Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 539 del 08/04/2026

IN SEDE CONSULTIVA

(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che è composto di una sola disposizione, interviene sull'articolo 41-bis comma 2-quater, della legge n. 354 del 1975, che disciplina il regime penitenziario speciale applicabile ai detenuti sottoposti al cosiddetto "carcere duro". In particolare, il provvedimento è volto a sopprimere il riferimento alla preferenziale collocazione dei detenuti in regime speciale nelle aree insulari.

Per quanto di competenza, occorre avere conferma che il superamento dell'individuazione dei territori insulari, come luoghi preferenziali di destinazione dei detenuti in regime speciale, non possa determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime inoltre perplessità sui profili di merito del provvedimento, richiamando le valutazioni dei tecnici del settore.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1825) Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 2, recante principi e criteri direttivi, con riguardo al comma 1, lettera a), occorre avere chiarimenti sulla portata finanziaria della previsione di "modelli organizzativi che garantiscano ai professionisti di area clinica di sviluppare percorsi integrati di carriera", atteso che la stessa relazione tecnica afferma che si tratta della riproposizione nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera di un principio fondamentale dello sviluppo dei percorsi formativi, il che potrebbe suggerire un'estensione del suo ambito di applicazione. Non essendo fornita alcuna indicazione circa la neutralità finanziaria in sé di tali modelli organizzativi, un'eventuale estensione andrebbe accompagnata da chiarimenti sulla sua portata finanziaria.

Per quanto concerne il comma 1, lettera b), numero 1), relativo alla definizione degli ospedali di terzo livello, corrispondenti alle strutture ospedaliere di eccellenza, appare opportuno sapere se lo stanziamento previsto per il 2026 dal successivo articolo 3, in un'ottica sostanzialmente sperimentale, possa essere considerato, perlomeno in termini di ordine di grandezza, un'adeguata approssimazione degli oneri attesi a regime per tale misura.

In relazione al comma 1, lettera b), numero 2), rileva che potrebbe essere suscettibile di comportare nuovi oneri la quantificazione di un tempo massimo uniforme per la percorrenza della distanza fra gli ospedali elettivi e le strutture che compongono la rete dell'emergenza-urgenza di riferimento presenti in altre strutture ospedaliere di primo e secondo livello, atteso che ciò - se non calibrato sulla situazione attuale dei tempi di trasferimento - potrebbe implicare il sotto-utilizzo di alcune strutture o la necessità di predisporne ulteriori, aggiuntive. Occorre pertanto acquisire chiarimenti al riguardo.

Per quanto attiene l'articolo 3, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 2, considerando la possibilità che - ai sensi dell'articolo 1, comma 3 - l'adozione dei decreti legislativi slitti al primo trimestre 2027, sarebbe opportuno che il richiamo, come possibile modalità di copertura, ai fondi speciali non sia riferito specificamente a quelli di cui all'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 756, della legge n. 199 del 2025) bensì, in termini generali, agli accantonamenti di competenza del Ministero della salute iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 196 del 2009.

Inoltre chiede una puntuale indicazione dell'ammontare disponibile delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, che rappresenta una delle possibili modalità di copertura.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, recante modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative, per i profili di quantificazione, laddove si determina un recupero di gettito valutato in 7,6 milioni di euro per il solo anno 2026, che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della prudenzialità dell'ipotesi assunta dalla relazione tecnica, secondo cui circa la metà delle operazioni permutative effettuate in ciascun anno è, di norma, riconducibile ai contratti stipulati nelle annualità precedenti.

