Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 32 del 25/03/2026
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Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (n. 385)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
La relatrice per la 6ª Commissione TUBETTI (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che esso si compone di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, essenzialmente riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici. L'articolo 2 contiene le disposizioni finali e l'entrata in vigore mentre all'articolo 3 è riportata la clausola di invarianza finanziaria.
Il termine di delega scade il 10 giugno 2026.
Lo schema di decreto legislativo in commento dà diretta attuazione ad uno specifico principio di delega contenuto al comma 2, lettera d) dell'articolo 14 della legge n. 91 del 2025.
Tale disposizione delega il Governo a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica.
La direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio) è parte di un pacchetto legislativo più ampio, che include anche i regolamenti (UE) 2024/1620 e (UE) 2024/1624, finalizzato alla costruzione di un quadro normativo comune e più robusto per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (cosiddetto AML/CFT).
La direttiva prevede misure volte al miglioramento della resilienza del sistema finanziario europeo e alla previsione di una cooperazione più efficace tra le autorità competenti.
A tal fine, gli Stati membri sono responsabili dell'identificazione dei settori a rischio, adottando misure volte al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Gli stessi possono ampliare l'ambito di applicazione della direttiva a settori aggiuntivi qualora vengano identificati rischi specifici.
Per quanto riguarda il contenuto dello schema di interesse per la Commissione Finanze e tesoro, si segnala quanto segue.
L'articolo 1 ai commi 1, 2, lettere a) e b), d), e) ed f), e 3 reca un ampio intervento di coordinamento normativo, aggiornando tutti i riferimenti all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, contenuti nel medesimo decreto, con quelli ai nuovi articoli 21-bis e seguenti introdotti dalla lettera c) dell'articolo 1, nonché abrogando le disposizioni dell'articolo 21 integralmente sostituiti dai medesimi articoli 21-bis e seguenti. Il comma 4 coordina il contenuto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, con l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto legislativo in esame.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-bis, individua tassativamente le autorità a cui è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva, rimandando ad apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale e le medesime autorità la disciplina delle modalità tecniche e operative dell'accesso.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-ter, disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati - contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese - esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-quater, disciplina ex novo l'accesso da parte dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) aventi un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-quinquies, disciplina il procedimento tramite il quale la Camera di commercio verifica e riconosce il legittimo interesse all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti richiedenti, fissando il termine di conclusione dello stesso in dodici giorni, salvo le eccezioni espressamente previste.
I commi da 10 a 14 recano le disposizioni relative ai casi di respingimento della richiesta di accesso e di revoca dell'accesso medesimo nonché ai relativi mezzi di tutela.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies disciplina i casi in cui l'accesso da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti aventi un legittimo interesse può essere escluso, in tutto o in parte, in presenza di determinate circostanze eccezionali e la relativa procedura ai fini dell'esclusione. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-septies prevede l'applicazione di diritti di segreteria per la comunicazione dei dati al registro, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti titolari di un legittimo interesse all'accesso, e per il rilascio di copie e certificazioni a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, di due decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, rispettivamente, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la 2ª Commissione, illustra il contenuto dell'atto, il quale recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 (cosiddetto AMLD6) e interviene in modo organico sulla disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, modificando in particolare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con l'obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, migliorando al contempo il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali.
L'articolo 1 rappresenta il cuore dell'intervento normativo, in quanto realizza un complessivo riassetto della disciplina vigente attraverso la modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la soppressione delle disposizioni incompatibili con il nuovo quadro europeo e l'introduzione di una nuova sequenza normativa articolata negli articoli da 21-bis a 21-septies; tale disposizione assume rilievo anche per la Commissione Giustizia poiché incide sugli strumenti funzionali al contrasto di reati quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e coinvolge direttamente l'autorità giudiziaria tra i soggetti legittimati all'accesso. Il nuovo articolo 21-bis disciplina l'accesso delle autorità competenti, prevedendo che esso avvenga in modo immediato, diretto e non filtrato, senza previa informativa al titolare effettivo, e individua un elenco tassativo di soggetti, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, le autorità di vigilanza, l'Unità di informazione finanziaria, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l'autorità giudiziaria. Il successivo articolo 21-ter disciplina l'accesso da parte dei soggetti obbligati, consentendo loro di consultare il registro esclusivamente per finalità di adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria, prevedendo altresì obblighi di segnalazione di eventuali incongruenze e responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. L'articolo 21-quater introduce un sistema di accesso fondato sul legittimo interesse per soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, definendo sia categorie per le quali tale interesse è presunto, sia la possibilità di una valutazione caso per caso, individuando un set limitato di dati accessibili e prevedendo specifiche garanzie, tra cui il tracciamento degli accessi; la disposizione incide sul bilanciamento tra trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, anche in relazione ai profili di protezione dei dati personali e ai possibili riflessi in ambito processuale. L'articolo 21-quinquies disciplina la procedura di verifica del legittimo interesse da parte della Camera di commercio, stabilendo modalità, termini e condizioni per l'accoglimento o il rigetto delle richieste di accesso, nonché forme di cooperazione tra amministrazioni e strumenti di tutela amministrativa. L'articolo 21-sexies introduce la possibilità di escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in presenza di circostanze eccezionali che espongano il titolare effettivo a rischi quali frode, violenza o intimidazione, prevedendo una procedura articolata e la possibilità di tutela giurisdizionale sia per il richiedente sia per il controinteressato. L'articolo 21-septies disciplina i diritti di segreteria dovuti per la comunicazione e l'accesso ai dati, assicurando la copertura dei costi del sistema e la sostenibilità del servizio.
Sempre nell'ambito dell'articolo 1, vengono inoltre apportate modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2022, in particolare eliminando il riferimento all'accesso generalizzato del pubblico e abrogando la disciplina secondaria ormai assorbita nella fonte primaria, con effetti indiretti anche sul piano della delimitazione dei soggetti legittimati e quindi dei potenziali utilizzatori dei dati in ambito giudiziario.
L'articolo 2 reca le disposizioni finali, stabilendo l'entrata in vigore del decreto, nonché l'adozione di atti attuativi necessari per l'operatività del sistema e per l'adeguamento delle specifiche tecniche.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni provvedano all'attuazione del decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.