Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 452 del 25/03/2026

Il sottosegretario MOLTENI interviene per svolgere alcune precisazioni.

Osserva come l'articolo 9 vada a modificare l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando sanzioni previgenti e trasformandole in illeciti amministrativi.

Si interviene, quindi, su una disciplina già vigente e riguardante il caso di manifestazioni non preavvisate, in quanto non comunicate all'autorità di pubblica sicurezza, ovvero svolte secondo modalità organizzative difformi rispetto alle prescrizioni indicate, dalle autorità competenti sempre per garantire l'esercizio pacifico delle manifestazioni.

Pertanto, la sanzione viene irrogata qualora non vi sia stato preavviso oppure in caso di inosservanza delle regole sulle modalità di esercizio del diritto di manifestare.

Un altro aspetto diverso, e non toccato dal decreto-legge in esame, riguarda invece la proposta di una garanzia finanziaria a carico dei promotori per mancata osservanza delle prescrizioni, con conseguente danno alle cose.

Tornando all'articolo 9 del decreto-legge, evidenzia come le forze di polizia siano preposte a garantire il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.

L'apparato sanzionatorio è quindi previsto o nel caso del mancato preavviso della riunione oppure nel caso della mancata osservanza delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni.

Le nuove sanzioni amministrative sono quindi funzionali a garantire, in maniera più incisiva, la libertà di riunione pacifica, isolando i violenti e alleggerendo il peso a carico delle forze dell'ordine rispetto a eventuali atti di violenza compiuti in occasione di manifestazioni.

Ricorda, peraltro, come negli ultimi due anni, in Italia, siano state svolte circa 24.000 manifestazioni pubbliche.