Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 335 del 24/03/2026

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 24 MARZO 2026

335ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 e (UE) 2024/1789 e abroga il regolamento (UE) 2022/869 (COM(2025) 1006 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che aggiorna gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transfrontaliere (TEN-E) e contribuisce allo sviluppo tempestivo ed efficiente e all'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti in tutta l'Unione europea, attraverso misure in grado di accelerare il rilascio dei permessi per i progetti energetici, pianificare reti più connesse e migliorare la resilienza delle infrastrutture e sostenere un sistema elettrico maggiormente digitalizzato e rinnovabile.

La proposta rientra nel pacchetto sulle reti europee (European Grids Package), del dicembre 2025, finalizzato ad ammodernare le infrastrutture del settore, garantire un approvvigionamento energetico sicuro e con costi ridotti, e contribuire al raggiungimento dell'indipendenza energetica.

Le infrastrutture delle reti energetiche svolgono, infatti, un ruolo cruciale nel rafforzare la competitività europea, nel garantire la sicurezza dell'Unione, e nella transizione energetica e di decarbonizzazione.

Tuttavia, nel contesto attuale, lo sviluppo delle reti energetiche è esposto a sfide sempre più complesse, che richiedono un adattamento delle reti, per consentire all'Unione europea di disporre di un sistema elettrico più decentralizzato, digitalizzato e flessibile.

Il regolamento TEN-E, adottato nel 2013, è stato già rivisto nel 2022, per allineare il quadro all'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, nell'ambito del Green Deal europeo. Sebbene gli obiettivi del regolamento TEN-E rimangano ampiamente validi, si è reso necessario affrontare varie carenze per garantire che il quadro sia idoneo a sostenere un sistema energetico decarbonizzato, competitivo e resiliente a orizzonte 2050, in linea con gli obiettivi del patto per l'industria pulita e con la normativa europea sul clima.

L'attuale proposta di revisione del regolamento TEN-E mira ad affrontare tali sfide. In particolare, introduce modifiche per garantire che i progetti inclusi nei piani di sviluppo della rete rispondano efficacemente alle esigenze infrastrutturali individuate. Un ulteriore obiettivo è quello di agevolare la ripartizione dei costi per una più rapida realizzazione dei progetti infrastrutturali transfrontalieri.

Inoltre, si propone di semplificare e accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti transfrontalieri di infrastrutture energetiche, rafforzare la sicurezza fisica e informatica e la resilienza delle infrastrutture energetiche transfrontaliere, nonché semplificare e ridurre, ove possibile, i costi normativi e di conformità.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 172 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di orientamenti riguardo agli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee.

La Commissione europea reputa la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di contribuire all'ulteriore integrazione del mercato dell'energia attraverso la modernizzazione e lo sviluppo della rete energetica transfrontaliera europea non può essere raggiunto in modo efficace con le diverse regolamentazioni e pianificazioni a livello nazionale.

Per la Commissione europea la proposta rispetta anche il principio di proporzionalità, poiché si limita a quanto è necessario per conseguire il predetto obiettivo di garantire lo sviluppo tempestivo ed efficiente e l'interoperabilità di infrastrutture energetiche resilienti, energie rinnovabili e flessibilità, comprese le stazioni di stoccaggio e ricarica, in tutta l'Unione.

Il termine delle otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 9 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità, fatta eccezione per il Riksdag svedese, che ha approvato un parere motivato in cui sono evidenziate criticità sulla conformità della proposta ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In particolare, il Riksdag si oppone a un rafforzamento del ruolo della Commissione europea nella pianificazione delle reti energetiche e nell'utilizzo dei proventi da congestione (proventi da strozzatura), che sono generati in uno Stato membro. Secondo il Riksdag, le reti elettriche dovrebbero continuare a essere pianificate a livello locale, regionale e nazionale, dove la conoscenza delle condizioni, delle esigenze e del mix energetico è maggiore. A tale riguardo, il Riksdag ricorda che l'articolo 194, paragrafo 2, del TFUE stabilisce espressamente che le misure a livello di Unione non devono pregiudicare il diritto degli Stati membri di determinare le condizioni di utilizzo delle loro risorse energetiche, la loro scelta tra diverse fonti energetiche e la struttura generale dell'approvvigionamento energetico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il carattere definitivo del regolamento, che abroga la direttiva 98/26/CE e modifica la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria (COM(2025) 941 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 942 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014, (UE) 2015/2365, (UE) 2019/1156, (UE) 2021/23, (UE) 2022/858, (UE) 2023/1114, (CE) n. 1060/2009, (UE) 2016/1011, (UE) 2017/2402, (UE) 2023/2631 e (UE) 2024/3005 per quanto riguarda l'ulteriore sviluppo dell'integrazione dei mercati dei capitali e della vigilanza nell'Unione (COM(2025) 943 definitivo)

(Seguito dell'esame del COM(2025) 942, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e congiunzione con l'esame congiunto dei COM(2025) 941 e COM(2025) 943, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame del COM(2025) 942, sospeso nella seduta del 4 marzo.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento COM(2025) 941, con cui si provvede a sostituire, con un regolamento, la direttiva 98/26/CE sui sistemi di pagamento o di regolamento titoli, al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della normativa, finalizzata a ridurre il rischio sistemico, garantendo il carattere definitivo e l'irrevocabilità degli ordini di trasferimento una volta immessi in un sistema designato, anche in caso di insolvenza di un partecipante.

