti di cambiare fornitore di gas e idrogeno in modo rapido e senza discriminazioni, assicurando la tutela dei clienti trasferiti al fornitore di ultima istanza e introducendo specifiche modalità di protezione per clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Sono, inoltre, disciplinati i diritti e le misure di tutela dei consumatori nel processo di eliminazione graduale del gas naturale, garantendo che questa transizione non danneggi i clienti finali, in particolare quelli vulnerabili. È necessario cioè rispettare il principio di continuità, impedendo interruzioni ingiustificate e garantendo opportune misure di sostegno.

Il decreto legislativo di recepimento riconosce ai clienti finali, compresi quelli del settore agricolo e pubblico, il diritto di diventare clienti attivi nel mercato del gas naturale, senza subire discriminazioni o oneri sproporzionati, con possibilità di vendere gas rinnovabile autoprodotto, partecipare a meccanismi di efficienza energetica e delegare la gestione tecnica degli impianti.

Esso disciplina, altresì, i diritti dei clienti finali riguardo alle bollette e alle informazioni di fatturazione, garantendo trasparenza, chiarezza e confrontabilità dei dati economici e incaricando l'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) di adottare ulteriori misure tecniche per garantire l'effettività di tali diritti.

Il provvedimento impone altresì l'obbligo di certificazione ARERA per la separazione tra chi gestisce il trasporto di gas/idrogeno e chi lo produce o vende. Nei casi in cui la certificazione sia richiesta da un soggetto controllato da un altro stabilito in un Paese terzo, l'ARERA è tenuta a notificare la circostanza alla Commissione europea. La stessa Autorità adotta un progetto di decisione entro cento giorni lavorativi dalla notifica, negando la certificazione qualora non sia dimostrata l'ottemperanza agli obblighi di separazione o qualora il rilascio metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli interessi essenziali dello Stato e dell'Unione.

Viene poi posto l'accento sulla predisposizione di un piano comune di sviluppo per le reti del gas naturale e dell'idrogeno, anziché piani separati. Questo piano deve essere approvato dall'ARERA e valutato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Include la modellizzazione separata dei due vettori energetici e la coordinazione tra reti di gas naturale, idrogeno e energia elettrica, con l'obiettivo di garantire sicurezza, sostenibilità e un'efficiente pianificazione degli investimenti nel rispetto degli obiettivi climatici e delle politiche europee.

Lo schema in esame disciplina anche l'accesso del gas rinnovabile e dei gas a basse emissioni di carbonio al mercato, garantendo trasparenza e non discriminazione. Si favorisce in tal modo l'integrazione di questi gas nel sistema energetico, sostenendo lo sviluppo di tali produzioni e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione.

Il testo, inoltre, stabilisce che ARERA debba operare nel quadro di competenze stabilite a livello europeo, agendo in stretta consultazione con le autorità antitrust, gli organismi di tutela dei consumatori e i regolatori degli Stati membri limitrofi per garantire una visione sistemica e transfrontaliera. Il suo mandato regolatorio viene poi esplicitamente esteso dai mercati tradizionali dell'energia elettrica e del gas naturale a quelli dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno, con l'obiettivo di favorire un sistema energetico flessibile, sicuro e sostenibile.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) sostiene le misure volte a rafforzare la liberalizzazione dei mercati energetici e ricorda come, nel solo mese di marzo, i clienti vulnerabili abbiano subito un aumento del 20 per cento di costi energetici. Al riguardo, ritiene doveroso che ci si attivi per evidenziare eventuali extraprofitti di alcune aziende.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede che sia verificata la rispondenza dello schema di decreto legislativo con i criteri di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2024.

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, assicura di svolgere le verifiche richieste.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore SCURRIA (FdI), introduce l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati lo scorso 8 aprile, e finalizzato a garantire gli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione della decisione del Consiglio del 25 novembre 2025, disciplinando altresì il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo Piano, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare l'impiego razionale delle risorse della politica di coesione.

Il decreto-legge è composto di 40 articoli, di cui 8 sono stati introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, ed è suddiviso in tre Titoli, a loro volta suddivisi in Capi.

Il Titolo I, Disposizioni per l'attuazione del PNRR, è suddiviso in due Capi. Il Capo I reca la Governance per il PNRR (articoli 1-2).

Il Capo II, concernente le disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, è suddiviso a sua volta, in otto Sezioni.

La Sezione I reca le disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR (articoli 4 e 4-bis). La Sezione II verte sulle disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR (articoli 5-14-bis). La Sezione III concerne le disposizioni urgenti in materia di giustizia (articoli 15-17-bis). La Sezione IV reca le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (articoli 18 e 19). La Sezione V concerne le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (articoli 20 e 21). La Sezione VI verte sulle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 22-24). La Sezione VII reca le disposizioni urgenti in materia di investimenti (articoli 25 e 26). La Sezione VIII, infine, concerne le disposizioni urgenti in materia di ambiente, infine (articolo 27).

Il Titolo II, recante disposizioni in materia di politiche di coesione, è costituito dal solo Capo I, recante le disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale (articolo 28).

Infine, il Titolo III reca il solo Capo I, recante disposizioni di carattere finanziario e la clausola di salvaguardia (articoli 29-32).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.