Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026

(433) IANNONE e altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

(487) SCALFAROTTO. - Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit

(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 487 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, sospesa nella seduta del 10 marzo.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 487 che si compone di un unico articolo volto a modificare l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente la destinazione dei beni e delle somme dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La lettera a) dell'articolo 1 afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 48 (comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale o ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale) sono destinati prioritariamente a sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito. La lettera b), invece, al fine di evitare che gli enti non profit di cui al comma 3 lettera c) possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera a). Data l'analogia di materia con i disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628 chiede la congiunzione del disegno di legge a quelli citati. Informa inoltre la Commissione di aver presentato, su questo tema, alcuni emendamenti al decreto sicurezza in corso di esame presso la 1a Commissione, emendamenti che nascono all'esito di un confronto specifico all'interno del Comitato istituito sul tema all'interno della Commissione parlamentare antimafia.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 487 a quella dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.