Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 14/04/2026

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce la proposta di direttiva in titolo, relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e ai reati connessi, che mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse collegati e le relative sanzioni tra gli Stati membri, nonché migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

Le armi da fuoco illegali rappresentano un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, essendo connessi con una serie di reati gravi, tra cui il traffico di stupefacenti, l'estorsione, le rapine e atti violenti. Inoltre, il rischio che le armi in eccedenza, provenienti dai conflitti in corso in zone vicine all'Unione, finiscano per confluire nei mercati illegali è elevato, analogamente a quanto accaduto dopo il conflitto nei Balcani occidentali.

L'Unione europea ha adottato diversi strumenti in questo settore, tra cui, la direttiva (UE) 2021/555, che disciplina la loro acquisizione e detenzione legali, e il regolamento (UE) 2025/41, che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da fuoco. L'Unione si è impegnata anche a livello internazionale, con il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, che integra la Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

Tuttavia, esistono differenze significative tra gli Stati membri circa la definizione e la repressione dei reati connessi alle armi da fuoco, determinando un quadro giuridico frammentato in tutta l'Unione. Tale mancanza di armonizzazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, complica le indagini e le azioni penali e riduce l'efficacia delle attività di contrasto ai reati connessi.

Per rispondere alle sfide individuate, la proposta persegue quattro obiettivi specifici: consentire e agevolare le indagini e l'azione penale relative ai reati connessi alle armi da fuoco; garantire un'attività di contrasto a tali reati adeguata alle esigenze future; garantire tipi e livelli di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per i reati connessi; migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie e la raccolta armonizzata dei dati su tali reati.

La base giuridica della direttiva proposta è individuata nell'articolo 83, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 83, paragrafo 1, consente di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, tra i quali figura anche il traffico illecito di armi.

L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE determina la competenza dell'Unione a stabilire norme minime allorché il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione. Il settore della politica in materia di armi da fuoco, in particolare le condizioni per l'acquisizione, la detenzione, il commercio all'interno dell'Unione, l'importazione e la loro esportazione, componenti essenziali e munizioni, è già stato oggetto di armonizzazione ai sensi della direttiva sulle armi da fuoco e della rifusione del corrispondente regolamento.

La Relatrice ricorda anche che, secondo il paragrafo 3 dell'articolo 83 del TFUE, «Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa».

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto un'azione coordinata a livello dell'Unione per la configurazione dei reati connessi alle armi da fuoco e l'armonizzazione delle sanzioni risulta più efficace delle singole misure nazionali. Inoltre, un quadro giuridico dell'Unione migliorerebbe la cooperazione transfrontaliera in materia di indagini e azioni penali e contribuirebbe a una maggiore sicurezza e a una riduzione della violenza connessa alle armi da fuoco.

Per la Commissione europea la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario e proporzionato per integrare la legislazione vigente in materia, per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 20 maggio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di poter disporre del tempo necessario a un adeguato approfondimento della proposta, eventualmente anche con lo svolgimento di audizioni. In materia di armi, ricorda anche come nella precedente legislatura si siano verificate talune convergenze tra gruppi politici, su determinate condivisibili proposte emendative.

La relatrice PELLEGRINO (FdI) assicura di voler esaminare attentamente la proposta, evidenziando in ogni caso l'opportunità di un intervento normativo europeo in un ambito che richiede la massima vigilanza da parte delle autorità pubbliche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.