Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 339 del 14/04/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 14 APRILE 2026

339ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ROSSO

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e altri reati connessi alle armi da fuoco e che modifica la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2026) 102 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce la proposta di direttiva in titolo, relativa alla lotta contro il traffico di armi da fuoco e ai reati connessi, che mira a proteggere i cittadini dell'Unione europea dalla minaccia delle armi da fuoco illegali, riducendo il loro numero e le attività criminali connesse, armonizzando i reati a esse collegati e le relative sanzioni tra gli Stati membri, nonché migliorando la qualità e la disponibilità dei dati per comprendere e affrontare meglio la minaccia.

Le armi da fuoco illegali rappresentano un grave pericolo per la sicurezza dei cittadini dell'Unione, essendo connessi con una serie di reati gravi, tra cui il traffico di stupefacenti, l'estorsione, le rapine e atti violenti. Inoltre, il rischio che le armi in eccedenza, provenienti dai conflitti in corso in zone vicine all'Unione, finiscano per confluire nei mercati illegali è elevato, analogamente a quanto accaduto dopo il conflitto nei Balcani occidentali.

L'Unione europea ha adottato diversi strumenti in questo settore, tra cui, la direttiva (UE) 2021/555, che disciplina la loro acquisizione e detenzione legali, e il regolamento (UE) 2025/41, che riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito di armi da fuoco. L'Unione si è impegnata anche a livello internazionale, con il Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, che integra la Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale.

Tuttavia, esistono differenze significative tra gli Stati membri circa la definizione e la repressione dei reati connessi alle armi da fuoco, determinando un quadro giuridico frammentato in tutta l'Unione. Tale mancanza di armonizzazione ostacola la cooperazione transfrontaliera, complica le indagini e le azioni penali e riduce l'efficacia delle attività di contrasto ai reati connessi.

Per rispondere alle sfide individuate, la proposta persegue quattro obiettivi specifici: consentire e agevolare le indagini e l'azione penale relative ai reati connessi alle armi da fuoco; garantire un'attività di contrasto a tali reati adeguata alle esigenze future; garantire tipi e livelli di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per i reati connessi; migliorare la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie e la raccolta armonizzata dei dati su tali reati.

La base giuridica della direttiva proposta è individuata nell'articolo 83, paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 83, paragrafo 1, consente di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale, tra i quali figura anche il traffico illecito di armi.

L'articolo 83, paragrafo 2, del TFUE determina la competenza dell'Unione a stabilire norme minime allorché il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione. Il settore della politica in materia di armi da fuoco, in particolare le condizioni per l'acquisizione, la detenzione, il commercio all'interno dell'Unione, l'importazione e la loro esportazione, componenti essenziali e munizioni, è già stato oggetto di armonizzazione ai sensi della direttiva sulle armi da fuoco e della rifusione del corrispondente regolamento.

La Relatrice ricorda anche che, secondo il paragrafo 3 dell'articolo 83 del TFUE, «Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa».

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto un'azione coordinata a livello dell'Unione per la configurazione dei reati connessi alle armi da fuoco e l'armonizzazione delle sanzioni risulta più efficace delle singole misure nazionali. Inoltre, un quadro giuridico dell'Unione migliorerebbe la cooperazione transfrontaliera in materia di indagini e azioni penali e contribuirebbe a una maggiore sicurezza e a una riduzione della violenza connessa alle armi da fuoco.

Per la Commissione europea la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario e proporzionato per integrare la legislazione vigente in materia, per raggiungere l'obiettivo prefissato.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 20 maggio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sette Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede di poter disporre del tempo necessario a un adeguato approfondimento della proposta, eventualmente anche con lo svolgimento di audizioni. In materia di armi, ricorda anche come nella precedente legislatura si siano verificate talune convergenze tra gruppi politici, su determinate condivisibili proposte emendative.

La relatrice PELLEGRINO (FdI) assicura di voler esaminare attentamente la proposta, evidenziando in ogni caso l'opportunità di un intervento normativo europeo in un ambito che richiede la massima vigilanza da parte delle autorità pubbliche.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda la semplificazione e la riduzione dell'onere delle norme relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che modifica il regolamento (UE) 2022/123 per quanto riguarda il sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali ai gruppi di esperti sui dispositivi medici e il regolamento (UE) 2024/1689 per quanto riguarda l'elenco della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui al suo allegato I (COM(2025) 1023 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, volta alla semplificazione e alla riduzione degli oneri, nella disciplina europea in materia di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro.

