Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 378 del 24/03/2026
Azioni disponibili
2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 24 MARZO 2026
378ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.
La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA
(1818) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi ulteriori in discussione generale, chiede alla senatrice Stefani se abbia predisposto una proposta di parere.
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, esprime l'intenzione di formulare una proposta di parere non ostativo sul provvedimento, in assenza di indicazioni della Commissione.
La senatrice LOPREIATO (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di una proposta di parere contrario sul disegno di legge, alternativo a quello della relatrice e chiede a tal fine un breve rinvio dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1619) ANCOROTTI. - Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore RAPANI (FdI) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo - adottato come testo base dalla 9a Commissione - e dei relativi emendamenti. Il provvedimento si compone di 16 articoli e reca modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, e alla legge 17 agosto 2005, n. 174, in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo di riforma organica del settore dell'estetica professionale e dell'acconciatura, ed è diretto ad ampliare l'ambito soggettivo e delle modalità di svolgimento dell'attività, valorizzare la formazione e le competenze professionali nonché rafforzare la tutela del consumatore e contrastare l'abusivismo. Gli articoli 1, 2 e 3 recano modifiche alla legge n. 1 del 1990, aggiornando la definizione delle attività disciplinate, ricomprendendovi quella di estetista, onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia: in particolare, sono definite dal nuovo articolo 7-bis della legge n. 1 del 1990 (introdotto dall'articolo 8 del provvedimento) le attività di onicotecnico, truccatore e tecnico dei trattamenti per ciglia e sopracciglia. L'articolo 4 interviene sull'articolo 4 della legge n. 1 del 1990, disciplinando i requisiti professionali per lo svolgimento di tali attività e le modalità di esercizio, prevedendo che nelle imprese artigiane e non artigiane, i soci e i dipendenti che esercitano attività estetiche devono essere in possesso della qualifica professionale, che lo svolgimento dell'attività di estetista è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e che l'attività possa essere svolta presso il domicilio dell'esercente in locali conformi alle norme vigenti, occasionalmente presso il domicilio del cliente o in strutture convenzionate, mentre non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante. L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 1 del 1990, esentando le imprese artigiane esercenti attività di estetista, onicotecnico e truccatore dall'obbligo di comunicazione per la vendita di prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari attinenti alla loro attività, purché l'impresa abbia come scopo prevalente lo svolgimento dell'attività estetica. Di specifico interesse per le competenze della Commissione giustizia è l'articolo 10, che aggiorna il sistema sanzionatorio modificando l'articolo 12 della citata legge n. 1 del 1990, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'ordinamento «Chiunque esercita le attività di cui agli articoli 1 e 7-bis in assenza dei requisiti professionali previsti dall'articolo 3, comma 2, e articolo 7-bis, commi 4 e 5, o senza aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 2 e 7-bis, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, irrogata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui al comma 1 si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. Ove ne ricorrano i presupposti, può essere disposta altresì la confisca delle attrezzature e dei locali utilizzati per l'attività abusiva, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689». Di competenza è poi anche l'articolo 14, che modifica l'articolo 5 della legge n. 174 del 2005 (la legge che disciplina l'attività di acconciatore) aumentando le sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio abusivo dell'attività di acconciatore prevedendo importi non inferiori a 3.000 e non superiori a 10.000 euro. Con riferimento agli emendamenti presentati, si segnalano le seguenti proposte di interesse della Commissione giustizia: emendamento 10.2, che estende le sanzioni amministrative pecuniarie anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla legge n. 1 del 1990 in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'emendamento 10.3, che sostituisce il comma 2 in materia di sanzioni per l'esercizio in forma abusiva dell'attività di estetista prevedendo l'immediata chiusura dell'attività e l'impossibilità di conseguire l'abilitazione professionale o di presentare istanza di iscrizione per un periodo di cinque anni, e attribuendo le funzioni di controllo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. L'emendamento 14.1, che sostituisce integralmente l'articolo dedicato alle sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di acconciatore prevedendo le medesime sanzioni introdotte con riferimento all'esercizio abusivo delle professioni di estetista etc. In particolare, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 e, in caso di esercizio in assenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 3, anche la sanzione accessoria della sospensione dall'attività per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. L'emendamento inoltre estende la medesima sanzione amministrativa pecuniaria anche a chiunque organizzi, promuova o svolga corsi di formazione aventi ad oggetto i profili disciplinati dalla presente legge in locali non conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente e a quella in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non essendovi osservazioni da formulare sia sul testo che sugli emendamenti, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti è approvata.
