Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 17/03/2026

IN SEDE REFERENTE

(1832) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 19 marzo, alle ore 12, il termine per l'eventuale indicazione, da parte dei Gruppi, dei nominativi dei soggetti che verranno auditi nella giornata di martedì 24 marzo.

Propone altresì di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a venerdì 27 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il presidente FAZZONE (FI-BP-PPE), anche a nome della co-relatrice Minasi, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di undici articoli.

L'articolo 1 disciplina gli adempimenti necessari alla prosecuzione dell'iter approvativo del Ponte sullo Stretto di Messina, alla luce dei rilievi contenuti nelle deliberazioni della Corte dei conti che hanno ricusato il visto e la conseguente registrazione della delibera con la quale il CIPESS ha approvato il progetto definitivo e il piano economico-finanziario (PEF), nonché del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che ha assentito il III Atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministero stesso e la Stretto di Messina S.p.a. (SdM).

La relazione illustrativa sottolinea che l'intervento normativo si rende necessario anche al fine di recepire le variazioni delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione dell'opera disposte dall'ultima legge di bilancio, che impongono l'aggiornamento del PEF.

In particolare, il comma 1, prevede che il MIT provveda a: sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti l'accordo di programma tra MIT, MEF, Regione Siciliana, Regione Calabria, ANAS, RFI e SdM per la definizione dei rispettivi impegni funzionali al riavvio dell'attività della SdM e al completamento dell'opera; svolgere gli adempimenti istruttori propedeutici all'adozione di una nuova delibera del CIPESS, attraverso l'aggiornamento del PEF della società concessionaria, l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio per l'attraversamento del ponte e la richiesta del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui profili tecnici di particolare complessità e rilevanza della relazione del progettista; svolgere gli adempimenti istruttori necessari a dare attuazione a quanto previsto dalla cosiddetta direttiva habitat, per giungere alla sottoposizione al Consiglio dei ministri di una nuova proposta di deliberazione in merito ai motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che giustifichino la realizzazione dell'opera; svolgere gli adempimenti istruttori relativi al dialogo strutturato con la Commissione europea sulla valutazione della compatibilità del progetto con il quadro normativo dell'Unione europea; svolgere ogni altro compito funzionale alla prosecuzione e conclusione dell'iter approvativo dell'opera nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge n. 35 del 2023 sulla natura sostitutiva della delibera CIPESS rispetto ad ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, propedeutico o successivo alla delibera medesima, fermo restando quanto espressamente previsto dal predetto decreto-legge n. 35 del 2023 e dall'articolo in esame.

Il comma 2 prevede che il MIT trasmetta al CIPESS il PEF, come modificato all'esito dell'istruttoria di cui sopra, nonché gli ulteriori atti e documenti di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2023, per l'approvazione degli stessi, previa acquisizione del parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) sul PEF.

Il comma 3 prevede la trasmissione della delibera adottata dal CIPESS alla Corte dei conti per il preventivo controllo di legittimità.

Il comma 4 autorizza il MIT, all'esito dell'acquisto di efficacia dell'accordo di programma e della delibera adottata dal CIPESS, a sottoscrivere con la società concessionaria un atto aggiuntivo alla convenzione di concessione, recante, sotto forma di allegato, il PEF, come modificato all'esito dell'istruttoria di cui sopra. Il decreto di assenso al predetto atto aggiuntivo è trasmesso, unitamente all'accordo di programma, alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

I commi 5 e 6 dispongono la nomina dell'amministratore delegato di RFI quale Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari complementari al Ponte, come indicati nell'allegato 1 al decreto in esame, attribuendogli i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019.

Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa ai precedenti commi da 1 a 6.

I successivi commi da 8 a 17 recano una serie di rimodulazioni di spesa che riguardano, in primo luogo, le spese per il Ponte, al fine di allinearle al nuovo cronoprogramma dell'opera, che dovrà essere recepito nel PEF da approvare mediante delibera CIPESS. La relazione illustrativa evidenzia che resta invariata l'autorizzazione complessiva di spesa, pari a 13,5 miliardi di euro, mentre si registra una riduzione dei flussi di spesa nei primi quattro anni e un corrispondente incremento dal 2030 in poi. Ulteriori rimodulazioni riguardano poi la tratta stradale Cisterna-Valmontone, i programmi "Ponti, viadotti e gallerie" e "Manutenzione straordinaria" di ANAS e le risorse a favore di RFI per gli investimenti relativi alla rete tradizionale. Sono infine previste risorse per la riduzione dell'esposizione debitoria di RFI; per il fondo di conto capitale per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, nonché per il patrimonio destinato gestito da Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 2 prevede che le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso transitino dalla competenza del Commissario straordinario per la messa in sicurezza antisismica delle tratte autostradali A24 e A25 a quella del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso e che entrambi i Commissari siano prorogati fino al 31 dicembre 2028. L'articolo reca poi autorizzazioni di spesa per l'adozione di misure di sicurezza nelle gallerie sulla A24 e sulla A25, incluso il traforo del Gran Sasso, nonché per la realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle medesime tratte.

