Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 338 del 09/04/2026
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Il senatore SATTA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali.
Il provvedimento si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 introduce, per tre mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, un regime di trasparenza obbligatoria dei prezzi di vendita dei carburanti. Si impone alle società petrolifere di pubblicare giornalmente i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali dei carburanti per autotrazione per uso civile e si vieta all'esercente di variare tale prezzo in aumento nel corso della medesima giornata. Contestualmente, si affida al Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con l'ausilio operativo della Guardia di finanza, il compito di monitorare l'intera filiera per individuare e reprimere tempestivamente eventuali manovre speculative.
L'articolo 2, in considerazione della particolare congiuntura politico-economica dovuta all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, a sua volta causato dalla guerra in Medio Oriente, provvede a ridurre per venti giorni (dal 19 marzo al 7 aprile 2026) le aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai Gas di Petrolio Liquefatti (GPL) impiegati come carburanti.
Il successivo articolo 3 introduce un credito d'imposta straordinario per l'anno 2026, destinato alle imprese di autotrasporto con sede in Italia, finalizzato a compensare l'aumento dei costi del carburante sostenuti a marzo, aprile e maggio rispetto a febbraio 2026, entro un limite di 100 milioni di euro. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 4 prevede il riconoscimento alle imprese esercenti l'attività di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di un credito d'imposta straordinario, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026. L'agevolazione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L'articolo 5, infine, individua le coperture finanziarie del provvedimento e l'articolo 6 ne disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.