Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 32 del 25/03/2026
Azioni disponibili
COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026
32ª Seduta
Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 13.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 384)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21. Esame e rinvio)
Il senatore SISLER (FdI), relatore per la 2ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che esso dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 19-bis della legge n. 21 del 2024 (cosiddetta legge capitali), finalizzata alla revisione organica della disciplina sanzionatoria del Testo unico della finanza (TUF), con interventi che incidono sia sul piano sostanziale sia su quello procedurale, in un'ottica di maggiore proporzionalità, effettività e coordinamento tra sanzioni amministrative e penali.
L'articolo 1, di interesse per la Commissione giustizia, reca modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato, intervenendo attraverso le lettere del comma 1 sia con disposizioni di coordinamento sia con modifiche di carattere sostanziale.
In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 187-ter.1 del TUF, adeguando innanzitutto il rinvio alla definizione di fatturato ai fini delle sanzioni pecuniarie, che viene ricondotto all'articolo 195, comma 2, in coerenza con la riforma della procedura sanzionatoria; la medesima lettera chiarisce inoltre che resta ferma la possibilità di disporre la confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies e, per esigenze di coordinamento, abroga sia le disposizioni relative alle violazioni connotate da scarsa offensività sia quelle che escludevano l'applicazione di alcune norme della legge n. 689 del 1981.
La lettera b) interviene sull'articolo 187-quater del TUF, modificando la disciplina delle sanzioni amministrative accessorie in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, prevedendo che tali sanzioni non conseguano più automaticamente all'irrogazione di quelle pecuniarie, ma possano essere applicate dalla Consob con il medesimo provvedimento sanzionatorio.
La lettera c) reca un ulteriore intervento di coordinamento, aggiornando anche per l'articolo 187-quinquies il riferimento alla definizione di fatturato contenuta nell'articolo 195, comma 2.
La lettera d) modifica infine la disciplina della confisca di cui al citato articolo 187-sexies, prevedendo che essa abbia ad oggetto una somma di denaro pari al profitto dell'illecito, in linea con il nuovo assetto complessivo del sistema sanzionatorio. Nel complesso, le modifiche mirano a rendere più coerente e flessibile il sistema delle sanzioni amministrative in materia di abusi di mercato, rafforzando il coordinamento con la nuova disciplina procedurale e introducendo una maggiore discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni accessorie.
L'articolo 2 ridisegna in modo organico il sistema sanzionatorio amministrativo del TUF, rafforzando le garanzie procedimentali, introducendo principi generali di matrice penalistica e rendendo più flessibili e proporzionati gli strumenti sanzionatori, con numerosi profili di diretto interesse per la Commissione giustizia.
Le lettere da a) a g), nonché le lettere i), n), o), p), u), v) e z), intervengono principalmente in funzione di coordinamento, aggiornando in numerose disposizioni del TUF il riferimento alla definizione di fatturato rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie, che viene ricondotto all'articolo 195, comma 2, a seguito della riscrittura della norma; si tratta di modifiche tecniche, necessarie a garantire coerenza al nuovo impianto procedurale.
Le lettere h), i) n. 3, l), u) n. 2 e hh), insieme alle lettere q) e r), adeguano il sistema dei rinvii normativi alla nuova disciplina dell'ordine di eliminazione delle infrazioni e della dichiarazione pubblica, ora ricondotta al nuovo articolo 194-bis.1; in tale contesto, vengono eliminate nelle singole disposizioni le precedenti previsioni di sanzioni alternative, con un effetto di razionalizzazione e centralizzazione degli strumenti sanzionatori.
Le lettere i), n. 2 e t) intervengono sulla disciplina della confisca, allineando le disposizioni settoriali al nuovo modello generale già ridefinito dall'articolo 1 dello schema, prevedendo che essa abbia ad oggetto una somma di denaro pari al profitto dell'illecito e aggiornando i rinvii all'articolo 187-sexies.
La lettera p), n. 2 introduce una modifica di carattere sostanziale, stabilendo che, nelle violazioni in materia di offerta al pubblico e OICR, le sanzioni accessorie non conseguano più automaticamente a quelle pecuniarie ma possano essere applicate dall'autorità competente con il provvedimento sanzionatorio, rafforzando il principio di proporzionalità.
