Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383 del 08/04/2026
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1505
Art. 1
1.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)
All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-ter) Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, la acquisizione dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo, al solo scopo di cui all'articolo 3, punto 10 del Regolamento (UE) n. 2023/1543 del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
1-quater) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis nei casi di acquisizione di dati di cui all'articolo 3, punto 11 del Regolamento (UE) n. 2023/1543 del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.».
1.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
« Art. 248-bis. - (Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari)
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266-bis, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a procedere alla perquisizione dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo in possesso dei prestatori di servizi intermediari. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la perquisizione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, la perquisizione non può essere proseguita e i risultati di essa sono inutilizzabili e si provvede alla loro distruzione. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione è data quando la perquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini e sussistono sufficienti indizi. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203, nonché il divieto previsto dall'articolo 103.
2. L'acquisizione dei documenti informatici richiesti avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei documenti informatici acquisiti, si applica l'articolo 26»
1.3
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 248-bis» con il seguente: «Art. 248-bis (Acquisizione di specifici dati informatici) 1. Ai prestatori di servizi intermediari possono essere richiesti dati informatici relativi:
a) all'identificazione dell'utente, comprensivi di indirizzo IP, identificativi dell'account e anagrafici dell'intestatario;
b) agli accessi e alle connessioni, comprensivi di data, ora e durata delle sessioni;
c) alle operazioni effettuate su sistemi informatici o applicativi, limitatamente ai dati che descrivono eventi tecnici e interazioni con il sistema, con esclusione dei contenuti delle comunicazioni.
2. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera a), quando necessari ai fini dell'identificazione dell'utente.
3. L'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta dal pubblico ministero previa autorizzazione rilasciata dal giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private.
4. Quando i dati richiesti rientrano nella categoria di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni ivi previste, a pena di inutilizzabilità.
5. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono inutilizzabili.
6. L'acquisizione dei dati di cui al comma 1, avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei dati acquisiti si applica l'articolo 269.».
1.4
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 1 premettere le seguenti parole: «Quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini,».
1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 1 premettere le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 196 del 2003 per i dati ivi indicati,».
1.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis», al comma 1, sostituire le parole «indicati nell'articolo 266-bis» con le seguenti: «puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni»
1.7
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis» al comma 1, dopo le parole: «può richiedere», inserire le seguenti: «con decreto motivato».
1.8
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I prestatori di servizi intermediari rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento indicando se acconsentono alla richiesta o se sussistano ragioni ostative.»;
b) al comma 2 dopo le parole «rifiuto», inserire le seguenti: «non adeguatamente giustificato o in caso di silenzio protratto oltre il termine di 30 giorni».
1.9
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis» al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di rifiuto espresso o di silenzio protratto per oltre 30 giorni, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a procedere con perquisizione. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.».
1.10
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 2, dopo le parole «In caso di rifiuto» inserire le seguenti: «o comunque decorsi 15 giorni dalla richiesta»
1.11
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da «quando vi sono» a «è data»
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art.378-bis, secondo comma sostituire le parole da «dall'articolo 248-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»
1.12
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis - (Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari)», al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il decreto di autorizzazione emesso dal giudice delle indagini preliminari deve indicare specificamente gli elementi di fatto che hanno condotto a ritenere la sussistenza dei sufficienti indizi di cui al precedente periodo.»
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai sensi del presente articolo per documenti informatici si intendono i dati che registrano l'accesso e la disconnessione di un utente da un sistema o servizio, comprensivi di indirizzo IP, marca temporale e dati identificativi dell'intestatario, limitatamente a quanto necessario per identificare l'autore delle condotte oggetto di indagine, con esclusione dei dati relativi al contenuto delle comunicazioni e dei dati di traffico che consentano di ricostruire il profilo di navigazione o di comunicazione dell'utente.»
Art. 2
2.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 378-bis» con il seguente: «Art. 378-bis - (Ostacolo all'esercizio delle attività di perquisizione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari) - Fuori dai casi di cui all'articolo 378, e di concorso nel reato, chiunque, al fine di ostacolare le indagini, intenzionalmente eluda la perquisizione disposta ai sensi dell'articolo 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, o comunque si sottragga alla medesima, ovvero ne impedisca l'esecuzione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»
2.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole «da uno a cinque anni» con le seguenti: «fino a quattro anni»
b) al secondo comma sostituire le parole «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;
2.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», primo comma, sostituire le parole «da uno a cinque anni» con le seguenti: «fino a quattro anni»
2.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) sostituire le parole da «dall'articolo 248-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»
2.7
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 378-ter» con il seguente: «Art. 378-ter - (Impedimento colposo all'esercizio delle attività di perquisizione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari) Chiunque, nel corso della perquisizione disposta ai sensi dell'art. 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, per colpa grave, compromette l'acquisizione dei documenti informatici oggetto del decreto di perquisizione, è punito con la reclusione fino a un anno.»
2.8
Al comma 1, capoverso «Art. 378-ter (Agevolazione colposa)», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «per gravi omissioni sul piano del rispetto degli standard di sicurezza e privacy» e aggiungere in fine le seguenti parole «, a querela della persona offesa»;
b) dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Non commette il fatto di cui al presente articolo chi ha agito in conformità alle disposizioni dell'ente titolare o gestore del servizio informatico interessato.».
Art. 3
3.2
Al comma 1, capoverso «Art. 25-decies.1. - (Delitti del prestatore di servizi intermediari)», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7,»
3.3
Al comma 1, capoverso «Art. 25-decies.1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «da 200 a 800», con le seguenti: «da 100 a 200»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «da 400 a 1000», con le seguenti: «da 200 a 400»;
b) sopprimere il comma 2.