IN SEDE REDIGENTE
(1831) MALAN e altri. - Disposizioni in materia di allontanamento del minore
(Discussione e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, che interviene in materia particolarmente delicata, quale quella dell'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, incidendo tanto sul piano delle garanzie procedurali quanto su quello dell'organizzazione dell'istruttoria tecnica e del relativo regime finanziario. L'articolo 1 introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 473-bis.25.1, disciplinando in modo puntuale il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti aventi ad oggetto l'allontanamento del minore ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile. In particolare, la disposizione prevede, quale regola generale, che l'allontanamento sia disposto previa acquisizione di una consulenza tecnica, che assume quindi un ruolo centrale nell'istruttoria. La consulenza è chiamata a svolgere una funzione ampia e articolata: da un lato, deve accertare la sussistenza di eventuali condizioni di pregiudizio alla salute psico-fisica del minore derivanti dal contesto familiare o eterofamiliare; dall'altro, deve analizzare i possibili interventi, incluso l'allontanamento, e procedere a una valutazione comparativa delle conseguenze che ciascuna soluzione potrebbe determinare sul benessere del minore. Si tratta, dunque, di un'impostazione che mira a rafforzare la base conoscitiva del giudice, orientandone la decisione verso una valutazione il più possibile completa e ponderata. Particolarmente significativa è la disciplina relativa alla composizione del collegio peritale. Il legislatore prevede infatti che la consulenza sia affidata congiuntamente a un medico specializzato in neuropsichiatria infantile, a un medico pediatra - entrambi esterni all'albo del tribunale e appartenenti a un ente pubblico - nonché a uno o più professionisti dotati di adeguate competenze, iscritti negli albi dei consulenti tecnici. Viene inoltre espressamente richiesto che tali soggetti non si trovino in situazioni di conflitto di interessi, a garanzia dell'imparzialità dell'accertamento. La norma rafforza altresì l'obbligo di motivazione del giudice, stabilendo che la decisione debba dare specificamente conto del contenuto della consulenza tecnica, degli elementi istruttori acquisiti, delle soluzioni alternative considerate e delle ragioni per le quali la misura adottata risponda al superiore interesse del minore. Si tratta di una previsione che mira a rendere più trasparente e verificabile il percorso decisionale. Sono tuttavia previste eccezioni alla necessità della consulenza tecnica nei casi di urgenza. In particolare, nei procedimenti in cui ricorrono le condizioni di cui all'articolo 403 del codice civile, nonché nei casi di abusi familiari o violenza domestica in danno del minore, l'allontanamento può essere disposto anche in assenza della consulenza, che viene eventualmente svolta in un momento successivo. In tal modo, il legislatore intende bilanciare l'esigenza di approfondimento istruttorio con quella di intervento immediato nei casi di pericolo. L'articolo 2 disciplina il profilo economico della consulenza tecnica, prevedendo che gli onorari dei componenti del collegio siano anticipati dall'erario ai sensi del testo unico sulle spese di giustizia. La disposizione assicura, dunque, la sostenibilità economica dell'istituto, senza gravare direttamente sulle parti, pur mantenendo ferma la disciplina del recupero delle spese nei casi previsti. L'articolo 3 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, qualora debbano essere adottati provvedimenti relativi all'allontanamento del minore o alla modifica o cessazione del collocamento. La scelta evidenzia la volontà del legislatore di rendere immediatamente operative le nuove garanzie, anche nei procedimenti già pendenti. Infine, l'articolo 4 contiene la copertura finanziaria, quantificando gli oneri in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 e individuando le relative risorse mediante riduzione del fondo di cui alla legge n. 190 del 2014.
