Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026
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IN SEDE REDIGENTE
(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore
(Discussione e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che interviene in materia particolarmente delicata, quale quella dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, incidendo tanto sul piano delle garanzie procedurali quanto su quello dell'organizzazione dell'istruttoria tecnica e del relativo regime finanziario. L'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 473-bis.25.1, disciplinando in modo puntuale il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti aventi ad oggetto l'allontanamento del minore ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. In particolare, la disposizione prevede, quale regola generale, che l'allontanamento sia disposto previa acquisizione di una consulenza tecnica, che assume quindi un ruolo centrale nell'istruttoria. La consulenza è chiamata a svolgere una funzione ampia e articolata: da un lato, deve accertare la sussistenza di eventuali condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dal contesto familiare o eterofamiliare; dall'altro, deve analizzare i possibili interventi, incluso l'allontanamento, e procedere a una valutazione comparativa delle conseguenze che ciascuna soluzione potrebbe determinare sul benessere del minore. Si tratta, dunque, di un'impostazione che mira a rafforzare la base conoscitiva del giudice, orientandone la decisione verso una valutazione il più possibile completa e ponderata. Particolarmente significativa è la disciplina relativa alla composizione del collegio peritale. Il legislatore prevede infatti che la consulenza sia affidata congiuntamente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile, a un medico pediatra - entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti a un ente pubblico - nonché a uno o più professionisti dotati di adeguate competenze, iscritti negli albi dei consulenti tecnici. Viene inoltre espressamente richiesto che tali soggetti non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, a garanzia dell'imparzialità dell'accertamento. La norma rafforza altresì l'obbligo di motivazione del giudice, stabilendo che la decisione debba dare specificamente conto del contenuto della consulenza tecnica, degli elementi istruttori acquisiti, delle soluzioni alternative considerate e delle ragioni per le quali la misura adottata risponda al superiore interesse del minore. Si tratta di una previsione che mira a rendere più trasparente e verificabile il percorso decisionale. Sono tuttavia previste eccezioni alla necessità della consulenza tecnica nei casi di urgenza. In particolare, nei procedimenti in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile, nonché nei casi di abusi familiari o violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento può essere disposto anche in assenza della consulenza, che viene eventualmente svolta in un momento successivo. In tal modo, il legislatore intende bilanciare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di intervento immediato nei casi di pericolo. L'articolo 2 disciplina il profilo economico della consulenza tecnica, prevedendo che gli onorari dei componenti del collegio siano anticipati dall'erario ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia. La disposizione assicura, dunque, la sostenibilità economica dell'istituto, senza gravare direttamente sulle parti, pur mantenendo ferma la disciplina del recupero delle spese nei casi previsti. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore o alla modifica o cessazione del collocamento. La scelta evidenzia la volontà del legislatore di rendere immediatamente operative le nuove garanzie, anche nei procedimenti già pendenti. Infine, l'articolo 4 contiene la copertura finanziaria, quantificando gli oneri in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e individuando le relative risorse mediante riduzione del fondo di cui alla legge n. 190 del 2014.
Il seguito della discussione è rinviato.
(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE informa che nella seduta di giovedì si svolgerà l'ultima audizione prevista sul provvedimento. Chiede se vi siano comunque interventi in discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.