Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 301 del 09/04/2026

(1865) Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese

(Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az), anche a nome della correlatrice Zedda, illustra il disegno di legge in titolo facendo presente che il decreto-legge consta di 2 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a) introduce significative modifiche all'articolo 8 del decreto-legge n. 38 del 2026. Nello specifico, è stato previsto un aumento degli importi spettanti alle imprese che hanno presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025 (commi 1 e 4), è stata introdotta una modifica di coordinamento al comma 3 e sono stati inseriti due nuovi commi (3-bis e 4-bis) che hanno introdotto un ulteriore contributo, concesso alle imprese in proporzione a specifiche spese sostenute.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dall'8 aprile al 1° maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio ed al GPL impiegati come carburanti, prevista dal decreto-legge n. 33 del 2026 (dal 19 marzo al 7 aprile). In aggiunta la norma in esame prevede per lo stesso periodo temporale l'azzeramento dell'accisa per il gas naturale (metano) usato come carburante e l'equiparazione dell'aliquota ridotta anche per il biocarburante e il biodiesel.

Gli oneri derivanti dalla riduzione temporanea delle accise sui carburanti sono valutati in 308 milioni di euro per il 2026 e in 4,4 milioni di euro per il 2028.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-ter riconosce in favore delle imprese agricole un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026, comprovato con le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA ed entro limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026. Il credito d'imposta è utilizzabile secondo le modalità telematiche messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate, senza che si rendano applicabili alcuni limiti annuali (quello generale di 2 milioni di euro e quello di 250 mila euro applicabile ai crediti d'imposta da quadro RU, nonché il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro). La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge in esame introduce un incentivo a favore delle imprese che abbiano subito impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o ad una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. La misura, da erogare alle imprese che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2026, consiste in un contributo a fondo perduto fino al 20 per cento (30 per cento per le PMI) dell'intervento complessivo concesso a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, secondo la disciplina dei finanziamenti agevolati di cui al cd. "Fondo 394". Con una o più deliberazioni, il Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo ha la possibilità di stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di accesso all'incentivo e i termini e le modalità per l'applicazione della misura.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), interviene sia incrementando specifiche autorizzazioni di spesa sia sulle coperture già previste dall'articolo 18 del decreto-legge n. 38 del 2026 per integrarle tenuto conto degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente decreto-legge.

L'articolo 2 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 4 aprile 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.