Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 452 del 25/03/2026
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IN SEDE REFERENTE
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.2 soppressivo dell'articolo 8 e l'emendamento 8.0.6, finalizzato a predisporre una serie di misure per assicurare l'attività di prevenzione all'interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie.
Ricordando la disposizione sull'aggravante del furto nelle adiacenze delle stazioni ferroviarie, contenuta nel disegno di legge e, successivamente, nel primo decreto-legge in materia di sicurezza, ne rileva la scarsa efficacia e la mancata conformità ai principi penalistici.
Occorre, invece, che luoghi critici come le stazioni ferroviarie e le relative adiacenze siano attenzionati attraverso politiche di prevenzione, anche attraverso sistemi di videosorveglianza che dovrebbero essere attivati negli istituti penitenziari, soprattutto alla luce di recenti fatti di cronaca.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.5 soppressivo del comma 1 dell'articolo 8.
Ritiene che la disposizione in esame sia espressione di una visione errata della politica di sicurezza, frutto di un approccio securitario inefficace.
Si persegue infatti la logica di provvedimenti "bandiera" privi di ricadute pratiche positive.
Richiama poi l'emendamento 8.0.6 sul rafforzamento dell'azione di contrasto degli illeciti sulla rete ferroviaria.
Il senatore CATALDI (M5S) illustra l'emendamento 8.10, sottolineando come anche l'articolo 8 del decreto-legge introduca un'ulteriore fattispecie di reato e appaia espressione di una tecnica legislativa sciatta e, per certi aspetti, aberrante.
Infatti, viene previsto un massimo edittale di pena più grave rispetto a quello comminato verso chi abbia investito una persona.
Con il decreto-legge si persevera quindi con un metodo di legiferazione disorganico, che altera l'equilibrio delle sanzioni penali.
Peraltro, come sottolineato da autorevoli operatori giuridici, intervenire su reati esistenti senza un disegno organico determina uno squilibrio che poi obbliga a rimettere mano all'intero impianto sanzionatorio, per riportarlo a coerenza.
Stigmatizza, quindi, l'istituto della flagranza differita, che presenta notevoli criticità applicative, rischiando, peraltro, di favorire errori nell'individuazione dei colpevoli.
In conclusione, ritiene opportuno favorire la decadenza del decreto-legge e adottare un disegno di legge su cui poi avviare un confronto serio con il Parlamento.
La senatrice GAUDIANO (M5S) illustra l'emendamento 8.14, che circoscrive l'applicazione della confisca ai casi di particolare gravità del fatto.
Prospetta poi profili di incompatibilità tra la norma recata dall'articolo 8 del decreto-legge e gli articoli 13 e 16 della Costituzione sulla libertà personale e sulla libertà di circolazione.
Invece, risulta sempre necessario garantire un equilibrio tra la sicurezza e le garanzie costituzionali, che rappresentano i cardini del nostro sistema democratico.
Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) illustra l'emendamento 9.1 e le altre proposte emendative del proprio Gruppo.
Evidenzia come l'articolo 9, insieme all'articolo 7, sia una delle disposizioni più delicate del decreto-legge, in quanto comporta un effetto deterrente molto serio nei confronti della libertà di riunione, rappresentando uno degli attacchi più significativi degli ultimi decenni nei confronti del diritto a manifestare.
Al riguardo, paventa il rischio che si venga a creare un sistema censitario, a fronte del quale soltanto i soggetti politici e sindacali più organizzati ed economicamente attrezzati siano in grado di esercitare liberamente il diritto di manifestazione.
Infatti, per altri soggetti meno organizzati potrà essere difficile pagare la sanzione pecuniaria derivante da danni eventualmente provocati da violenti che si infiltrano nei cortei.
Il meccanismo congegnato dall'articolo 9 rappresenta quindi un'oggettiva limitazione del diritto di manifestare. Altresì, viene eluso il principio di tassatività e si conferisce un'eccessiva discrezionalità alle forze dell'ordine.
In conclusione, ritiene che questo approccio repressivo sia profondamente sbagliato e controproducente.
Il senatore CATALDI (M5S) illustra l'emendamento 9.6 e gli altri a sua prima firma, sottolineando come quella recata dall'articolo 9 rappresenti in realtà una falsa depenalizzazione.
