Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026
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IN SEDE REDIGENTE
(722) CANTALAMESSA. - Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso
(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori
(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1655 e 1513, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 722 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1655 e 1513, sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 722 a quella dei disegni di legge nn. 1513 e 1655.
La Commissione conviene.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) riservandosi un esame più approfondito dei testi interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al rispetto dei principi di tassatività e tipicità del diritto penale delle nuove fattispecie di reato previste dai disegni di legge in esame. In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 722, ritiene di difficile individuazione l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal mero "atteggiamento": al riguardo pur essendo certamente comprensibili ed apprezzabili le intenzioni che hanno guidato l'iniziativa legislativa, è necessario un approfondimento. Come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito sul decreto-legge cosiddetto sicurezza, Atto Senato n. 1818, è infatti fondamentale, nel caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, preservare i principi cardine del diritto penale.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(433) IANNONE e altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata
(487) SCALFAROTTO. - Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit
(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 487 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 487 che si compone di un unico articolo volto a modificare l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente la destinazione dei beni e delle somme dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La lettera a) dell'articolo 1 afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 48 (comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale o ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale) sono destinati prioritariamente a sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito. La lettera b), invece, al fine di evitare che gli enti non profit di cui al comma 3 lettera c) possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera a). Data l'analogia di materia con i disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628 chiede la congiunzione del disegno di legge a quelli citati. Informa inoltre la Commissione di aver presentato, su questo tema, alcuni emendamenti al decreto sicurezza in corso di esame presso la 1a Commissione, emendamenti che nascono all'esito di un confronto specifico all'interno del Comitato istituito sul tema all'interno della Commissione parlamentare antimafia.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 487 a quella dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 16.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.