La lettera s) estende l'applicabilità del nuovo articolo 194-bis.1 anche a COVIP e IVASS, ampliando l'ambito soggettivo degli strumenti dell'ordine di eliminazione delle infrazioni e della dichiarazione pubblica.
La lettera aa) inserisce il nuovo articolo 194-bis.01, che individua i criteri per qualificare le violazioni come rilevanti ai fini dell'irrogazione delle sanzioni; la lettera bb) modifica l'articolo 194-bis, precisando che la determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni deve avvenire nel rispetto delle competenze delle autorità; la lettera cc) introduce il nuovo articolo 194-bis.1, che disciplina in via generale l'ordine di eliminazione delle infrazioni e la dichiarazione pubblica, consentendone un utilizzo più flessibile, anche alternativo o congiunto rispetto alle sanzioni pecuniarie.
La lettera dd) abroga una serie di disposizioni ormai superate, tra cui quelle relative all'ordine di cessazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta e alla dichiarazione pubblica, in quanto assorbite nel nuovo assetto normativo.
La lettera ee) introduce una delle principali innovazioni dell'articolo, sostituendo integralmente l'articolo 195 del TUF e definendo una disciplina organica del procedimento sanzionatorio, fondata sui principi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti, della parità delle parti, della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie e della certezza dei termini, disciplinando altresì le modalità di contestazione, le facoltà difensive dell'interessato, l'utilizzo della posta elettronica certificata e il sistema delle impugnazioni, devolute in via generale alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La lettera ff) introduce i nuovi articoli 195.1 e 195.2, che dettano i principi generali delle sanzioni amministrative e disciplinano il concorso tra sanzioni di competenza della Banca d'Italia e della Consob; tra tali principi assume particolare rilievo l'applicazione della lex mitior e la previsione del cumulo giuridico in caso di concorso di violazioni, con irrogazione della sanzione più grave aumentata fino al triplo.
La lettera gg) sostituisce l'articolo 195-bis in materia di pubblicazione delle sanzioni, prevedendo obblighi di pubblicazione sul sito delle autorità competenti e disciplinando i casi di anonimizzazione, differimento o esclusione della pubblicazione, anche in relazione a esigenze di tutela della riservatezza, della stabilità dei mercati o dello svolgimento di indagini penali.
La lettera ll) modifica la disciplina delle sanzioni nei confronti dei consulenti finanziari, prevedendo che i provvedimenti dell'OCF siano impugnabili secondo le modalità di cui al nuovo articolo 195, con devoluzione alla giurisdizione amministrativa.
Infine, le lettere ii) e mm) intervengono rispettivamente sull'articolo 195-quater, abrogando il comma 2 e modificando il comma 4 in coerenza con il nuovo assetto normativo, e sull'articolo 196-bis, che viene abrogato in quanto recante disposizioni transitorie ormai superate e sostituite dal nuovo articolo 196-sexies; si tratta di interventi di coordinamento e semplificazione.
L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo interviene sulla Parte V, Titolo II-bis del TUF, riformando in modo organico gli strumenti di definizione dei procedimenti sanzionatori attraverso la riscrittura dell'articolo 196-ter e l'introduzione del nuovo articolo 196-quater, con l'obiettivo di rafforzare l'efficienza del sistema e favorire modalità alternative di chiusura dei procedimenti.
