Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 10/03/2026

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2018/2001, (UE) 2019/944, (UE) 2024/1788 per quanto riguarda l'accelerazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni (COM(2025) 1007 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (FdI), relatrice, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che mira ad accelerare l'autorizzazione di progetti di infrastrutture energetiche, compresi le reti di trasmissione e distribuzione, lo stoccaggio e le soluzioni di ricarica, e di progetti di energia rinnovabile, al fine di facilitarne la rapida realizzazione.

Essa fa parte del pacchetto sulle reti europee (European Grids Package), annunciato all'inizio del 2025 nell'ambito della "bussola per la competitività dell'Unione" (COM(2025) 30) e del "patto per l'industria pulita" (COM(2025) 85). La proposta risponde altresì alla richiesta del Consiglio europeo del 23 ottobre 2025 di vagliare nuove proposte per razionalizzare e accelerare le procedure di pianificazione e autorizzazione negli Stati membri.

Tra le cause che determinano lungaggini nelle procedure di autorizzazione può essere menzionata la durata delle valutazioni ambientali, l'opposizione dei cittadini, la limitata digitalizzazione delle procedure, l'insufficienza delle risorse delle autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni, la mancanza di integrazione tra i diversi strumenti autorizzativi digitali utilizzati dalle varie autorità coinvolte, l'accesso insufficiente ai dati ambientali e geologici pertinenti, tale da ostacolare i promotori dei progetti nella preparazione delle domande di autorizzazione ambientale.

Negli ultimi anni alcune misure sono state introdotte a livello dell'Unione, come il regolamento (UE) 2022/2577, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e la direttiva (UE) 2023/2413 Red III, la quale ha introdotto un nuovo quadro completo di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile, caratterizzato da scadenze più brevi e norme più semplici.

La proposta in esame mira a semplificare ulteriormente le procedure mediante: la riduzione dei termini e l'accelerazione delle procedure di autorizzazione; l'inclusione di disposizioni del regolamento (UE) 2022/2577 con modifiche mirate; l'introduzione di ulteriore flessibilità nell'applicazione delle norme ambientali; l'introduzione di un regime di autorizzazione per le reti elettriche a livello dell'Unione che si basi sull'approccio all'autorizzazione degli attivi del gas e dell'idrogeno di cui alla direttiva (UE) 2024/1788 e che sia in linea con la direttiva rinnovabili e il regolamento sulla rete transeuropea per l'energia (TEN-E) (regolamento (UE) 2022/869); la modifica del regime di autorizzazione applicabile agli attivi di idrogeno per allinearlo a quello applicabile alle infrastrutture elettriche.

Il provvedimento si compone di 3 articoli. L'articolo 1 introduce modifiche alla direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tra quest'ultime si prevede, nel novellato articolo 16, l'obbligo per gli Stati membri di istituire un portale digitale unico a livello nazionale per tutte le fasi delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile, di stoccaggio e di rete.

L'articolo 2 apporta modifiche alla direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, introducendo l'obbligo di dotare le autorità nazionali di risorse sufficienti, termini per le procedure di autorizzazione, l'approvazione tacita per le decisioni amministrative, un termine per le richieste di dati da parte delle autorità ai promotori, una temporanea presunzione di interesse pubblico prevalente per le reti elettriche, un'esenzione temporanea per la ristrutturazione, l'ammodernamento o la revisione della potenza delle reti di trasmissione e delle reti di distribuzione esistenti dalle valutazioni di impatto ambientale.

L'articolo 3 introduce modifiche all'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/1788, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno.

La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle misure volte a sviluppare energie nuove e rinnovabili e a garantire il funzionamento del mercato dell'energia, e nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, relativo alla politica ambientale dell'Unione.

La Commissione europea ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione a livello dell'Unione contribuirà al conseguimento dei citati obiettivi in modo più efficace rispetto all'azione a livello nazionale. L'intervento a livello europeo è in grado di apportare un valore aggiunto per migliorare ulteriormente l'attuale quadro normativo in modo coordinato, garantendo l'allineamento tra gli Stati membri ed evitando un approccio frammentato.

Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati, senza imporre costi ragguardevoli ai gestori dei sistemi e ai promotori dei progetti, o agli Stati membri, alle autorità nazionali di regolamentazione e all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.

Le otto settimane previste dal Protocollo n. 2, sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scadono il 9 aprile 2026. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di sei Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno finora sollevato criticità, ad eccezione del Riksdag svedese, che ha espresso un parere motivato, non ritenendo rispettati i princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ad avviso del Riksdag, la proposta comporta un trasferimento di ampia portata dell'autorità di pianificazione e di decisione, dagli Stati membri, al livello dell'Unione europea. Nello specifico, osserva che la proposta contiene procedure dettagliate per l'organizzazione delle procedure di autorizzazione degli Stati membri, compreso il requisito di un portale nazionale online, un punto di coordinamento che dovrebbe fungere da punto di contatto unico per i responsabili dei progetti, scadenze armonizzate e, in alcuni casi, procedure di concessione tacita.

Ad avviso del Parlamento svedese, ciò costituisce una significativa interferenza nelle procedure amministrative degli Stati membri, che hanno sistemi giuridici e istituzionali diversi. Sembra quindi dubbio che un modello uniforme determinato a livello europeo sia necessario o proporzionato, in particolare per gli Stati membri che già rispettano o sono vicini a quanto proposto.

Il Riksdag osserva, inoltre, che la proposta contiene disposizioni secondo cui alcuni progetti di infrastrutture energetiche dovrebbero beneficiare di un interesse pubblico prevalente e di maggiori possibilità di deroga ai requisiti ambientali. Al riguardo, sebbene la transizione energetica sia una questione prioritaria, l'equilibrio tra gli obiettivi della politica energetica e la protezione dell'ambiente dovrebbe essere raggiunto nel rispetto delle responsabilità degli Stati membri e della ripartizione dei poteri prevista dai trattati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.