Il seguito della discussione è rinviato.
(1635) Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE informa che nella seduta di giovedì si svolgerà l'ultima audizione prevista sul provvedimento. Chiede se vi siano comunque interventi in discussione generale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1505) ZANETTIN e altri. - Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.
Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 17.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(722) CANTALAMESSA. - Modifica all'articolo 414 del codice penale, in materia di apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso
(1513) CANTALAMESSA e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere con metodo mafioso in danno di minori
(1655) RUSSO e altri. - Introduzione dell'articolo 416-bis.2 del codice penale, in materia di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1655 e 1513, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 722 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 1655 e 1513, sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) , relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 722 che si compone di 2 articoli. Come precisato nella relazione illustrativa il disegno di legge ha la finalità di combattere e di annullare i falsi miti della criminalità mafiosa e a tal fine prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della cultura mafiosa, che risulta comprensibile a tutti ed efficace sull'opinione pubblica, costituisca reato di apologia ai sensi dell'articolo 414 del codice penale. L'articolo 1 del disegno di legge prevede che l'esaltazione positiva di atteggiamenti e di linguaggi tipici della criminalità organizzata di tipo mafioso costituisce apologia dei reati di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, ai sensi degli articoli 414, 416-bis e 416-ter del codice penale. Il successivo articolo 2, invece, reca una integrazione al terzo comma dell'articolo 414 del codice penale - relativo alla fattispecie di apologia di reato - aggiungendo un periodo a norma del quale «Se l'apologia riguarda i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter si applica la reclusione da due a sette anni». Come è noto, l'articolo 414 del codice penale contempla due ipotesi di reato distinte: l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato, che presentano profili strutturali differenti. Il disegno di legge in esame interviene appunto sulla fattispecie di apologia, disciplinata dal terzo comma dell'articolo 414 del codice penale prevedendo, rispetto alla pena base della reclusione da uno a cinque anni, un aggravamento della stessa - reclusione da due a sette anni - laddove l'apologia riguardi i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale. Poiché la fattispecie introdotta dal disegno di legge - pur incidendo su un diverso articolo del codice penale - riguarda le analoghe condotte di apologia oggetto dell'Atto Senato 1655, già illustrato, che introduce il reato di apologia e istigazione relative al fenomeno della criminalità organizzata o mafiosa, propone la congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1655 e 1513.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 722 a quella dei disegni di legge nn. 1513 e 1655.
