Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 335 del 24/03/2026

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1460, relativi all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici, nell'ambito della normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Lo schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita con l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e, in particolare, nel rispetto del criterio di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, che delega il Governo a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi ricorrendo strumentalmente all'utilizzo di società, amministrazioni fiduciarie o altri entità di comodo.

Il termine di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 è fissato dall'articolo 78 della medesima al 10 luglio 2026, mentre il termine generale di recepimento è fissato al 10 luglio 2027.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento dei predetti articoli della direttiva, riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici.

In particolare, vengono modificati diversi articoli del decreto legislativo n. 231 del 2007 (sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), al fine di coordinarli con le novità recate dallo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione, l'inosservanza degli obblighi di conservazione e i criteri per l'applicazione delle sanzioni.

Inoltre, si individuano tassativamente le autorità a cui è consentito l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva; si disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati (professionisti che operano come pubblici ufficiali), esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela; e si disciplina ex novo l'accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto e prevede l'adozione di due decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.