Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 383 del 08/04/2026
Azioni disponibili
2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 8 APRILE 2026
383ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 10,30.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.
Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Michele Filippelli, esperto
Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 marzo.
Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Michele Filippelli, esperto.
Interviene l'avvocato FILIPPELLI.
Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori Ada LOPREIATO (M5S) e GELMETTI (FdI), ai quali replica l'avvocato FILIPPELLI.
Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Filippelli e rinvia il seguito della procedura informativa.
IN SEDE CONSULTIVA
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 4 articoli ed è finalizzato a conferire al Governo la delega ad adottare, entro il 31 dicembre 2026, uno o più decreti legislativi per il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante la redazione di testi unici. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei princìpi e criteri direttivi generali e specifici di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3. L'articolo 4, infine, contiene le disposizioni finanziarie per la copertura delle norme che comportano oneri. Per le parti di competenza della Commissione giustizia, chiamata ad esprimere il proprio parere, richiama l'articolo 2, contenente i princìpi e criteri direttivi generali cui deve attenersi il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi, con particolare riferimento al comma 2 lettera h) nel quale è prevista la revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in particolare con riferimento all'articolo 3 (recante principi e criteri specifici) comma 1, lettere c), numero 1) (ovvero con riferimento all'implementazione dei sistemi informativi nazionali e regionali e l'integrazione dei dati del Sistema tessera sanitaria riguardanti prescrizioni, dispensazioni, prezzi, consumi e stock farmaceutici in tempo reale, anche al fine di monitorare la carenza di farmaci, con l'espressa previsione della tempestiva comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche in caso di interruzione della commercializzazione) e della lettera e), numero 1) (ovvero in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di rafforzare il ruolo delle farmacie territoriali quali presidi sanitari di prossimità favorendo un'integrazione attiva con la rete assistenziale territoriale, anche disciplinando l'esecuzione delle attività di televisita e telemonitoraggio per la presa incarico attiva dei pazienti e attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della continuità delle cure semplificando e razionalizzando i procedimenti di verifica dell'attività svolta e favorendo la collaborazione tra professionisti sanitari nonché le attività di educazione sanitaria e di prevenzione delle principali patologie) il tutto in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione. Al riguardo, segnala l'opportunità per la commissione di merito di approfondire tale criterio di delega alla luce delle indicazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale secondo cui, in materia di sanzioni sia penali che amministrative, la disciplina di delega al Governo deve recare una precisa indicazione di criteri. In particolare nella sentenza n. 49 del 1999 la Corte, nel ribadire che le norme di delega legislativa in materia di sanzioni penali devono recare una precisa indicazione di criteri, rileva che anche per le sanzioni amministrative «pur essendo afflittive in minor grado […] i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati».
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1825) Delega al Governo per l'adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SALLEMI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che reca una delega al Governo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza territoriale e ospedaliera e alla revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale, da esercitarsi - ai sensi dell'articolo 1, comma 1 - entro il 31 dicembre 2026. L'articolo 2 reca in particolare i principi e criteri direttivi della delega. Per quanto di specifica competenza della Commissione giustizia, segnala il criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), che prevede l'aggiornamento della disciplina dei servizi relativi alle aree della salute mentale per adulti, della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, delle dipendenze patologiche e della salute in carcere, anche con riferimento alle strutture detentive minorili, con particolare attenzione anche alle specificità degli istituti penali minorili e delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in ogni caso garantendo l'integrazione di tali servizi nel modello territoriale e distrettuale, al fine di migliorare la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza. Al riguardo, segnala l'opportunità di chiarire, considerato che la formulazione della norma di delega fa riferimento alle «strutture detentive minorili» e agli «istituti penali minorili», se con la prima locuzione si intenda ricomprendere - nonostante il riferimento sia posto in generale dalla medesima norma di delega alla salute in carcere - anche a fattispecie di detenzione presso comunità o luoghi (pubblici o privati) di cura, assistenza e accoglienza o se la locuzione sia superflua. Gli articoli 3 e 4 recano infine, rispettivamente, la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia.
La senatrice LOPREIATO (M5S), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere, si esprime criticamente sul provvedimento e in generale sull'operato del Governo in quanto, nonostante le ingenti risorse finanziarie erogate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non sono stati costruiti i presidi di sanità territoriale previsti e le case di comunità realizzate sono in numero molto inferiore rispetto a quelle inizialmente programmate. Tali aspetti saranno certamente affrontati nella commissione del merito competente per materia, ma ritiene doveroso segnalarlo all'attenzione generale, in quanto quello della sanità territoriale è un tema troppo importante per il Paese. In ogni caso prospetterà le modifiche opportune in 10ª Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.
Il PRESIDENTE informa che alla scadenza del termine sono stati presentati 24 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 11,15.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1505
Art. 1
1.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)
All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
1-ter) Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, la acquisizione dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo, al solo scopo di cui all'articolo 3, punto 10 del Regolamento (UE) n. 2023/1543 del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
1-quater) Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis nei casi di acquisizione di dati di cui all'articolo 3, punto 11 del Regolamento (UE) n. 2023/1543 del 12 luglio 2023 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.».
1.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 248 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
« Art. 248-bis. - (Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari)
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266-bis, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a procedere alla perquisizione dei documenti informatici che registrano in modo cronologico e sequenziale le attività svolte su un sistema informatico o applicativo in possesso dei prestatori di servizi intermediari. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la perquisizione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, la perquisizione non può essere proseguita e i risultati di essa sono inutilizzabili e si provvede alla loro distruzione. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione è data quando la perquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini e sussistono sufficienti indizi. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203, nonché il divieto previsto dall'articolo 103.
