Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 336 del 25/03/2026
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 385
La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo volto a recepire nell'ordinamento nazionale gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1460, relativi all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici, ai fini di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita con l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e, in particolare, nel rispetto del criterio di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo;
considerato che la direttiva (UE) 2024/1460 fissa come termine di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15, la data del 10 luglio 2026, mentre il termine generale di recepimento della medesima direttiva è fissato al 10 luglio 2027;
ricordato che, con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, è stato recepito l'articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640, per il quale era fissato il termine del 10 luglio 2025, contenente una modifica alla direttiva (UE) 2015/849, al fine di limitare ai soli soggetti titolari di un interesse legittimo il diritto di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, precedentemente riconosciuto in via generale al pubblico;
considerato che l'articolo 1 dello schema di decreto reca un ampio intervento di coordinamento normativo, aggiornando tutti i riferimenti all'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), contenuti nel medesimo decreto, con quelli ai nuovi articoli 21-bis e seguenti, mentre gli articoli 2 e 3 recano le disposizioni finali e di entrata in vigore, e la clausola di invarianza finanziaria;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.