Di particolare interesse per la Commissione giustizia sono le previsioni di cui alla lettera a) e alla lettera b). La lettera a) sostituisce integralmente l'articolo 196-ter, estendendo l'istituto degli impegni, già previsto per i procedimenti Consob, anche a quelli di competenza della Banca d'Italia e sistematizzandone la disciplina. Gli impegni possono essere presentati entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti e la loro presentazione determina l'interruzione dei termini del procedimento e la sospensione della prescrizione. L'Autorità valuta gli impegni tenendo conto della gravità della violazione, delle misure di vigilanza eventualmente adottate e della loro idoneità a rimuovere i profili di lesione degli interessi tutelati; in caso di accoglimento, essi sono resi obbligatori e il procedimento si chiude senza accertamento della violazione. La disposizione disciplina inoltre gli effetti processuali, prevedendo la rinuncia all'impugnazione del provvedimento di accoglimento e la possibilità di contestare il rigetto solo insieme al provvedimento sanzionatorio, nonché le ipotesi di riapertura del procedimento e le conseguenze dell'inadempimento, con applicazione della sanzione aumentata fino a un terzo. Viene infine rimessa alle autorità l'adozione delle disposizioni attuative.
La lettera b) introduce il nuovo articolo 196-quater, che disciplina un meccanismo innovativo di definizione concordata del procedimento sanzionatorio, ispirato ai modelli di settlement, nel quale, a differenza degli impegni, vi è accertamento della violazione e applicazione di una sanzione concordata. Il destinatario può presentare istanza entro trenta giorni dalla contestazione degli addebiti o dal rigetto degli impegni; se l'istanza è ritenuta ammissibile, si apre un confronto con l'autorità al termine del quale viene formulata una proposta contenente la tipologia, l'entità e la durata delle sanzioni, che non possono essere inferiori al minimo edittale né superiori al massimo ridotto fino a un quinto. In caso di accoglimento, l'autorità adotta un provvedimento motivato, pubblicato secondo la disciplina generale, con possibilità di rateazione, e le sanzioni rilevano per cinque anni ai fini dei precedenti. La norma disciplina inoltre gli effetti sulla prescrizione, le conseguenze dell'inadempimento, che comporta l'applicazione della sanzione aumentata fino a un terzo, e demanda a Consob e a Banca d'Italia l'adozione delle disposizioni attuative.
L'articolo 5 di specifico interesse della Commissione giustizia interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di antiriciclaggio escludendo l'applicabilità dell'istituto degli impegni, introdotto dall'articolo 3 dello schema, ai procedimenti sanzionatori relativi a specifiche violazioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007. In particolare, la disposizione modifica l'articolo 65, comma 11, del decreto antiriciclaggio prevedendo espressamente che, nei procedimenti sanzionatori concernenti le violazioni richiamate dall'articolo 62 del medesimo decreto, non sia possibile ricorrere allo strumento degli impegni disciplinato dall'articolo 196-ter del TUF. Tale esclusione riguarda, quindi, un ambito caratterizzato da un elevato grado di rilevanza pubblicistica e da una disciplina sanzionatoria particolarmente rigorosa, che coinvolge, tra gli altri, intermediari bancari e finanziari, revisori legali e società di revisione, nonché soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Le violazioni richiamate dall'articolo 62 comprendono, tra l'altro, l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione, le carenze organizzative e di controllo interno, nonché l'inosservanza di ordini delle autorità di vigilanza e la mancata istituzione del punto di contatto centrale. In tali casi, la normativa vigente prevede sanzioni amministrative pecuniarie di elevato importo, che possono raggiungere, per gli intermediari, fino a 5 milioni di euro o al 10 per cento del fatturato annuo, nonché sanzioni nei confronti dei revisori e dei soggetti apicali che abbiano contribuito alle violazioni.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni provvedano all'attuazione delle disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 7 prevede disposizioni transitorie e finali, stabilendo l'entrata in vigore del decreto e il regime temporale di applicazione delle nuove norme. In particolare, si prevede una applicazione differita per alcune disposizioni (tra cui quelle sul procedimento sanzionatorio e sugli strumenti alternativi), nonché una disciplina del regime intertemporale fondata sul momento di avvio del procedimento.
Il relatore per la 6ª Commissione ORSOMARSO (FdI) illustra il contenuto dell'atto, il quale dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19-bis della legge n. 21 del 2024 (cosiddetta legge capitali, di seguito «legge n. 21/2024») per la revisione del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Il termine di scadenza della delega è fissato al 25 giugno 2026.
