Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 338 del 09/04/2026
Azioni disponibili
(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.
Il decreto-legge si compone di 19 articoli. L'articolo 1 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) che disciplinano il calcolo della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, per precisare che tale disciplina si applica non più a tutte le operazioni successive al 1° gennaio 2026, ma alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere da tale data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza.
L'articolo 2, a partire dal 2027, estende il divieto di cumulo tra le agevolazioni previste per chi trasferisce la residenza in Italia e l'imposta sostitutiva (flat tax) per i neo-residenti, relative ai redditi prodotti all'estero, anche al nuovo regime in favore dei lavoratori rimpatriati (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023), relativo ai redditi da lavoro prodotti in Italia.
L'articolo 3 prevede, per le imprese che usano i princìpi contabili internazionali (IAS/IFRS) di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002, l'introduzione dell'avviamento negativo (differenza negativa tra il prezzo di acquisto di un'azienda e il suo valore netto patrimoniale) nella formazione del bilancio, in modo frazionato per cinque periodi d'imposta successivi, ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito. La norma si applica alle cessioni d'azienda che garantiscono la continuità dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.
L'articolo 4 introduce un'esenzione, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sugli interessi derivanti da investimenti in obbligazioni, effettuati dai sistemi di garanzia dei depositanti in Italia, allo scopo di evitare una riduzione delle loro risorse disponibili per la tutela dei correntisti italiani, derivante dal deprezzamento dei titoli da loro detenuti, a causa delle tensioni economiche globali.
L'articolo 5 rinvia l'applicazione del contributo amministrativo, previsto a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchetti di valore inferiore ai 150 euro, alle spedizioni di beni importati a partire dalla data del 1° luglio 2026. Il differimento risponde alla necessità di consentire l'adeguamento del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli alle nuove modifiche apportate alla normativa doganale dell'Unione europea.
L'articolo 6 rinvia di due mesi, al 1° maggio 2026, l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale, prevista dai commi 140-142 della legge di bilancio 2026, per le categorie prima escluse (agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei, operatori del settore petrolifero).
L'articolo 7 rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento (articolo 1, comma 427, della legge di bilancio 2026) anche gli investimenti su beni strumentali tecnologicamente avanzati prodotti al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo.
L'articolo 8 prevede che le imprese che avevano presentato progetti di investimento ammissibili in base al Piano Transizione 5.0, ma che erano rimaste in attesa per via dell'esaurimento delle risorse, riceveranno il 35 per cento del credito d'imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere gli obblighi di certificazione.
L'articolo 9 esenta dalla ritenuta alla fonte del 20 per cento i premi erogati agli atleti dilettanti, a condizione che l'importo totale annuo non superi i 300 euro, estendendo questa agevolazione fino al 31 dicembre 2026.
L'articolo 10 prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dopo l'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di 24 mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata sia esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (non ancora emanato), che deve definire le modalità e i termini della richiesta.
L'articolo 11 ripristina la legislazione vigente prima dell'intervento operato con la legge di bilancio 2026, in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, in particolare la loro esclusione dalla formazione del reddito dei titolari di reddito d'impresa.
L'articolo 12 prevede l'aumento dell'imposta di bollo annuale da 100 a 118 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.
L'articolo 13 posticipa di due anni l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale per le fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, che dovranno, a partire dal 2028, ridurre la spesa per assunzioni con rapporto di lavoro indeterminato di un importo pari al 25 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente.
L'articolo 14, al comma 1, riduce il tasso di interesse applicabile ai debiti contributivi e previdenziali dovuti dai datori di lavoro all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o ad altri enti di previdenza, al fine di favorire l'adempimento spontaneo. Lo stesso articolo 14, al comma 3, è volto a far fronte alla situazione che si è verificata in Tunisia, a seguito dell'entrata in vigore di una nuova normativa, secondo la quale gli uffici che operano in quel Paese non possono più stipulare contratti con imprese esterne per la fornitura di servizi essenziali quali quelli di vigilanza, di pulizia, di giardinaggio e manutenzione degli immobili, ma sono obbligati ad assumere direttamente, con contratti di lavoro subordinato di diritto locale.
L'articolo 15 reca alcune modifiche alla disciplina dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevista nell'ambito del programma per la Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
L'articolo 16 autorizza la spesa che consente di assicurare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la Carta europea della disabilità (Disability Card) e armonizza il Contrassegno europeo di parcheggio.
L'articolo 17 autorizza a decorrere dall'anno 2026 una spesa pari a 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato.
L'articolo 18 reca le disposizioni finanziarie del decreto.
Infine, l'articolo 19 ne disciplina l'entrata in vigore.
La senatrice ROJC (PD-IDP) si esprime in senso favorevole rispetto al rinvio, previsto dall'articolo 13, dell'applicazione dei limiti alle assunzioni di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali, sottolineando la sua forte convinzione di dover sostenere e agevolare l'attività di artisti e autori, soprattutto di quelli giovani, per assicurare le condizioni che consentono di programmare e investire nella propria crescita artistica e creativa.
Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) rimarca come il rinvio previsto dall'articolo 13 sia in linea con quanto auspicato dalla senatrice Rojc.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.