È emerso, infatti, dalla consultazione pubblica del 2021 e dalla relazione della Commissione europea del 2023, che gli obblighi stabiliti dalla direttiva 98/26/CE e le tutele concesse agli enti nazionali che partecipano ai sistemi di Paesi terzi, sono stati recepiti in modo diverso dagli Stati membri, determinando condizioni di disparità per i sistemi e i partecipanti dell'Unione.

Approcci nazionali divergenti hanno portato alla frammentazione del mercato unico, con sistemi e partecipanti soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri, causando incertezza giuridica e ostacolando l'integrazione dei mercati e le operazioni transfrontaliere. Inoltre, il nuovo quadro normativo introduce il principio della neutralità tecnologica, aggiornando le tutele legali alle innovazioni digitali, come la tecnologia a registro distribuito DLT (distributed ledger technology) e i titoli tokenizzati.

Il testo stabilisce, inoltre, criteri chiari per la partecipazione ai sistemi, la gestione dei conflitti di legge e la trasparenza delle informazioni pubblicate dalle autorità di vigilanza come l'ESMA (European Securities and Markets Authority).

La proposta in esame, insieme al COM(2025) 942 e al COM(2025) 943, rientra nel pacchetto legislativo sull'integrazione dei mercati e della vigilanza, cosiddetto MISP (Market integration and supervision package), in attuazione dell'Unione dei mercati dei capitali e, in particolare, dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU - Savings and Investments Union), basati sul rapporto Letta "Molto più di un mercato" dell'aprile 2024. La SIU, in particolare, mira a creare un sistema finanziario più integrato, efficiente e competitivo, offrendo ai cittadini dell'Unione migliori opzioni per far crescere la propria ricchezza e rafforzando la competitività delle imprese e l'accesso al finanziamento.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato in quanto l'obiettivo di eliminare le divergenze nazionali nell'applicazione e interpretazione tra i sistemi di regolamento e di pagamento designati nell'Unione non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, per la Commissione, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal senso, la scelta dello strumento del regolamento consente di armonizzare direttamente le norme, garantendo un'applicazione coerente in tutta l'Unione e agevolando operazioni finanziarie più fluide e prevedibili. Inoltre, il regolamento consentirebbe di non imporre oneri sproporzionati ai partecipanti, eliminando la duplicazione degli sforzi giuridici e di conformità che attualmente derivano dalla necessità di orientarsi tra 27 diversi testi di recepimento e interpretazioni della normativa; semplificherebbe la partecipazione a più sistemi; ridurrebbe i costi legati alla dovuta diligenza giuridica e rafforzerebbe la certezza del diritto, in particolare nelle situazioni transfrontaliere e in caso di partecipazione ai sistemi di Paesi terzi. Infine, le modifiche volte a garantire la neutralità tecnologica consentirebbero una maggiore certezza del diritto nel caso in cui i sistemi e le attività si avvalgano delle nuove tecnologie, come il registro distribuito DLT e i titoli tokenizzati, riducendo la necessità di costose attività giuridiche per garantire la conformità normativa.

Il termine delle otto settimane, previsto dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 6 aprile 2026.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 10 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione. Tra queste, la Camera dei deputati della Repubblica ceca ha espresso un parere motivato, non ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà con riguardo all'intero pacchetto legislativo MISP.

La relatrice Murelli illustra anche la proposta COM(2025) 943 che, come detto, insieme al COM(2025) 941 e al COM(2025) 942, rientra nel pacchetto MISP sull'integrazione dei mercati e della vigilanza.

La proposta di regolamento COM(2025) 943 mira a rafforzare l'integrazione dei mercati dei capitali e a uniformare la vigilanza finanziaria all'interno dell'Unione europea. A tale scopo modifica i seguenti atti normativi: il regolamento ESMA, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR), il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), il regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR), il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera, il regolamento sul regime pilota DLT, il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e il regolamento sul risanamento e sulla risoluzione delle contro parti centrali (CCP).