Il menzionato articolo 19-bis individua i seguenti principi e criteri direttivi relativi all'attuazione della citata delega: individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività; individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative; revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie, nel rispetto dei princìpi del contraddittorio, della piena conoscenza degli atti istruttori, della pubblicità, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie e di celerità e certezza dei termini; facilitazione del ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori amministrativi in funzione deflativa del contenzioso, anche mediante la previsione di meccanismi di applicazione concordata della sanzione; revisione delle competenze giurisdizionali e del rito applicabile in materia di ricorsi avverso le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per qualsiasi domanda conseguente all'emanazione della sanzione e la competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano; revisione dei poteri delle autorità di vigilanza finalizzati all'accertamento delle violazioni in materia di abusi di mercato, anche prevedendo l'adeguamento alle garanzie indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in favore dei destinatari degli accertamenti; introduzione di sanzioni alternative alle sanzioni pecuniarie, anche di carattere ripristinatorio, revisione degli istituti della confisca e del sequestro del profitto dell'illecito, ivi inclusa la loro eventuale soppressione, e revisione della disciplina in materia di sanzioni interdittive; revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; coordinamento tra le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Numerose disposizioni contenute nello schema di decreto in esame provvedono a dare attuazione ai principi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) relativi, in particolare, alle ipotesi di retroattività della lex mitior, alla revisione delle disposizioni sulle procedure sanzionatorie e delle garanzie per i destinatari degli accertamenti, al ricorso a strumenti di definizione preventiva o alternativa dei procedimenti sanzionatori e all'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative alle sanzioni. Inoltre, all'attuazione della lettera g) fanno riferimento le norme volte a limitare la confisca esclusivamente ad una somma corrispondente al profitto del reato, con il superamento dei riferimenti al prodotto del reato, con ciò dando seguito al principio fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza 112 del 2019, nonché alla medesima lettera g) fanno riferimento le disposizioni in materia di revisione del meccanismo di applicazione delle sanzioni interdittive accessorie, che da automatiche vengono adesso definite in termini discrezionali da parte della competente autorità di vigilanza.
Non risultano invece attuati i principi di delega di cui alle lettere h) ed i).
Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto di interesse della Commissione Finanze e tesoro, si segnala quanto segue.
L'articolo 1 contiene alcune disposizioni volte a modificare alcuni aspetti della disciplina delle sanzioni amministrative applicabili agli abusi di mercato. In particolare si prevede una disciplina più flessibile delle sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie in materia di abusi di mercato riconoscendo alla Consob la possibilità di applicarle, invece di prevedere l'automatica applicazione delle medesime, ed alcune modifiche di coordinamento e dipendenti dall'assoggettamento, anche delle sanzioni in materia di mercati, al nuovo procedimento sanzionatorio introdotto dal presente schema di decreto legislativo.
L'articolo 2, lettere da a) a z) e hh) contiene alcune disposizioni volte a coordinare i contenuti di alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative alle nuove disposizioni regolatrici del procedimento sanzionatorio introdotto dal presente schema di decreto legislativo.
L'articolo 3 novella il Testo Unico delle intermediazioni in materia finanziaria inserendovi due nuovi articoli, uno riguardante i pagamenti ridotti finalizzati ad estinguere violazioni; l'altro, disposizioni di attuazione ed esercizio di poteri di vigilanza da parte della Banca d'Italia e della Consob.
L'articolo 4 abroga l'articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria concernente gli agenti di cambio.
L'articolo 5 esclude l'applicabilità dell'istituto degli impegni - introdotto dall'articolo 3 dello schema di decreto in esame - a procedimenti sanzionatori specifici, di competenza della Consob, nei confronti di soggetti vincolati agli obblighi antiriciclaggio.
L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore e il regime transitorio della riforma.
Interviene quindi il sottosegretario FRENI, il quale sottolinea come la revisione dei reati finanziati, pur ricompresa nella delega legislativa, rimane estranea alla regolamentazione oggetto dello schema di decreto che concerne esclusivamente gli illeciti amministrativi; si tratta di disposizioni tecniche, che trovano il pieno consenso dei soggetti operanti nei mercati finanziari e che sono state articolate secondo uno schema volto a dare certezza, trasparenza e immediatezza all'apparato sanzionatorio amministrativo, così come richiesto dagli operatori per rendere il mercato finanziario nazionale attrattivo per gli investimenti esteri.
