Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 10/03/2026
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sospende l'applicazione delle norme relative alla designazione dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore per i rifiuti, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di plastica monouso (COM(2025) 983 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione di alcune norme sull'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore nel settore dei rifiuti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei prodotti di plastica monouso.
La proposta rientra nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, volto a semplificare la normativa ambientale dell'Unione e a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare nei settori dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti. L'iniziativa si inserisce altresì nel più ampio processo di revisione e razionalizzazione dell'acquis ambientale dell'Unione, avviato dalla Commissione europea nell'ambito dell'agenda per la competitività e della strategia per il mercato interno.
In particolare, la proposta prevede la sospensione, fino al 1° gennaio 2035, dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dell'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, relativi all'obbligo per i produttori stabiliti in uno Stato membro, che vendono in un altro Stato membro, di designare un proprio rappresentante autorizzato, quale persona responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
La sospensione mira a introdurre maggiore flessibilità per i produttori stabiliti nell'Unione che operano a livello transfrontaliero, consentendo loro di scegliere se designare o meno un rappresentante autorizzato nello Stato membro in cui commercializzano i propri prodotti. Restano invece ferme le disposizioni relative ai produttori stabiliti in Paesi terzi, per i quali gli Stati membri possono continuare a richiedere la designazione di un rappresentante autorizzato o adottare altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità e l'applicazione degli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore.
Secondo la Commissione europea, l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui i prodotti sono commercializzati può comportare oneri amministrativi rilevanti, in particolare per le piccole e medie imprese che operano su base transfrontaliera. La sospensione di tali disposizioni è pertanto configurata come una misura transitoria, in vista di una più ampia riforma dei regimi di responsabilità estesa del produttore, che la Commissione prevede di presentare nell'ambito del futuro atto legislativo sull'economia circolare.
La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alla politica ambientale dell'Unione.
Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione ritiene che l'intervento a livello di Unione sia giustificato dal carattere transfrontaliero della gestione dei rifiuti e dalla necessità di garantire un funzionamento efficiente del mercato interno. I rifiuti e i prodotti soggetti ai regimi di responsabilità estesa del produttore possono infatti circolare tra gli Stati membri e richiedono, pertanto, norme e approcci armonizzati a livello europeo per assicurare condizioni uniformi di gestione e riciclaggio dei materiali.
Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta si limiti a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, introducendo una misura mirata di semplificazione amministrativa senza incidere sugli obiettivi sostanziali della normativa ambientale dell'Unione né sul principio della responsabilità estesa del produttore.
Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 31 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi rinviato.