La proposta di regolamento delinea una strategia per abbattere le barriere transfrontaliere nei settori della negoziazione, del post-negoziazione e della gestione patrimoniale, favorendo, al contempo, l'adozione di tecnologie innovative come quella a registro distribuito DLT e la tokenizzazione degli strumenti finanziari. Un obiettivo centrale della proposta riguarda il rafforzamento dell'ESMA, alla quale verrebbero conferiti poteri di supervisione diretta su infrastrutture di mercato significative e prestatori di servizi per cripto-attività. Attraverso la semplificazione normativa e il passaggio da direttive a regolamenti, l'iniziativa intende ridurre i costi operativi e stimolare gli investimenti produttivi. Complessivamente, la riforma cerca di rendere il mercato unico più competitivo, sicuro e accessibile sia per le imprese sia per i risparmiatori europei.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

Il principio di sussidiarietà, secondo la Commissione europea, è rispettato, in quanto l'obiettivo di eliminare le divergenze nazionali che ostacolano la prestazione transfrontaliera di servizi, impedendo la costituzione di un vero e proprio mercato unico dei capitali, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, ma richiede un'azione a livello dell'Unione.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo la Commissione europea, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. In tal senso, eliminando gli ostacoli normativi che impediscono l'integrazione dei mercati dei capitali, si avrebbe un alleggerimento degli oneri normativi e della complessità operativa, rendendo, in tal modo, più efficiente la prestazione di servizi transfrontalieri. I connessi costi di attuazione verrebbero compensati dai miglioramenti in termini di efficienza, semplificazione e prevedibilità, nonché di riduzione dell'incertezza del diritto e di arbitraggio regolamentare.

Il termine delle otto settimane, previsto dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, è scaduto il 23 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 11 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione. Tra queste, la Camera dei deputati italiana e la Camera dei deputati della Repubblica ceca hanno espresso un parere motivato, non ritenendo rispettato il principio di sussidiarietà con riguardo all'intero pacchetto legislativo MISP.

Il PRESIDENTE propone di congiungere l'esame delle proposte COM(2025) 941 e COM(2025) 943, avviato nella seduta odierna, con la proposta COM(2025) 942, già all'esame della Commissione. I tre atti rientrano infatti nel pacchetto MISP sull'integrazione dei mercati e della vigilanza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (n. 385)

(Osservazioni alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, volto a recepire nell'ordinamento nazionale gli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1460, relativi all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni inerenti alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici, nell'ambito della normativa finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Lo schema di decreto è stato predisposto in base alla delega conferita con l'articolo 14 della legge di delegazione europea 2024 (legge n. 91 del 2025) e, in particolare, nel rispetto del criterio di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, che delega il Governo a predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi ricorrendo strumentalmente all'utilizzo di società, amministrazioni fiduciarie o altri entità di comodo.

Il termine di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 è fissato dall'articolo 78 della medesima al 10 luglio 2026, mentre il termine generale di recepimento è fissato al 10 luglio 2027.

Lo schema di decreto legislativo in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di recepimento dei predetti articoli della direttiva, riferiti alla nuova disciplina relativa all'accesso e alla consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e altri soggetti economici.

In particolare, vengono modificati diversi articoli del decreto legislativo n. 231 del 2007 (sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo), al fine di coordinarli con le novità recate dallo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto riguarda l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione, l'inosservanza degli obblighi di conservazione e i criteri per l'applicazione delle sanzioni.

Inoltre, si individuano tassativamente le autorità a cui è consentito l'accesso ai dati sulla titolarità effettiva; si disciplina l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati (professionisti che operano come pubblici ufficiali), esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della clientela; e si disciplina ex novo l'accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati o del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore del decreto e prevede l'adozione di due decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'aggiornamento delle specifiche tecniche relative alla comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e per l'operatività del sistema di accesso al registro.

Infine, l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1832) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in sostituzione del relatore senatore Matera, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, in materia di commissari straordinari e concessioni.

Il decreto-legge si compone di 11 articoli.

L'articolo 1, commi da 1 a 4, disciplina la procedura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve seguire per l'approvazione degli atti necessari alla prosecuzione dell'iter realizzativo del Ponte sullo Stretto di Messina e per dare efficacia agli atti medesimi, quali l'accordo di programma, il piano economico-finanziario (PEF) e la delibera di approvazione del progetto definitivo, al fine di conformarsi alle pronunce delle Sezioni riunite di controllo della Corte dei conti, che hanno espresso rilievi sulla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di approvazione del progetto definitivo e sul decreto ministeriale con cui era stata autorizzata l'approvazione di atti aggiuntivi alla convenzione di concessione.