Il Governo è pienamente disponibile ad approfondire ulteriori e aggiuntive istanze che dovessero pervenire da parte dei Gruppi parlamentari, anche in relazione ai reati finanziari, ma al contempo auspica un approccio non politico o ideologico o di polemica fine a se stessa nella delicata materia delle sanzioni amministrative, pena la perdita di credibilità del sistema Italia rispetto alle aspettative degli investitori esteri. Lo schema di decreto, oltre a dare certezza sui tempi, prevede anche meccanismi deflattivi, che non vanno interpretati come attenuazione dell'apparato sanzionatorio, bensì come uno strumento per dare elasticità e certezza.
Il rappresentante del Governo conclude ribadendo la disponibilità a valutare con serietà e approfondimento le osservazioni che saranno proposte dai Gruppi parlamentari.
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (n. 385)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 13 giugno 2025, n. 91. Esame e rinvio)
La relatrice per la 6ª Commissione TUBETTI (FdI) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che esso si compone di tre articoli.
In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, essenzialmente riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici. L'articolo 2 contiene le disposizioni finali e l'entrata in vigore mentre all'articolo 3 è riportata la clausola di invarianza finanziaria.
Il termine di delega scade il 10 giugno 2026.
Lo schema di decreto legislativo in commento dà diretta attuazione ad uno specifico principio di delega contenuto al comma 2, lettera d) dell'articolo 14 della legge n. 91 del 2025.
Tale disposizione delega il Governo a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica.
La direttiva (UE) 2024/1640 (VI direttiva antiriciclaggio) è parte di un pacchetto legislativo più ampio, che include anche i regolamenti (UE) 2024/1620 e (UE) 2024/1624, finalizzato alla costruzione di un quadro normativo comune e più robusto per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (cosiddetto AML/CFT).
La direttiva prevede misure volte al miglioramento della resilienza del sistema finanziario europeo e alla previsione di una cooperazione più efficace tra le autorità competenti.
A tal fine, gli Stati membri sono responsabili dell'identificazione dei settori a rischio, adottando misure volte al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Gli stessi possono ampliare l'ambito di applicazione della direttiva a settori aggiuntivi qualora vengano identificati rischi specifici.
Per quanto riguarda il contenuto dello schema di interesse per la Commissione Finanze e tesoro, si segnala quanto segue.
L'articolo 1 ai commi 1, 2, lettere a) e b), d), e) ed f), e 3 reca un ampio intervento di coordinamento normativo, aggiornando tutti i riferimenti all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, contenuti nel medesimo decreto, con quelli ai nuovi articoli 21-bis e seguenti introdotti dalla lettera c) dell'articolo 1, nonché abrogando le disposizioni dell'articolo 21 integralmente sostituiti dai medesimi articoli 21-bis e seguenti. Il comma 4 coordina il contenuto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, con l'intervento legislativo recato dallo schema di decreto legislativo in esame.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-bis, individua tassativamente le autorità a cui è consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva, rimandando ad apposita convenzione stipulata tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale e le medesime autorità la disciplina delle modalità tecniche e operative dell'accesso.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-ter, disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati - contenute nella sezione autonoma e nella sezione speciale del Registro delle imprese - esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso 21-quater, disciplina ex novo l'accesso da parte dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) aventi un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-quinquies, disciplina il procedimento tramite il quale la Camera di commercio verifica e riconosce il legittimo interesse all'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti richiedenti, fissando il termine di conclusione dello stesso in dodici giorni, salvo le eccezioni espressamente previste.
I commi da 10 a 14 recano le disposizioni relative ai casi di respingimento della richiesta di accesso e di revoca dell'accesso medesimo nonché ai relativi mezzi di tutela.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-sexies disciplina i casi in cui l'accesso da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti aventi un legittimo interesse può essere escluso, in tutto o in parte, in presenza di determinate circostanze eccezionali e la relativa procedura ai fini dell'esclusione. Sono eccezionali le circostanze che espongono il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione nonché i casi in cui il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età.