Peraltro, insieme alle previsioni contenute negli articoli 1 e 8 del decreto-legge, viene minato l'equilibrio sanzionatorio.
Si persiste in una tecnica normativa sciatta con diversi errori, peraltro segnalati nel parere del Comitato per la legislazione. Ciò è chiaramente dovuto alla scelta del Governo di adottare misure propagandistiche slegate da una visione d'insieme. D'altra parte, se l'Unione delle Camere Penali ha denunciato una tendenza panpenalistica, è evidente la necessità di una riflessione.
La senatrice MAIORINO (M5S) illustra l'emendamento 9.22 volto ad espungere il riferimento ai gruppi chiusi di utenti. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la messaggistica online è equiparabile alla posta personale. L'emendamento in oggetto è quindi funzionale a correggere una lesione del principio di riservatezza, che determinerebbe l'incostituzionalità della norma.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) illustra l'emendamento 9.10 e gli altri a sua prima firma, osservando come la garanzia della libertà di riunione dovrebbe sempre essere letta in chiave di tutela dell'espressione del pensiero.
Da questo punto di vista, caricare gli organizzatori di una manifestazione di oneri e responsabilità significa tradire lo spirito della previsione costituzionale.
Infatti, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza è giustificato dall'esigenza di garantire la libertà di riunione pacifica, tutelando i promotori e i manifestanti. In altri termini, è l'apparato di pubblica sicurezza che è chiamato ad organizzare un sistema che favorisca il corretto e pieno esercizio della libertà di riunione pacifica, prevenendo e contrastando le condotte violente.
Il sottosegretario MOLTENI interviene per svolgere alcune precisazioni.
Osserva come l'articolo 9 vada a modificare l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, depenalizzando sanzioni previgenti e trasformandole in illeciti amministrativi.
Si interviene, quindi, su una disciplina già vigente e riguardante il caso di manifestazioni non preavvisate, in quanto non comunicate all'autorità di pubblica sicurezza, ovvero svolte secondo modalità organizzative difformi rispetto alle prescrizioni indicate, dalle autorità competenti sempre per garantire l'esercizio pacifico delle manifestazioni.
Pertanto, la sanzione viene irrogata qualora non vi sia stato preavviso oppure in caso di inosservanza delle regole sulle modalità di esercizio del diritto di manifestare.
Un altro aspetto diverso, e non toccato dal decreto-legge in esame, riguarda invece la proposta di una garanzia finanziaria a carico dei promotori per mancata osservanza delle prescrizioni, con conseguente danno alle cose.
Tornando all'articolo 9 del decreto-legge, evidenzia come le forze di polizia siano preposte a garantire il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
L'apparato sanzionatorio è quindi previsto o nel caso del mancato preavviso della riunione oppure nel caso della mancata osservanza delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento delle manifestazioni.
Le nuove sanzioni amministrative sono quindi funzionali a garantire, in maniera più incisiva, la libertà di riunione pacifica, isolando i violenti e alleggerendo il peso a carico delle forze dell'ordine rispetto a eventuali atti di violenza compiuti in occasione di manifestazioni.
Ricorda, peraltro, come negli ultimi due anni, in Italia, siano state svolte circa 24.000 manifestazioni pubbliche.
La senatrice VALENTE (PD-IDP) illustra l'emendamento 9 15 e gli altri a sua prima firma.
Esprime apprezzamento per l'intervento del Sottosegretario, di cui riconosce la buona fede, ma ribadisce l'inefficacia della norma recata dall'articolo 9 del decreto-legge.
Richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha sancito come una sanzione amministrativa abnorme sia in realtà configurabile quale sanzione penale.
Ritiene poi che si conferisca un potere discrezionale eccessivo all'autorità di pubblica sicurezza. Peraltro, chiamare i promotori a rispondere di eventuali violenze di soggetti infiltrati significa, nei fatti, dissuadere le persone dall'esercizio del diritto di riunione.
Lamenta, infine, come negli ultimi anni sia stata posta in essere una sorta di strategia di disinvestimento che ha, obiettivamente, comportato dei regressi sul piano della formazione e della competenza nella gestione e nel controllo delle piazze, in occasione di manifestazioni pubbliche.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10.