La proposta si colloca in un contesto di crescente rilevanza strategica per l'Unione europea, nel quale la tutela della salute, la competitività industriale e l'autonomia tecnologica risultano sempre più strettamente interconnesse. Il quadro normativo vigente nel settore dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro è attualmente disciplinato dai regolamenti MDR (Medical Device Regulation - Regolamento dispositivi medici (UE) 2017/745) e IVDR (In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation - Regolamento dispositivi medico-diagnostici in vitro (UE) 2017/746), che mirano a una maggiore trasparenza, tracciabilità e rigorosa valutazione clinica dei dispositivi.

Il settore ha un'importanza fondamentale non solo per il corretto funzionamento dei sistemi sanitari nazionali e per la tutela della salute pubblica, ma anche per la competitività dell'Unione europea.

L'intervento è motivato dalle criticità emerse nell'attuazione del quadro normativo vigente. In particolare, sono stati segnalati ritardi nell'applicazione delle disposizioni, oneri amministrativi elevati e un'applicazione non uniforme dei requisiti, che hanno determinato inefficienze strutturali, imprevedibilità del sistema e una riduzione della disponibilità dei dispositivi sul mercato gravando sulle piccole e medie imprese e sui produttori di dispositivi di nicchia, incidendo negativamente sull'accesso al mercato e, in alcuni casi, determinando il rischio di carenze di approvvigionamento e di scomparsa di dispositivi essenziali.

Le proroghe dei periodi transitori finora adottate hanno rappresentato soltanto soluzioni temporanee, senza affrontare le problematiche strutturali connesse all'attuazione dei regolamenti.

Sulla base di tali elementi, la Commissione europea ritiene quindi necessario un intervento normativo volto a semplificare e razionalizzare le procedure, per i dispositivi a basso e medio rischio e per quelli cosiddetti "orfani", nonché a rafforzare il coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi coinvolti nella governance del sistema.

Ulteriori finalità consistono nel migliorare la cooperazione internazionale e introdurre strumenti volti a favorire una maggiore digitalizzazione e un più efficiente scambio di informazioni.

Un ampio consenso, sulla necessità di intervenire per ridurre gli oneri amministrativi e rendere il quadro normativo più proporzionato ed efficiente, emerge anche dalla consultazione degli stakeholder, nella quale è stata evidenziata l'esigenza di un approccio basato sul rischio, la necessità di una maggiore digitalizzazione e di una governance più efficace, nonché di una specifica attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda i contenuti della proposta, essa prevede, in primo luogo, l'introduzione di strumenti digitali per la segnalazione e lo scambio di informazioni, integrati o interoperabili con la EUDAMED (EUropean DAtabank for MEDical Devices - Banca dati europea dei dispositivi medici), nonché la possibilità di fornire in formato digitale etichette, dichiarazioni di conformità e documentazione tecnica.

Introduce, altresì, specifici meccanismi di deroga, applicabili in caso di gravi minacce sanitarie a carattere transfrontaliero, rafforzando al contempo il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali nella gestione delle crisi. Sono previste altresì modifiche di coordinamento con la normativa europea in materia di intelligenza artificiale.

La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 114 e 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consentono di adottare norme sul ravvicinamento delle normative nazionali in materia di mercato interno e sulla tutela della sanità pubblica, assicurando elevati parametri di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico.

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'intervento a livello dell'Unione è giustificato dalla maggiore armonizzazione ed efficienza che una disciplina uniforme garantirebbe rispetto a soluzioni nazionali.