La Commissione conviene.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) riservandosi un esame più approfondito dei testi interviene per manifestare le proprie perplessità in ordine al rispetto dei principi di tassatività e tipicità del diritto penale delle nuove fattispecie di reato previste dai disegni di legge in esame. In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 722, ritiene di difficile individuazione l'elemento costitutivo del reato rappresentato dal mero "atteggiamento": al riguardo pur essendo certamente comprensibili ed apprezzabili le intenzioni che hanno guidato l'iniziativa legislativa, è necessario un approfondimento. Come è stato evidenziato anche nel corso del dibattito sul decreto-legge cosiddetto sicurezza, Atto Senato n. 1818, è infatti fondamentale, nel caso di introduzione di nuove fattispecie di reato, preservare i principi cardine del diritto penale.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(433) IANNONE e altri. - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(479) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata
(487) SCALFAROTTO. - Disposizioni in materia di gestione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla mafia assegnati a enti non profit
(1031) GARAVAGLIA e altri. - Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(1638) CNEL - Disposizioni in materia di gestione, valorizzazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 487 e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1638, sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge n. 487 che si compone di un unico articolo volto a modificare l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 concernente la destinazione dei beni e delle somme dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La lettera a) dell'articolo 1 afferma il principio secondo cui i proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati a titolo gratuito ai soggetti di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 48 (comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni di protezione ambientale o ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale) sono destinati prioritariamente a sostenere le spese di conservazione e gestione rendicontate dagli stessi, prevedendo anche la possibilità di utilizzare tali proventi per la realizzazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione dei predetti beni immobili assegnati, purché questi siano stati concordati con il comune ove l'immobile è sito. La lettera b), invece, al fine di evitare che gli enti non profit di cui al comma 3 lettera c) possano trovarsi privi di risorse per la gestione e il rilancio dei beni assegnati, stabilisce che i proventi derivanti dall'utilizzo dei beni immobili da parte dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano destinati, per una quota definibile tra il 30 e il 50 per cento del totale, determinata con decreto ministeriale adottato con cadenza annuale, alle medesime finalità contemplate dalla lettera a). Data l'analogia di materia con i disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628 chiede la congiunzione del disegno di legge a quelli citati. Informa inoltre la Commissione di aver presentato, su questo tema, alcuni emendamenti al decreto sicurezza in corso di esame presso la 1a Commissione, emendamenti che nascono all'esito di un confronto specifico all'interno del Comitato istituito sul tema all'interno della Commissione parlamentare antimafia.
Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore, propone di congiungere la discussione del disegno di legge n. 487 a quella dei disegni di legge nn. 433, 479, 1031 e 1628.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(1615) MELONI e altri. - Modifica all'articolo 41-bisdella legge 26 luglio 1975, n. 354, per la soppressione del riferimento alla collocazione preferenziale dei detenuti sottoposti a regime speciale in aree insulari
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 marzo.
Il PRESIDENTE, non essendovi interventi in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti per giovedì 2 aprile, alle ore 16.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2) Julia UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(21) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome
(131) Alessandra MAIORINO. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli
(918) Ilaria CUCCHI e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli
(1438) FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di cognome
- e delle petizioni nn. 189 e 736 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 febbraio.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 febbraio scorso la relatrice, senatrice Rossomando, aveva richiesto di riprendere l'esame dei provvedimenti successivamente all'impegno per la campagna referendaria. Dal momento che i disegni di legge in esame sono calendarizzati per l'Aula a partire dalla settimana del prossimo 19 maggio, chiede alla relatrice come intenda procedere.
La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP), relatrice, ricorda di aver più volte sollecitato i componenti della Commissione sulla formulazione di specifiche indicazioni al fine di consentirle di formulare una proposta di testo unificato, da adottare come testo base. Poiché allo stato non sono ancora pervenute indicazioni dai Gruppi, per la predisposizione del testo farà pertanto riferimento alle indicazioni emerse nel corso delle audizioni. Ricorda tuttavia che, prima della calendarizzazione in Aula dei provvedimenti sull'attribuzione del cognome ai figli, è previsto in calendario per i lavori dell'Assemblea l'esame dei disegni di legge relativi alla modifica dell'articolo 609-bis del codice penale.
Il PRESIDENTE sollecita nuovamente tutti i componenti della Commissione a fornire contributi alla relatrice per la predisposizione di un testo su cui basare il seguito dell'esame. In ogni caso fa presente che, come emerso nell'ampio ciclo di audizioni svolto, già la Corte costituzionale con la sentenza n. 131 del 2022 ha sancito l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori al figlio: uno dei compiti della Commissione è individuare il criterio in base al quale scegliere l'ordine di attribuzione dei cognomi. In ogni caso, la Presidenza della Commissione è tenuta ad organizzare i lavori in modo da assicurare la conclusione dei provvedimenti iscritti nel calendario dell'Assemblea in tempo utile per il loro esame da parte dell'Aula.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,15.