Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 300 del 07/04/2026

Prosegue con l'illustrazione il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az), facendo presente che l'articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 13, comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ("riduzione del turn-over").

L'articolo 13, comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025.

Il comma 3 dell'articolo 13 interviene sull'articolo 1, comma 763, della legge n. 197 del 2022, disponendo la proroga al 31 dicembre 2026 dell'operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A. nella gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016.

Il comma 1 dell'articolo 14 riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'intervento concerne specificamente la maggiorazione, che viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali, del valore di base dell'interesse. Resta fermo che tale valore di base è pari a quello del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), il quale è attualmente pari a 2,15 punti percentuali. Il successivo comma 2 valuta in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni per l'anno 2027 e 16,2 milioni annui a decorrere dal 2028 l'onere derivante dalla suddetta riduzione e rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 18 per la copertura finanziaria. Il comma 3 dell'articolo 14 autorizza le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, con contratto esclusivamente locale, senza applicare la disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche e derogando alle norme sull'ottenimento della cittadinanza per servizio allo Stato. Il comma 4 specifica che gli oneri del provvedimento sono quantificati in 258.150 euro per il 2026 e poi in misura crescente negli anni successivi, fino alla somma di 561.089 a decorrere dal 2036.

L'articolo 15 modifica alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell'economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'articolo in commento aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi, e che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Tali ultimi interventi non comportano maggiori oneri in quanto sono espressamente ricompresi nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 16 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di assicurare la continuità, nel medesimo anno, del servizio di emissione della Carta europea della disabilità. Il suddetto stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie stabilite dalla disciplina di delega al Governo, di cui all'articolo 17 della legge n. 91 del 2025, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'articolo 17 autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

L'articolo 18 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1 e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 2) e introduce una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle altre disposizioni (comma 3).

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 marzo 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.