Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383 del 08/04/2026
Azioni disponibili
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 4 articoli ed è finalizzato a conferire al Governo la delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante la redazione di testi unici. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali e specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. L'articolo 4, infine, contiene le disposizioni finanziarie per la copertura delle norme che comportano oneri. Per le parti di competenza della Commissione giustizia, chiamata ad esprimere il proprio parere, richiama l'articolo 2, contenente i princìpi e criteri direttivi generali cui deve attenersi il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi, con particolare riferimento al comma 2 lettera h) nel quale è prevista la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in particolare con riferimento all'articolo 3 (recante principi e criteri specifici) comma 1, lettere c), numero 1) (ovvero con riferimento all'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali e l'integrazione dei dati del Sistema tessera sanitaria riguardanti prescrizioni, dispensazioni, prezzi, consumi e stock farmaceutici in tempo reale, anche al fine di monitorare la carenza di farmaci, con l'espressa previsione della tempestiva comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche in caso di interruzione della commercializzazione) e della lettera e), numero 1) (ovvero in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di rafforzare il ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità favorendo un'integrazione attiva con la rete assistenziale territoriale, anche disciplinando l'esecuzione delle attività di televisita e telemonitoraggio per la presa incarico attiva dei pazienti e attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della continuità delle cure semplificando e razionalizzando i procedimenti di verifica dell'attività svolta e favorendo la collaborazione tra professionisti sanitari nonché le attività di educazione sanitaria e di prevenzione delle principali patologie) il tutto in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione. Al riguardo, segnala l'opportunità per la commissione di merito di approfondire tale criterio di delega alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale secondo cui, in materia di sanzioni sia penali che amministrative, la disciplina di delega al Governo deve recare una precisa indicazione di criteri. In particolare nella sentenza n. 49 del 1999 la Corte, nel ribadire che le norme di delega legislativa in materia di sanzioni penali devono recare una precisa indicazione di criteri, rileva che anche per le sanzioni amministrative «pur essendo afflittive in minor grado […] i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati».
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.