Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 300 del 07/04/2026

(1852) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica

(Esame e rinvio)

La relatrice ZEDDA (FdI) illustra gli articoli da 1 a 11 del decreto-legge, che consta di 19 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene sulla decorrenza delle norme della legge di bilancio per il 2026 concernenti la determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, da calcolare sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. Il comma 1 chiarisce che tale criterio di calcolo debba essere applicato alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il comma 2 fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente al 1° gennaio 2026 sulla base della disciplina vigente fino a quella data e quelli adottati dal 1° gennaio al 28 marzo 2026 conformi alla disciplina introdotta dalla legge di bilancio.

L'articolo 2, comma 1, estende il divieto di cumulabilità con il regime della cosiddetta flat tax per i neo-residenti anche al nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati. Il comma 2 stabilisce che la disciplina in esame si applica nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

L'articolo 3 introduce la rateizzazione in cinque quote annue della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell'avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a fronte delle operazioni di cessione di azienda (o ramo d'azienda) con continuità dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4 dispone una esenzione temporanea, fino al 31 dicembre 2028, dall'imposta sostitutiva sui proventi finanziari a favore dei sistemi di garanzia dei depositanti (ad esempio, il Fondo interbancario di tutela dei depositi).

L'articolo 5 prevede la disapplicazione, fino al 30 giugno 2026, delle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 che hanno introdotto un contributo amministrativo di 2 euro a copertura delle spese collegate alle importazioni di pacchi di valore inferiore ai 150 euro.

L'articolo 6, comma 1, differisce dal 1° marzo al 1° maggio 2026 la decorrenza dell'applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. La misura si inserisce all'interno della disciplina dei commi 140-142 della legge di bilancio 2026, che estendono l'obbligo anche a categorie prima escluse (come agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), uniformandone il trattamento fiscale.

L'articolo 7, comma 1, rende ammissibili alla disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento, prevista dall'articolo 1, comma 427, della legge di bilancio per il 2026, anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

L'articolo 8 prevede che i cosiddetti "esodati" del Piano Transizione 5.0 del 2025, ovvero le aziende che avevano regolarmente presentato i propri progetti di investimento ma erano rimaste in attesa per via dell'esaurimento delle risorse, riceveranno il 35 per cento del credito d'imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere gli obblighi di certificazione.

L'articolo 9, comma 1, esclude, dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) fino al 31 dicembre 2026, dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20 per cento le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro.

L'articolo 10 prevede che, limitatamente ai carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione successivamente all'8 agosto 2024 - e per i quali, alla data di pubblicazione del decreto ministeriale, è già decorso il termine di ventiquattro mesi dalla data della loro presa in carico - la facoltà di richiedere la riconsegna anticipata è esercitata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale - non ancora emanato - che deve definire le modalità e i termini della richiesta.

L'articolo 11 reca delle modifiche al trattamento fiscale (IRES e IRPEF) dei dividendi (regime di esclusione) e delle plusvalenze (regime di esenzione), nonché alle modalità di applicazione della ritenuta (dell'1,20 per cento) su dividendi corrisposti a società non residenti soggetti all'imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all'accordo SEE.

In particolare, eliminando il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro) a decorrere dal 1° gennaio 2026, viene ripristinato, senza soluzione di continuità, il regime previgente alle modifiche operate dalla legge di bilancio 2026.

Prosegue con l'illustrazione il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az), facendo presente che l'articolo 12 eleva da 110 a 118 euro l'importo dell'imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche.

L'articolo 13, comma 1, con riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, posticipa dall'anno 2026 all'anno 2028 l'applicazione della disciplina in materia di limiti alle assunzioni di personale a tempo indeterminato ("riduzione del turn-over").

L'articolo 13, comma 2, con riferimento ai criteri di riparto della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sopprime il riferimento all'importo di 192 milioni di euro e aggiorna i riferimenti temporali sostituendo l'anno 2025 con l'anno 2026 e il triennio 2022-2024 con il triennio 2023-2025.

Il comma 3 dell'articolo 13 interviene sull'articolo 1, comma 763, della legge n. 197 del 2022, disponendo la proroga al 31 dicembre 2026 dell'operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A. nella gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016.

Il comma 1 dell'articolo 14 riduce la misura del tasso di interesse di differimento e di dilazione per il versamento rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. L'intervento concerne specificamente la maggiorazione, che viene ridotta da 6 a 2 punti percentuali, del valore di base dell'interesse. Resta fermo che tale valore di base è pari a quello del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento), il quale è attualmente pari a 2,15 punti percentuali. Il successivo comma 2 valuta in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni per l'anno 2027 e 16,2 milioni annui a decorrere dal 2028 l'onere derivante dalla suddetta riduzione e rinvia alle disposizioni di cui al successivo articolo 18 per la copertura finanziaria. Il comma 3 dell'articolo 14 autorizza le rappresentanze diplomatico-consolari e le altre strutture pubbliche italiane in Tunisia ad assumere personale per le attività di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, con contratto esclusivamente locale, senza applicare la disciplina degli impiegati a contratto assunti dalle rappresentanze diplomatiche e derogando alle norme sull'ottenimento della cittadinanza per servizio allo Stato. Il comma 4 specifica che gli oneri del provvedimento sono quantificati in 258.150 euro per il 2026 e poi in misura crescente negli anni successivi, fino alla somma di 561.089 a decorrere dal 2036.

L'articolo 15 modifica alcune disposizioni in materia di educazione finanziaria. In particolare, oltre ad alcune precisazioni in merito ai principi ai quali si deve attenere il Ministro dell'economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'articolo in commento aumenta da 11 a 12 i membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, prevedendo che tra i componenti sia presente un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza. Si prevede altresì che il citato Comitato possa avvalersi di consulenti o esperti nella materia esterni all'amministrazione dei quali sono determinati i compensi, e che sia consentito, per il Presidente del Comitato o un soggetto delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali. Tali ultimi interventi non comportano maggiori oneri in quanto sono espressamente ricompresi nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 16 autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di assicurare la continuità, nel medesimo anno, del servizio di emissione della Carta europea della disabilità. Il suddetto stanziamento è disposto a valere sulle risorse finanziarie stabilite dalla disciplina di delega al Governo, di cui all'articolo 17 della legge n. 91 del 2025, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

L'articolo 17 autorizza la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.

L'articolo 18 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) (comma 1), reca la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1 e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 2) e introduce una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle altre disposizioni (comma 3).

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 marzo 2026.

Il seguito dell'esame è rinviato.