Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 300 del 07/04/2026
Azioni disponibili
La relatrice ZEDDA (FdI) illustra gli articoli da 1 a 11 del decreto-legge, che consta di 19 articoli.
Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla decorrenza delle norme della legge di bilancio per il 2026 concernenti la determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, da calcolare sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Il comma 1 chiarisce che tale criterio di calcolo debba essere applicato alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il comma 2 fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2026 sulla base della disciplina vigente fino a quella data e quelli adottati dal 1° gennaio al 28 marzo 2026 conformi alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio.
L'articolo 2, comma 1, estende il divieto di cumulabilità con il regime della cosiddetta flat tax per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati. Il comma 2 stabilisce che la disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
L'articolo 3 introduce la rateizzazione in cinque quote annue della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d'azienda) con continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
L'articolo 4 dispone una esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti (ad esempio, il Fondo interbancario di tutela dei depositi).
L'articolo 5 prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.
L'articolo 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. La misura si inserisce all'interno della disciplina dei commi 140-142 della legge di bilancio 2026, che estendono l'obbligo anche a categorie prima escluse (come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale.
L'articolo 7, comma 1, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento, prevista dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
L'articolo 8 prevede che i cosiddetti "esodati" del Piano Transizione 5.0 del 2025, ovvero le aziende che avevano regolarmente presentato i propri progetti di investimento ma erano rimaste in attesa per via dell'esaurimento delle risorse, riceveranno il 35 per cento del credito d'imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere gli obblighi di certificazione.
L'articolo 9, comma 1, esclude, dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro.
L'articolo 10 prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale - non ancora emanato - che deve definire le modalità e i termini della richiesta.
L'articolo 11 reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell'1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE.
In particolare, eliminando il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2026.