Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 335 del 24/03/2026

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore senatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, in materia di commissari straordinari e concessioni.

Il decreto-legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, disciplina la procedura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve seguire per l'approvazione degli atti necessari alla prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina e per dare efficacia agli atti medesimi, quali l'accordo di programma, il piano economico-finanziario (PEF) e la delibera di approvazione del progetto definitivo, al fine di conformarsi alle pronunce delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, che hanno espresso rilievi sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di approvazione del progetto definitivo e sul decreto ministeriale con cui era stata autorizzata l'approvazione di atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

Per quanto di maggiore attinenza alla normativa europea,si rileva che la lettera c) del comma 1 prevede che il Ministero svolga, in raccordo con le competenti amministrazioni, gli adempimenti istruttori funzionali all'attivazione dell'articolo 6, comma 4, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), in base al quale è possibile approvare piani o progetti con impatti negativi su siti naturali protetti di Natura 2000 solo in assenza di alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La successiva lettera d) prevede che il Ministero svolga gli adempimenti istruttori, in raccordo con le amministrazioni competenti, relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare l'unitarietà e la coerenza della posizione nazionale nel confronto con le Istituzioni europee.

I commi da 9 a 17 dello stesso articolo 1 recano una serie di rimodulazioni di spesa che riguardano, in primo luogo, le spese per il Ponte, al fine di allinearle al nuovo cronoprogramma dell'opera.

L'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la disciplina del suo regime di prorogatio e il suo subentro per determinati compiti al Commissario straordinario per gli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso, nonché di consentire le attività di adeguamento del Traforo connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, discendenti dalla direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

L'articolo 3 reca diposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, il subentro dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., con i medesimi compiti, funzioni e poteri: ai Commissari straordinari "sblocca cantieri", ai Commissari ad acta nominati in caso di perdurante inerzia da parte degli enti competenti nell'attuazione di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Commissario per la realizzazione della Variante di Tirano.

L'articolo 5, al fine di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati della RFI S.p.A, al comma 1 prevede che l'Amministratore delegato della società subentri ai Commissari straordinari già nominati, con i medesimi compiti, funzioni e poteri.

L'articolo 6 reca disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026.

L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'intervento si colloca nel quadro della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), che ha dettato criteri e princìpi per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali. Il continuo succedersi di sospensioni e proroghe nel regime normativo italiano ha contribuito al mantenimento di un quadro non pienamente coerente con la direttiva servizi 2006/123/CE (cosiddetta direttiva "Bolkestein") e ha alimentato la procedura di infrazione n. 2020/4118 nei confronti dell'Italia, per mancato rispetto degli obblighi in tema di gare ad evidenza pubblica.

L'articolo 9 affida al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino la realizzazione della Città della salute di Novara e stanzia fondi per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2022 nelle Marche. Inoltre, viene prorogata l'operatività degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) in scadenza entro il 2026, con particolare riferimento all'unità di Piombino, in attesa del rinnovo autorizzativo o della delocalizzazione.

L'articolo 10 dispone l'acquisizione del MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia e prevede che la predetta Autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.