Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 10/03/2026
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Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce l'esame della proposta regolamento in titolo, finalizzata alla temporanea sospensione dell'applicazione di alcune norme sull'obbligo di designazione di rappresentanti autorizzati, nell'ambito del regime di responsabilità estesa, relativo ai produttori di batterie che vendono direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro per mezzo di contratti a distanza.
La proposta rientra nel pacchetto "Omnibus ambiente", presentato dalla Commissione europea il 10 dicembre 2025, volto a semplificare la normativa ambientale dell'Unione e a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare nei settori dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti.
Il principio della responsabilità estesa del produttore costituisce uno degli strumenti centrali della politica europea in materia di economia circolare, prevedendo che i produttori sostengano i costi della gestione dei prodotti a fine vita.
Nel caso specifico, la proposta interviene sul regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie e sul regolamento (UE) 2025/40, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabiliscono obblighi specifici per i produttori che immettono tali prodotti sul mercato dell'Unione.
Secondo la Commissione europea, l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato in ciascuno Stato membro in cui i produttori commercializzano i propri prodotti costituisce un onere amministrativo significativo, in particolare per le imprese che operano in più mercati nazionali e per le piccole e medie imprese. La frammentazione delle normative nazionali in materia di responsabilità estesa del produttore rappresenterebbe inoltre un ostacolo al funzionamento efficiente del mercato interno.
La proposta si compone di tre articoli. L'articolo 1 dispone la sospensione dell'applicazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie. Tale disposizione prevede attualmente l'obbligo, per i produttori stabiliti in uno Stato membro che vendono batterie in un altro Stato membro, di designare un rappresentante autorizzato incaricato di adempiere agli obblighi connessi alla responsabilità estesa del produttore.
L'articolo 2 sospende l'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2025/40, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che stabilisce un analogo obbligo di designazione del rappresentante autorizzato per i produttori che immettono imballaggi o prodotti imballati sul mercato di uno Stato membro nel quale non sono stabiliti.
La sospensione prevista dagli articoli 1 e 2 è stabilita fino al 1º gennaio 2035 e mira a introdurre maggiore flessibilità per i produttori stabiliti nell'Unione che operano a livello transfrontaliero, consentendo loro di scegliere se designare o meno un rappresentante autorizzato nello Stato membro in cui commercializzano i propri prodotti. La proposta, inoltre, mantiene ferme le disposizioni relative ai produttori stabiliti in Paesi terzi, per i quali gli Stati membri potranno continuare a prevedere l'obbligo di designare un rappresentante autorizzato o adottare altri strumenti per garantire la tracciabilità dei produttori e l'effettiva applicazione delle norme dell'Unione.
La base giuridica della proposta è individuata negli articoli 192, paragrafo 1, e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi, rispettivamente, alla politica ambientale e al funzionamento del mercato interno.
Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che l'intervento a livello di Unione sia giustificato dal carattere intrinsecamente transfrontaliero dei mercati delle batterie e degli imballaggi e dalla necessità di garantire condizioni uniformi di funzionamento del mercato interno. Norme divergenti tra gli Stati membri potrebbero infatti generare ostacoli alla circolazione dei prodotti e aumentare i costi per gli operatori economici.
Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione ritiene che la proposta si limiti a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di semplificazione normativa, introducendo una misura temporanea che non incide sugli obiettivi sostanziali della normativa europea in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti.
Il termine delle otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 31 marzo 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di otto Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.