Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 335 del 24/03/2026

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (n. 385)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1460, relativi all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici, nell'ambito della normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Lo schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita con l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e, in particolare, nel rispetto del criterio di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, che delega il Governo a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi ricorrendo strumentalmente all'utilizzo di società, amministrazioni fiduciarie o altri entità di comodo.

Il termine di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 è fissato dall'articolo 78 della medesima al 10 luglio 2026, mentre il termine generale di recepimento è fissato al 10 luglio 2027.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento dei predetti articoli della direttiva, riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici.

In particolare, vengono modificati diversi articoli del decreto legislativo n. 231 del 2007 (sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), al fine di coordinarli con le novità recate dallo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione, l'inosservanza degli obblighi di conservazione e i criteri per l'applicazione delle sanzioni.

Inoltre, si individuano tassativamente le autorità a cui è consentito l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva; si disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati (professionisti che operano come pubblici ufficiali), esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela; e si disciplina ex novo l'accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto e prevede l'adozione di due decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1832) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore senatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, in materia di commissari straordinari e concessioni.

Il decreto-legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, disciplina la procedura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve seguire per l'approvazione degli atti necessari alla prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina e per dare efficacia agli atti medesimi, quali l'accordo di programma, il piano economico-finanziario (PEF) e la delibera di approvazione del progetto definitivo, al fine di conformarsi alle pronunce delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, che hanno espresso rilievi sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di approvazione del progetto definitivo e sul decreto ministeriale con cui era stata autorizzata l'approvazione di atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

Per quanto di maggiore attinenza alla normativa europea,si rileva che la lettera c) del comma 1 prevede che il Ministero svolga, in raccordo con le competenti amministrazioni, gli adempimenti istruttori funzionali all'attivazione dell'articolo 6, comma 4, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), in base al quale è possibile approvare piani o progetti con impatti negativi su siti naturali protetti di Natura 2000 solo in assenza di alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La successiva lettera d) prevede che il Ministero svolga gli adempimenti istruttori, in raccordo con le amministrazioni competenti, relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare l'unitarietà e la coerenza della posizione nazionale nel confronto con le Istituzioni europee.

I commi da 9 a 17 dello stesso articolo 1 recano una serie di rimodulazioni di spesa che riguardano, in primo luogo, le spese per il Ponte, al fine di allinearle al nuovo cronoprogramma dell'opera.

L'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la disciplina del suo regime di prorogatio e il suo subentro per determinati compiti al Commissario straordinario per gli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso, nonché di consentire le attività di adeguamento del Traforo connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, discendenti dalla direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

L'articolo 3 reca diposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, il subentro dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., con i medesimi compiti, funzioni e poteri: ai Commissari straordinari "sblocca cantieri", ai Commissari ad acta nominati in caso di perdurante inerzia da parte degli enti competenti nell'attuazione di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Commissario per la realizzazione della Variante di Tirano.

L'articolo 5, al fine di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati della RFI S.p.A, al comma 1 prevede che l'Amministratore delegato della società subentri ai Commissari straordinari già nominati, con i medesimi compiti, funzioni e poteri.

L'articolo 6 reca disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026.

L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'intervento si colloca nel quadro della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), che ha dettato criteri e princìpi per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali. Il continuo succedersi di sospensioni e proroghe nel regime normativo italiano ha contribuito al mantenimento di un quadro non pienamente coerente con la direttiva servizi 2006/123/CE (cosiddetta direttiva "Bolkestein") e ha alimentato la procedura di infrazione n. 2020/4118 nei confronti dell'Italia, per mancato rispetto degli obblighi in tema di gare ad evidenza pubblica.

L'articolo 9 affida al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino la realizzazione della Città della salute di Novara e stanzia fondi per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2022 nelle Marche. Inoltre, viene prorogata l'operatività degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) in scadenza entro il 2026, con particolare riferimento all'unità di Piombino, in attesa del rinnovo autorizzativo o della delocalizzazione.

L'articolo 10 dispone l'acquisizione del MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia e prevede che la predetta Autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 386)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la precedente direttiva (UE) 2011/36, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. A tal fine, introduce modifiche al decreto legislativo n. 24 del 2014, di attuazione della citata direttiva (UE) 2011/36. La direttiva prevede come termine per il suo recepimento la data del 15 luglio 2026.

Mediante le norme previste si completa il quadro normativo in materia di tratta degli esseri umani, trasponendo nell'ordinamento interno i principi e le disposizioni europee, ivi comprese quelle sino ad oggi parzialmente recepite.

Nello specifico, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1712, si rafforza il sistema di contrasto al fenomeno criminale della tratta, introducendo nelle fattispecie penali di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale, le nuove tipologie di sfruttamento della maternità surrogata, delle adozioni illegali e del matrimonio forzato, e il riferimento all'uso delle tecnologie digitali.

Si introduce, inoltre, la nuova fattispecie di cui all'articolo 601.1 del codice penale, relativa all'approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, nonché specifiche aggravanti ove vi sia stata la divulgazione mediante l'utilizzo della rete internet, o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.

Lo schema di decreto legislativo contiene altresì misure per rafforzare il sistema di governance e di policy in materia di tratta e per favorire la protezione e assistenza delle vittime, con particolare riferimento ai minori, in conformità ai principi dettati dalla normativa europea e alle raccomandazioni degli organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, accogliendo le raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 21 giugno 2024, che segue il terzo rapporto del Gruppo di Esperti sulla tratta del Consiglio d'Europa dello stesso anno, le norme introducono novità a sostegno dell'effettività dell'indennizzo statale in favore delle vittime, la formazione specializzata rivolta alla magistratura e a tutti i soggetti interessati, la previsione del Meccanismo Nazionale di Referral e il diritto al periodo di recupero e riflessione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.