Per quanto di maggiore attinenza alla normativa europea,si rileva che la lettera c) del comma 1 prevede che il Ministero svolga, in raccordo con le competenti amministrazioni, gli adempimenti istruttori funzionali all'attivazione dell'articolo 6, comma 4, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), in base al quale è possibile approvare piani o progetti con impatti negativi su siti naturali protetti di Natura 2000 solo in assenza di alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La successiva lettera d) prevede che il Ministero svolga gli adempimenti istruttori, in raccordo con le amministrazioni competenti, relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea. La disposizione risponde all'esigenza di assicurare l'unitarietà e la coerenza della posizione nazionale nel confronto con le Istituzioni europee.

I commi da 9 a 17 dello stesso articolo 1 recano una serie di rimodulazioni di spesa che riguardano, in primo luogo, le spese per il Ponte, al fine di allinearle al nuovo cronoprogramma dell'opera.

L'articolo 2 prevede la proroga dell'incarico del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, la disciplina del suo regime di prorogatio e il suo subentro per determinati compiti al Commissario straordinario per gli interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25, e ciò al fine di garantire il completamento degli interventi di messa in sicurezza del sistema acquifero del Gran Sasso, nonché di consentire le attività di adeguamento del Traforo connesse all'attuazione degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, discendenti dalla direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (TEN-T).

L'articolo 3 reca diposizioni urgenti per la funzionalità dei Commissari nominati per la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e delle opere relative al polo logistico di Alessandria Smistamento.

L'articolo 4 prevede, al comma 1, il subentro dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A., con i medesimi compiti, funzioni e poteri: ai Commissari straordinari "sblocca cantieri", ai Commissari ad acta nominati in caso di perdurante inerzia da parte degli enti competenti nell'attuazione di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Commissario per la realizzazione della Variante di Tirano.

L'articolo 5, al fine di accelerare la realizzazione e il completamento di taluni interventi già commissariati della RFI S.p.A, al comma 1 prevede che l'Amministratore delegato della società subentri ai Commissari straordinari già nominati, con i medesimi compiti, funzioni e poteri.

L'articolo 6 reca disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026.

L'articolo 8 prevede che, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza unificata, per l'acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento. L'intervento si colloca nel quadro della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), che ha dettato criteri e princìpi per le procedure di affidamento delle concessioni demaniali. Il continuo succedersi di sospensioni e proroghe nel regime normativo italiano ha contribuito al mantenimento di un quadro non pienamente coerente con la direttiva servizi 2006/123/CE (cosiddetta direttiva "Bolkestein") e ha alimentato la procedura di infrazione n. 2020/4118 nei confronti dell'Italia, per mancato rispetto degli obblighi in tema di gare ad evidenza pubblica.

L'articolo 9 affida al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino la realizzazione della Città della salute di Novara e stanzia fondi per la ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2022 nelle Marche. Inoltre, viene prorogata l'operatività degli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL) in scadenza entro il 2026, con particolare riferimento all'unità di Piombino, in attesa del rinnovo autorizzativo o della delocalizzazione.

L'articolo 10 dispone l'acquisizione del MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia e prevede che la predetta Autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 11, infine, disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (n. 386)

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la precedente direttiva (UE) 2011/36, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. A tal fine, introduce modifiche al decreto legislativo n. 24 del 2014, di attuazione della citata direttiva (UE) 2011/36. La direttiva prevede come termine per il suo recepimento la data del 15 luglio 2026.

Mediante le norme previste si completa il quadro normativo in materia di tratta degli esseri umani, trasponendo nell'ordinamento interno i principi e le disposizioni europee, ivi comprese quelle sino ad oggi parzialmente recepite.

Nello specifico, come previsto dalla direttiva (UE) 2024/1712, si rafforza il sistema di contrasto al fenomeno criminale della tratta, introducendo nelle fattispecie penali di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e 601 (tratta di persone) del codice penale, le nuove tipologie di sfruttamento della maternità surrogata, delle adozioni illegali e del matrimonio forzato, e il riferimento all'uso delle tecnologie digitali.

Si introduce, inoltre, la nuova fattispecie di cui all'articolo 601.1 del codice penale, relativa all'approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta, nonché specifiche aggravanti ove vi sia stata la divulgazione mediante l'utilizzo della rete internet, o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.

Lo schema di decreto legislativo contiene altresì misure per rafforzare il sistema di governance e di policy in materia di tratta e per favorire la protezione e assistenza delle vittime, con particolare riferimento ai minori, in conformità ai principi dettati dalla normativa europea e alle raccomandazioni degli organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, accogliendo le raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 21 giugno 2024, che segue il terzo rapporto del Gruppo di Esperti sulla tratta del Consiglio d'Europa dello stesso anno, le norme introducono novità a sostegno dell'effettività dell'indennizzo statale in favore delle vittime, la formazione specializzata rivolta alla magistratura e a tutti i soggetti interessati, la previsione del Meccanismo Nazionale di Referral e il diritto al periodo di recupero e riflessione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.