Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026
Azioni disponibili
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi ulteriori in discussione generale, chiede alla senatrice Stefani se abbia predisposto una proposta di parere.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, esprime l'intenzione di formulare una proposta di parere non ostativo sul provvedimento, in assenza di indicazioni della Commissione.
La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di una proposta di parere contrario sul disegno di legge, alternativo a quello della relatrice e chiede a tal fine un breve rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore RAPANI (FdI) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo - adottato come testo base dalla 9a Commissione - e dei relativi emendamenti. Il provvedimento si compone di 16 articoli e reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, ed è diretto ad ampliare l'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività, valorizzare la formazione e le competenze professionali nonché rafforzare la tutela del consumatore e contrastare l'abusivismo. Gli articoli 1, 2 e 3 recano modifiche alla legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, ricomprendendovi quella di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia: in particolare, sono definite dal nuovo articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990 (introdotto dall'articolo 8 del provvedimento) le attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'articolo 4 interviene sull'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività e le modalità di esercizio, prevedendo che nelle imprese artigiane e non artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale, che lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e che l'attività possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia è l'articolo 10, che aggiorna il sistema sanzionatorio modificando l'articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento «Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Di competenza è poi anche l'articolo 14, che modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005 (la legge che disciplina l'attività di acconciatore) aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore prevedendo importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro. Con riferimento agli emendamenti presentati, si segnalano le seguenti proposte di interesse della Commissione giustizia: emendamento 10.2, che estende le sanzioni amministrative pecuniarie anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla legge n. 1 del 1990 in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 10.3, che sostituisce il comma 2 in materia di sanzioni per l'esercizio in forma abusiva dell'attività di estetista prevedendo l'immediata chiusura dell'attività e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale o di presentare istanza di iscrizione per un periodo di cinque anni, e attribuendo le funzioni di controllo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. L'emendamento 14.1, che sostituisce integralmente l'articolo dedicato alle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di acconciatore prevedendo le medesime sanzioni introdotte con riferimento all'esercizio abusivo delle professioni di estetista etc. In particolare, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e, in caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, anche la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. L'emendamento inoltre estende la medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non essendovi osservazioni da formulare sia sul testo che sugli emendamenti, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti è approvata.