Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 10/03/2026
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Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato, è volta a intensificare le misure finalizzate a prevenire l'uso di precursori di droghe nella fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e il loro commercio illegittimo ed è accompagnata da una nuova Strategia dell'Unione in materia di droghe (COM(2025) 743) e da un Piano d'azione contro il traffico di droga (COM(2025) 744).
Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, elaborata dal Ministero della salute.
La valutazione delle finalità generali della proposta da parte del Governo è complessivamente positiva, in quanto è volta ad armonizzare le misure in ambito dell'Unione. Tuttavia - si evidenzia nella relazione - andrebbero meglio definite le modalità finali di attuazione del sistema elettronico centralizzato, in particolare per quanto riguarda gli operatori e le movimentazioni.
Inoltre, il progetto affronta la problematica dei precursori di progettazione (designer precursors), divenuta ormai di una certa urgenza. Le disposizioni contenute nella proposta possono perciò ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto lo scenario dei precursori di progettazione è sempre più preoccupante.
Per quanto concerne le prospettive negoziali, il Governo ritiene necessario approfondire le modifiche attraverso i gruppi di esperti istituiti dall'Unione e l'intervento fondamentale dell'EUDA (European Union Drugs Agency). La questione delle classificazioni delle nuove sostanze al fine di armonizzare le misure in tutto il territorio dell'Unione, ad esempio, appare particolarmente importante. Si rileva anche che l'adozione del sistema elettronico proposto dovrà prevedere una copertura dei costi nell'ambito dei progetti dell'Unione, non risultando al momento finanziamenti specifici.
Infine, la relazione pone l'accento sul possibile impatto che la proposta potrebbe avere sulle piccole e medie imprese, specie nei casi in cui i costi di adeguamento non sono giustificati dagli obiettivi dell'intervento, nonché sulle alternative che, pur compatibili con le finalità perseguite, possono incidere sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alla dimensione, al settore o al rischio dell'attività svolta.
Il Governo ritiene correttamente individuata la base giuridica negli articoli 33, 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la proposta sia altresì in linea con gli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni unite del 1988.
Ritiene, poi, che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, poiché il mantenimento di norme armonizzate assicura l'uniformità delle misure di controllo sui precursori nei diversi Paesi dell'Unione, garantendo l'agevole commercio legittimo delle sostanze chimiche nel mercato unico.
Anche il principio di proporzionalità è rispettato, secondo il Governo, poiché la proposta mira al raggiungimento di un giusto equilibrio tra la necessità di ridurre la disponibilità di precursori di droghe per la fabbricazione illecita di droghe e la necessità di agevolare il commercio legittimo.
Infine, si ricorda che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 7 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione, che non hanno finora sollevato criticità.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.