2. L'acquisizione dei documenti informatici richiesti avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei documenti informatici acquisiti, si applica l'articolo 26»
1.3
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 248-bis» con il seguente: «Art. 248-bis (Acquisizione di specifici dati informatici) 1. Ai prestatori di servizi intermediari possono essere richiesti dati informatici relativi:
a) all'identificazione dell'utente, comprensivi di indirizzo IP, identificativi dell'account e anagrafici dell'intestatario;
b) agli accessi e alle connessioni, comprensivi di data, ora e durata delle sessioni;
c) alle operazioni effettuate su sistemi informatici o applicativi, limitatamente ai dati che descrivono eventi tecnici e interazioni con il sistema, con esclusione dei contenuti delle comunicazioni.
2. Il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera a), quando necessari ai fini dell'identificazione dell'utente.
3. L'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), è disposta dal pubblico ministero previa autorizzazione rilasciata dal giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa o delle altre parti private.
4. Quando i dati richiesti rientrano nella categoria di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni ivi previste, a pena di inutilizzabilità.
5. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono inutilizzabili.
6. L'acquisizione dei dati di cui al comma 1, avviene mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. Per le modalità di conservazione dei dati acquisiti si applica l'articolo 269.».
1.4
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 1 premettere le seguenti parole: «Quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini,».
1.5
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 1 premettere le seguenti parole: «Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 132 del Decreto Legislativo 196 del 2003 per i dati ivi indicati,».
1.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis», al comma 1, sostituire le parole «indicati nell'articolo 266-bis» con le seguenti: «puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni»
1.7
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis» al comma 1, dopo le parole: «può richiedere», inserire le seguenti: «con decreto motivato».
1.8
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis» apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «I prestatori di servizi intermediari rispondono alla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento indicando se acconsentono alla richiesta o se sussistano ragioni ostative.»;
b) al comma 2 dopo le parole «rifiuto», inserire le seguenti: «non adeguatamente giustificato o in caso di silenzio protratto oltre il termine di 30 giorni».
1.9
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis» al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di rifiuto espresso o di silenzio protratto per oltre 30 giorni, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a procedere con perquisizione. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e la perquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.».
1.10
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», al comma 2, dopo le parole «In caso di rifiuto» inserire le seguenti: «o comunque decorsi 15 giorni dalla richiesta»
1.11
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da «quando vi sono» a «è data»
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art.378-bis, secondo comma sostituire le parole da «dall'articolo 248-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»
1.12
Al comma 1, capoverso «Art. 248-bis - (Richiesta di consegna a prestatori di servizi intermediari)», al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il decreto di autorizzazione emesso dal giudice delle indagini preliminari deve indicare specificamente gli elementi di fatto che hanno condotto a ritenere la sussistenza dei sufficienti indizi di cui al precedente periodo.»
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 248 - bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Ai sensi del presente articolo per documenti informatici si intendono i dati che registrano l'accesso e la disconnessione di un utente da un sistema o servizio, comprensivi di indirizzo IP, marca temporale e dati identificativi dell'intestatario, limitatamente a quanto necessario per identificare l'autore delle condotte oggetto di indagine, con esclusione dei dati relativi al contenuto delle comunicazioni e dei dati di traffico che consentano di ricostruire il profilo di navigazione o di comunicazione dell'utente.»
Art. 2
2.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 378-bis» con il seguente: «Art. 378-bis - (Ostacolo all'esercizio delle attività di perquisizione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari) - Fuori dai casi di cui all'articolo 378, e di concorso nel reato, chiunque, al fine di ostacolare le indagini, intenzionalmente eluda la perquisizione disposta ai sensi dell'articolo 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, o comunque si sottragga alla medesima, ovvero ne impedisca l'esecuzione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.»
2.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole «da uno a cinque anni» con le seguenti: «fino a quattro anni»
b) al secondo comma sostituire le parole «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;
2.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», primo comma, sostituire le parole «da uno a cinque anni» con le seguenti: «fino a quattro anni»
2.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Al comma 1, capoverso «Art.378-bis», secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «da due a sei anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) sostituire le parole da «dall'articolo 248-bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater»
2.7
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 378-ter» con il seguente: «Art. 378-ter - (Impedimento colposo all'esercizio delle attività di perquisizione nei confronti dei prestatori di servizi intermediari) Chiunque, nel corso della perquisizione disposta ai sensi dell'art. 248-bis, secondo comma, del codice di procedura penale, per colpa grave, compromette l'acquisizione dei documenti informatici oggetto del decreto di perquisizione, è punito con la reclusione fino a un anno.»
2.8
Al comma 1, capoverso «Art. 378-ter (Agevolazione colposa)», apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sostituire le parole: «per colpa» con le seguenti: «per gravi omissioni sul piano del rispetto degli standard di sicurezza e privacy» e aggiungere in fine le seguenti parole «, a querela della persona offesa»;
b) dopo il primo comma aggiungere il seguente: «Non commette il fatto di cui al presente articolo chi ha agito in conformità alle disposizioni dell'ente titolare o gestore del servizio informatico interessato.».
Art. 3
3.2
Al comma 1, capoverso «Art. 25-decies.1. - (Delitti del prestatore di servizi intermediari)», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7,»
3.3
Al comma 1, capoverso «Art. 25-decies.1», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), sostituire le parole: «da 200 a 800», con le seguenti: «da 100 a 200»;
2) alla lettera b), sostituire le parole: «da 400 a 1000», con le seguenti: «da 200 a 400»;
b) sopprimere il comma 2.