Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026

(722) CANTALAMESSA. - Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso

(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori

(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1655 e 1513, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 722 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1655 e 1513, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 722 a quella dei disegni di legge nn. 1513 e 1655.

La Commissione conviene.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) riservandosi un esame più approfondito dei testi interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al rispetto dei principi di tassatività e tipicità del diritto penale delle nuove fattispecie di reato previste dai disegni di legge in esame. In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 722, ritiene di difficile individuazione l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal mero "atteggiamento": al riguardo pur essendo certamente comprensibili ed apprezzabili le intenzioni che hanno guidato l'iniziativa legislativa, è necessario un approfondimento. Come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito sul decreto-legge cosiddetto sicurezza, Atto Senato n. 1818, è infatti fondamentale, nel caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, preservare i principi cardine del diritto penale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.