L'articolo 1, comma 2, lettera c), capoverso Art. 21-septies prevede l'applicazione di diritti di segreteria per la comunicazione dei dati al registro, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati e dei soggetti titolari di un legittimo interesse all'accesso, e per il rilascio di copie e certificazioni a copertura dei costi per la tenuta della sezione autonoma e della sezione speciale del Registro delle imprese nonché dei costi per l'accesso alle stesse.
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e prevede l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, di due decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, rispettivamente, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la 2ª Commissione, illustra il contenuto dell'atto, il quale recepisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 (cosiddetto AMLD6) e interviene in modo organico sulla disciplina dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese, modificando in particolare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con l'obiettivo di rafforzare i presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, migliorando al contempo il bilanciamento tra esigenze di trasparenza e tutela dei dati personali e dei diritti fondamentali.
L'articolo 1 rappresenta il cuore dell'intervento normativo, in quanto realizza un complessivo riassetto della disciplina vigente attraverso la modifica dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, la soppressione delle disposizioni incompatibili con il nuovo quadro europeo e l'introduzione di una nuova sequenza normativa articolata negli articoli da 21-bis a 21-septies; tale disposizione assume rilievo anche per la Commissione Giustizia poiché incide sugli strumenti funzionali al contrasto di reati quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e coinvolge direttamente l'autorità giudiziaria tra i soggetti legittimati all'accesso. Il nuovo articolo 21-bis disciplina l'accesso delle autorità competenti, prevedendo che esso avvenga in modo immediato, diretto e non filtrato, senza previa informativa al titolare effettivo, e individua un elenco tassativo di soggetti, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze, le autorità di vigilanza, l'Unità di informazione finanziaria, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e l'autorità giudiziaria. Il successivo articolo 21-ter disciplina l'accesso da parte dei soggetti obbligati, consentendo loro di consultare il registro esclusivamente per finalità di adeguata verifica della clientela, previa procedura di accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria, prevedendo altresì obblighi di segnalazione di eventuali incongruenze e responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci. L'articolo 21-quater introduce un sistema di accesso fondato sul legittimo interesse per soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, definendo sia categorie per le quali tale interesse è presunto, sia la possibilità di una valutazione caso per caso, individuando un set limitato di dati accessibili e prevedendo specifiche garanzie, tra cui il tracciamento degli accessi; la disposizione incide sul bilanciamento tra trasparenza e tutela dei diritti fondamentali, anche in relazione ai profili di protezione dei dati personali e ai possibili riflessi in ambito processuale. L'articolo 21-quinquies disciplina la procedura di verifica del legittimo interesse da parte della Camera di commercio, stabilendo modalità, termini e condizioni per l'accoglimento o il rigetto delle richieste di accesso, nonché forme di cooperazione tra amministrazioni e strumenti di tutela amministrativa. L'articolo 21-sexies introduce la possibilità di escludere, in tutto o in parte, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva in presenza di circostanze eccezionali che espongano il titolare effettivo a rischi quali frode, violenza o intimidazione, prevedendo una procedura articolata e la possibilità di tutela giurisdizionale sia per il richiedente sia per il controinteressato. L'articolo 21-septies disciplina i diritti di segreteria dovuti per la comunicazione e l'accesso ai dati, assicurando la copertura dei costi del sistema e la sostenibilità del servizio.
Sempre nell'ambito dell'articolo 1, vengono inoltre apportate modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2022, in particolare eliminando il riferimento all'accesso generalizzato del pubblico e abrogando la disciplina secondaria ormai assorbita nella fonte primaria, con effetti indiretti anche sul piano della delimitazione dei soggetti legittimati e quindi dei potenziali utilizzatori dei dati in ambito giudiziario.
L'articolo 2 reca le disposizioni finali, stabilendo l'entrata in vigore del decreto, nonché l'adozione di atti attuativi necessari per l'operatività del sistema e per l'adeguamento delle specifiche tecniche.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni provvedano all'attuazione del decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 13,15.