In merito all'articolo 3, recante rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari negativi nei primi quattro anni di applicazione della misura ivi prevista ai fini Ires, per verificarne la prudenzialità appare opportuno che venga fornito un supplemento di informazioni circa la metodologia e i dati assunti. In particolare, andrebbe chiarito il motivo per cui ai fini della quantificazione la relazione tecnica assume che l'imputazione annuale del badwill a conto economico generi un'Ires dovuta in misura pari al doppio di quella osservata nel periodo 2022-2024, ovvero in misura pari a 12 milioni di euro. Inoltre, andrebbe fornita l'entità della presumibile platea cui verrà applicata la misura, distinguendo fra i soggetti che non hanno ancora presentato la dichiarazione dei redditi e i contribuenti che invece dovranno presentare una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, come modificato dal comma 1 dell'articolo in esame.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante esenzione temporanea dell'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'esenzione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, la relazione tecnica anche se fornisce delle indicazioni circa i fondi di garanzia dei depositanti presi in considerazione, non indica gli ulteriori dati in base ai quali è possibile determinare l'importo dell'imposta versata e quantificata dalla relazione tecnica in 8,4 milioni di euro su base annua. Sul punto andrebbe pertanto acquisito l'avviso del Governo.

In relazione all'articolo 7, recante modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, nonostante che la quantificazione operata dalla relazione tecnica appaia in linea con quella fornita nell'ambito dell'esame della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), si evidenzia che la relazione tecnica illustra la metodologia di stima e fornisce i risultati della stessa ma non esplicita altre informazioni quali, in particolare, le aliquote effettivamente applicate per la quantificazione delle minori entrate fiscali e quale sia l'incidenza prevista dell'incapienza fiscale, così da consentire un riscontro della congruità della perdita di gettito stimata rispetto ai volumi di investimento stimati. Al fine di consentire una verifica della stima effettuata, andrebbero pertanto forniti gli ulteriori dati di dettaglio.

Per quanto riguarda l'articolo 11, recante modifiche al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, si evidenzia che la quantificazione operata riproduce esattamente quella effettuata in sede di legge di bilancio 2026 e riferita, in particolare, all'articolo 1, commi da 51 a 55, della stessa. Ciò premesso, sarebbe comunque utile acquisire elementi di maggior dettaglio in ordine alla base dati ricostruita e ai parametri adottati per la stima del valore fiscale delle partecipazioni.

Relativamente all'articolo 15, recante disposizioni in materia di educazione finanziaria, si osserva che le norme pongono nuovi oneri a carico delle risorse previste a legislazione vigente. In particolare, si prevedono oneri nel limite di 180.000 euro annui per compensi a consulenti e ulteriori oneri per rimborsi spese per la partecipazione a eventi del direttore del Comitato nazionale per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria o di altro membro da questi delegato. Al riguardo, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri per i citati rimborsi spese, anche al fine di confermare che lo stanziamento previsto a legislazione vigente rechi sufficienti disponibilità per assicurare la copertura dei nuovi oneri previsti.

In merito all'articolo 16, recante disposizioni per garantire la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità per l'anno 2026, premesso che si tratta di un'autorizzazione disposta entro un limite di spesa, andrebbe chiarito se vi siano altre risorse che consentano l'emissione di carte europee per la disabilità nel periodo gennaio-maggio 2026. Andrebbero inoltre forniti i dati sugli ultimi volumi registrati.

Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 17, recante disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, con riferimento al comma 1, che autorizza una spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato per il pagamento delle spese degli atti processuali per conto delle parti dalla stessa patrocinate, trattandosi di spese indispensabili per l'espletamento dell'attività della stessa Avvocatura, andrebbero fornite maggiori informazioni circa il procedimento di quantificazione delle risorse necessarie e chiarimenti circa le ragioni dell'inadeguatezza degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 18, recante disposizioni finanziarie, segnala che al comma 2, nell'elencazione degli oneri riferiti ai vari articoli, non viene menzionato l'articolo 17, comma 1, nonostante il predetto onere risulti incluso nel conteggio totale.

Con riferimento alle riduzioni recate al comma 2, lettere c) e d), rispettivamente a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, verificata la disponibilità delle risorse per l'anno 2026, andrebbe confermata la disponibilità anche per gli anni successivi.

Occorre infine avere conferma che le differenze riscontrabili tra gli oneri di cui al comma 2 e le coperture di cui alle lettere a), b), c) e d) trovino compensazione, nel rispetto delle regole di finanza pubblica, nell'ambito del provvedimento.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire, in una prossima seduta, le risposte alle richieste formulate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.