Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026
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Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.