Per la Commissione europea, la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché le misure proposte sono ritenute non eccedenti quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 14 maggio 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora espresso criticità.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede un approfondimento sulla citata consultazione degli stakeholder, che avrebbe contribuito ad avvalorare la scelta legislativa proposta. Chiede, inoltre, la possibilità dello svolgimento di audizioni.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) assicura di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (n. 395)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1788, che, a sua volta, modifica la direttiva (UE) 2023/1791, abroga la direttiva 2009/73/CE ed è finalizzata ad agevolare l'integrazione del gas rinnovabile e del gas a basse emissioni di carbonio, nonché dell'idrogeno nel sistema energetico. Le modifiche sono mirate al graduale abbandono del gas di origine fossile e alla possibilità che i gas verdi possano svolgere un ruolo centrale nel raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Lo schema di decreto legislativo, suddiviso in 44 articoli, è stato predisposto in base alla delega contenuta nella legge n. 91 del 13 giugno 2025 (Legge di delegazione europea 2024). Il termine di recepimento entro il quale gli Stati membri dovranno conformarsi a quanto disposto dalla direttiva è fissato al 5 agosto 2026.

La direttiva in recepimento delinea i princìpi fondamentali necessari per la creazione di mercati del gas naturale e dell'idrogeno realmente competitivi, incentrati sui clienti, flessibili, non discriminatori e ispirati al principio di libertà degli scambi transfrontalieri, di integrazione e interconnessione con i mercati e le reti europee, rimuovendo barriere ingiustificate per i nuovi operatori in aspetti come l'accesso alla rete, ai dati e alle procedure di cambio fornitore.

In base allo schema di decreto, l'organizzazione del mercato deve essere allineata agli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), al fine di dare stabilità agli investimenti necessari per la transizione energetica e di aumentare la capacità di interconnessione di cui al regolamento (UE) 2018/1999.

Più nel dettaglio, il provvedimento introduce nel settore del gas naturale e dell'idrogeno una disciplina organica dei diritti contrattuali di base dei clienti finali, assicurando un livello di tutela allineato a quello già previsto per il mercato elettrico. A tal fine, esso disciplina il contenuto minimo dei contratti di fornitura, imponendo che le condizioni siano formulate in modo chiaro e che siano rese disponibili al cliente prima della conclusione del contratto.

Viene poi rafforzato il diritto dei clienti di cambiare fornitore di gas e idrogeno in modo rapido e senza discriminazioni, assicurando la tutela dei clienti trasferiti al fornitore di ultima istanza e introducendo specifiche modalità di protezione per clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Sono, inoltre, disciplinati i diritti e le misure di tutela dei consumatori nel processo di eliminazione graduale del gas naturale, garantendo che questa transizione non danneggi i clienti finali, in particolare quelli vulnerabili. È necessario cioè rispettare il principio di continuità, impedendo interruzioni ingiustificate e garantendo opportune misure di sostegno.

Il decreto legislativo di recepimento riconosce ai clienti finali, compresi quelli del settore agricolo e pubblico, il diritto di diventare clienti attivi nel mercato del gas naturale, senza subire discriminazioni o oneri sproporzionati, con possibilità di vendere gas rinnovabile autoprodotto, partecipare a meccanismi di efficienza energetica e delegare la gestione tecnica degli impianti.

Esso disciplina, altresì, i diritti dei clienti finali riguardo alle bollette e alle informazioni di fatturazione, garantendo trasparenza, chiarezza e confrontabilità dei dati economici e incaricando l'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) di adottare ulteriori misure tecniche per garantire l'effettività di tali diritti.

Il provvedimento impone altresì l'obbligo di certificazione ARERA per la separazione tra chi gestisce il trasporto di gas/idrogeno e chi lo produce o vende. Nei casi in cui la certificazione sia richiesta da un soggetto controllato da un altro stabilito in un Paese terzo, l'ARERA è tenuta a notificare la circostanza alla Commissione europea. La stessa Autorità adotta un progetto di decisione entro cento giorni lavorativi dalla notifica, negando la certificazione qualora non sia dimostrata l'ottemperanza agli obblighi di separazione o qualora il rilascio metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e gli interessi essenziali dello Stato e dell'Unione.

Viene poi posto l'accento sulla predisposizione di un piano comune di sviluppo per le reti del gas naturale e dell'idrogeno, anziché piani separati. Questo piano deve essere approvato dall'ARERA e valutato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Include la modellizzazione separata dei due vettori energetici e la coordinazione tra reti di gas naturale, idrogeno e energia elettrica, con l'obiettivo di garantire sicurezza, sostenibilità e un'efficiente pianificazione degli investimenti nel rispetto degli obiettivi climatici e delle politiche europee.