L'articolo 3 rende facoltativo e non più obbligatorio il collocamento fuori ruolo del Commissario straordinario per la realizzazione delle opere necessarie al campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" e del Commissario straordinario per gli interventi relativi al polo logistico di Alessandria Smistamento e il potenziamento della direttrice ferroviaria Milano-Mortara, nel caso in cui si tratti di dipendenti pubblici.

L'articolo 4 prevede che l'amministratore delegato di ANAS subentri nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima ANAS, come indicati nell'allegato 2 al decreto in esame, con i medesimi compiti, funzioni e poteri degli attuali Commissari straordinari, i quali, conseguentemente, cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, prevede che l'amministratore delegato di RFI subentri nello svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria di interesse nazionale gestita dalla medesima RFI, come indicati nell'allegato 3 al decreto in esame, con i medesimi compiti, funzioni e poteri degli attuali Commissari straordinari, i quali, conseguentemente, cessano dalle proprie funzioni in relazione alle attività aventi ad oggetto gli interventi relativi alle opere commissariate. Il comma 3 dispone, inoltre, la nomina dell'amministratore delegato di RFI a Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi relativi al collegamento ferroviario con l'aeroporto Catullo di Verona e con la sponda orientale del lago di Garda e al nuovo ponte tra Paderno d'Adda e Calusco d'Adda.

L'articolo 6 reca una norma di interpretazione autentica in virtù della quale il Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma è autorizzato ad approvare accordi transattivi esclusivamente a condizione che prevedano la rinuncia da parte delle società Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. alle rispettive pretese e azioni e ai relativi giudizi pendenti tra le parti, a qualunque titolo dedotti o deducibili, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati, nonché a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti sorti o definiti anche in via transattiva per il periodo antecedente alla stipula dei medesimi accordi transattivi.

L'articolo 7 prevede, ai commi 1 e 2, che nello scopo statutario della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. rientrino anche le attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi, incluse le infrastrutture e gli impianti, anche provvisori, individuati mediante convenzioni con il Commissario straordinario per i Giochi paralimpici, finalizzati a garantire la funzionalità e l'accessibilità, anche dal punto di vista trasportistico e logistico, delle opere olimpiche e delle opere connesse e di contesto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.

Il comma 3 autorizza il Commissario straordinario per i Giochi paralimpici a erogare anticipazioni di cassa per un importo massimo del 50 per cento delle risorse stanziate alla Fondazione "Milano - Cortina 2026", nelle more del completamento delle procedure realizzative e della rendicontazione prevista, fermo restando il conguaglio in positivo o in negativo alla conclusione delle procedure ivi compresa la rendicontazione finale.

I commi 4 e 5 abrogano la disposizione della legge di bilancio 2025 che ha istituito un fondo per il finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi paralimpici, per lo svolgimento dei controlli antidoping per i Giochi olimpici e per quelli paralimpici, nonché per l'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere. Le somme rinvenienti da tale abrogazione sono ripartite tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli alti dignitari), il Ministero della difesa (per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere), il Commissario straordinario per i Giochi paralimpici, nonché Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

L'articolo 8 prevede che il MIT, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, sottoponga alla Conferenza unificata uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento.

L'articolo 9, ai commi da 1 a 3, affida l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione della nuova Città della salute e della scienza di Novara al Commissario straordinario per la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino.

Il comma 4 autorizza la spesa di 59.715 euro per l'anno 2026 per il compenso da riconoscere al Commissario alla ricostruzione post-calamità in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 5 prevede che gli impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto in esercizio sulla base di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, in scadenza entro il 31 dicembre 2026 e per i quali, alla data del 30 giugno 2026, sia stata presentata un'istanza di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione, anche in altro sito, continuino a operare sulla base dell'originaria autorizzazione e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), fino alla conclusione del procedimento di rinnovo, proroga o nuova autorizzazione. Qualora sia prevista la realizzazione di opere per il mantenimento ovvero l'esercizio degli impianti suddetti in altro sito, l'efficacia dell'autorizzazione originaria e dei correlati atti di assenso, ivi compresa l'AIA, è prorogata sino all'ultimazione delle opere medesime. La relazione illustrativa - pur segnalando che la disposizione in questione ha carattere generale e astratto - evidenzia che assume particolare rilevanza l'operatività dell'unità galleggiante di rigassificazione attualmente in esercizio nel porto di Piombino, la cui autorizzazione unica e la relativa AIA giungeranno a scadenza il 4 luglio 2026, mentre dal terminale in questione transita circa l'8 per cento del gas immesso nel sistema nazionale.

L'articolo 10 dispone l'acquisizione del MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato per la consegna in uso governativo all'Autorità per la Laguna di Venezia e prevede che la predetta Autorità sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.