Lo schema in esame disciplina anche l'accesso del gas rinnovabile e dei gas a basse emissioni di carbonio al mercato, garantendo trasparenza e non discriminazione. Si favorisce in tal modo l'integrazione di questi gas nel sistema energetico, sostenendo lo sviluppo di tali produzioni e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione.

Il testo, inoltre, stabilisce che ARERA debba operare nel quadro di competenze stabilite a livello europeo, agendo in stretta consultazione con le autorità antitrust, gli organismi di tutela dei consumatori e i regolatori degli Stati membri limitrofi per garantire una visione sistemica e transfrontaliera. Il suo mandato regolatorio viene poi esplicitamente esteso dai mercati tradizionali dell'energia elettrica e del gas naturale a quelli dei gas rinnovabili, dei gas a basse emissioni di carbonio e dell'idrogeno, con l'obiettivo di favorire un sistema energetico flessibile, sicuro e sostenibile.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) sostiene le misure volte a rafforzare la liberalizzazione dei mercati energetici e ricorda come, nel solo mese di marzo, i clienti vulnerabili abbiano subito un aumento del 20 per cento di costi energetici. Al riguardo, ritiene doveroso che ci si attivi per evidenziare eventuali extraprofitti di alcune aziende.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede che sia verificata la rispondenza dello schema di decreto legislativo con i criteri di delega stabiliti nella legge di delegazione europea 2024.

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, assicura di svolgere le verifiche richieste.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1867) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente ROSSO (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore SCURRIA (FdI), introduce l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, approvato, con modifiche, dalla Camera dei deputati lo scorso 8 aprile, e finalizzato a garantire gli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione della decisione del Consiglio del 25 novembre 2025, disciplinando altresì il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo Piano, anche attraverso il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché ad assicurare l'impiego razionale delle risorse della politica di coesione.

Il decreto-legge è composto di 40 articoli, di cui 8 sono stati introdotti durante l'esame presso la Camera dei deputati, ed è suddiviso in tre Titoli, a loro volta suddivisi in Capi.

Il Titolo I, Disposizioni per l'attuazione del PNRR, è suddiviso in due Capi. Il Capo I reca la Governance per il PNRR (articoli 1-2).

Il Capo II, concernente le disposizioni di accelerazione degli investimenti e di snellimento delle procedure per il conseguimento degli obiettivi del PNRR, è suddiviso a sua volta, in otto Sezioni.

La Sezione I reca le disposizioni per l'attuazione degli investimenti del PNRR (articoli 4 e 4-bis). La Sezione II verte sulle disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della missione 1, componente 1, del PNRR (articoli 5-14-bis). La Sezione III concerne le disposizioni urgenti in materia di giustizia (articoli 15-17-bis). La Sezione IV reca le disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito (articoli 18 e 19). La Sezione V concerne le disposizioni urgenti in materia di università e ricerca (articoli 20 e 21). La Sezione VI verte sulle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti (articoli 22-24). La Sezione VII reca le disposizioni urgenti in materia di investimenti (articoli 25 e 26). La Sezione VIII, infine, concerne le disposizioni urgenti in materia di ambiente, infine (articolo 27).

Il Titolo II, recante disposizioni in materia di politiche di coesione, è costituito dal solo Capo I, recante le disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale (articolo 28).

Infine, il Titolo III reca il solo Capo I, recante disposizioni di carattere finanziario e la clausola di salvaguardia (articoli 29-32).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LOREFICE (M5S) ribadisce l'esigenza che i Gruppi parlamentari possano disporre degli schemi di parere da votare il mercoledì mattina entro la serata del giorno precedente.

La senatrice PELLEGRINO (FdI) rileva che questo già avviene normalmente, salvo casi eccezionali.

Il presidente ROSSO conviene con la senatrice Pellegrino, ma si riserva di svolgere comunque una verifica.

Il senatore LOREFICE (M5S), infine, chiede il motivo per cui non figurano più nel calendario dei lavori della Commissione le proposte COM(2026) 20, sulla cooperazione rafforzata per il prestito all'Ucraina, e COM(2026) 22, sull'istituzione dello strumento per l'Ucraina.

Il presidente ROSSO si riserva di svolgere una verifica.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.